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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 22 è una disposizione transitoria rivolta a chi, all'entrata in vigore della legge, aveva già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
  • Per costoro cessa ogni obbligo militare.
  • La norma coordina il nuovo regime della cittadinanza con quello previgente del 1912, evitando che la perdita della cittadinanza lasci in capo al soggetto residui obblighi verso lo Stato.
  • Riguarda situazioni consolidatesi prima del 1992 e ne regola gli effetti sul piano degli obblighi di leva.
  • È una previsione di chiusura del sistema, di portata limitata e a carattere temporale circoscritto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 L. 91/1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Commento

Il ruolo delle norme transitorie nella legge sulla cittadinanza

L'articolo 22 appartiene alle disposizioni transitorie della legge n. 91 del 1992, cioè a quelle norme che regolano il passaggio dal precedente assetto normativo a quello nuovo. Quando un legislatore riforma una materia importante come la cittadinanza, deve farsi carico delle situazioni già sorte sotto la legge previgente, evitando vuoti, sovrapposizioni o conseguenze ingiuste. La legge del 1992 ha sostituito la disciplina organica precedente, contenuta nella legge 13 giugno 1912, n. 555, che aveva governato per ottant'anni l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana. L'articolo 22 è uno degli strumenti con cui il nuovo testo prende posizione su effetti maturati nel vigore della vecchia legge, garantendo coerenza nel passaggio tra i due regimi.

Il riferimento all'articolo 8 della legge n. 555 del 1912

La disposizione si rivolge a una categoria ben individuata: «coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555». L'articolo 8 della legge del 1912 disciplinava ipotesi di perdita della cittadinanza italiana legate, secondo l'impostazione dell'epoca, a vicende come l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera o ad altre situazioni che il legislatore del tempo riteneva incompatibili con il mantenimento del legame con lo Stato italiano. L'articolo 22 non riapre quelle vicende né rimette in discussione la perdita già avvenuta: la assume come un dato di fatto consolidato e ne disciplina un effetto residuo.

Il momento rilevante: l'entrata in vigore della legge del 1992

La norma fissa con precisione il momento di riferimento, cioè la data di entrata in vigore della legge del 1992. Solo chi a quella data aveva «già» perduto la cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 della legge del 1912 rientra nella previsione. Si tratta dunque di una disposizione a portata temporalmente circoscritta, che guarda al passato e fotografa una situazione esistente al momento del cambio di regime. Questa delimitazione temporale è tipica delle norme transitorie, il cui scopo è risolvere una volta per tutte le questioni sorte sotto la vecchia legge, senza proiettarsi indefinitamente nel futuro.

L'effetto: la cessazione di ogni obbligo militare

Il contenuto sostanziale dell'articolo 22 è netto: per i soggetti indicati «cessa ogni obbligo militare». La norma scioglie quindi il nodo che poteva permanere in capo a chi, pur avendo perso la cittadinanza italiana, restava formalmente esposto a obblighi militari maturati nel vigore della disciplina previgente. La cittadinanza è tradizionalmente collegata al dovere di difesa della Repubblica e, in passato, all'obbligo di leva; la perdita della cittadinanza fa venire meno il presupposto di quel dovere. L'articolo 22 trae le conseguenze di questo principio, dichiarando estinto ogni obbligo militare residuo per chi non è più cittadino italiano in forza dell'articolo 8 della legge del 1912.

La ratio di coerenza tra status e doveri

La disposizione risponde a un'esigenza di coerenza interna all'ordinamento. Sarebbe contraddittorio mantenere obblighi militari in capo a chi ha definitivamente perso la cittadinanza, perché tali obblighi presuppongono proprio l'esistenza del legame di cittadinanza che si è interrotto. L'articolo 22 elimina questa contraddizione, allineando lo status del soggetto ai doveri che ne derivano: venuto meno lo status, vengono meno anche i doveri ad esso connessi sul piano militare. È una norma che, pur di applicazione limitata, esprime un principio di sistema ancora valido, quello del nesso tra appartenenza alla comunità nazionale e doveri verso lo Stato.

Rapporto con il regime attuale e con la riforma 2025

L'articolo 22 va letto come norma di chiusura di un passaggio storico ormai compiuto, e non come parte del regime ordinario della cittadinanza oggi vigente. Le grandi novità degli ultimi anni, comprese quelle introdotte dalla riforma del 2025 in tema di limiti generazionali allo ius sanguinis, di requisito linguistico per le concessioni e di tempi del procedimento, operano sul versante dell'acquisto e della trasmissione della cittadinanza e non incidono su questa specifica disposizione transitoria. L'articolo 22 conserva un valore essenzialmente ricognitivo, utile a comprendere come la legge del 1992 abbia regolato il proprio raccordo con la disciplina del 1912.

Rilievo pratico residuo

Sul piano applicativo, la portata concreta dell'articolo 22 è oggi assai ridotta, sia per il tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge sia per il superamento dell'obbligo di leva nella forma in cui esisteva al tempo della sua adozione. La norma mantiene tuttavia un'utilità interpretativa per ricostruire la posizione storica dei soggetti che persero la cittadinanza sotto la legge del 1912, in particolare quando occorra verificare l'assenza di obblighi militari residui in vicende di ricostruzione dello status o di accertamento documentale. Resta, in ogni caso, un esempio chiaro di come una riforma debba farsi carico del proprio passato normativo per assicurare certezza ai rapporti giuridici già definiti.

Casi pratici

Caso 1: Perdita della cittadinanza sotto la legge del 1912

Tizio aveva perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 555 del 1912 prima dell'entrata in vigore della legge del 1992. In forza dell'articolo 22, per lui cessa ogni obbligo militare, perché venuto meno il legame di cittadinanza su cui tale obbligo si fondava.

Caso 2: Accertamento dell'assenza di obblighi residui

Caio, discendente di un soggetto che perse la cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 della legge del 1912, deve ricostruire la posizione del proprio ascendente. L'articolo 22 consente di affermare che in capo a quest'ultimo non residuava alcun obbligo militare alla data di entrata in vigore della legge del 1992.

Caso 3: Estraneità alla riforma 2025

Sempronio chiede se le novità introdotte dalla riforma del 2025 modifichino la sua posizione di ex cittadino che aveva perso lo status sotto la legge del 1912. L'articolo 22 resta una disposizione transitoria riferita a quel passaggio storico e non è inciso dalle nuove regole su ius sanguinis, lingua e termini del procedimento.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 22 della legge sulla cittadinanza?

È una disposizione transitoria: per chi, all'entrata in vigore della legge del 1992, aveva già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 555 del 1912, cessa ogni obbligo militare.

A chi si applica la norma?

Solo a coloro che avevano già perso la cittadinanza ai sensi dell'articolo 8 della legge del 1912 alla data di entrata in vigore della legge del 1992. È una previsione a portata temporale circoscritta, riferita a situazioni consolidatesi nel passato.

L'articolo 22 fa riacquistare la cittadinanza?

No. La norma non disciplina l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza, ma si limita a far cessare gli obblighi militari residui di chi l'aveva perduta sotto la legge del 1912.

Questa norma è stata modificata dalla riforma del 2025?

No. La riforma del 2025 incide sull'acquisto e sulla trasmissione della cittadinanza; l'articolo 22 resta una disposizione transitoria di raccordo con la legge del 1912 e conserva un valore essenzialmente ricognitivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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