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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 233 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento decisorio

    Articolo 233 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento decisorio

    Art. 233 c.p.c. – Deferimento del giuramento decisorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

    Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

  • Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta

    Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta

    Art. 232 c.p.c. – Mancata risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.

    Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

  • Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta

    Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta

    Art. 231 c.p.c. – Risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

  • Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio

    Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio

    Art. 230 c.p.c. – Modo dell’interrogatorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

    Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che l’ammette.

    Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

  • Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea

    Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea

    Art. 229 c.p.c. – Confessione spontanea

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell’articolo 117.

  • Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale

    Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale

    Art. 228 c.p.c. – Confessione giudiziale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

  • Articolo 227 Codice di Procedura Civile: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    Articolo 227 Codice di Procedura Civile: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    Art. 227 c.p.c. – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

    Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 [1] del codice di procedura penale.

    [2] Ora articolo 675 del nuovo codice di procedura penale.

  • Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 226 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 [1] e non superiore a € 20 [1].

    Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 480 [2] del codice di procedura penale.

    [1] Era rispettivamente «lire quattromila» e «lire quarantamila».

    [2] Ora articolo 537 del nuovo codice di procedura penale.

  • Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela

    Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela

    Art. 225 c.p.c. – Decisione sulla querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

    Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

  • Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento

    Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento

    Art. 224 c.p.c. – Sequestro del documento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.

    Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.