Testo dell'articoloVigente
Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 378 c.p. tutela l'amministrazione della giustizia colpendo chi si frappone tra l'autore di un delitto e l'attività di accertamento dell'Autorita'. E' un reato contro l'attività giudiziaria che presuppone un reato altrui già commesso e una condotta successiva di aiuto, idonea a ostacolare investigazioni o ricerche. La sua collocazione, accanto ad altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, ne chiarisce il bene protetto: non l'interesse del singolo, ma il regolare funzionamento dell'apparato di repressione dei reati.
Il presupposto: un delitto già commesso
Il favoreggiamento postula che un delitto sia stato già consumato (o quantomeno tentato, ove il tentativo sia punibile) da altri. Chi presta aiuto deve restare estraneo al reato presupposto: la norma opera "fuori dei casi di concorso". Se l'aiuto fosse stato concordato prima o durante la commissione, si ricadrebbe nel concorso di persone nel reato base, non nel favoreggiamento. Il discrimine temporale e psicologico tra concorso e favoreggiamento e' uno dei profili più delicati nell'applicazione della fattispecie.
La condotta tipica
La condotta consiste nell'aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorita' o a sottrarsi alle ricerche. Si tratta di una formula ampia, che abbraccia comportamenti eterogenei purche' dotati di concreta idoneita' a ostacolare l'accertamento: fornire un nascondiglio, depistare, agevolare la fuga, occultare elementi utili a individuare il responsabile. Non e' necessario che l'aiuto raggiunga lo scopo: e' sufficiente che la condotta sia idonea a frapporre un ostacolo all'attività investigativa.
L'estensione alla Corte penale internazionale
Il testo richiama espressamente anche le investigazioni svolte da organi della Corte penale internazionale e le ricerche dai medesimi effettuate. La previsione adegua la tutela penale interna alla cooperazione con la giustizia internazionale, riconoscendo che l'ostacolo alle indagini di tale organo merita la stessa protezione riservata all'attività dell'Autorita' nazionale.
Il trattamento sanzionatorio
La pena base e' la reclusione fino a quattro anni quando il delitto presupposto e' punito con pena particolarmente grave. Per i delitti puniti diversamente, ovvero per le contravvenzioni, la cornice e' ridotta secondo la previsione del testo. La norma contiene inoltre un inasprimento specifico quando il delitto favorito e' quello di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis: in tal caso si applica un minimo edittale più elevato, segno della particolare gravita' attribuita all'ostacolo alle indagini in materia di criminalita' organizzata.
L'irrilevanza dell'imputabilita' dell'aiutato
Un profilo peculiare e' la clausola finale: le disposizioni dell'articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta non aver commesso il delitto. ciò conferma che il disvalore della condotta risiede nell'ostacolo oggettivo all'accertamento, e non nella sorte processuale dell'aiutato. Anche se costui sara' poi prosciolto, chi ne ha agevolato la sottrazione alle ricerche ha comunque inciso sul regolare svolgimento delle indagini.
Confini con altre fattispecie
Il favoreggiamento personale va distinto dal favoreggiamento reale, che riguarda l'aiuto ad assicurare il prezzo, il prodotto o il profitto del reato. Va inoltre tenuto distinto dalla ricettazione e dal riciclaggio, che colpiscono la gestione dei proventi illeciti. La linea di confine passa per l'oggetto dell'aiuto: la persona del reo nel favoreggiamento personale, le utilita' del reato nelle altre figure.
L'elemento soggettivo
Il reato richiede il dolo: la consapevolezza che si sta aiutando chi ha commesso un delitto a eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche. Non e' configurabile a titolo colposo. La rappresentazione del reato presupposto, almeno nei suoi tratti essenziali, e' componente necessaria del fatto tipico, mentre non e' richiesta una conoscenza dettagliata della qualificazione giuridica del delitto base.
