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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 213 Codice di Procedura Civile: Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

    Articolo 213 Codice di Procedura Civile: Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

    Art. 213 c.p.c. – Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

  • Articolo 212 Codice di Procedura Civile: Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

    Articolo 212 Codice di Procedura Civile: Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

    Art. 212 c.p.c. – Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

    Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.

  • Articolo 211 Codice di Procedura Civile: Tutela dei diritti del terzo

    Articolo 211 Codice di Procedura Civile: Tutela dei diritti del terzo

    Art. 211 c.p.c. – Tutela dei diritti del terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando l’esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l’interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l’esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

    Il terzo può sempre fare opposizione contro l’ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

  • Articolo 210 Codice di Procedura Civile: Ordine di esibizione alla parte o al terzo

    Articolo 210 Codice di Procedura Civile: Ordine di esibizione alla parte o al terzo

    Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

    Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione.

    Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione.

  • Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione

    Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione

    Art. 209 c.p.c. – Chiusura dell’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.

  • Articolo 208 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’assunzione

    Articolo 208 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’assunzione

    Art. 208 c.p.c. – Decadenza dall’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.

    La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

    Articolo così sostituito dall’art. 26, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 207 Codice di Procedura Civile: Processo verbale dell’assunzione

    Articolo 207 Codice di Procedura Civile: Processo verbale dell’assunzione

    Art. 207 c.p.c. – Processo verbale dell’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

    Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante [1].

    Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

    [1] Comma così modificato dall’art. 45, comma 1c, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

  • Articolo 206 Codice di Procedura Civile: Assistenza delle parti all’assunzione

    Articolo 206 Codice di Procedura Civile: Assistenza delle parti all’assunzione

    Art. 206 c.p.c. – Assistenza delle parti all’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.

  • Articolo 205 Codice di Procedura Civile: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    Articolo 205 Codice di Procedura Civile: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    Art. 205 c.p.c. – Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

  • Articolo 204 Codice di Procedura Civile: Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

    Articolo 204 Codice di Procedura Civile: Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

    Art. 204 c.p.c. – Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

    Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all’estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

    Per l’assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell’articolo precedente.