Autore: Andrea Marton

  • Art. 100 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili

    Art. 100 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che: a) viola le disposizioni di cui all’articolo 60 ovvero omette di denunciare l’approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale; b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell’aeroporto doganale e non segnala l’atterraggio ai sensi dell’articolo 65; c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti; d) effettua l’imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.

    2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000: a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell’aeroporto doganale, ancorché ne segnali l’atterraggio alle Autorità di cui all’articolo 65; b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell’Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l’aeromobile senza il relativo permesso.

  • Art. 365 DPR 495/1992 – Definizioni

    Art. 365 DPR 495/1992 – Definizioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

  • Art. 64 T.U.B.: Albo

    Art. 64 T.U.B.: Albo

    Art. 64 T.U.B. – Albo

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    2. La capogruppo comunica alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

    3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell’albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l’iscrizione nell’albo è subordinata all’autorizzazione indicata all’articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell’albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

    4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

    5. La Banca d’Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.”

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  • Art. 19-bis Rev. Leg. – Enti sottoposti a regime intermedio

    Art. 19-bis Rev. Leg. – Enti sottoposti a regime intermedio

    Art. 19 Bis Rev. Leg. – Enti sottoposti a regime intermedio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Sono enti sottoposti a regime intermedio: a) […] b) le società di gestione dei mercati regolamentati; c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; e) le società di intermediazione mobiliare; f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE; g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; g-bis) le società di partenariato; h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; i) gli istituti di moneta elettronica; l) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB; l-ter) emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.

    2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

  • Art. 1 TUE – Ambito di applicazione

    Art. 1 TUE – Ambito di applicazione

    Art. 1 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico (1) e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. 3 bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l’esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico. (2) Note: (1) Le parole “la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico” sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. a), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (2) Comma inserito dall’art. 14, comma 10, lett. a), DLgs. 25.11.2024 n. 190, come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c), DLgs. 26.11.2025 n. 178 pubblicato in G.U. 26.11.2025 n. 275.

  • Art. 189 D.Lgs. 259/2003 – Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca

    Art. 189 D.Lgs. 259/2003 – Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.

    2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.

    3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1167 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

    Art. 1167 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'ammenda da lire duecento a duemila: 1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77; 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

  • Bilancio d’esercizio e rappresentazione corretta: esempi pratici sull’art. 2423 c.c.

    Bilancio d’esercizio e rappresentazione corretta: esempi pratici sull’art. 2423 c.c.

    In sintesi

    • Il bilancio deve essere chiaro e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della società (art. 2423, comma 2).
    • Se le norme specifiche non bastano, servono informazioni complementari (comma 3).
    • La chiarezza ha valore autonomo: non basta che i numeri “tornino” (Cass. 4120/2016).
    • Un bilancio che viola la clausola generale rende nulla la delibera di approvazione.
    • È la norma-cardine su cui si fondano le impugnazioni del bilancio.

    Cosa dice l’art. 2423 c.c.

    Comma 2: «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.»
    Comma 3: «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.»

    È la clausola generale del bilancio: chiarezza, verità e correttezza non sono optional, ma il metro su cui si misura la legittimità del documento.

    I tre pilastri della clausola generale

    Principio Significato
    Chiarezza Il bilancio deve essere comprensibile e trasparente nelle sue voci
    Verità I dati devono corrispondere alla realtà economico-patrimoniale
    Correttezza I criteri vanno applicati in modo tecnicamente corretto e coerente

    La chiarezza ha valore autonomo

    La Cassazione (n. 4120 del 2 marzo 2016) ha chiarito che il principio di chiarezza non è subordinato a quello di verità e correttezza, ma ha autonoma valenza: la deliberazione che approva un bilancio in violazione dell’art. 2423, comma 2, è nulla non solo quando vi è una divaricazione rispetto al risultato effettivo, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio e dagli allegati non sia possibile desumere l’intera gamma di informazioni che la legge richiede per ciascuna posta. La trasparenza, insomma, è un valore in sé.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Voci aggregate senza dettaglio

    Scenario. Poste accorpate che impediscono di capire la composizione.

