Art. 233 c.p.c. – Deferimento del giuramento decisorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