Il momento consumativo
Il favoreggiamento si consuma nel momento in cui viene posto in essere l'aiuto idoneo a ostacolare le investigazioni o a favorire la sottrazione alle ricerche. Non e' richiesto che l'ostacolo si protragga nel tempo: e' sufficiente la condotta agevolatrice, purche' dotata di concreta attitudine a interferire con l'attività di accertamento. La natura istantanea o eventualmente permanente del reato dipende dalle caratteristiche della condotta concreta.
Il rapporto con l'autofavoreggiamento
Chi favorisce se' stesso non risponde di favoreggiamento: la fattispecie presuppone l'aiuto a "taluno", ossia ad altri. L'autore del reato presupposto che si sottragga alle ricerche non commette un ulteriore reato di favoreggiamento, in coerenza con il principio per cui non e' esigibile l'autodenuncia. Diversa e' la posizione del terzo che presti aiuto, il quale resta pienamente soggetto alla norma.
Le cause di non punibilita'
L'ordinamento, in materia di favoreggiamento, conosce ipotesi in cui la punibilita' e' esclusa o attenuata in considerazione di particolari legami tra l'agente e l'aiutato. Tali previsioni rispondono all'esigenza di non esigere comportamenti contrari a vincoli affettivi o familiari, bilanciando la tutela dell'amministrazione della giustizia con la considerazione di situazioni personali meritevoli di un trattamento differenziato.
L'idoneita' della condotta e l'aiuto inefficace
Il fulcro della fattispecie e' l'idoneita' dell'aiuto a ostacolare l'accertamento. La condotta deve presentare una concreta attitudine a interferire con le investigazioni o con le ricerche; un aiuto del tutto inidoneo, incapace di incidere in alcun modo sull'attività dell'Autorita', non integra il reato. La valutazione dell'idoneita' va condotta in concreto, tenendo conto delle circostanze in cui l'aiuto e' prestato e della sua effettiva capacita' di frapporre un ostacolo, anche solo temporaneo, all'azione di accertamento dei reati.
Casi pratici
Caso 1: nascondiglio fornito al ricercato
Dopo una rapina commessa da Caio, Tizio - estraneo al delitto - mette a disposizione un alloggio per consentirgli di sottrarsi alle ricerche dei Carabinieri. La condotta, idonea a ostacolare le indagini, integra il favoreggiamento personale a carico di Tizio, indipendentemente dall'esito del procedimento a carico di Caio.
Caso 2: depistaggio verbale
Sempronio, consapevole che Caio e' indagato per un delitto, fornisce agli investigatori indicazioni false sull'itinerario seguito per indirizzare altrove le ricerche. L'aiuto a eludere le investigazioni rientra nell'art. 378 c.p., trattandosi di condotta successiva al reato e idonea a frapporre un ostacolo all'accertamento.
Domande frequenti
In cosa consiste il favoreggiamento personale?
Nell'aiutare, dopo che e' stato commesso un delitto altrui e fuori dai casi di concorso, taluno a eludere le investigazioni dell'Autorita' o a sottrarsi alle ricerche.
Che differenza c'e' con il concorso nel reato?
Il concorso presuppone un contributo prima o durante la commissione del reato; il favoreggiamento interviene dopo, a reato gia' commesso, da soggetto rimasto estraneo ad esso.
Conta che l'aiuto abbia avuto successo?
No. E' sufficiente che la condotta sia idonea a ostacolare le investigazioni o le ricerche; non occorre che l'elusione o la sottrazione si realizzino effettivamente.
E' punibile anche se l'aiutato viene poi prosciolto?
Si. La norma si applica anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta non aver commesso il delitto, perche' il disvalore sta nell'ostacolo all'accertamento.
E' previsto un aggravamento di pena?
Si. Quando il delitto favorito e' l'associazione mafiosa ex art. 416-bis si applica in ogni caso una reclusione non inferiore al minimo aggravato indicato dalla norma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate