Autore: Andrea Marton

  • CCNL Consorzi di Bonifica: TFR e fine rapporto 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    TFR e fine rapporto nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Il Trattamento di Fine Rapporto nei consorzi di bonifica ha una storia lunga: dal 1971 è gestito dalla Gestione Speciale ENPAIA, che garantisce ai lavoratori il pagamento del TFR anche in caso di difficoltà finanziaria dell’ente consortile. Ecco come funziona.

    In sintesi

    Il TFR dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica è gestito dalla Gestione Speciale ENPAIA (convenzione dal 1971), che accantonerà le somme e le liquiderà al momento della cessazione del rapporto. Il calcolo segue l’art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua, rivalutata del 75% dell’inflazione + 1,5%). Le anticipazioni seguono i criteri di legge (art. 2120, comma 6) e del CCNL.

    Dati contrattuali e istituzionali

    Parti firmatarie CCNL
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Gestione TFR
    ENPAIA – Gestione Speciale Consorzi di Bonifica (convenzione ANBI-SNEBI del 9 giugno 1971)
    Base legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); L. 29 maggio 1982, n. 297; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo pensione di settore
    AGRIFONDO (service ENPAIA)

    Tabella riepilogativa: TFR e accantonamento annuo

    Meccanismo di calcolo e accantonamento TFR – art. 2120 c.c.
    Voce Regola Esempio (retrib. lorda annua 28.000 €)
    Quota annua TFR Retrib. annua utile ÷ 13,5 28.000 ÷ 13,5 = 2.074,07 €/anno
    Rivalutazione annua 75% indice ISTAT + 1,5% fisso Se inflazione 2%, rivalutazione = 75%×2% + 1,5% = 3%
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 11% sulla rivalutazione maturata Trattenuta alla rivalutazione di fine anno
    Anticipazione (max 70%) Dopo 8 anni di servizio; 1 sola volta Se maturato 16.000 €, max anticipazione = 11.200 €

    La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende: minimi tabellari, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, indennità continuative (es. indennità di funzione). Non rientrano: rimborsi spese, voci variabili occasionali, indennità sostitutive del preavviso.

    La Gestione Speciale ENPAIA: una garanzia storica

    Il TFR dei dipendenti dei consorzi di bonifica non viene accantonato in azienda (come avviene per la maggior parte delle imprese private), né trasferito al Fondo di Tesoreria INPS (obbligatorio solo per le aziende con almeno 50 dipendenti). Dal 1971, in forza di una convenzione stipulata tra ANBI e SNEBI, il TFR è gestito dalla Gestione Speciale ENPAIA.

    Questa soluzione offre ai lavoratori una garanzia superiore: anche se il consorzio dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie, l’ENPAIA ha già accantonato le somme e garantisce il pagamento al momento della cessazione del rapporto. La Gestione Speciale gestisce anche:

    • Il TFR di dirigenti, impiegati e operai dei consorzi aderenti.
    • La «pensione consortile», alternativa al TFR nei casi previsti dai CCNL precedenti (per i dipendenti con anzianità pregressa che ne avevano diritto).
    • L’indennità per mancato preavviso in caso di decesso del lavoratore iscritto.
    • Un’integrazione speciale («10 mensilità») in caso di morte prima dei 10 anni di servizio.

    Il calcolo del TFR: art. 2120 c.c.

    Il TFR si calcola secondo la formula stabilita dall’art. 2120 del Codice civile (modificato dalla L. 297/1982):

    1. Quota annua: si divide la retribuzione lorda annua utile ai fini TFR per il coefficiente fisso 13,5. Questa quota viene «accantonata» idealmente ogni anno.
    2. Rivalutazione: ogni 31 dicembre, il montante TFR maturato si rivaluta applicando il tasso del 75% dell’indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo più 1,5 punti fissi. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva dell’11%.
    3. Liquidazione: alla cessazione del rapporto (per qualsiasi causa: licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso), il montante totale rivalutato viene liquidato al lavoratore o agli eredi, soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR.

    La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le voci della retribuzione ordinaria annua: 12 mensilità + tredicesima + quattordicesima + scatti + indennità continuative. Non comprende i rimborsi spese.

    L’anticipazione del TFR: quando e come richiederla

    Il lavoratore dei consorzi di bonifica può richiedere un’anticipazione del TFR maturato nelle seguenti condizioni (art. 2120, comma 6, c.c.):

    • Almeno 8 anni di anzianità di servizio continuativa presso il consorzio.
    • L’anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
    • L’importo massimo richiedibile è pari al 70% del TFR maturato alla data della richiesta.
    • Le causali ammesse sono: (a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile; (b) spese sanitarie straordinarie (interventi, terapie) documentate.

    La richiesta va presentata all’ENPAIA Gestione Speciale. Le modalità operative sono disciplinate dal regolamento della convenzione ENPAIA-ANBI-SNEBI. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata al momento dell’erogazione.

