- La deliberazione di dissesto è adottata dal consiglio dell'ente e non è revocabile.
- Va analizzata la fondatezza dei presupposti e dei rilievi che la motivano.
- La deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Interno e alla Corte dei conti.
- Comunica gli effetti agli organi giurisdizionali per la sospensione delle azioni esecutive.
- L'atto attiva la procedura concorsuale e la nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 246 TUEL — Articolo 246
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione. 112
3. L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’articolo 141, comma 3.
4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all’articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1^ gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell’organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.
Commento
L'articolo 246 TUEL disciplina l'atto formale di dichiarazione del dissesto finanziario: la deliberazione consiliare con cui l'ente prende atto della situazione di crisi e attiva la procedura concorsuale di risanamento. È un atto irreversibile, con effetti immediati e ad ampio raggio, che ridefinisce la struttura giuridica e operativa dell'ente.
L'organo competente e la natura dell'atto
La deliberazione spetta al consiglio dell'ente (comunale o provinciale), titolare del potere di indirizzo politico-finanziario. Si tratta di atto formale, motivato in modo puntuale sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 244: impossibilità di assolvere funzioni indispensabili, incapacità di onorare crediti liquidi ed esigibili, inefficacia degli strumenti ordinari. La motivazione deve dare conto della valutazione comparativa con eventuali alternative (riequilibrio pluriennale, piani di rientro), spiegando perché il dissesto sia l'unica via percorribile.
L'irrevocabilità della deliberazione
Una volta adottata, la deliberazione non può essere revocata. La regola ha senso sistemico: la procedura di dissesto innesca da subito una serie di effetti su terzi (sospensione delle esecuzioni, congelamento dei termini, modificazione dei rapporti) la cui caducazione retroattiva creerebbe instabilità incompatibile con la tutela dei creditori e con la certezza del diritto. Una correzione di rotta è possibile solo a procedura conclusa, attraverso il ritorno alla gestione ordinaria dopo l'approvazione del rendiconto della liquidazione.
Trasmissione e comunicazioni obbligatorie
La deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Interno, che avvia la procedura di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che esercita la vigilanza sull'intera procedura. Sono inoltre prescritte comunicazioni a istituti di credito, tesoreria, organi giurisdizionali (per la sospensione delle esecuzioni pendenti), prefettura, in modo da garantire che tutti i soggetti interessati ricevano tempestiva notizia degli effetti.
La sospensione delle azioni esecutive
L'effetto più immediato della dichiarazione è la sospensione delle azioni esecutive nei confronti dell'ente. Le esecuzioni pendenti sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice quando i termini di opposizione siano scaduti o l'opposizione sia stata rigettata; i pignoramenti successivi alla deliberazione non vincolano l'ente né il tesoriere. È una tutela essenziale per consentire la gestione ordinata della liquidazione: senza la sospensione, i creditori più aggressivi potrebbero apprendersi delle risorse a discapito degli altri.
L'attivazione della procedura
Dalla deliberazione si dipartono tutti gli adempimenti successivi: invio della documentazione al Ministero, nomina dell'OSL, predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva, attivazione delle misure straordinarie sull'ente (blocco mutui, deliberazione delle aliquote massime). La sequenza è scandita da termini legali e da controlli ministeriali e contabili, in un percorso che porta, nei casi virtuosi, alla chiusura della liquidazione e al ritorno dell'ente alla normalità di gestione.
Domande frequenti
Chi adotta la deliberazione di dissesto?
Il consiglio dell'ente locale (comunale o provinciale), titolare del potere di indirizzo politico-finanziario. La deliberazione deve essere puntualmente motivata sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 244 TUEL.
La deliberazione di dissesto può essere revocata?
No, la deliberazione è formalmente irrevocabile per espressa previsione normativa. Gli effetti si producono immediatamente verso terzi e la loro caducazione retroattiva creerebbe instabilità incompatibile con la tutela dei creditori.
Quali sono le comunicazioni obbligatorie?
La deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Interno (per la nomina dell'OSL) e alla Corte dei conti (per la vigilanza). Comunicazioni sono inoltre dovute a istituti di credito, tesoreria, organi giurisdizionali e prefettura.
Vedi anche