Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Contribuzione figurativa durante la NASpI

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    Durante tutta la durata della NASpI vengono accreditati contributi figurativi ai fini pensionistici. Questi contributi computano per il diritto alla pensione e per il calcolo dell’assegno, anche se il loro valore è limitato dalla base di calcolo prevista dalla legge, inferiore alla retribuzione ordinaria.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015

    Tabella riepilogativa

    Contribuzione figurativa NASpI – Punti chiave
    Aspetto Regola
    Accreditamento Automatico per ogni settimana di percezione della NASpI
    Base di calcolo Retribuzione di riferimento per il calcolo della NASpI (non la retribuzione effettiva precedente)
    Aliquota figurativa Pari all’aliquota IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) ordinaria del lavoratore dipendente
    Utilizzo ai fini pensionistici Computa per il diritto (anni di contribuzione) e per il montante contributivo (calcolo assegno)
    Periodo coperto Solo per i mesi in cui si percepisce effettivamente la NASpI; non per periodi di sospensione
    Verifica Estratto conto previdenziale INPS (MyINPS > Pensioni > La mia pensione)

    Come funziona l'accreditamento

    Per ogni settimana di percezione della NASpI l’INPS accredita automaticamente, senza oneri a carico del lavoratore, contributi figurativi sul conto assicurativo individuale. Non è necessario fare domanda separata: il meccanismo è automatico. I contributi figurativi non vengono versati in denaro, ma integrano il montante contributivo con un valore calcolato secondo la legge.

    Il valore dei contributi figurativi

    I contributi figurativi non valgono quanto quelli «reali» versati in costanza di rapporto di lavoro: la loro base di calcolo è la retribuzione di riferimento usata per calcolare la NASpI (che è già una media degli ultimi 4 anni, eventualmente inferiore all’ultima retribuzione). L’aliquota applicata è quella ordinaria IVS, ma su questa base ridotta. Di conseguenza, il montante figurativo è generalmente inferiore a quello che si sarebbe accumulato lavorando.

    Effetti sulla pensione e come verificarli

    I contributi figurativi della NASpI computano sia per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva (anni minimi per la pensione) sia per il calcolo dell’assegno pensionistico nel sistema contributivo. Per verificare l’accreditamento è possibile accedere al proprio estratto conto previdenziale sul sito INPS tramite SPID o CIE, nella sezione «La mia pensione».

    Casi pratici

    Tizio – NASpI di 12 mesi: quanto vale in pensione

    Tizio percepisce la NASpI per 12 mesi. Per tutto il periodo vengono accreditati contributi figurativi sulla base della retribuzione di riferimento della NASpI. Questi 12 mesi conteranno come 12 mesi di anzianità contributiva e aumenteranno il montante previdenziale, anche se di meno rispetto a 12 mesi di lavoro effettivo.

    Caia – vicina alla pensione, i contributi figurativi chiudono il gap

    Caia ha 41 anni e 6 mesi di contributi e le mancano 6 mesi per la pensione anticipata. Se percepisce la NASpI per 6 mesi e la contribuzione figurativa viene accreditata, raggiunge il requisito. Occorre tuttavia verificare con il proprio patronato che i contributi figurativi siano effettivamente computati per il tipo di pensione a cui si aspira.

    Sempronio – NASpI sospesa per contratto breve

    Sempronio sospende la NASpI per 3 mesi per un contratto a termine. Durante la sospensione i contributi figurativi non vengono accreditati (ma vengono versati contributi reali dal datore); riprendono quando la NASpI riprende.

    Domande frequenti

    I contributi figurativi NASpI sono uguali a quelli versati lavorando?

    No. I contributi figurativi si calcolano su una base retributiva ridotta (la retribuzione di riferimento NASpI) e il loro valore ai fini del montante contributivo è generalmente inferiore a quelli versati in costanza di lavoro.

    Devo fare domanda per ricevere i contributi figurativi?

    No. L’accreditamento è automatico per ogni settimana di NASpI percepita. Non è necessaria alcuna domanda separata.

    Come verifico che i contributi figurativi siano stati accreditati?

    Tramite l’estratto conto previdenziale sul sito INPS (accesso con SPID o CIE), nella sezione «La mia pensione – Estratto conto». I contributi figurativi compaiono con apposita voce distinta dai contributi obbligatori.

