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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1210 sanziona il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone ricercate dall'autorità locale per reati comuni.
  • Il divieto si applica indipendentemente dalla cittadinanza delle persone accolte: anche i cittadini o sudditi italiani ricercati per reati comuni non possono ottenere asilo a bordo.
  • Il campo di applicazione è limitato ai reati comuni: storicamente si esclude dall'ambito della norma il rifugio concesso a perseguitati politici, anche se tale distinzione deve essere valutata alla luce del diritto internazionale vigente.
  • La norma riguarda esclusivamente la nave nazionale all'estero: non si applica alle navi straniere né alle navi italiane in acque nazionali.
  • La sanzione è solo pecuniaria (ammenda): nella formulazione originaria non era previsto l'arresto, a differenza di altre fattispecie del codice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1210 Codice della Navigazione — Inosservanza del divieto di asilo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Commento

Ratio e fondamento della norma

L'art. 1210 del Codice della navigazione risolve uno dei temi più delicati del diritto marittimo internazionale classico: l'estensione territoriale della nave nazionale in acque straniere. La tradizione giuridica ha a lungo dibattuto se la nave in porto estero dovesse considerarsi territorio dello Stato di bandiera o semplicemente un bene soggetto alla giurisdizione dello Stato rivierasco. Il Codice del 1942 recepisce la posizione più moderna: la nave è un oggetto soggetto alla disciplina dello Stato di bandiera quanto alla sua organizzazione interna, ma non costituisce territorio extraterritoriale che consenta di sottrarre alle autorità locali soggetti ricercati per reati comuni. L'art. 1210 traduce questa posizione in un obbligo comportamentale del comandante: egli non può opporre il 'privilegio della bandiera' per proteggere latitanti ricercati da autorità estere competenti.

Ambito soggettivo: la nave nazionale e il comandante

La norma si applica esclusivamente al comandante della nave nazionale, ossia la nave battente bandiera italiana. Ne sono quindi escluse le navi straniere pur equipaggiate con personale italiano. La responsabilità è del comandante, che in quanto titolare dell'autorità di bordo è l'unico soggetto in grado di concedere o negare l'accesso a bordo e di autorizzare la permanenza. Il semplice marittimo che, di propria iniziativa, faciliti l'imbarco di un soggetto ricercato risponderà di altri titoli di reato (favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 c.p.), non dell'art. 1210 che presuppone una decisione del comandante.

L'irrilevanza della cittadinanza della persona accolta

Un profilo di particolare interesse è l'espressa menzione delle persone ricercate «anche se cittadini o sudditi italiani». Il legislatore del 1942 ha voluto escludere che il comandante potesse invocare un dovere di protezione dei propri connazionali per giustificare l'asilo a bordo. Questa scelta — coerente con la logica della cooperazione giudiziaria internazionale — stabilisce che il vincolo di nazionalità non è di per sé un'esimente: il cittadino italiano ricercato all'estero per un reato comune non ha diritto di rifugiarsi a bordo di una nave italiana e pretendere la protezione del comandante.

Il limite dei reati comuni e il silenzio sui reati politici

La norma circoscrive il divieto ai soggetti «ricercati dalla competente autorità per aver commesso un reato comune». La qualificazione 'comune' esclude tradizionalmente i reati politici, per i quali la prassi internazionale del diritto d'asilo riconosce margini di protezione. Tuttavia, l'art. 1210 non autorizza esplicitamente il comandante a concedere asilo per reati politici: semplicemente non lo sanziona per quella ipotesi. La norma va oggi letta alla luce della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e del diritto dell'Unione europea in materia di protezione internazionale, che pongono vincoli ben più articolati di quelli immaginati dal codificatore del 1942. In pratica, il comandante che si trovi di fronte a un soggetto che rivendica protezione internazionale non dovrebbe limitarsi all'art. 1210, ma valutare il quadro normativo internazionale vigente, che impone il non-refoulement come principio assoluto.

Sanzione e profili pratici

La fattispecie è punita, nella formulazione originaria, con la sola ammenda fino a lire cinquemila, senza la previsione dell'arresto alternativo che caratterizza altre contravvenzioni del codice. Non risulta che il D.Lgs. 507/1999 abbia espressamente depenalizzato anche questa fattispecie, a differenza di quanto avvenuto per altre norme del medesimo capo: occorre verificare se la norma sia rimasta in ambito penale contravvenzionale o sia stata trasformata in illecito amministrativo. In pratica, il comandante che si trovi in porto straniero di fronte a una richiesta di asilo da parte di un soggetto ricercato dovrebbe immediatamente contattare il consolato italiano per le istruzioni del caso, evitando decisioni autonome che possano esporre a responsabilità sia ai sensi dell'art. 1210 sia per favoreggiamento.

Casi pratici

Caso 1: Latitante che chiede rifugio a bordo

Tizio, comandante di una nave mercantile italiana ormeggiata nel porto di Marsiglia, viene avvicinato da Caio, cittadino italiano latitante ricercato dalla polizia francese per truffa aggravata, che chiede di essere imbarcato e nascosto a bordo; Tizio, consapevole dello status di ricercato, rifiuta e segnala immediatamente l'accaduto al consolato italiano, conformemente all'art. 1210 e agli artt. 1208 ss. del Codice.

Caso 2: Comandante che concede asilo a bordo

Caio, comandante di una nave da carico italiana nel porto di Barcellona, acconsente, per ragioni di solidarietà personale, a nascondere a bordo Sempronio, ricercato dalle autorità spagnole per reati fiscali; al momento dell'ispezione doganale prima della partenza, Sempronio viene scoperto e le autorità spagnole notificano la violazione alle autorità marittime italiane, che contestano a Caio la violazione dell'art. 1210.

Caso 3: Richiesta di protezione di natura politica

Sempronio, comandante di una nave passeggeri italiana, è avvicinato in un porto nordafricano da un soggetto che dichiara di essere perseguitato politicamente e chiede protezione a bordo; Sempronio, consapevole che l'art. 1210 non copre i reati politici ma che la valutazione è complessa, contatta immediatamente il consolato italiano e attende istruzioni prima di prendere qualsiasi decisione, documentando l'intera vicenda nel giornale di bordo.

Domande frequenti

Il comandante di una nave italiana può concedere asilo a bordo a un cittadino italiano ricercato all'estero?

No: l'art. 1210 vieta espressamente il rifugio anche a cittadini italiani ricercati per reati comuni, senza distinzioni di nazionalità.

La norma si applica anche alle navi straniere con equipaggio italiano?

No: l'art. 1210 si applica solo al comandante della nave nazionale (bandiera italiana); le navi straniere non rientrano nell'ambito applicativo.

Cosa deve fare il comandante se un soggetto ricercato sale a bordo senza autorizzazione?

Il comandante deve rifiutare la permanenza, informare le autorità locali e il consolato italiano, e documentare l'accaduto nel giornale di bordo.

Il divieto di asilo vale anche per i perseguitati politici?

L'art. 1210 limita il divieto ai 'reati comuni'; il tema del rifugio politico è oggi disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal diritto UE, che il comandante deve considerare nel valutare ogni singola situazione.

Qual è la sanzione per la violazione dell'art. 1210?

Nella formulazione originaria è prevista l'ammenda; la norma non è tra quelle espressamente depenalizzate dal D.Lgs. 507/1999 nel capo in esame.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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