Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1229 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro. 76 ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha disposto (con l'art. 19, comma 13) che "Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».".
Vedi anche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione nel sistema sanzionatorio aeronautico
L'articolo 1229 del Codice della navigazione sanziona la disobbedienza agli ordini che l'autorità aeronautica ha il potere di emanare in forza degli articoli 712 e 714 del medesimo codice. La norma risponde all'esigenza di rendere effettivi quei poteri: l'ordine dell'autorità, privo di sanzione, resterebbe una mera esortazione. Il presidio contravvenzionale - oggi trasformato in sanzione amministrativa - assicura che i privati, i titolari di terreni e i gestori di strutture rispettino le prescrizioni volte a garantire la visibilità delle vie di avvicinamento e di decollo dagli aeroporti e dagli aviosuperfici.
Gli articoli 712 e 714: presupposto degli ordini sanzionati
L'articolo 712 attribuisce all'autorità aeronautica il potere di ordinare il collocamento di segnali - luci, marcatori, pannelli riflettenti - su edifici, torri, cavi e qualsiasi struttura che si trovi nelle zone di avvicinamento o che superi determinate altezze. Tali segnali, oggi disciplinati anche dai regolamenti EASA e dalle circolari ENAC (in particolare l'APT-01 sugli aeroporti e le norme ICAO Annex 14 sugli ostacoli), sono essenziali per consentire ai piloti la percezione visiva degli elementi di rischio. L'articolo 714 disciplina invece l'ordine di abbattimento o rimozione degli ostacoli: quando un manufatto - antenna, edificio, albero - supera i limiti di altezza compatibili con la sicurezza del volo nelle superfici di protezione degli ostacoli (OPS), l'autorità può ordinarne la demolizione o il taglio. L'inottemperanza a tali ordini è esattamente il fatto che l'art. 1229 sanziona.
Natura della sanzione e regime processuale
La disposizione irrogava originariamente un'ammenda penale, poi trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria (fino a duecentosei euro) per effetto della depenalizzazione delle infrazioni minori del codice della navigazione. La sanzione amministrativa segue il regime della L. n. 689/1981: accertamento da parte dell'autorità aeronautica competente, contestazione immediata o notificazione, possibilità di pagamento in misura ridotta e opposizione al giudice ordinario. Non vi è conseguenza penale né iscrizione nel casellario, ma il mancato adempimento dell'ordine originario può dar luogo a ulteriori provvedimenti amministrativi coercitivi, sino all'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore.
Aggiornamento dei riferimenti normativi: il D.Lgs. 151/2006
Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, in sede di riordino di alcune norme del codice della navigazione, ha corretto i rinvii interni dell'art. 1229, sostituendo il riferimento agli «articoli 713 e 715» - divenuti errati a seguito di una precedente rinumerazione - con quello agli «articoli 712 e 714». L'intervento ha carattere strettamente formale (coordinamento del testo), senza modificare la fattispecie sostanziale né l'entità della sanzione. La vicenda è un esempio tipico di rinvio interno recettizio: la fattispecie si alimenta del contenuto della norma richiamata e qualsiasi modifica di questa riverbera sull'ambito applicativo della sanzione.
Profili pratici e coordinamento con il diritto europeo
In concreto, i destinatari più frequenti degli ordini ex artt. 712 e 714 - e quindi i potenziali trasgressori ex art. 1229 - sono i proprietari di immobili nelle zone di rispetto aeroportuali (Piano di Rischio e piani di zona a destinazione speciale), le società elettriche e di telecomunicazione che gestiscono torri e tralicci ad alta tensione, i Comuni nella cui giurisdizione insistono ostacoli alla navigazione. Il Regolamento UE n. 139/2014 sugli aeroporti e l'Annex 14 ICAO fissano le superfici di protezione degli ostacoli (OPS): il superamento di quei limiti innesca il potere di ordine dell'autorità nazionale, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 1229. La norma si raccorda altresì con l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 in materia edilizia, che prevede la demolizione d'ufficio delle opere abusive che costituiscono ostacolo alla navigazione aerea.
Casi pratici
Caso 1: L'antenna televisiva troppo alta vicino all'aeroporto
Tizio, proprietario di un immobile nella zona di avvicinamento all'aeroporto locale, riceve dall'ENAC un ordine ex art. 712 di installare luci di segnalazione sull'antenna televisiva che supera la superficie di protezione degli ostacoli. Non vi dà seguito nei termini assegnati; l'autorità irroga la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1229 e dispone l'esecuzione d'ufficio dell'installazione a spese di Tizio.
Caso 2: Il proprietario del bosco che non abbatte gli alberi pericolosi
Caio possiede un terreno alberato nei pressi di un'aviosuperficie privata; gli alberi, cresciuti negli anni, superano i limiti previsti dalle superfici di protezione. L'autorità aeronautica emette ordine di taglio ex art. 714; Caio si oppone adducendo ragioni ambientali e non esegue. La sanzione ex art. 1229 gli viene irrogata, fermo restando il potere dell'autorità di procedere all'esecuzione in danno.
Caso 3: La società di telecomunicazioni inadempiente
Sempronio S.p.A., gestore di una torre radio vicino a un aeroporto, riceve ordine di dotare il traliccio di lampade di ostacolo conformi all'Annex 14 ICAO entro sessanta giorni. La società non provvede per ragioni economiche. L'ENAC applica la sanzione amministrativa ex art. 1229 e fissa un nuovo termine: l'inadempimento ripetuto può configurare ulteriori violazioni e responsabilità in caso di incidente aereo.
Domande frequenti
Cosa sanziona l'art. 1229 del codice della navigazione?
Sanziona la mancata osservanza degli ordini dell'autorità aeronautica relativi al collocamento di segnali di ostacolo (art. 712) e all'abbattimento o rimozione di ostacoli alla navigazione aerea (art. 714).
La sanzione è penale o amministrativa?
È una sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 206 euro), non una pena penale: non comporta arresto, reclusione né iscrizione nel casellario giudiziale.
Perché il D.Lgs. 151/2006 ha modificato i riferimenti normativi?
Ha corretto un errore di rinvio: i vecchi numeri 713 e 715 erano stati rinumerati in 712 e 714, rendendo necessario un aggiornamento formale del testo per ripristinare la coerenza interna del codice.
Chi sono i destinatari più comuni degli ordini sanzionati?
Proprietari di immobili nelle zone di rispetto aeroportuale, gestori di torri e tralicci di telecomunicazione e di energia elettrica, e in certi casi i Comuni che abbiano autorizzato edificazioni in contrasto con le superfici di protezione degli ostacoli.
Cosa succede se la sanzione non viene pagata e l'ordine non viene eseguito?
L'autorità aeronautica può procedere all'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore, e il mancato adempimento può rilevare quale concausa in un eventuale incidente aereo, con possibili conseguenze in sede civile e penale.