- Entro tre mesi dal decreto di cui all'art. 252, il consiglio presenta al Ministro dell'Interno l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- Se il dissesto è dichiarato nel secondo semestre, l'ipotesi può prevedere il riequilibrio entro il secondo esercizio successivo.
- In presenza di significative riduzioni e razionalizzazioni delle partecipate, il termine si estende all'esercizio di completamento.
- L'ipotesi prevede la riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi e la razionalizzazione degli organismi partecipati.
- I dipendenti in eccedenza rispetto alle dotazioni medie sono dichiarati in disponibilità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 259 TUEL — Articolo 259
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio successivo, il consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, un’ipotesi di bilancio che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio.
1-quater. L’ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all’allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. L’eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’ente provvede con le modalità di cui all’articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all’articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili. L’ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
6. L’ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l’approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno. L’ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell’ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all’ente il mantenimento dell’importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell’ente, a consolidare l’esposizione debitoria dell’ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l’ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all’insediamento dell’organo esecutivo.
Commento
L'articolo 259 TUEL è il cuore prospettico della procedura: definisce contenuto, tempi e logica dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ovvero il documento programmatico che dovrà guidare l'ente verso il pareggio strutturale. Mentre l'OSL gestisce il passato (massa passiva pregressa), l'organo politico costruisce il futuro: aliquote, spese, dotazione organica, organismi partecipati.
Il termine perentorio di tre mesi
Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno l'ipotesi entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale che nomina l'OSL (art. 252). Si tratta di un termine perentorio, il cui mancato rispetto attiva l'art. 262 e, in cascata, lo scioglimento del consiglio ex art. 141 lett. a). La perentorietà riflette l'urgenza politica del riequilibrio.
Le deroghe temporali
La norma prevede due deroghe. La prima (comma 1-bis): se il dissesto è dichiarato nel secondo semestre dell'esercizio in cui il bilancio non era stato ancora deliberato, o nell'esercizio successivo, l'ipotesi può prevedere il riequilibrio entro il secondo esercizio. La seconda (comma 1-ter): se il riequilibrio dipende significativamente da una riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi e dalla razionalizzazione delle partecipate, l'equilibrio può essere raggiunto, in deroga, entro l'esercizio in cui si completano queste operazioni. Sono deroghe pragmatiche, che riconoscono come riforme strutturali profonde richiedano più tempo di un solo esercizio.
La riduzione del 20% dei costi dei servizi
L'ipotesi deve contenere misure di razionalizzazione che incidano in modo significativo sui costi dei servizi. Il riferimento al 20% non è un'astratta soglia statistica ma una vera misura di taglio strutturale, che richiede revisione dei contratti di servizio, riorganizzazione del personale, esternalizzazioni mirate, soppressione di funzioni non essenziali. È un percorso politicamente impegnativo, che spesso ricade sui servizi a domanda individuale e sulle attività non core.
La razionalizzazione delle partecipate
L'ipotesi affronta gli organismi e le società partecipate dell'ente, i cui costi gravano direttamente o indirettamente sul bilancio. Possibili misure: liquidazione, fusione, cessione, conversione in azienda speciale a costo ridotto, internalizzazione. La razionalizzazione segue criteri analoghi a quelli del TUSP (D.Lgs. 175/2016) ma con accentuata urgenza, considerati i vincoli del dissesto. È una delle leve più potenti del risanamento, anche in chiave reputazionale.
Il personale in eccedenza
Il comma 6 richiede di confrontare la dotazione organica dell'ente con la media nazionale per classe demografica e di dichiarare in disponibilità il personale eccedente. Si tratta di una misura strutturale, gestita poi dall'art. 260, che incide sulla spesa di personale (di norma la voce di spesa corrente più rilevante). Il sacrificio occupazionale è bilanciato da contributi statali e dalla mobilità verso altri enti.
Il controllo della Commissione
L'ipotesi è istruita dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 261), che ne valuta credibilità, sostenibilità e adeguatezza tecnica. Il parere della Commissione è il presupposto per il decreto ministeriale di approvazione. Il sistema funziona come un dialogo strutturato tra ente, Commissione e Ministero, con la Corte dei conti che vigila sulla complessiva legittimità del percorso.
Domande frequenti
Quanto tempo ha l'ente per presentare l'ipotesi?
Tre mesi perentori dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'OSL (art. 252). Il mancato rispetto integra una delle ipotesi di scioglimento del consiglio ex art. 141, comma 1, lett. a) TUEL, secondo il richiamo dell'art. 262.
Cosa significa riduzione del 20% dei costi dei servizi?
È un obiettivo strutturale che richiede revisione dei contratti di servizio, riorganizzazione del personale, esternalizzazioni mirate e soppressione di funzioni non essenziali. Non è una mera operazione contabile, ma una riforma operativa profonda.
Come si gestiscono i dipendenti in eccedenza?
Vengono dichiarati in disponibilità ai sensi dell'art. 260; si applica la disciplina vigente sulle eccedenze e sulla mobilità collettiva, integrata dai contratti collettivi. Il Ministero dell'Interno corrisponde un contributo dedicato per la spesa relativa al personale in disponibilità.
Vedi anche