    La scelta della destinazione: TFR o previdenza complementare

    Dal 1° gennaio 2007 (D.Lgs. 252/2005), ogni lavoratore che inizia un nuovo rapporto di lavoro ha 6 mesi di tempo per decidere se:

    • Lasciare il TFR all’ENPAIA Gestione Speciale (come era in passato): il TFR continua a essere rivalutato secondo la formula dell’art. 2120 c.c.
    • Destinare il TFR maturando a un fondo pensione complementare: per i dipendenti dei consorzi di bonifica, il fondo di riferimento è AGRIFONDO, il fondo pensione negoziale del settore agricolo, gestito in service amministrativo da ENPAIA.

    In caso di silenzio del lavoratore entro i 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene destinato automaticamente ad AGRIFONDO. Questa scelta è generalmente irreversibile per il TFR maturando, ma il lavoratore può sempre modificare la destinazione dei contributi aggiuntivi.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio idraulico dopo 20 anni: calcolo TFR
    Tizio ha lavorato 20 anni come operaio specializzato di area C, con una retribuzione lorda annua media (tredicesima e quattordicesima incluse) di circa 27.000 €/anno. Il TFR accantonato ogni anno è 27.000 ÷ 13,5 = 2.000 €. In 20 anni, ipotizzando una rivalutazione media del 2,5% annuo, il montante TFR alla cessazione si aggira intorno a 50.000-52.000 € lordi (prima delle tasse). L’ENPAIA Gestione Speciale ha garantito l’intero accantonamento.
    Caia – Impiegata tecnica che chiede l’anticipazione per acquisto casa
    Caia ha 10 anni di anzianità di servizio e un TFR maturato di 22.000 €. Vuole acquistare la prima casa. Ha diritto a richiedere fino al 70% = 15.400 €. Presenta la domanda all’ENPAIA allegando il compromesso di acquisto. Dopo l’istruttoria, ENPAIA le eroga i 15.400 €, su cui si applica la tassazione separata. Il TFR residuo (6.600 €) continua a maturare fino alla cessazione del rapporto.
    Sempronio – Operaio che sceglie AGRIFONDO
    Sempronio è assunto come operaio qualificato di area D a gennaio 2026. Entro 6 mesi deve scegliere la destinazione del TFR. Dopo un incontro con il delegato FAI-CISL, decide di aderire esplicitamente ad AGRIFONDO, versando il TFR maturando al fondo pensione. Anche il consorzio versa una quota contributiva aggiuntiva (prevista dallo statuto di AGRIFONDO per i lavoratori che aderiscono). Alla pensione, Sempronio avrà sia la pensione INPS sia una rendita aggiuntiva dal fondo AGRIFONDO.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per i dipendenti dei consorzi di bonifica?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua utile ai fini TFR (incluse le mensilità aggiuntive). Il montante accantonato si rivaluta ogni anno del 75% dell’indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo, più 1,5 punti percentuali fissi. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11%.
    Chi gestisce il TFR nei consorzi di bonifica?
    Il TFR dei dipendenti dei consorzi di bonifica (sia operai sia impiegati) è gestito dalla Gestione Speciale ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura), in forza di una convenzione stipulata con ANBI e SNEBI il 9 giugno 1971. I consorzi versano periodicamente le quote TFR all’ENPAIA, che le accantonerà e le liquiderà al lavoratore al momento della cessazione del rapporto.
    È possibile chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì. L’art. 2120, comma 6, c.c. prevede il diritto all’anticipazione del TFR (fino al 70% del maturato) per: acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; spese sanitarie straordinarie documentate. L’anticipazione è concedibile dopo almeno 8 anni di servizio e può essere richiesta al massimo una volta. Le modalità sono disciplinate dalla convenzione ENPAIA.
    Si può destinare il TFR alla previdenza complementare?
    Sì. Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005) i lavoratori hanno la facoltà di destinare il TFR maturando ai fondi pensione complementari. Per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la Fondazione ENPAIA è il service amministrativo del fondo pensione AGRIFONDO, a cui i lavoratori del settore consortile possono aderire. In caso di silenzio-assenso al momento dell’assunzione, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione di categoria.
    Il TFR viene tassato alla liquidazione?
    Sì. Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17, TUIR). L’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni si applica all’intero importo del TFR maturato. L’Agenzia delle Entrate procede al ricalcolo definitivo dell’imposta nei tre anni successivi alla liquidazione, con eventuale rimborso o conguaglio a debito.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche relative al TFR è consigliabile consultare direttamente l’ENPAIA Gestione Speciale (www.enpaia.it), un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): TFR e fine rapporto 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: TFR, fine rapporto e previdenza complementare

    Il TFR è il «risparmio forzoso» del lavoratore dipendente. Nel settore vetro il rinnovo 2026 ha aumentato il contributo datoriale a Fonchim: ecco tutto ciò che serve sapere per scegliere bene.

