← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Durante la procedura l'ente non può impegnare somme superiori a quelle previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque entro le entrate accertate.
  • I pagamenti mensili in conto competenza non possono superare un dodicesimo delle somme impegnabili.
  • Per le spese di legge e i servizi locali indispensabili, in mancanza di stanziamenti, il consiglio o la giunta deliberano gli importi necessari.
  • La gestione segue principi di buona amministrazione per non aggravare il debito.
  • La disciplina garantisce la continuità dei servizi pur in presenza di un bilancio congelato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 250 TUEL — Articolo 250

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, , comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 83

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Commento

L'articolo 250 TUEL detta la disciplina della gestione finanziaria dell'ente nella fase intermedia tra dichiarazione di dissesto e approvazione del bilancio riequilibrato. Il problema che il legislatore affronta è concreto: l'ente non ha un bilancio annuale ordinario approvabile, ma deve continuare a funzionare e garantire i servizi alla cittadinanza. La soluzione è una gestione provvisoria a carattere rigorosamente vincolato.

Il tetto agli impegni: l'ultimo bilancio approvato

L'ente non può impegnare, per ciascun intervento, somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio regolarmente approvato, riferito all'esercizio in corso. È una regola di blocco prudenziale: la gestione si svolge come se il bilancio passato fosse stato semplicemente prorogato. Il vincolo opera però due volte, perché vale anche il limite delle entrate effettivamente accertate, evitando il rischio di disavanzi correnti.

Il dodicesimo mensile

I pagamenti in conto competenza sono ulteriormente contingentati su base mensile: non possono superare un dodicesimo delle somme impegnabili annue. La logica è quella dell'esercizio provvisorio: si distribuisce nel tempo la capacità di spesa, evitando picchi che possano destabilizzare la cassa. Restano fuori da questo cappello mensile le spese non frazionabili per natura, come affitti, rate di mutuo già contratti e oneri assicurativi annuali.

La gestione di spese obbligatorie

Quando l'ultimo bilancio non prevedeva stanziamenti, o ne prevedeva di insufficienti, per spese di legge o per servizi locali indispensabili, il consiglio (o la giunta con riserva di ratifica) interviene con delibera ad hoc. Sono ipotesi che riguardano la continuità di funzioni essenziali: assistenza, scuola, polizia locale, illuminazione pubblica, raccolta rifiuti. La delibera individua le spese e ne assicura la copertura, tipicamente attingendo ad accantonamenti o a entrate non ancora destinate.

Principi di buona amministrazione

La norma richiama esplicitamente i principi di buona amministrazione, con l'obiettivo di evitare che la gestione provvisoria aggravi la posizione debitoria e ne preservi la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato in fase di costruzione. È un vincolo di responsabilità: gli amministratori sono chiamati a scelte ponderate, sapendo che ogni nuovo impegno sarà valutato sia dalla Commissione per la stabilità finanziaria sia, a posteriori, dalla Corte dei conti nelle proprie pronunce di controllo.

Domande frequenti

Quanto può spendere mensilmente un Comune in dissesto?

Non più di un dodicesimo dei dodicesimi annui impegnabili, calcolati sull'ultimo bilancio approvato; restano escluse dal contingentamento le spese non suscettibili di frazionamento mensile (mutui, affitti, assicurazioni annuali, ecc.).

Cosa succede se mancano stanziamenti per un servizio essenziale?

Per spese di legge e servizi locali indispensabili, in mancanza di stanziamenti o con stanziamenti insufficienti, il consiglio o la giunta (con poteri del consiglio, salvo ratifica) deliberano gli importi necessari individuando le risorse disponibili.

La regola del dodicesimo è assoluta?

No: la norma fa salve le spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, come rate di mutuo, polizze annuali e canoni di locazione, che si pagano alla scadenza secondo la loro periodicità naturale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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