Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 60 D.Lgs. 79/2011 – Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia

    Art. 60 D.Lgs. 79/2011 – Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. È istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo.

    2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell’attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1206 Codice della Navigazione – Impedimento alla presentazione di reclami

    Art. 1206 Codice della Navigazione – Impedimento alla presentazione di reclami

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

  • Art. 72 DPR 445/2000 – Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli

    Art. 72 DPR 445/2000 – Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 … , le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

    2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

    3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: causali e durata

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 204 TULPS – Riapertura vietata e chiusura definitiva

    Art. 204 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità locale di pubblica sicurezza può impedire che un locale, del quale è stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

    Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse.

  • Art. 1201 Codice della Navigazione – Inosservanze relative alla partenza e all’approdo di aeromobile

    Art. 1201 Codice della Navigazione – Inosservanze relative alla partenza e all’approdo di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che: 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32; 2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell'articolo 799 ; 3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale; 4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a che "Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

  • Mansioni superiori: quando scatta la promozione automatica

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    Se il datore assegna mansioni di livello superiore, il lavoratore ha subito diritto alla retribuzione corrispondente. Dopo il periodo fissato dal CCNL (o dalla legge in sua assenza), l’inquadramento superiore diventa definitivo, salvo che l’assegnazione sia stata disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Effetti dell’assegnazione a mansioni superiori
    Aspetto Regola
    Retribuzione Immediata: dal primo giorno nelle mansioni superiori
    Promozione definitiva Dopo il periodo fissato dal CCNL o dalla legge
    Eccezione sostituzione Nessuna promozione automatica se si sostituisce lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
    Contestazione Il lavoratore può agire per ottenere il riconoscimento del livello superiore

    Il diritto immediato alla retribuzione superiore

    L’art. 2103 c.c. prevede che, dal momento in cui il lavoratore viene assegnato a mansioni di livello superiore, ha diritto alla retribuzione corrispondente a quel livello. Non è necessario attendere la promozione formale: il diritto alla maggiore retribuzione nasce automaticamente con l’effettivo svolgimento delle mansioni. Il datore non può corrispondere la retribuzione inferiore del livello di provenienza.

    Quando scatta la promozione definitiva

    Oltre alla retribuzione, il lavoratore acquisisce diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore dopo aver svolto le mansioni per il periodo previsto dal CCNL applicabile o, in assenza di una previsione contrattuale, da disposizione di legge. I CCNL fissano spesso questo periodo (ad esempio tre mesi, sei mesi o un numero di giornate lavorative), decorso il quale la promozione avviene automaticamente senza necessità di ulteriori atti del datore.

    L'eccezione della sostituzione

    L’unica eccezione all’automatismo promozionale è l’assegnazione in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio durante la malattia, la maternità o l’aspettativa). In questo caso, per tutta la durata della sostituzione il lavoratore ha diritto alla retribuzione superiore ma non all’inquadramento definitivo, a prescindere dalla durata dell’assegnazione.

    Come far valere il diritto alla promozione

    Se il datore non riconosce spontaneamente la promozione pur decorso il periodo contrattuale, il lavoratore può:

    • Inviare una richiesta scritta di riconoscimento del livello;
    • Rivolgersi al sindacato per una trattativa;
    • Agire in giudizio per ottenere la declaratoria dell’avvenuta promozione e il pagamento delle differenze retributive, con eventuale rivalutazione e interessi.

    Casi pratici

    Tizio – otto mesi come responsabile senza promozione formale

    Tizio, impiegato di 3° livello, viene incaricato di svolgere le funzioni di responsabile (4° livello) per otto mesi senza che il datore emetta alcun atto formale di promozione. Il suo CCNL prevede la promozione automatica dopo tre mesi di mansioni superiori continuative. Tizio ha diritto alla retribuzione del 4° livello dal primo giorno e alla promozione definitiva dopo tre mesi: può agire per le differenze retributive degli ulteriori cinque mesi.

    Caia – sostituzione di una collega in maternità

    Caia sostituisce la collega responsabile durante un congedo di maternità durato dieci mesi. Percepisce la retribuzione del livello superiore per tutta la durata, ma non matura il diritto alla promozione definitiva perché si tratta di una sostituzione di lavoratrice con diritto alla conservazione del posto.

    Sempronio – promozione negata per motivi pretestuali

    Sempronio ha svolto mansioni superiori per il periodo richiesto dal CCNL. Il datore nega la promozione sostenendo che le mansioni non fossero «effettivamente» superiori. Sempronio raccoglie le prove (email, organigrammi, deleghe) e ricorre al giudice del lavoro, che riconosce la promozione e condanna il datore al pagamento delle differenze retributive.

    Domande frequenti

    Quanto devo svolgere mansioni superiori per essere promosso?