    In sintesi

    Il TFR nel settore vetro si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua lorda, rivalutato ogni anno. Il lavoratore può destinarlo a Fonchim (previdenza complementare) o tenerlo in azienda (INPS se oltre 50 dipendenti). L’anticipazione è possibile dopo 8 anni per spese sanitarie o acquisto casa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Fondo pensione complementare
    Fonchim (contributo datoriale aumentato al 2% da gennaio 2027)
    Riferimento legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Il calcolo del TFR: la formula base

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un istituto di legge (art. 2120 c.c.) che si accumula durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidato alla cessazione. La formula è semplice:

    • ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua utile;
    • al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata con il tasso pari al 75% dell’aumento del costo della vita (ISTAT) + 1,5% fisso;
    • alla cessazione il TFR totale è la somma di tutte le quote annue rivalutate.

    La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, indennità di turno, EDR e ogni altra voce retributiva continuativa. Non include rimborsi spese e proventi occasionali.

    Tabella riepilogativa: destinazione del TFR e confronto

    Opzioni di destinazione del TFR — CCNL Vetro e Lampade
    Opzione Dove va il TFR Contribuzione datoriale Tassazione alla prestazione
    Fonchim (fondo pensione complementare) Investito nel fondo con rendimento variabile 2% della retribuzione (da gennaio 2027; era 1,5%) 15% (riduc. al 9% con 35 anni partecipazione)
    TFR in azienda (≤50 dipendenti) Accantonato dall’azienda Nessuna contribuzione aggiuntiva Tassazione separata (aliquota media IRPEF ultimi 5 anni)
    Fondo di Tesoreria INPS (>50 dipendenti) Versato all’INPS Nessuna contribuzione aggiuntiva Tassazione separata come sopra

    La scelta tra Fonchim e TFR in azienda/INPS va fatta all’assunzione (o entro 6 mesi per i nuovi assunti dal 2007). È irrevocabile per le quote future, ma le quote passate rimangono dove erano. Per una valutazione personalizzata si raccomanda di consultare un consulente previdenziale.

    Fonchim: il fondo pensione del settore chimico-energetico

    Il Fonchim è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del settore chimico e dell’energia, al quale il CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) è associato. È un fondo a capitalizzazione negoziale, controllato dalle parti sociali (datoriali e sindacali). Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha aumentato il contributo datoriale dall’1,5% al 2% della retribuzione, con decorrenza 1° gennaio 2027.

    L’iscrizione a Fonchim comporta:

    • il versamento del TFR futuro al fondo (obbligatorio per chi sceglie Fonchim);
    • il contributo del lavoratore (generalmente una percentuale minima concordata);
    • il contributo del datore (2% dal 2027);
    • la gestione dell’investimento su linee d’investimento a scelta del lavoratore (da conservativa a dinamica).

    L’anticipazione del TFR

    Dopo almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, è possibile richiedere un’anticipazione del TFR accantonato, fino al 70% del totale maturato. L’anticipazione è consentita solo per:

    • acquisto o ristrutturazione della prima abitazione (per sé o per i figli);
    • spese sanitarie straordinarie (interventi e cure particolarmente onerose);
    • ulteriori causali previste dalla contrattazione collettiva (es. formazione professionale).

    L’anticipazione è concessa una sola volta per tutta la durata del rapporto. L’importo anticipato non genera interessi ma riduce il montante finale disponibile alla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — Iscritto a Fonchim da 10 anni
    Tizio è iscritto a Fonchim dall’inizio del rapporto. Dal 2027 il contributo del datore passa dall’1,5% al 2%: su una retribuzione di 2.000 euro mensili, il contributo datoriale aggiuntivo è di circa 11 euro mensili, che si sommano ai versamenti di TFR e contributo del lavoratore. Dopo 10 anni di iscrizione Tizio ha già maturato il diritto a prestazioni pensionistiche complementari alla pensione INPS.
    Caia — Anticipazione TFR per prima casa
    Caia lavora in azienda da 9 anni e ha lasciato il TFR in azienda (non iscritto a Fonchim). Vuole comprare casa e richiede l’anticipazione del 70% del TFR maturato (circa 18.000 euro lordi su 25.700 totali). L’azienda elabora la pratica. L’anticipazione è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (come acconto). Il TFR residuo continuerà ad accumularsi fino alla cessazione.
    Sempronio — Cessazione del rapporto dopo 20 anni
    Sempronio si dimette dopo 20 anni di servizio, con TFR interamente destinato a Fonchim. All’uscita dal fondo sceglie la prestazione in capitale (50%) e rendita (50%). Il capitale viene tassato al 15%, ridotto al 9% grazie ai 20 anni di partecipazione (riduzione di 0,30% per ogni anno oltre i 15). Il TFR che aveva lasciato in azienda nei primi 2 anni (prima dell’iscrizione a Fonchim) viene erogato con tassazione separata.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore vetro?
    La retribuzione annua utile viene divisa per 13,5. La quota annua viene rivalutata al 31 dicembre con tasso pari al 75% dell’aumento ISTAT + 1,5%. Alla cessazione si liquida la somma di tutte le quote rivalutate.
    Conviene destinare il TFR a Fonchim nel settore vetro?
    Per chi ha molti anni davanti alla pensione, Fonchim è generalmente più conveniente perché aggiunge il contributo datoriale (2% dal 2027). Per una valutazione personalizzata si raccomanda un consulente previdenziale.
    Posso anticipare il TFR per comprare casa?
    Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità è possibile richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per spese sanitarie. L’anticipazione è concessa una sola volta.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media IRPEF degli ultimi anni. Se il TFR è in Fonchim, la tassazione alla prestazione è del 15%, riducibile al 9% con 35 anni di partecipazione.
    Dove va il TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?
    Nelle aziende con più di 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione è versato obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore mantiene il diritto al TFR, erogato dall’INPS alla cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per la scelta tra Fonchim e TFR in azienda/INPS si raccomanda di consultare un consulente previdenziale, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o il sito ufficiale di Fonchim (fonchim.it).

