← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Dalla deliberazione di dissesto fino al decreto di approvazione dell'ipotesi riequilibrata l'ente non può contrarre nuovi mutui.
  • Sono eccettuati i mutui di cui all'art. 255 (risanamento) e quelli con oneri a totale carico di Stato o Regioni.
  • Sono altresì esclusi i mutui per cofinanziamento di investimenti su progetti UE o nazionali strettamente funzionali.
  • Il divieto mira a impedire ulteriori indebitamenti durante la fase di riequilibrio.
  • La deroga per progetti europei tutela l'attrattività dei finanziamenti comunitari.

Testo dell'articoloVigente

Art. 249 TUEL — Articolo 249

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati .

Commento

L'articolo 249 TUEL pone un divieto generale di nuovo indebitamento durante la fase più delicata della procedura di dissesto: quella che intercorre tra la deliberazione iniziale e l'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. È una regola di prudenza finanziaria essenziale, perché consentire all'ente dissestato di assumere nuovi mutui ordinari significherebbe vanificare l'intera procedura.

La ratio del divieto

Il dissesto è una crisi finanziaria conclamata. Permettere nuovi indebitamenti in questa fase aggraverebbe la situazione e trasferirebbe il problema sui bilanci futuri. Il divieto risponde quindi a una logica di stabilizzazione: si congela la capacità di indebitamento dell'ente fino a quando non sia stato disegnato un percorso credibile di rientro, validato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.

Le eccezioni di sistema

La norma prevede tre deroghe. La prima è il mutuo di risanamento ex art. 255, gestito direttamente dall'organo straordinario di liquidazione con la Cassa depositi e prestiti e finanziato dallo Stato: si tratta di uno strumento interno alla procedura, funzionale al pagamento della massa passiva, e dunque non aggravante. La seconda riguarda i mutui con oneri totalmente a carico dello Stato o delle Regioni: non gravando sul bilancio dell'ente, non incidono sull'equilibrio. La terza, di stretta lettura, riguarda il cofinanziamento di investimenti su progetti europei o nazionali.

La deroga per i fondi UE

L'eccezione per i progetti finanziati in prevalenza con risorse comunitarie o di amministrazioni nazionali ha una logica di sistema: l'ente dissestato non può perdere finanziamenti già acquisiti per mancanza del cofinanziamento. Il legislatore ha quindi consentito mutui anche di anticipazione, purché strettamente funzionali all'ordinato svolgimento dell'intervento. La deroga è stata introdotta per evitare che la procedura di dissesto producesse l'effetto perverso di restituire fondi UE pur essendo possibile portare a termine l'opera.

Controllo della Corte dei conti

Il rispetto del divieto è oggetto del controllo della Sezione regionale della Corte dei conti, che nelle pronunce di accompagnamento alla procedura di dissesto verifica la coerenza degli atti di indebitamento con la disciplina derogatoria. Eventuali mutui assunti in violazione dell'art. 249 espongono gli amministratori a responsabilità amministrativo-contabile e l'atto a possibile annullamento.

Domande frequenti

Un Comune dissestato può accendere un mutuo per costruire una nuova scuola?

Tipicamente no, salvo che il finanziamento ricada nelle eccezioni: mutuo con oneri a carico dello Stato o della Regione, oppure mutuo strettamente funzionale a un progetto finanziato in prevalenza con risorse UE o di amministrazioni nazionali.

Quando termina il divieto di nuovi mutui?

Il divieto opera dalla deliberazione di dissesto fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno che approva l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 261, comma 3); successivamente l'ente può tornare a indebitarsi nei limiti ordinari.

Quale ruolo ha la Corte dei conti?

La Sezione regionale di controllo verifica nelle proprie pronunce il rispetto del divieto; un mutuo assunto in violazione può comportare responsabilità erariale degli amministratori e contestazione dell'atto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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