    Il periodo necessario è fissato dal CCNL applicabile. In assenza di previsione contrattuale, si applica la norma di legge. È quindi necessario verificare il proprio contratto collettivo nazionale.

    Il datore può revocarmi le mansioni superiori prima che scatti la promozione?

    Sì, se le mansioni superiori non erano stabilizzate. Tuttavia, una volta decorso il periodo previsto dal CCNL, la promozione è avvenuta automaticamente e non può essere revocata unilateralmente.

    Ho diritto alla retribuzione superiore anche il primo giorno?

    Sì. L’art. 2103 c.c. riconosce il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori dal momento dell’effettivo svolgimento, senza periodo di carenza.

    La promozione automatica vale anche per i dirigenti?

    La disciplina dell’art. 2103 c.c. si applica alle categorie di operai, impiegati e quadri. Per i dirigenti la regolamentazione è affidata in larga parte ai rispettivi CCNL e alla contrattazione individuale.

    Posso chiedere le differenze retributive degli anni passati?

    Sì, con il limite della prescrizione (in via generale cinque anni per i crediti retributivi in costanza di rapporto, o dalla cessazione in base all’orientamento giurisprudenziale applicabile). È consigliabile agire tempestivamente con l’assistenza di un sindacato o un legale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1190 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio

    Art. 1190 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

  • Art. 206 TULPS – Revoca dichiarazione locale di meretricio

    Art. 206 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio.

  • Art. 127 T.U. Stupefacenti – Fondo nazionale lotta alla droga

    Art. 127 T.U. Stupefacenti – Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

    2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma

    7. 3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

    4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo

    131. 5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

    6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

    7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma

    3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita': a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psicofisico della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute.

    8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.

    9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

    10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

    112. 11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

    12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto. Torna al sommario

  • CCNL Dirigenti Commercio 2026: tabelle retributive e minimo contrattuale

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia non fissa minimi per livello (come il CCNL Commercio), ma un Trattamento Minimo Contrattuale Annuo (TMCA) unico che cresce con l’anzianita di nomina a dirigente. Il TMCA indicativo 2026 parte da circa 60.000 euro annui lordi per il dirigente di prima nomina e aumenta progressivamente. A questo si aggiunge la Retribuzione Globale Annua (RGA) e la componente variabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    5 novembre 2025 (rinnovo 2026-2028)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2028
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Minimo contrattuale mensile dal 1/1/2026 4.660,00 €
    Minimo contrattuale mensile dal 1/1/2027 4.920,00 €
    Minimo contrattuale mensile dal 1/1/2028 5.140,00 €
    Mensilità annue 14

    Il CCNL dirigenti del Terziario (Confcommercio con Manageritalia) non ha livelli: fissa un minimo contrattuale mensile unico su 14 mensilità (chi è già sopra il minimo non riceve automaticamente l’aumento, salvo il meccanismo di conguaglio previsto dal contratto). Rinnovo firmato il 5 novembre 2025, vigenza 1/1/2026-31/12/2028: aumento di 320 € dal 2026, poi +260 (2027) e +220 (2028). Al trattamento si aggiungono i versamenti obbligatori ai fondi contrattuali: Fondo Mario Negri (previdenza integrativa), Fasdac (assistenza sanitaria, 5,29%+2,78% azienda / 1,87% dirigente), Associazione Antonio Pastore e welfare CFMT.

    Fonte: Confcommercio e Manageritalia (parti firmatarie), valori convergenti; rinnovo 5/11/2025. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Tabella riepilogativa

    Minimo contrattuale mensile lordo – CCNL Dirigenti Terziario (rinnovo Confcommercio-Manageritalia del 5 novembre 2025)
    Decorrenza Minimo contrattuale mensile Tranche
    1° gennaio 2026 4.660,00 € +320,00 €
    1° gennaio 2027 4.920,00 € +260,00 €
    1° gennaio 2028 5.140,00 € +220,00 €

    Nota: il CCNL Dirigenti del Terziario non prevede una scala di livelli ma un unico minimo contrattuale mensile, elevato di 800 € a regime dal rinnovo del 5 novembre 2025. A questo si aggiungono le componenti individuali (RGA, variabile) e gli istituti contrattuali.

    Struttura della retribuzione del dirigente

    A differenza dei contratti collettivi per impiegati e operai, il CCNL Manageritalia non articola la retribuzione per livelli di inquadramento, ma prevede un Trattamento Minimo Contrattuale Annuo (TMCA) unitario, differenziato per anzianita di nomina a dirigente.

    La retribuzione effettiva del dirigente si struttura tipicamente in:

    • Retribuzione Globale Annua (RGA): l’importo fisso annuo concordato individualmente, che deve essere almeno pari al TMCA.
    • Componente variabile: MBO (Management By Objectives), bonus di risultato, partecipazione agli utili. Non rientra nel TMCA salvo accordo specifico.
    • Fringe benefit: auto aziendale, telefono, rimborso spese rappresentanza, housing benefit. Rilevanti sul piano fiscale (tassazione benefit in natura).
    • Quote welfare obbligatorie: contributi datoriali a Fondo Mario Negri, Fasdac, Associazione Antonio Pastore.