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: TFR e fine rapporto

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: TFR e fine rapporto

    Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto di legge che accomuna marittimi e portuali: matura in modo identico per tutti i lavoratori dipendenti italiani, ma la struttura della retribuzione marittima introduce specificità nel calcolo.

    In sintesi

    Il TFR (art. 2120 c.c.) matura per tutti i dipendenti: retribuzione annua divisa per 13,5 con rivalutazione annua. Per i marittimi si computa anche l’indennità di navigazione. Il CCNL Armatoriale ha aumentato dell’1% il contributo datoriale alla previdenza complementare con il rinnovo 2024. Il TFR non maturato in fondo pensione può essere anticipato dopo 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    Art. 2120 c.c. (TFR) · D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare) · L. 297/1982 (disciplina TFR)

    Come si calcola il TFR

    Il TFR si regola per legge (art. 2120 c.c.): si accantona ogni anno l’importo della retribuzione annua diviso per 13,5. Il calcolo è proporzionale: chi ha lavorato solo una parte dell’anno accantona la quota corrispondente ai mesi effettivi.

    Il montante accantonato viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno in misura pari al 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Questa rivalutazione si applica sia al TFR rimasto in azienda sia — con alcune differenze — al TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con più di 50 dipendenti).

    Il TFR per i marittimi: voci da includere nel calcolo

    Per il personale navigante, la «retribuzione» rilevante ai fini del TFR comprende:

    • Il minimo tabellare per qualifica.
    • Le indennità continuative e fisse (es. indennità di navigazione, ove prevista in modo stabile).
    • I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
    • Il valore dell’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) introdotto con il rinnovo 2024.

    Non concorrono al TFR le voci occasionali e variabili (straordinari saltuari, rimborsi spese documentate, benefit in natura non continuativi).

    Tabella riepilogativa

    TFR e previdenza complementare nei due CCNL
    Aspetto CCNL Armatoriale CCNL Porti
    Base di calcolo TFR Retribuzione annua/13,5 (incl. indennità navigazione) Retribuzione annua/13,5
    Rivalutazione annua TFR 1,5% + 75% ISTAT (legge) 1,5% + 75% ISTAT (legge)
    Erogazione Cessazione del rapporto Cessazione del rapporto
    Anticipazione 70% dopo 8 anni (causali di legge) 70% dopo 8 anni (causali di legge)
    Previdenza complementare Contributo datoriale aumentato +1% (rinnovo 2024) EBN e eventuali accordi aziendali

    TFR in azienda o fondo pensione complementare?

    Dal 1° gennaio 2007 (D.Lgs. 252/2005) ogni lavoratore neo-assunto deve scegliere, entro 6 mesi dall’assunzione, se destinare il TFR futuro:

    • Al fondo pensione complementare del settore o aziendale (con possibili contributi aggiuntivi del datore di lavoro).
    • Al Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con più di 50 dipendenti) o all’azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti).

    La scelta è irrevocabile. Il conferimento al fondo pensione consente di dedurre i contributi versati (entro 5.164,57 euro/anno) dall’imponibile IRPEF. Il rinnovo del CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato del 1% il contributo datoriale alla previdenza complementare, incentivando la scelta del fondo da parte del personale navigante.

    Il regime fiscale del TFR

    Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR): non si somma al reddito ordinario dell’anno di percezione, ma viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni. Se il TFR supera i 7.500 euro, si applica l’imposta sostitutiva del 17% sulla parte eccedente. Il TFR conferito al fondo pensione e poi erogato come rendita è tassato con aliquota agevolata (dal 15% al 9% dopo 15 anni di adesione al fondo).

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo che cessa dopo 20 anni di servizio

    Tizio ha lavorato come nostromo per 20 anni con una retribuzione media annua di 32.000 euro. Il suo TFR maturato è indicativamente pari a: 32.000 ÷ 13,5 × 20 anni = 47.407 euro, rivalutato ogni anno con l’indice ISTAT. Non avendo aderito al fondo pensione, il TFR è rimasto in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) ed è soggetto a tassazione separata all’atto dell’erogazione.

    Caio — Operatore portuale che anticipa il TFR per comprare casa

    Caio ha 10 anni di anzianità e un TFR maturato di circa 15.000 euro. Vuole acquistare la prima casa. Presenta domanda di anticipazione del 70% del TFR maturato (10.500 euro) documentando l’acquisto. Il datore di lavoro è tenuto a erogare l’importo entro 90 giorni dalla richiesta, a meno che non superi le quote annue consentite (massimo il 10% dei beneficiari con diritto, fino al 4% del totale dipendenti).

    Sempronia — Allieva ufficiale che sceglie il fondo pensione

    Sempronia è assunta come allieva ufficiale. Entro sei mesi dall’assunzione deve scegliere dove destinare il TFR futuro. L’ufficio HR le spiega che il CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato il contributo datoriale al fondo complementare del settore. Destinando il TFR al fondo, Sempronia riceverà anche il contributo aggiuntivo dell’armatore e potrà dedurre i contributi versati dall’imponibile IRPEF.

    Domande frequenti

    Il TFR si applica anche ai marittimi?
    Sì. Il TFR (art. 2120 c.c.) si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i marittimi. Si calcola sulla retribuzione annua divisa per 13,5, con rivalutazione ISTAT. Include l’indennità di navigazione e i ratei di tredicesima/quattordicesima.
    Come viene calcolato il TFR per i marittimi con periodi di imbarco discontinui?
    Il TFR si calcola sulla retribuzione complessiva percepita, incluse le voci fisse. Anche i periodi di sbarco rientrano nella continuità del rapporto e concorrono alla maturazione del TFR, purché il contratto di arruolamento non sia formalmente cessato.
    Il lavoratore portuale può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì. L’art. 2120 c.c. prevede l’anticipazione fino al 70% del maturato dopo 8 anni di anzianità, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale.
    Qual è il fondo pensione complementare per i marittimi?
    Il rinnovo CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato dell’1% il contributo datoriale alla previdenza complementare. Per il nome del fondo specifico del settore, verificare sul sito di Confitarma o delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.
    Conviene destinare il TFR al fondo pensione?
    La scelta è irreversibile e va ponderata individualmente. Il fondo pensione offre vantaggi fiscali e contributi datoriali aggiuntivi, ma immobilizza il risparmio a lungo termine. Un consulente previdenziale può aiutare a valutare la situazione personale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, un consulente previdenziale, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    TFR e trattamento di fine rapporto nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la principale forma di risparmio obbligatorio del lavoratore dipendente, disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Nel settore del noleggio autobus, il lavoratore può scegliere se mantenere il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) o destinarlo al Fondo Priamo, il fondo pensione negoziale di settore. La scelta è importante e ha effetti previdenziali di lungo termine.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente si calcola come 1/13,5 della retribuzione annua lorda (circa 7,41% annuo). Si può destinarlo al Fondo Priamo (previdenza complementare di settore) o mantenerlo in azienda/Fondo INPS. Le anticipazioni sono possibili dopo 8 anni di servizio per causali specifiche (prima casa, salute). Alla cessazione del rapporto si liquida in un’unica soluzione, soggetto a tassazione separata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento legge
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare); L. 297/1982
    Fondo previdenza complementare
    Fondo Priamo (fondo negoziale di settore)
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    TFR – aspetti principali nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente
    Aspetto Regola
    Accantonamento annuo 1/13,5 della retribuzione annua imponibile (circa 7,41%)
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% dell’incremento ISTAT prezzi al consumo
    Destinazione TFR Fondo Priamo (settore) oppure azienda/Fondo Tesoreria INPS
    Contributo aziendale a Fondo Priamo 6,80 € mensili (12 mensilità), a carico dell’azienda
    Anticipazione TFR Dopo 8 anni di servizio, max 70%, causali specifiche
    Tassazione all’erogazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni)

    Come si calcola il TFR: la formula di legge

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. La formula di base prevede che ogni anno si accantoni una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Ciò corrisponde a circa il 7,41% della retribuzione annua lorda.

    Le voci che entrano nella base di calcolo del TFR sono tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In pratica, rientrano:

    • minimo tabellare, contingenza, EDR (base e 2025);
    • scatti di anzianità, indennità di funzione;
    • superminimi fissi e non assorbibili;
    • tredicesima e quattordicesima (in proporzione ai dodicesimi maturati nell’anno);
    • eventuali premi fissi aziendali.

    Non rientrano: indennità di trasferta nella componente a rimborso spese documentate, rimborsi chilometrici, una tantum non ricorrenti.

    Il Fondo Priamo: la previdenza complementare del settore

    Il Fondo Priamo è il fondo pensione negoziale dedicato ai lavoratori del trasporto pubblico e dei settori affini, tra cui il noleggio autobus con conducente. L’adesione è prevista dal CCNL (art. 66 del testo del 2022). Le caratteristiche principali:

    • Contributo aziendale: 6,80 € mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore aderisca o meno al fondo.
    • Contributo lavoratore: volontario, aggiuntivo, con deducibilità fiscale fino a 5.164,57 € annui.
    • TFR destinato: il lavoratore che aderisce a Fondo Priamo può (ed è invitato a) destinare anche il TFR futuro al fondo, incrementando la posizione previdenziale.
    • Linee di investimento: Garantito Protezione, Bilanciato Prudenza, Bilanciato Sviluppo (in ordine crescente di rischio/rendimento atteso).

    Il lavoratore neoassunto che non esprime alcuna scelta entro 6 mesi dalla data di assunzione viene iscritto d’ufficio a Fondo Priamo con destinazione del TFR futuro (c.d. silenzio-assenso).

