- È istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo di rotazione per il risanamento degli enti in riequilibrio.
- Il Fondo eroga anticipazioni rimborsabili agli enti che accedono al piano di riequilibrio.
- L'utilizzo è subordinato all'approvazione del piano e al rispetto di vincoli stringenti.
- Le risorse sono destinate al pagamento dei debiti inseriti nel piano (art. 243-sexies).
- La restituzione avviene secondo modalità definite dal decreto attuativo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 243 Ter TUEL — Articolo 243-ter
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis lo Stato prevede un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.
2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione di cui al comma 1.
3. 3. I criteri per la determinazione dell’anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell’importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell’incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell’ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell’ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
Commento
L'articolo 243-ter TUEL prevede uno strumento finanziario specifico a supporto degli enti che accedono alla procedura di riequilibrio: un Fondo di rotazione gestito presso il Ministero dell'Interno, da cui attingere anticipazioni rimborsabili per accelerare il pagamento dei debiti e ridurre l'esposizione verso fornitori e creditori. La norma esprime la consapevolezza che il risanamento ha bisogno di liquidità immediata, oltre che di disciplina di bilancio.
La logica del Fondo di rotazione
Il Fondo non è un'erogazione a fondo perduto: si tratta di anticipazioni che l'ente deve restituire secondo un piano predefinito. La logica rotativa significa che le restituzioni alimentano nuove erogazioni a beneficio di altri enti, in un meccanismo di mutualizzazione temporale del rischio. La scelta di non lasciare il pre-dissesto privo di supporto finanziario centrale riflette l'attenzione del legislatore al fatto che, senza liquidità, il piano rischia di rimanere lettera morta.
L'accesso e le condizioni
L'accesso al Fondo è riservato ai comuni e alle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis e visto approvato il piano dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il decreto attuativo del Ministero dell'Interno disciplina importi, tempi, modalità di erogazione, garanzie a tutela del rimborso. È un meccanismo che presuppone, dunque, un quadro istituzionale già consolidato: il Fondo interviene quando il percorso di risanamento ha già ricevuto la validazione di sostenibilità.
L'uso vincolato delle risorse
L'articolo 243-sexies (cui si rinvia) chiarisce che le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio: non possono essere impiegate per nuove spese, per investimenti non programmati o per coprire fabbisogni correnti. La destinazione vincolata serve a evitare che il finanziamento centrale alimenti nuovi squilibri, perpetuando la crisi anziché risolverla.
La restituzione e i suoi profili
La restituzione delle somme erogate avviene secondo le modalità fissate dal decreto attuativo: di norma, in un arco temporale congruo con la durata del piano di riequilibrio, con applicazione di interessi calmierati. Il mancato rimborso espone l'ente a recupero forzoso (anche tramite trattenute sui trasferimenti erariali) e può integrare profili di responsabilità per amministratori e funzionari. La rotazione del Fondo è essa stessa un parametro di efficienza: più puntuali i rimborsi, maggiore la capacità di intervento verso altri enti.
Coordinamento con altri strumenti
Il Fondo di rotazione si coordina con altri strumenti di sostegno alla finanza locale (anticipazioni di liquidità, fondi specifici per il pagamento dei debiti commerciali). Il quadro complessivo, nelle interpretazioni della Corte dei conti, deve assicurare che l'ente in difficoltà non si trovi privo di sostegno, ma neppure ricorra cumulativamente a tutti i canali senza adeguata pianificazione. È un equilibrio che richiede attenta valutazione delle priorità di pagamento e della sostenibilità complessiva.
Domande frequenti
Chi gestisce il Fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio?
Il Fondo è istituito presso il Ministero dell'Interno, che ne disciplina l'accesso e l'erogazione con apposito decreto attuativo. La gestione amministrativa coinvolge anche il MEF per i profili di finanza pubblica.
A cosa possono essere destinate le risorse del Fondo?
Esclusivamente al pagamento dei debiti inseriti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, come chiarito dall'art. 243-sexies TUEL. Non possono finanziare nuove spese né investimenti.
L'anticipazione del Fondo deve essere restituita?
Sì, il Fondo è di rotazione: l'ente deve restituire le somme erogate secondo le modalità fissate dal decreto attuativo, in un arco coerente con la durata del piano. Le restituzioni alimentano nuove erogazioni a beneficio di altri enti.
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