    Anzianita di nomina e progressione del TMCA

    Il TMCA aumenta in funzione dell’anzianita di nomina a dirigente (non dell’anzianita aziendale generica). Ogni scatto contrattuale aumenta il minimo garantito di circa 3.000-3.500 euro annui.

    L’anzianita si calcola dalla data di prima nomina a dirigente, anche presso datori di lavoro precedenti, purche con applicazione del CCNL Manageritalia o di contratto equiparato.

    Il datore di lavoro che eroga una RGA superiore al TMCA non e tenuto ad adeguamenti automatici per ogni scatto: gli scatti vanno assorbiti nell’eccedenza retributiva gia riconosciuta, salvo patto individuale contrario.

    RGA, variabile e struttura del pacchetto retributivo

    La RGA e la retribuzione fissa annua lorda concordata nel contratto individuale. Include paga base, eventuale superminimo e indennita fisse aventi natura retributiva. E la base di calcolo per TFR, preavviso, indennita supplementare.

    La retribuzione variabile (MBO, bonus, partecipazione agli utili) e negoziata individualmente o a livello aziendale. Se superiore a determinate soglie e documentata da accordo, puo beneficiare della detassazione al 5% sostitutiva IRPEF (D.L. 93/2008 e proroghe annuali).

    I fringe benefit (auto, telefono, alloggio) sono imponibili ai fini IRPEF secondo i criteri del TUIR (artt. 51-52) e rilevano nella base di calcolo contributiva. I limiti di esenzione fiscale dei fringe benefit sono stati modificati dalla Legge di Bilancio 2024.

    Casi pratici

    Tizio – Verifica del TMCA alla prima nomina
    Tizio viene nominato dirigente per la prima volta. Il contratto individuale prevede una RGA di 58.000 euro annui. Il CCNL Manageritalia fissa il TMCA per prima nomina a circa 60.000 euro. Tizio segnala l’inadeguatezza: l’azienda e tenuta ad adeguare la RGA al TMCA, versando la differenza di circa 2.000 euro annui, con effetto dalla data di nomina.
    Caia – Assorbimento degli scatti di anzianita
    Caia e dirigente da 7 anni con una RGA di 80.000 euro, ben superiore al TMCA. Al settimo anno di anzianita matura uno scatto contrattuale che porta il TMCA a circa 66.000 euro. L’azienda non e tenuta ad aumentare la RGA perche l’eccedenza (80.000 – 66.000 = 14.000 euro) assorbe abbondantemente lo scatto, salvo diverso accordo individuale.
    Sempronio – Struttura del pacchetto con variabile
    Sempronio ha una RGA di 65.000 euro + MBO fino a 15.000 euro. In un anno di crisi aziendale non raggiunge gli obiettivi MBO e incassa solo 5.000 euro di variabile. Il TMCA (circa 63.000 euro per la sua anzianita) e garantito in ogni caso dalla RGA fissa. L’MBO non riduce il minimo contrattuale, ma la sua non erogazione integrale non costituisce inadempimento se il contratto individuale ne prevede la condizionalita a obiettivi.

    Domande frequenti

    Quante mensilita prevede il CCNL Manageritalia?
    Tredici. A differenza del CCNL Commercio (14 mensilita), il CCNL Manageritalia prevede 13 mensilita: la tredicesima e erogata a dicembre, non esiste la quattordicesima contrattuale.
    Il TMCA include i contributi ai fondi integrativi?
    Si. Le quote datoriali a Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione Antonio Pastore rientrano nel computo del trattamento economico complessivo garantito dal CCNL.
    Come si calcola la base per il TFR del dirigente?
    Il TFR si calcola sulla retribuzione annua divisa per 13,5. La retribuzione rilevante comprende RGA, emolumenti fissi e quote di variabile con carattere di continuita. L’auto aziendale ad uso promiscuo rileva nella misura del benefit tassabile.
    Il dirigente puo rifiutare il variabile e chiedere solo fisso?
    E una questione di libera negoziazione. Il CCNL garantisce solo il TMCA nella componente fissa. L’inserimento di una quota variabile nel pacchetto retributivo e lecita purche la RGA fissa rispetti il TMCA minimo contrattuale.
    Cosa succede se l'azienda non versa i contributi al Fondo Mario Negri?
    Il mancato versamento costituisce inadempimento contrattuale e previdenziale. Il dirigente puo agire giudizialmente per il recupero dei contributi non versati. Manageritalia monitora i versamenti e puo assistere il dirigente nel recupero.

    Stesso CCNL: consulta anche indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.