    La NASpI sospesa interrompe l'accreditamento figurativo?

    Sì. Durante la sospensione della NASpI (ad esempio per contratto a termine breve) i contributi figurativi non vengono accreditati. Nel periodo di sospensione il lavoratore percepisce contributi reali dal nuovo datore.

    I contributi figurativi NASpI valgono per tutte le forme di pensione?

    Di norma sì: computano per la pensione di vecchiaia, per quella anticipata e per le misure che prevedono requisiti di anzianità contributiva. Verificare sempre il proprio estratto conto e, se necessario, consultare il patronato per la situazione specifica.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 111 D.Lgs. 141/2024 – Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

    Art. 111 D.Lgs. 141/2024 – Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per il pagamento della somma indicata nell’articolo 110, sono obbligati solidalmente: a) il capitano con l’armatore; b) il comandante dell’aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell’apparecchio; c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall’industria privata, con la società concessionaria.

    2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell’articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all’intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

  • Art. 217 TULPS – Dichiarazione dello stato di guerra e poteri militari

    Art. 217 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

    Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.

    I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

  • Ferie e permessi del dirigente del terziario: CCNL Manageritalia 2026

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia garantisce al dirigente un minimo di 4 settimane di ferie annuali (28 giorni di calendario). Sono previsti permessi retribuiti per eventi familiari (matrimonio, lutti), permessi per motivi personali e il diritto al congedo parentale. Le ferie non godute si monetizzano al termine del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi – CCNL Dirigenti Terziario
    Istituto Durata/Contenuto Retribuzione
    Ferie annuali Minimo 28 giorni di calendario (4 settimane) Intera RGA
    Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Intera RGA
    Permesso per lutto (coniuge/figli/genitori) 3 giorni lavorativi Intera RGA
    Permesso per lutto (fratelli/sorelle/suoceri) 1 giorno lavorativo Intera RGA
    Congedo parentale Ai sensi D.Lgs. 151/2001 Indennita INPS (40-80%)
    Permessi L. 104/1992 (caregiver) 3 giorni/mese Intera RGA (a carico INPS)
    Permessi studio Secondo accordo individuale/aziendale Variabile

    Ferie annuali: maturazione e fruizione

    Il CCNL Manageritalia prevede un minimo di 28 giorni di calendario (corrispondenti a 4 settimane) di ferie annuali retribuite. Il contratto individuale o accordi aziendali possono prevedere un numero maggiore di giorni.

    Le ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno (1/12 per mese o frazione superiore a 15 giorni). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spettano le ferie maturate proporzionalmente.

    La fruizione e concordata tra dirigente e azienda, tenendo conto delle esigenze organizzative. Il CCNL non impone un periodo obbligatorio specifico, ma il periodo estivo (luglio-agosto) e tradizionalmente riservato almeno in parte alle ferie. Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003, applicabile anche ai dirigenti per questo profilo).

    Permessi per eventi familiari e personali

    Il CCNL Manageritalia riconosce permessi retribuiti per eventi familiari, in analogia con quanto previsto per gli altri lavoratori del terziario:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario di permesso retribuito.
    • Lutto per coniuge, figli, genitori: 3 giorni lavorativi retribuiti.
    • Lutto per fratelli, sorelle, suoceri: 1 giorno lavorativo retribuito.

    I permessi per assistenza a familiari con disabilita grave (L. 104/1992) spettano anche ai dirigenti: 3 giorni al mese, retribuiti a carico INPS. Il dirigente ha diritto al rifiuto del trasferimento (art. 33, co. 5, L. 104/1992).

    Congedi parentali e diritti di genitoriali

    I dirigenti sono destinatari della disciplina generale sui congedi parentali (D.Lgs. 151/2001, T.U. maternita e paternita). Il congedo parentale spetta per un periodo massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).

    L’indennita INPS durante il congedo parentale e pari all’80% della retribuzione per i primi 3 mesi (riforma D.Lgs. 105/2022) e al 30% per i periodi successivi fino al limite massimo. La base di calcolo e la retribuzione media giornaliera INPS (non la RGA completa).