    Il TFR lasciato in azienda o al Fondo INPS

    Il lavoratore che sceglie esplicitamente di non aderire alla previdenza complementare mantiene il TFR in azienda. Tuttavia, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS (D.Lgs. 252/2005, art. 8). Il TFR in azienda si rivaluta annualmente con il tasso legale dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT, garantendo una rivalutazione minima certa anche in periodi di bassa inflazione.

    Le anticipazioni del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato. Le condizioni di legge (art. 2120 c.c.):

    • Importo massimo: 70% del TFR maturato.
    • Frequenza: una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
    • Causali ammesse dalla legge: acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli; spese sanitarie per terapie o interventi straordinari per il lavoratore o i familiari a carico.
    • Il CCNL può prevedere causali aggiuntive (es. ristrutturazione della prima casa).

    L’anticipazione è tassata con tassazione separata al momento dell’erogazione.

    Casi pratici

    Tizio – Autista B2, 10 anni di anzianità, richiede anticipazione TFR
    Tizio ha 10 anni di servizio continuativo con il medesimo datore. Il TFR maturato è di circa 18.000 €. Vuole acquistare la prima casa: richiede un’anticipazione del 70%, pari a circa 12.600 €. Ha diritto all’anticipazione per legge (causale: prima casa). L’importo è tassato con tassazione separata. Il TFR residuo (circa 5.400 €) rimane accantonato e continua a rivalutarsi.
    Caia – Neoassunta, scelta sul TFR entro 6 mesi
    Caia è assunta il 1° settembre 2025. Entro il 28 febbraio 2026 (6 mesi) deve esprimere la scelta sulla destinazione del TFR. Se non esprime nulla, il silenzio-assenso attiva l’iscrizione a Fondo Priamo con destinazione del TFR futuro. Caia decide di aderire esplicitamente a Fondo Priamo scegliendo la linea Bilanciato Sviluppo, orientata a una maggiore valorizzazione nel lungo periodo.
    Sempronio – Cessazione del rapporto dopo 8 anni
    Sempronio si licenzia dopo 8 anni. Aveva mantenuto il TFR in azienda (che ha meno di 50 dipendenti). Il TFR maturato è circa 15.000 € (calcolato su retribuzione media di circa 20.000 € annui × 8 anni / 13,5, con rivalutazioni annue). L’azienda lo eroga entro 30 giorni dalla cessazione, applicando la tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni (generalmente inferiore all’IRPEF ordinaria).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Noleggio Autobus?
    Il TFR si calcola come 1/13,5 della retribuzione annua lorda (circa 7,41%). Si rivaluta ogni anno al 31 dicembre con il tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Cosa entra nella base di calcolo del TFR?
    Entrano tutte le voci retributive continuative: minimo, contingenza, EDR, scatti, superminimi fissi, tredicesima e quattordicesima. Non entrano rimborsi spese, una tantum non ricorrenti e indennità di trasferta nella componente a rimborso spese documentate.
    Cosa è il Fondo Priamo e devo aderirvi?
    Fondo Priamo è il fondo pensione negoziale di settore. L’azienda versa 6,80 € mensili a prescindere dalla scelta del lavoratore. Il lavoratore neoassunto che non esprime scelta entro 6 mesi viene iscritto d’ufficio tramite silenzio-assenso con destinazione del TFR futuro a Priamo.
    Quando posso richiedere un’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. L’anticipazione può essere richiesta una sola volta e non può superare il 70% del TFR maturato. Le causali legali sono: acquisto prima casa e spese sanitarie straordinarie.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata: l’aliquota è quella media degli ultimi 5 anni di reddito IRPEF del lavoratore, generalmente inferiore all’aliquota marginale ordinaria. Il datore applica in prima battuta una ritenuta di acconto; l’Agenzia delle Entrate riliquida poi l’imposta definitiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e al D.Lgs. 252/2005. Il contributo aziendale a Fondo Priamo (6,80 €/mese) è verificato sulla base della circolare Priamo n. 2/2018 riferita al CCNL 2018. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o un esperto previdenziale, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 136 Reg. (UE) 2023/1114 – Riesame della Corte di giustizia

    Art. 136 Reg. (UE) 2023/1114 – Riesame della Corte di giustizia

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ABE ha imposto una multa, una penalità di mora oppure un’altra sanzione amministrativa o misura amministrativa in conformità del presente regolamento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la penalità di mora.

  • Art. 81 L. 354/1975 – Attribuzioni degli assistenti sociali

    Art. 81 L. 354/1975 – Attribuzioni degli assistenti sociali

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell’ambito dei centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72 della presente legge.

    Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell’articolo 72 della presente legge nell’ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi.

  • Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Indennità di reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — dal cantiere A al cantiere B per tutto l’anno
    Tizio lavora stabilmente in cantieri sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana in un cantiere a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo e pasti a piè di lista (non imponibili) e riconosce una piccola indennità. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • CCNL Cooperative Agricole: TFR e fine rapporto

    CCNL Cooperative Agricole

    TFR e liquidazione di fine rapporto nel CCNL Cooperative Agricole

    Il Trattamento di Fine Rapporto è la principale voce della liquidazione che il lavoratore riceve alla cessazione del rapporto. Per gli operai e gli impiegati delle cooperative agricole le regole di calcolo, rivalutazione e destinazione seguono la disciplina dell'art. 2120 c.c., con possibili integrazioni contrattuali: capire come funziona permette di pianificare meglio il proprio futuro previdenziale.

    In sintesi

    Il TFR matura ogni anno in ragione di una quota della retribuzione annua lorda (art. 2120 c.c.) e viene rivalutato con un coefficiente fisso più la variazione ISTAT. Il lavoratore può destinarlo a un fondo pensione complementare o tenerlo in azienda (cooperative fino a 49 addetti) o conferirlo al Fondo Tesoreria INPS (cooperative con 50 o più addetti). È liquidato integralmente alla cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La disciplina legale del TFR: art. 2120 c.c.

    Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, norma di ordine pubblico che si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal CCNL applicato. Il TFR è una parte della retribuzione che il datore accantons annualmente per conto del lavoratore: non si tratta di un regalo, ma di retribuzione differita.

    La quota di TFR che matura ogni anno è calcolata secondo la formula prevista dall'art. 2120 c.c.: la retribuzione annua lorda (comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi, incluse tredicesima e quattordicesima) viene divisa per un coefficiente fisso stabilito dalla legge. Il risultato è la quota annua accantonata. La norma definisce in modo puntuale quali voci retributive concorrono alla base di calcolo e quali ne sono escluse.

    La rivalutazione annuale

    Il TFR accantonato non rimane statico: viene rivalutato ogni anno (al 31 dicembre di ogni anno solare) con un tasso che si compone di una quota fissa più una quota variabile legata all'inflazione ISTAT. Questo meccanismo garantisce che il potere d'acquisto del TFR non si eroda nel corso degli anni di servizio. La rivalutazione è tassata con un'imposta sostitutiva annuale: la cooperativa versa la quota di imposta sostitutiva in acconto e saldo secondo le scadenze previste dalla normativa fiscale.

    La rivalutazione è calcolata sulla quota di TFR accantonata al 31 dicembre dell'anno precedente (il cosiddetto «fondo TFR»). La quota dell'anno in corso non è ancora rivalutata.

    Dove «va» il TFR: azienda, Fondo Tesoreria INPS o fondo pensione

    Dal 2007 (d.lgs. 252/2005 e decreto attuativo) ogni lavoratore assunto può scegliere dove destinare il TFR che matura successivamente all'assunzione. Le opzioni sono tre:

    • Fondo pensione complementare: il TFR viene versato a un fondo pensione negoziale (quello del settore, eventualmente indicato nel CCNL), a un fondo pensione aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP). In questo caso il TFR «esce» dall'azienda e contribuisce alla costruzione di una pensione integrativa.
    • In azienda (per le cooperative con meno di 50 addetti): se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro il termine di legge, il TFR rimane accantonato presso la cooperativa. Per le aziende con meno di cinquanta dipendenti, la scelta silente comporta il mantenimento del TFR in azienda.
    • Fondo Tesoreria INPS: per le cooperative con cinquanta o più addetti, in caso di scelta silente, il TFR non destinato a fondi pensione viene obbligatoriamente versato al Fondo Tesoreria INPS (che lo remunera con gli stessi criteri dell'art. 2120 c.c.).

    La scelta del fondo pensione è irreversibile per le quote future: una volta operata, il lavoratore non può tornare alla destinazione aziendale o INPS. La scelta deve essere comunicata alla cooperativa entro il termine di sei mesi dall'assunzione (o dalla data di prima applicazione della disciplina della previdenza complementare).

    Il TFR agricolo: specificità del settore

    Il settore agricolo presenta tradizionalmente alcune particolarità nella gestione del TFR rispetto agli altri comparti. Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), che rappresentano una quota significativa della forza lavoro nelle cooperative, maturano TFR in proporzione alle giornate effettivamente lavorate nel corso dell'anno.

    Per i lavoratori stagionali che si susseguono con più contratti a termine nell'arco dell'anno, il TFR viene tipicamente liquidato alla scadenza di ciascun contratto, salvo che la cooperativa e il lavoratore concordino di mantenere un rapporto continuativo con le somme accantonate. È opportuno verificare il trattamento specifico nel CCNL vigente e negli eventuali accordi integrativi.

    Il CCNL Cooperative Agricole può individuare un fondo pensione negoziale di settore (ad esempio, Fondo Agrifondo o altro fondo indicato nella contrattazione vigente) a cui i lavoratori sono invitati ad aderire. L'adesione al fondo di settore può portare benefici aggiuntivi rispetto alla sola destinazione del TFR, come il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal contratto collettivo.

    L'anticipo del TFR

    L'art. 2120 c.c. consente al lavoratore di richiedere un anticipo del TFR maturato in servizio, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti cumulativi:

    • almeno otto anni di servizio continuativo presso la stessa cooperativa;
    • l'anticipo non può superare il 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
    • le causali ammesse dalla legge: spese sanitarie per cure o interventi straordinari urgenti (documentate), acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (propria o dei figli), fruizione dei congedi parentali (l. 53/2000) o dei congedi per formazione.