    Inquadramento. Viola il principio di chiarezza: la delibera può essere impugnata anche se il risultato è “esatto” (Cass. 4120/2016).

    Cosa verificare

    • dettaglio delle poste;
    • completezza della nota integrativa;
    • informazioni complementari;
    • coerenza con gli schemi di legge.

    Caso 2 – Socio che non capisce il bilancio

    Scenario. Il socio chiede chiarimenti non forniti.

    Inquadramento. Il diritto all’informazione è parte della chiarezza; la carenza informativa può fondare l’impugnazione della delibera.

    Cosa fare

    • richiesta scritta di chiarimenti;
    • verbalizzazione in assemblea;
    • valutazione dell’impugnazione;
    • termini di legge.

    Caso 3 – Rappresentazione non veritiera

    Scenario. Sopravvalutazioni o costi occultati.

    Inquadramento. Violazione di verità/correttezza: delibera nulla e possibile responsabilità degli amministratori.

    Cosa raccogliere

    • documenti contabili;
    • evidenza delle alterazioni;
    • relazioni dell’organo di controllo;
    • perizia se necessaria.

    Spunti pratici

    • Chiarezza prima di tutto: un risultato esatto ma opaco è comunque illegittimo.
    • Nota integrativa completa: è lì che si gioca la trasparenza.
    • Informazioni complementari quando gli schemi non bastano.
    • Documenta le richieste di chiarimenti dei soci.
    • Attenzione ai termini per impugnare la delibera.

    Per redigere o impugnare un bilancio puoi far verificare chiarezza, verità e correttezza.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2423 (redazione), art. 2423-bis (principi di redazione), art. 2426 (criteri di valutazione).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cosa impone la clausola generale dell’art. 2423 c.c.?

    Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (comma 2).

    Cosa sono le informazioni complementari?

    Se le informazioni richieste da specifiche norme non bastano a dare una rappresentazione veritiera e corretta, vanno fornite le informazioni complementari necessarie (comma 3).

    Il principio di chiarezza è meno importante di quello di verità?

    No. Secondo la Cassazione (n. 4120/2016) la chiarezza ha autonoma valenza: il bilancio deve garantire anche la trasparenza dei dati, non solo l’esattezza del risultato.

    Quando è nulla la delibera che approva il bilancio?

    Quando il bilancio viola l’art. 2423, comma 2: non solo se altera il risultato, ma anche quando non consente di desumere tutte le informazioni richieste per le singole poste (Cass. 4120/2016).

    Chi può impugnare il bilancio?

    La nullità della delibera può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse nei termini di legge; tipicamente i soci, per carenza di chiarezza, verità o correttezza.

  • Art. 19 L. 68/1999 – Regioni a statuto speciale e province autonome

    Art. 19 L. 68/1999 – Regioni a statuto speciale e province autonome

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 154 TUEL – Articolo 154

    Art. 154 TUEL – Articolo 154

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell’interno l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

    2. L’Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’ art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, l’adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall’applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis. Nell’ambito dei suoi compiti, l’Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.

    3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.

    4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

    5. Il Ministro dell’interno può assegnare ulteriori funzioni nell’ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

    6. L’Osservatorio si avvale delle strutture e dell’organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

  • Art. 196 Cod. Amb. – competenze delle regioni

    Art. 196 Cod. Amb. – competenze delle regioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195: a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199; b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza; d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bis; e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis; f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani … ; h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r); i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti; l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b); n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p); o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; p) l’adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinchè gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

    2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

    3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

  • Art. 136 novies CPI – (Estinzione del processo)

    Art. 136 Novies CPI – (Estinzione del processo)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

    2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile.

    3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

    4. La rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarità dei predetti atti è accertata dalla Commissione.

    5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo.

    6. L’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.

    7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

    8. L’estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, è dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’articolo 136-quater.