    I dirigenti del terziario hanno diritto, come tutti i lavoratori, ai 10 giorni di congedo obbligatorio di paternita (L. 234/2021 e successive proroghe) entro i 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100%.

    Casi pratici

    Tizio – Monetizzazione ferie al termine del rapporto
    Tizio lascia l’azienda con 22 giorni di ferie residue (maturate nell’anno in corso piu residui dell’anno precedente). La RGA e 78.000 euro annui. Ferie giornaliere: 78.000 / 365 = 213,70 euro/giorno. Indennita ferie residue: 22 x 213,70 = 4.701 euro lordi, da corrispondere nella busta paga del mese di cessazione.
    Caia – Permesso matrimoniale e continuita delle ferie
    Caia si sposa in giugno e fruisce dei 15 giorni di permesso matrimoniale. Subito dopo vorrebbe utilizzare 10 giorni di ferie. L’azienda deve concedere le ferie richieste: permesso matrimoniale e ferie sono istituti distinti e non si fondono. Caia e assente per 25 giorni consecutivi, di cui 15 a titolo di permesso matrimoniale e 10 a titolo di ferie.
    Sempronio – Congedo parentale e retribuzione
    Sempronio, dirigente con RGA di 90.000 euro, fruisce di 3 mesi di congedo parentale. L’INPS eroga l’indennita sull’80% della retribuzione media giornaliera ai fini INPS (che e inferiore alla RGA, essendoci voci non computate). L’azienda non e obbligata a integrare la differenza salvo accordo individuale. Sempronio verifica se l’accordo integrativo aziendale prevede una quota di integrazione a carico del datore.

    Domande frequenti

    Le ferie del dirigente si prescrivono?
    Non si prescrivono automaticamente se il datore non ha adottato misure concrete per consentirne la fruizione (CGUE C-619/16, C-684/16; Cass. S.U. 11/2023). Se il datore ha invitato il dirigente a fruire delle ferie e questi non lo ha fatto, le ferie possono estinguersi alla scadenza del termine contrattuale o legale.
    Quanti giorni di permesso per un lutto?
    3 giorni lavorativi per coniuge, convivente more uxorio, figli e genitori; 1 giorno lavorativo per fratelli, sorelle e suoceri. I giorni di lutto non si computano nel periodo di comporto per malattia.
    Il dirigente puo astenersi dal lavoro per malattia del figlio?
    Si, fino all’ottavo anno di vita del figlio (congedo parentale non remunerato o a tariffa ridotta), oppure per permessi ai sensi della L. 104/1992 in caso di figlio con disabilita grave. Non esiste un permesso specifico per malattia del figlio oltre i 3 anni se non ricorre la L. 104.
    Il permesso matrimoniale spetta anche per le unioni civili?
    Si. La L. 76/2016 (legge Cirinna) equipara le unioni civili al matrimonio per i diritti del lavoratore, incluso il permesso di 15 giorni.
    Il dirigente puo rinunciare alle ferie in cambio di denaro?
    No, in corso di rapporto. Le ferie minime (4 settimane) sono irrinunciabili ex art. 36 Cost. Solo le ferie residue non godute alla cessazione del rapporto si monetizzano obbligatoriamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 213 TULPS – Disposizioni finali e transitorie (abrogato)

    Art. 213 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

  • Art. 385 DPR 495/1992 – Modalità della contestazione non immediata

    Art. 385 DPR 495/1992 – Modalità della contestazione non immediata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

    2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo

    386. 3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.

    4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

  • Art. 1210 Codice della Navigazione – Inosservanza del divieto di asilo

    Art. 1210 Codice della Navigazione – Inosservanza del divieto di asilo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

  • Art. 243 RD 12/1941

    Art. 243 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 17 D.Lgs. 22/2015 – Contratto di ricollocazione

    Art. 17 D.Lgs. 22/2015 – Contratto di ricollocazione

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’ articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all’ articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 107 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) 2018/858

    Art. 107 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) 2018/858

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4. Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

  • Art. 140 Reg. (UE) 2023/1114 – Relazioni sull’applicazione del presente regolamento

    Art. 140 Reg. (UE) 2023/1114 – Relazioni sull’applicazione del presente regolamento

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Entro il 30 giugno 2027 e previa consultazione dell’ABE e dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Entro il 30 giugno 2025 è presentata una relazione intermedia, corredata se del caso di una proposta legislativa.