    L'anticipo può essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Riduce definitivamente la somma di TFR che sarà liquidata alla fine del rapporto. Il CCNL o accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore (ad esempio, riduzione del requisito di anzianità da otto a un numero inferiore di anni).

    La liquidazione alla cessazione del rapporto

    Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento, decesso), la cooperativa è tenuta a liquidare l'intero TFR maturato al lavoratore (o, in caso di decesso, agli eredi). Il pagamento deve avvenire entro i termini previsti dal CCNL o, in mancanza, con ragionevole tempestività.

    La liquidazione finale comprende:

    • le quote di TFR maturate anno per anno;
    • la rivalutazione applicata fino alla data di cessazione;
    • dedotta l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione già versata dalla cooperativa;
    • al netto dell'anticipo già erogato durante il rapporto (se richiesto).

    La tassazione del TFR alla liquidazione avviene in regime di tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR): l'aliquota applicata è quella media dell'imposta IRPEF degli ultimi cinque anni di reddito imponibile del lavoratore, calcolata dall'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione definitiva.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio a tempo indeterminato, scelta silente del TFR
    Tizio è assunto a tempo indeterminato da una cooperativa di allevamento con 30 dipendenti. Non riceve alcuna comunicazione adeguata sulla scelta del TFR nei primi sei mesi. Trascorso tale periodo senza aver espresso alcuna scelta, il TFR rimane accantonato presso la cooperativa (che ha meno di 50 addetti) e continuerà a essere rivalutato annualmente secondo l'art. 2120 c.c. Tizio apprende successivamente che avrebbe potuto destinare il TFR al fondo pensione di settore, beneficiando anche del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL: per le quote future non può più cambiare destinazione, ma può comunque aderire al fondo pensione versando contributi propri volontari.
    Caia — Impiegata, anticipo del TFR per acquisto prima casa
    Caia lavora come impiegata amministrativa da nove anni presso una cooperativa di trasformazione. Sta acquistando la prima casa di abitazione e intende richiedere l'anticipo del TFR. Verifica di avere maturato più di otto anni di servizio continuativo e presenta alla cooperativa richiesta scritta con allegato il compromesso di acquisto e la documentazione che attesta trattarsi di prima casa. La cooperativa è tenuta a risponderle entro un termine ragionevole (il CCNL può prevedere un termine specifico). L'importo massimo erogabile è il 70% del TFR maturato alla data della richiesta. Una volta ricevuto l'anticipo, Caia non potrà richiederne un altro nel corso del rapporto con la stessa cooperativa.

    Domande frequenti

    Il TFR matura anche durante il periodo di prova?
    Sì. Il TFR matura dall'inizio del rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova. Se il rapporto cessa durante la prova (per recesso di una delle parti), il TFR maturato viene liquidato all'atto della cessazione.
    Cosa succede al TFR se la cooperativa fallisce?
    In caso di insolvenza del datore di lavoro, il TFR non pagato è garantito dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 l. 297/1982). Il lavoratore può presentare domanda all'INPS per ottenere il pagamento delle quote di TFR rimaste insolute, nei limiti stabiliti dalla legge.
    Posso chiedere un anticipo del TFR durante il rapporto di lavoro?
    Sì, ma in presenza di condizioni specifiche. L'art. 2120 c.c. consente l'anticipo dopo almeno otto anni di servizio continuativo, in misura non superiore al 70% del TFR maturato e per cause tassative: spese sanitarie, acquisto della prima casa, congedi parentali o formativi. L'anticipo è concedibile una sola volta.
    Se scelgo di destinare il TFR a un fondo pensione, posso tornare indietro?
    No. La scelta di destinare il TFR a un fondo pensione complementare è irreversibile per le quote maturate successivamente alla scelta. Le quote già accumulate in azienda o al Fondo Tesoreria INPS rimangono in quella sede.
    Il TFR viene tassato come reddito ordinario?
    No. Il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni di reddito imponibile IRPEF (artt. 17 e 19 TUIR), con un meccanismo che di norma è più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta definitiva dopo alcuni anni dalla cessazione del rapporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull'art. 2120 c.c., sul d.lgs. 252/2005 e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per calcoli specifici e scelte previdenziali è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, a un patronato o a un consulente del lavoro.

  • Art. 1191 Codice della Navigazione – Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti

    Art. 1191 Codice della Navigazione – Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.

  • Art. 373 DPR 495/1992 – Pedaggi

    Art. 373 DPR 495/1992 – Pedaggi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi; b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri; c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; e) i veicoli con targa G.d.F.; f) i veicoli con targa C.F.S.; g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne; i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità; l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

    3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.

    4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato): causali e durata

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 105 D.Lgs. 141/2024 – Accertamento delle violazioni

    Art. 105 D.Lgs. 141/2024 – Accertamento delle violazioni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono accertate mediante processo verbale.

    2. La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia.