Art. 213 c.p.c. – Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.