    2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

    a) il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati presso le autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;

    b) una descrizione dell’esperienza nella classificazione delle cripto-attività, comprese eventuali divergenze di approccio da parte delle autorità competenti;

    c) una valutazione della necessità di introdurre un meccanismo di approvazione per i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica;

    d) una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;

    e) laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tale riguardo;

    f) il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

    g) il numero di emittenti di token collegati ad attività autorizzati e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività;

    h) il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività significativi;

    i) il numero di emittenti di token di moneta elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54 e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica;

    j) il numero di emittenti di token di moneta elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica, della dimensione delle riserve di attività e, per gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione della riserva di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica significativi;

    k) il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;

    l) una valutazione del funzionamento dei mercati in cripto-attività nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza delle autorità di vigilanza, del numero di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e della loro rispettiva quota di mercato media;

    m) una valutazione del livello di tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

    n) una valutazione delle comunicazioni di marketing fraudolente e delle truffe che coinvolgono le cripto-attività che si verificano attraverso le reti dei social media;

    o) una valutazione dei requisiti applicabili agli emittenti di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività e del loro impatto sulla resilienza operativa, l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività;

    p) una valutazione dell’applicazione dell’articolo 81 e della possibilità di introdurre verifiche di adeguatezza negli articoli 78, 79 e 80 al fine di tutelare meglio i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio;

    q) una valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione dei servizi per le cripto-attività contemplati dal presente regolamento e della necessità di un eventuale adeguamento delle definizioni in esso contenute, nonché della necessità di aggiungere all’ambito di applicazione del presente regolamento eventuali ulteriori forme innovative di cripto-attività;

    r) una valutazione dell’adeguatezza dei requisiti prudenziali per i prestatori di servizi per le cripto-attività e dell’opportunità di allinearli ai requisiti di capitale iniziale e di fondi propri applicabili alle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 46 ) e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 47 ) ;

    s) una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per classificare i token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica significativi a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

    t) una valutazione dello sviluppo della finanza decentrata nei mercati delle cripto-attività e del trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati di cripto-attività;

    u) una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per considerare i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma dell’articolo 85 e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

    v) una valutazione dell’opportunità di stabilire ai sensi del presente regolamento un regime di equivalenza per le entità che prestano servizi per le cripto-attività di paesi terzi, gli emittenti di token collegati ad attività o gli emittenti di token di moneta elettronica di paesi terzi;

    w) una valutazione dell’adeguatezza delle esenzioni di cui agli articoli 4 e 16;

    x) una valutazione dell’impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno con riguardo alle cripto-attività, compreso l’eventuale impatto sull’accesso ai finanziamenti per le PMI e sullo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento, compresi strumenti di pagamento;

    y) una descrizione degli sviluppi dei modelli aziendali e delle tecnologie nei mercati delle cripto-attività, con particolare attenzione all’impatto ambientale e climatico delle nuove tecnologie, nonché una valutazione delle opzioni strategiche e, se necessario, di eventuali misure supplementari che potrebbero essere giustificate per attenuare gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi legati all’ambiente delle tecnologie utilizzate nei mercati delle cripto-attività e, in particolare, dei meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività;

    z) una stima dell’eventuale necessità di modificare le misure previste dal presente regolamento per garantire la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria;

    aa) l’applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative;

    ab) una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE, l’ESMA, le banche centrali e altre autorità pertinenti, anche per quanto riguarda l’interazione tra le loro responsabilità o i loro compiti, e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ABE, responsabili della vigilanza a norma del presente regolamento;

    ac) una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA per quanto riguarda la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ESMA, responsabili della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma del presente regolamento;

    ad) i costi sostenuti dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dell’importo raccolto attraverso l’emissione di cripto-attività;

    ae) i costi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token di moneta elettronica per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

    af) i costi sostenuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

    ag) il numero e l’importo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali imposte dalle autorità competenti e dall’ABE per le violazioni del presente regolamento.

    3. Se del caso, le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo forniscono un seguito ai temi trattati nelle relazioni di cui agli articoli 141 e 142.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Occhialeria (Anfao)

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.