- L'articolo 23 individua gli uffici davanti ai quali si rendono le dichiarazioni e si presta il giuramento previsti dalla legge sulla cittadinanza.
- Le dichiarazioni per acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia, oltre al giuramento, si rendono all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dell'interessato.
- In caso di residenza all'estero, le stesse dichiarazioni si rendono davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
- Tutti questi atti sono trascritti nei registri di cittadinanza, dando certezza pubblica alle vicende dello status.
- Degli atti e provvedimenti relativi a perdita, conservazione e riacquisto viene fatta annotazione a margine dell'atto di nascita.
Testo dell'articoloVigente
Art. 23 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita. articolo precedente articolo successivo
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Commento
La norma che chiude il cerchio: dove si formalizzano gli atti sulla cittadinanza
L'articolo 23 della legge n. 91 del 1992 è la disposizione di chiusura del sistema sul piano formale e procedurale. Molte norme della legge prevedono dichiarazioni o adempimenti, ma è l'articolo 23 a stabilire dove e davanti a chi questi atti vengono resi e come essi vengono registrati. Senza una norma di questo tipo, gli istituti sostanziali resterebbero privi di un punto di riferimento operativo. La disposizione, quindi, individua gli uffici competenti, ossia l'ufficiale dello stato civile e l'autorità diplomatica o consolare, e disciplina la conservazione documentale degli atti, garantendo che ogni vicenda della cittadinanza lasci traccia certa nei pubblici registri.
Le dichiarazioni interessate: acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia
Il comma 1 elenca le dichiarazioni rilevanti: quelle per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza, oltre alla prestazione del giuramento previsto dalla legge. Si tratta dell'intero arco delle vicende che possono interessare lo status di cittadino. La norma le accomuna sotto un'unica regola procedurale, individuando per tutte lo stesso ufficio competente. Questo conferisce coerenza al sistema: chiunque debba compiere un atto rilevante sulla propria cittadinanza sa di doversi rivolgere all'ufficiale dello stato civile, qualunque sia il tipo specifico di dichiarazione, evitando incertezze sull'autorità a cui rivolgersi.
L'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
Per chi vive in Italia, le dichiarazioni e il giuramento si rendono davanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza. La scelta del comune di residenza, o del comune dove si intende fissarla, risponde a un criterio di prossimità e di collegamento territoriale con la persona. L'ufficiale dello stato civile è la figura naturalmente competente per gli atti che riguardano lo stato delle persone, dalla nascita al matrimonio, ed è quindi coerente che presso di lui si compiano anche gli atti relativi alla cittadinanza. È bene sottolineare che è questo ufficio comunale, e non il Ministero, a ricevere materialmente le dichiarazioni e il giuramento.
La regola per i residenti all'estero: l'autorità consolare
La norma considera espressamente la situazione di chi risiede all'estero. In tal caso le dichiarazioni si rendono davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. Questa previsione è essenziale per la vasta platea degli italiani all'estero e degli stranieri che, pur legati all'Italia, vivono fuori dai confini nazionali. Il consolato svolge, per chi è all'estero, la stessa funzione che l'ufficiale dello stato civile svolge in patria: riceve le dichiarazioni, cura gli adempimenti e fa da terminale dell'amministrazione italiana. In questo modo la legge assicura che nessuno sia privato della possibilità di compiere gli atti sulla cittadinanza per il solo fatto di risiedere all'estero.
La trascrizione nei registri di cittadinanza
Il comma 2 disciplina la fase della conservazione documentale. Le dichiarazioni del comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza, vengono trascritti nei registri di cittadinanza. La trascrizione assolve a una funzione di pubblicità e di certezza: rende conoscibili a terzi e all'amministrazione le vicende dello status e fissa in modo stabile il quadro della posizione del cittadino. Senza la trascrizione, gli atti rischierebbero di rimanere in una dimensione meramente privata, priva di rilievo verso la generalità dei soggetti. I registri di cittadinanza costituiscono dunque l'archivio ufficiale di queste vicende.
L'annotazione a margine dell'atto di nascita
Oltre alla trascrizione, la norma prevede che degli atti e provvedimenti relativi alla cittadinanza venga effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita. Questo collegamento tra l'atto di nascita e le successive vicende della cittadinanza è particolarmente importante: l'atto di nascita è il documento fondamentale dello stato di una persona, e annotarvi le variazioni della cittadinanza consente di ricostruire in un unico luogo la storia giuridica dell'individuo. Chi consulta l'atto di nascita può così conoscere se, dopo la nascita, la persona abbia acquistato, riacquistato, conservato o perso la cittadinanza italiana, con evidente vantaggio in termini di chiarezza e di certezza dei rapporti.
Il coordinamento con gli altri articoli della legge
L'articolo 23 si pone in stretto collegamento con numerose altre norme della legge. Il giuramento qui menzionato è quello dell'articolo 10, condizione di efficacia del decreto di concessione, da prestare entro sei mesi dalla notifica. Le dichiarazioni di rinuncia richiamano, tra l'altro, le ipotesi previste per i figli divenuti maggiorenni dall'articolo 14 e per gli adottati dall'articolo 3. È inoltre opportuno ricordare che l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza: la trascrizione e l'annotazione degli atti servono proprio a dare evidenza ufficiale anche alle situazioni in cui la cittadinanza italiana coesiste con un'altra. L'articolo 23 è dunque la cerniera che assicura la corretta formalizzazione e pubblicità di tutte queste vicende.
Casi pratici
Caso 1: Giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile
Tizio, residente in Italia, deve prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica dopo aver ricevuto il decreto di concessione. In base all'articolo 23 si reca dall'ufficiale dello stato civile del proprio comune di residenza, che riceve il giuramento, lo trascrive nei registri di cittadinanza e ne cura l'annotazione a margine dell'atto di nascita, dando pubblicità ufficiale all'evento.
Caso 2: Dichiarazione di rinuncia dall'estero
Mevia, residente all'estero e in possesso di altra cittadinanza, intende rinunciare a quella italiana. Ai sensi dell'articolo 23 rende la dichiarazione di rinuncia davanti all'autorità consolare del luogo di residenza, anziché davanti a un ufficiale comunale italiano. Il consolato provvede a ricevere l'atto e a trasmetterlo per la trascrizione nei registri di cittadinanza e la relativa annotazione.
Caso 3: Annotazione del riacquisto a margine dell'atto di nascita
Sempronio riacquista la cittadinanza italiana. Il provvedimento relativo al riacquisto, rientrando tra gli atti attinenti alla cittadinanza, viene trascritto nei registri di cittadinanza e annotato a margine del suo atto di nascita, come prescrive il comma 2 dell'articolo 23. Chiunque consulti l'atto di nascita potrà così conoscere la sua attuale condizione di cittadino italiano.
Domande frequenti
Davanti a chi si rendono le dichiarazioni sulla cittadinanza?
Davanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove si risiede o si intende stabilire la residenza. In caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
Quali atti rientrano nell'articolo 23?
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza, oltre alla prestazione del giuramento previsto dalla legge. Per tutti vale la stessa regola sull'ufficio competente.
Cosa significa che gli atti vengono trascritti e annotati?
Gli atti sono trascritti nei registri di cittadinanza, che ne assicurano pubblicità e certezza, e degli atti relativi a perdita, conservazione e riacquisto è fatta annotazione a margine dell'atto di nascita, così da ricostruire la storia dello status.
Se vivo all'estero devo tornare in Italia per questi adempimenti?
No. La legge prevede espressamente che, per i residenti all'estero, le dichiarazioni si rendano davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, senza necessità di rientrare in Italia.
L'annotazione sull'atto di nascita riguarda anche la doppia cittadinanza?
La trascrizione e l'annotazione danno evidenza ufficiale alle vicende della cittadinanza italiana, che l'ordinamento ammette possa coesistere con un'altra. Servono a far risultare con certezza la posizione del cittadino.
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