Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Editoria Libraria: TFR e fine rapporto

    CCNL Editoria Libraria

    TFR e fine rapporto nel CCNL Editoria Libraria

    Il Trattamento di Fine Rapporto è la forma di retribuzione differita più importante nel diritto del lavoro italiano: si accumula anno dopo anno e viene corrisposto al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa. Per i dipendenti delle case editrici librarie è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e, per la sua destinazione, anche dalla l. 252/2005 sulla previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR matura ogni anno nella misura del 6,91% della retribuzione lorda utile (retribuzione annua divisa per 13,5) e viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno. Alla cessazione del rapporto è liquidato integralmente con tassazione separata. Per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR non versato a un fondo pensione va al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato alle condizioni dell’art. 2120 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La natura giuridica del TFR: retribuzione differita

    Il TFR non è un’indennità liquidata a titolo di benevolenza né un trattamento legato alla causa di cessazione del rapporto. L’art. 2120 c.c. lo qualifica come retribuzione differita: una quota della retribuzione annua che il lavoratore non percepisce mensilmente ma accumula presso il datore (o presso il Fondo di Tesoreria INPS) e che riceve in un’unica soluzione alla fine del rapporto.

    Questa qualificazione ha conseguenze pratiche rilevanti:

    • Il TFR matura anche durante periodi di sospensione del rapporto (malattia, maternità, infortunio, Cassa Integrazione Guadagni), poiché la retribuzione contrattuale di riferimento non si riduce per effetto delle assenze;
    • Il TFR è credito del lavoratore e, in caso di fallimento del datore, è assistito da privilegio speciale (art. 2751-bis c.c.) e dal Fondo di Garanzia INPS (l. 297/1982);
    • Il TFR non può essere rinunciato anticipatamente salvo nei casi e nei modi previsti dalla legge (anticipo ex art. 2120 c.c.).

    Il meccanismo di calcolo

    Il calcolo del TFR annuo segue la formula stabilita dall’art. 2120, 2° comma, c.c.:

    • Quota annua = retribuzione lorda annua utile / 13,5 = 6,91% della retribuzione lorda utile;
    • Si sottrae dalla retribuzione lorda utile la quota del contributo previdenziale a carico del lavoratore (0,50% dell’imponibile previdenziale);
    • La retribuzione utile comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, incluse la tredicesima e — se prevista dal CCNL — la quattordicesima mensilità e i premi di produttività di carattere continuativo.

    La quota TFR accantonata viene rivalutata ogni 31 dicembre applicando un tasso composto:

    • 1,5% fisso;
    • più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) dell’anno precedente.

    La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11% annuo, trattenuta dal datore e versata al fisco in acconto e saldo. Il lavoratore non deve preoccuparsi di questo adempimento: è a carico esclusivo del datore.

    Destinazione del TFR: azienda, Fondo INPS o previdenza complementare

    Dal 1° gennaio 2007 (d.lgs. 252/2005 e l. 296/2006) il lavoratore di nuova assunzione deve compiere una scelta esplicita entro i primi sei mesi di lavoro:

    1. Destinazione alla previdenza complementare: il TFR viene versato a un fondo pensione negoziale (di categoria o territoriale), a un fondo aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP). Nel settore dell’editoria e dei media esistono fondi di previdenza complementare di settore; il CCNL può indicare il fondo negoziale di riferimento.
    2. Mantenimento presso il datore o trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS: se il lavoratore non sceglie o sceglie esplicitamente di non versare a un fondo pensione, il TFR viene:
    • mantenuto in azienda (per le imprese con meno di 50 dipendenti);
    • versato al Fondo di Tesoreria INPS (per le imprese con almeno 50 dipendenti), che provvede alla rivalutazione e alla liquidazione finale.

    Il silenzio del lavoratore equivale a destinazione tacita alla previdenza complementare secondo le regole di default (silenzio-assenso relativo), salvo la prima alternativa non sia espressamente rifiutata.

    Vantaggi della previdenza complementare per il TFR

    La destinazione del TFR a un fondo pensione offre in genere una fiscalità più favorevole alla liquidazione finale (aliquota al 15%, riducibile fino al 9% con anzianità superiore a trentacinque anni nel fondo) rispetto alla tassazione separata ordinaria. La scelta è irreversibile per la quota già versata al fondo. Il CCNL di settore può prevedere un contributo aggiuntivo a carico del datore per i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare di settore.

    L’anticipo del TFR

    L’art. 2120, 6° comma, c.c. consente al lavoratore con almeno otto anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di richiedere, una sola volta nel corso del rapporto, un anticipo del TFR maturato. Le condizioni sono:

    • Importo massimo: 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
    • Causali ammesse: (a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalla competente struttura pubblica; (b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; (c) spese durante i congedi per formazione o parentali di lunga durata.

    Il datore può soddisfare le richieste entro il limite del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Il CCNL di settore può ampliare le causali o ridurre il requisito di anzianità minima per l’accesso all’anticipo.

    La liquidazione al termine del rapporto

    Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, il datore è tenuto a liquidare:

    • il TFR maturato fino alla data di cessazione (compresa la quota dell’anno in corso, rivalutata pro rata temporis);
    • le ferie e i permessi maturati e non goduti;
    • il rateo di tredicesima (e di quattordicesima, se prevista) maturato nell’anno;
    • l’indennità sostitutiva del preavviso, se il datore ha comunicato il recesso in tronco.

    La liquidazione è esigibile immediatamente alla cessazione del rapporto. Ritardi nel pagamento espongono il datore a interessi legali ex art. 1284 c.c. e, nelle situazioni più gravi, a sanzioni amministrative per violazione delle norme sui tempi di pagamento della retribuzione.

    Tassazione separata del TFR

    Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 e 19 TUIR). Il meccanismo è il seguente:

    1. Il datore (sostituto d’imposta) applica una ritenuta provvisoria calcolata utilizzando l’aliquota media IRPEF dell’anno in cui è maturata la quota di TFR;
    2. Entro quattro anni dalla cessazione del rapporto, l’Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo, calcolando l’imposta sull’aliquota media IRPEF corrispondente al reddito complessivo medio degli ultimi cinque anni. Se risulta un credito, viene rimborsato al lavoratore; se risulta un debito, viene richiesto un versamento integrativo.

    Per il TFR già versato a fondi pensione la tassazione è diversa e mediamente più favorevole, come illustrato nel paragrafo dedicato alla previdenza complementare.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice, cessazione dopo dodici anni: anticipo e liquidazione
    Tizia lavora da dodici anni come redattrice per una casa editrice di saggistica. Al decimo anno di servizio ha richiesto un anticipo del TFR pari al 70% di quanto maturato a quella data, destinandolo all’acquisto della prima casa. Al termine del rapporto (dimissioni volontarie) riceve la liquidazione dell’intero TFR residuo: vale a dire il TFR maturato nei due anni successivi all’anticipo, più la quota non anticipata rivalutata secondo il tasso ex art. 2120 c.c. dalla data dell’anticipo. Sul totale il datore applica la ritenuta a titolo di tassazione separata provvisoria; il conguaglio definitivo avverrà entro quattro anni per opera dell’Agenzia delle Entrate.
    Caio — Impiegato, scelta della previdenza complementare e contributo datoriale
    Caio viene assunto come impiegato in una casa editrice con più di cinquanta dipendenti. Nei primi sei mesi sceglie di destinare il proprio TFR al fondo pensione negoziale di settore indicato dal CCNL. Il datore, come previsto dal contratto, versa a sua volta un contributo aggiuntivo a carico aziendale al medesimo fondo, incrementando la posizione pensionistica di Caio. Il TFR non fluisce al Fondo di Tesoreria INPS: viene accreditato direttamente al fondo pensione. Alla fine del rapporto (dopo molti anni di servizio) Caio beneficia di un’aliquota fiscale ridotta sulla rendita pensionistica o sul capitale, a condizione di aver maturato il requisito di anzianità minima nel fondo.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR annuo per un dipendente di una casa editrice?
    Il TFR annuo si calcola dividendo la retribuzione lorda annua utile (comprensiva di tredicesima e quattordicesima, al netto dei soli contributi previdenziali a carico del lavoratore) per 13,5. Corrisponde al 6,91% della retribuzione lorda utile. La quota accantonata viene rivalutata ogni anno al 31 dicembre con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Il TFR viene versato all’INPS o rimane in azienda?
    Dipende dalle dimensioni dell’azienda. Per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR non destinato dal lavoratore alla previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane in azienda salvo diversa scelta del lavoratore.
    Si può richiedere un anticipo del TFR prima della cessazione del rapporto?
    Sì. Il lavoratore con almeno otto anni di anzianità aziendale può richiedere un anticipo del TFR, una sola volta, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie gravi, acquisto della prima casa o congedi. Il CCNL di settore può prevedere condizioni più favorevoli.
    Il TFR spetta anche in caso di dimissioni volontarie?
    Sì. Il TFR matura in ogni caso, a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto. È retribuzione differita già guadagnata e non può essere trattenuta dal datore.
    Come viene tassato il TFR al momento della liquidazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR). Il datore applica una ritenuta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo entro quattro anni dalla cessazione del rapporto. Per il TFR già versato a fondi pensione la fiscalità è di norma più favorevole.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull’art. 2120 c.c., sul d.lgs. 252/2005 e sulle norme di riferimento per la previdenza complementare e la tassazione del TFR (artt. 17 e 19 TUIR). Per i valori dell’indice di rivalutazione ISTAT e per le soglie fiscali aggiornate si rinvia alle comunicazioni annuali dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: TFR e fine rapporto 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    TFR e fine rapporto CCNL ANASTE 2025: calcolo, anticipazione e scelta del fondo

    Il Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori delle RSA e case di riposo ANASTE è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dal d.lgs. n. 252/2005: la scelta tra mantenimento aziendale e previdenza complementare va fatta entro 6 mesi dall’assunzione e ha effetti duraturi sulla pensione futura.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL ANASTE segue l’art. 2120 c.c.: quota annuale pari a un anno di retribuzione diviso 13,5, rivalutata all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. I lavoratori possono destinarlo a un fondo pensione complementare o lasciarlo in azienda/INPS. L’anticipazione è richiedibile dopo 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Norma base TFR
    Art. 2120 c.c.; d.lgs. n. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo TFR grandi aziende
    Fondo di Tesoreria INPS (datori ≥50 dipendenti)

    Come si forma il TFR: la quota annuale e la rivalutazione

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una forma di retribuzione differita che il datore accantonaannualmente per ogni lavoratore e liquida alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso). La disciplina è integralmente legale (art. 2120 c.c.) e il CCNL ANASTE non la modifica nel merito, ma ne precisa la base retributiva.

    La quota annuale accantonata si calcola dividendo la retribuzione utile annua per il coefficiente fisso di 13,5. La retribuzione utile comprende:

    • minimo tabellare mensile × 14 (per le 14 mensilità);
    • scatti di anzianità;
    • superminimi individuali o collettivi consolidati;
    • indennità di funzione (per i Quadri).

    Sono invece escluse dalla base TFR: le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo; le indennità di trasferta e rimborso spese; l’una tantum da rinnovo contrattuale; le somme erogate a titolo di welfare aziendale non imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 2, TUIR.

    Al 31 dicembre di ogni anno la somma accantonata viene rivalutata con un coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rilevata nel corso dell’anno. Questa rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva dell’11% (a carico del datore) prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 47/2000.

    La scelta tra mantenimento in azienda e previdenza complementare

    Entro 6 mesi dall’assunzione (o dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005) il lavoratore deve scegliere dove destinare il TFR futuro:

    1. Fondo pensione complementare: il TFR è versato a un fondo pensione autorizzato (chiuso di categoria, aperto o PIP). Nel settore socio-sanitario/assistenziale non esiste un fondo chiuso di categoria esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE; i lavoratori possono aderire a fondi aperti o PIP, oppure, se disponibile per la struttura specifica, a fondi collettivi del comparto. Il versamento al fondo genera un rendimento di mercato potenzialmente superiore alla rivalutazione legale del TFR.
    2. Mantenimento presso il datore / INPS: il TFR rimane accantonato secondo le regole dell’art. 2120 c.c. Per i datori con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione è obbligatoriamente versato mensilmente al Fondo di Tesoreria INPS (istituito dalla legge n. 296/2006); la liquidazione finale resta a carico del datore, con rivalsa sull’INPS. Per i datori con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane in azienda.

    Silenzio-assenso: se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 6 mesi, il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione collettivo di settore indicato dagli accordi collettivi, oppure, in assenza di fondo collettivo applicabile, al Fondo Residuale INPS (FondINPS). La scelta è definitiva per il TFR futuro; il TFR pregresso rimane dove si trovava.

    Tabella riepilogativa: TFR in azienda vs fondo pensione

    Confronto tra le destinazioni del TFR — principali caratteristiche
    Aspetto TFR in azienda / INPS Fondo pensione complementare
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione FOI Rendimento del fondo (variabile, legato ai mercati)
    Rischio Praticamente nullo (garantito dalla legge) Variabile in base al comparto di investimento scelto
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni) Aliquota sostitutiva 9-15% (decresce con gli anni di iscrizione)
    Anticipazione Fino al 70% dopo 8 anni (art. 2120 c.c.) Regole del fondo (di norma 70-75% dopo 8 anni, con causali più ampie)
    Portabilità Liquidata integralmente alla cessazione Trasferibile a altro fondo, riscattabile o mantenuta per la rendita

    L’anticipazione del TFR: requisiti e causali

    L’art. 2120, quinto comma, c.c. consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR nel corso del rapporto di lavoro, a condizione che:

    • abbia maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
    • l’anticipazione non superi il 70% del TFR maturato fino alla richiesta;
    • la richiesta rientri in una delle causali previste dalla legge.

    Le causali ammesse per l’anticipazione sono:

    • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
    • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • periodi di congedo parentale, formativo o per malattia grave (l’anticipazione è consentita anche prima degli 8 anni in quest’ultimo caso, secondo la legge n. 53/2000).

    Il datore può limitare le anticipazioni annuali al 10% degli aventi titolo e al 4% del totale dei dipendenti. Il lavoratore può ottenere un’unica anticipazione nel corso del rapporto, salvo accordo diverso. L’anticipazione è tassata con le stesse regole del TFR finale.

    La liquidazione finale: tempistica e tassazione

    All’atto della cessazione del rapporto per qualsiasi causa, il datore è tenuto a liquidare il TFR maturato. Non esiste un termine perentorio di legge per il pagamento, ma l’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene esigibile il TFR immediatamente alla cessazione; ritardi ingiustificati possono dar luogo a interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria.

    La tassazione separata del TFR si applica automaticamente: il sostituto d’imposta (datore di lavoro o INPS, nel caso del Fondo di Tesoreria) applica in via provvisoria un’aliquota pari all’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, su una base imponibile pari al TFR diviso gli anni di servizio moltiplicato per 12 (cosiddetto «reddito di riferimento»). L’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta definitiva entro i termini di decadenza.

    Casi pratici

    Tizio — OSS al livello 4, calcolo del TFR dopo 10 anni
    Tizio, OSS al livello 4, percepisce una retribuzione annua lorda (comprensiva di tredicesima e quattordicesima) di circa 21.869 € (1.562,10 € × 14). La quota annuale di TFR accantonata è: 21.869 / 13,5 = circa 1.620 €. Dopo 10 anni, senza rivalutazioni e senza variazioni retributive, il TFR maturato sarebbe di circa 16.200 €. Con le rivalutazioni annuali (ipotizzando un’inflazione media del 2%), il montante effettivo sarebbe superiore. Al termine del rapporto, Tizio riceve questa somma con tassazione separata.
    Caia — Infermiera che sceglie il fondo pensione aperto
    Caia, infermiera al livello 8, al momento dell’assunzione decide di destinare il TFR futuro a un fondo pensione aperto. Il datore versa ogni mese la quota di TFR maturata direttamente al fondo. Caia sceglie un comparto bilanciato. Dopo 20 anni di versamenti, al momento del pensionamento potrà optare per una rendita vitalizia (tassata al 9% se ha mantenuto l’iscrizione per oltre 35 anni) o per un riscatto parziale del 50% in capitale. Il vantaggio fiscale rispetto al TFR in azienda è tanto maggiore quanto più lunga è l’anzianità di iscrizione al fondo.
    Sempronio — Coordinatore con anticipazione per acquisto prima casa
    Sempronio, coordinatore al livello 7, ha maturato 9 anni di servizio e ha accantonato circa 15.000 € di TFR in azienda (datore con meno di 50 dipendenti). Vuole comprare la prima casa. Può richiedere l’anticipazione del 70% del TFR maturato, pari a circa 10.500 €. Presenta la richiesta documentando l’atto preliminare di compravendita. Il datore, verificata la disponibilità entro i limiti del 10% degli aventi diritto, eroga l’anticipazione con la busta paga del mese successivo, applicando la tassazione separata. Il TFR residuo di circa 4.500 € continua a maturare e sarà liquidato alla cessazione del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un lavoratore in una RSA ANASTE?
    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda (comprensiva di tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. La quota viene rivalutata al 31 dicembre con un coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione FOI.
    Cosa succede al TFR se cambio lavoro o vengo licenziato?
    All’atto della cessazione del rapporto, il datore è tenuto a liquidare l’intero TFR maturato. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, la posizione individuale rimane nel fondo e può essere riscattata, trasferita o lasciata in accumulo per la pensione complementare, secondo le regole del fondo.
    Posso richiedere un’anticipazione del TFR mentre sono ancora in servizio?
    Sì. L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70% del maturato) dopo almeno 8 anni di servizio continuativo. L’anticipazione è concessa per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa o congedi per formazione/maternità/paternità.
    Dove posso destinare il TFR: in azienda, all’INPS o al fondo pensione?
    Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore può scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione complementare oppure di mantenerlo in azienda. Per i datori con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. In assenza di scelta, si applica il silenzio-assenso verso il fondo collettivo di settore o il Fondo Residuale INPS.
    Qual è la tassazione del TFR al momento della liquidazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata. Il fisco calcola l’aliquota media IRPEF applicata ai redditi degli ultimi 5 anni del lavoratore su una base imponibile pari al TFR diviso gli anni di servizio moltiplicato per 12. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, la prestazione è tassata con aliquote ridotte (9-15%) decrescenti con gli anni di iscrizione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). La disciplina del TFR è di fonte legale (art. 2120 c.c.; d.lgs. n. 252/2005); le indicazioni sui fondi pensione sono di carattere generale e non costituiscono consulenza previdenziale individuale. Per scelte specifiche sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o a un consulente previdenziale abilitato.

  • Art. 215 D.Lgs. 174/2016 – Recupero del credito erariale in via amministrativa

    Art. 215 D.Lgs. 174/2016 – Recupero del credito erariale in via amministrativa

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all’agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.

    2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell’ufficio che ha in carico il credito, alla quale l’ufficio o l’ente erogatore dà esecuzione immediata.

    3. Nell’ambito della procedura amministrativa di recupero, l’ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l’espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell’ articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

    4. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all’apposita voce di entrata del bilancio indicata dall’ufficio di cui all’articolo 214, comma 1.

    5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall’ufficio designato di cui all’articolo 214, comma 1, tenuto conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente.

    6. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: TFR e fine rapporto

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    TFR e fine rapporto nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il TFR è una forma di risparmio obbligatorio che si accumula nel corso del rapporto di lavoro e viene liquidato alla cessazione. Il CCNL artigianato alimentare prevede anche un’anticipazione specifica per i congedi parentali e la previdenza complementare tramite Fon.Te.

    In sintesi

    Il TFR è calcolato ai sensi dell’art. 2120 cod. civ. (retribuzione annua lorda divisa per 13,5, rivalutata). Dal 2025 la contribuzione aziendale a Fon.Te. è dell’1,50% della retribuzione TFR. Il CCNL prevede un’anticipazione del 30% per lavoratori con ≥8 anni di servizio in caso di congedo parentale. L’una tantum 2024 è esclusa dalla base TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fondo pensione complementare
    Fon.Te. (fondo negoziale artigianato)

    Tabella riepilogativa: TFR stimato per livello

    TFR annuo orientativo per livello (Settore Alimentare Artigiano, dal 1.4.2026)
    Livello Retribuzione annua lorda (13 mens.) TFR annuo accantonato (÷13,5)
    1°S ~32.585 € ~2.414 €
    ~29.256 € ~2.167 €
    ~26.783 € ~1.984 €
    3°A ~24.958 € ~1.849 €
    ~23.607 € ~1.749 €
    ~22.644 € ~1.677 €
    ~21.598 € ~1.600 €
    ~20.207 € ~1.497 €

    Il TFR annuo è calcolato sulla sola retribuzione tabellare (senza scatti di anzianità aggiuntivi), per il solo anno 2026 a regime. Il TFR effettivo comprende anche gli scatti maturati, l’indennità di funzione e ogni altra voce fissa. Gli importi sono lordi; al momento dell’erogazione il TFR è soggetto a tassazione separata.

    Il calcolo del TFR: la regola dell’art. 2120 cod. civ.

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, norma di legge che si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dal CCNL. Il meccanismo di calcolo prevede:

    1. Accantonamento annuo: al termine di ogni anno di servizio si accantona un importo pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Il divisore 13,5 è fisso per legge.
    2. Rivalutazione annua: il fondo TFR accantonato si rivaluta ogni anno del 1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo (indice per le famiglie di operai e impiegati).
    3. Tassazione: al momento dell’erogazione (cessazione del rapporto), il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, ma almeno con l’aliquota del 23%.

    La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutte le voci retributive fisse e continuative: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità di funzione, tredicesima (rateo mensile). Sono escluse: una tantum e somme erogate a titolo di rimborso spese.

    Destinazione del TFR: in azienda, Fon.Te. o INPS

    Il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione dove destinare il TFR maturando:

    • Fon.Te. (fondo pensione complementare negoziale del settore artigiano): il TFR maturando viene trasferito al fondo, dove si somma ai contributi aziendali (1,50% dal 2025) e del lavoratore (1%). La gestione finanziaria di Fon.Te. mira a una rivalutazione potenzialmente superiore a quella legale del TFR in azienda, con l’obiettivo di integrare la pensione pubblica.
    • In azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti): il TFR resta presso il datore di lavoro, rivalutato secondo le regole dell’art. 2120.
    • Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con 50 o più dipendenti): il TFR maturando è trasferito obbligatoriamente all’INPS, anche se il lavoratore non ha scelto Fon.Te.

    Chi non esprime la scelta entro 6 mesi (silenzio-assenso) vede il proprio TFR trasferito automaticamente a Fon.Te. o al Fondo di Tesoreria INPS, a seconda della dimensione aziendale.

    Contribuzione a Fon.Te.: novità dal 2025

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la contribuzione aziendale a Fon.Te. è elevata all’1,50% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR (ovvero la retribuzione annua lorda divisa per 13,5 mensile). In precedenza la contribuzione aziendale era dell’1%.

    La contribuzione ordinaria del lavoratore è dell’1% sia per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993 sia per quelli assunti successivamente. All’atto della prima adesione è dovuta una quota una tantum di 15,50 € (11,88 € a carico del datore, 3,62 € a carico del lavoratore). La quota ordinaria si calcola sulla retribuzione tabellare più contingenza ed EDR.

    Anticipazione del TFR: le regole del CCNL

    Oltre alle anticipazioni previste dalla legge (art. 2120 cod. civ.: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese mediche straordinarie), il CCNL introduce una causale aggiuntiva:

    • lavoratrici e lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore;
    • durante i periodi di astensione facoltativa per maternità/paternità (congedo parentale);
    • possono richiedere l’anticipazione nella misura del 30% del TFR maturato;
    • è concessa una sola volta nel corso del rapporto lavorativo.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere con 5 anni di servizio, TFR alla cessazione
    Tizio si è dimesso dopo 5 anni in un panificio artigianale (livello A2, minimo medio negli anni ~1.780 € inclusa la progressione). Retribuzione annua lorda media stimata: 1.780 × 13 ≅ 23.140 €. TFR accantonato ogni anno: 23.140 / 13,5 ≅ 1.714 €. In 5 anni (con rivalutazione): circa 8.900-9.200 € lordi. Al netto della tassazione separata, Tizio incasserà indicativamente 7.500-8.000 €.
    Caia – Impiegata 2° livello con Fon.Te., scelta contributi
    Caia è impiegata da 10 anni in una pasticceria artigianale. Ha trasferito il TFR a Fon.Te. nel 2015. Ogni anno versa in Fon.Te.: TFR maturando (~1.980 € a regime) + 1,50% contributo datoriale (~29 €/mese × 12 = 348 €/anno) + 1% contributo proprio (~197 €/anno). Il suo montante accumulato in 10 anni dipende dai rendimenti del comparto scelto in Fon.Te., non è garantito il minimo come per il TFR in azienda, ma storicamente ha reso di più.
    Sempronio – Gelatiere, anticipazione TFR durante il congedo parentale
    Sempronio lavora da 9 anni in una gelateria artigianale (livello 3°). Decide di fruire di 4 mesi di congedo parentale. Avendo più di 8 anni di anzianità, richiede l’anticipazione del 30% del TFR maturato. Con 9 anni e un TFR lordo accantonato stimato di circa 15.500 €, il 30% corrisponde a circa 4.650 € lordi da ricevere anticipati. Questa anticipazione è unica per tutta la durata del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
    Il TFR è calcolato ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.: ogni anno si accantona la retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La retribuzione utile comprende tutti gli elementi fissi (minimo, scatti, indennità, tredicesima); esclude l’una tantum e i rimborsi spese.
    Il TFR viene destinato a Fon.Te. o rimane in azienda?
    La scelta spetta al lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso verso Fon.Te.). In alternativa può essere lasciato in azienda (imprese <50 dipendenti) o trasferito al Fondo di Tesoreria INPS (imprese ≥50 dipendenti). Fon.Te. riceve anche la contribuzione aziendale dell’1,50% (dal 2025).
    Qual è la contribuzione a Fon.Te.?
    Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione aziendale è dell’1,50% della retribuzione base TFR. La contribuzione del lavoratore è dell’1%. Alla prima adesione è dovuta una quota una tantum di 15,50 € (11,88 datore + 3,62 lavoratore).
    Quando è possibile chiedere l’anticipazione del TFR?
    Oltre alle causali di legge (prima casa, spese mediche), il CCNL prevede un’anticipazione del 30% per chi ha almeno 8 anni di servizio, durante il congedo parentale facoltativo. È concessa una sola volta nel rapporto di lavoro.
    L’una tantum del rinnovo 2024 entra nel calcolo del TFR?
    No. L’una tantum di 160 € è esplicitamente esclusa dalla base di calcolo del TFR, come indicato nell’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026), e alle norme dell’art. 2120 cod. civ. in vigore. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 374 DPR 495/1992 – Soccorso stradale e rimozione

    Art. 374 DPR 495/1992 – Soccorso stradale e rimozione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Nota all'art. 374: – Per la legge n. 122 del 1992 si veda in nota all'art. 239.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: TFR e fine rapporto

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: TFR e fine rapporto

    Come si calcola e si gestisce il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nel CCNL Unionmeccanica Confapi: formula di legge, retribuzione utile, anticipazioni, destinazione a Fondapi e liquidazione alla cessazione.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi è disciplinato dall’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione utile annua, rivalutata al 1,5% fisso più il 75% della variazione ISTAT (FOI). Il contratto Unionmeccanica Confapi promuove la destinazione a Fondapi, il fondo pensione di riferimento per le PMI Confapi. Alla cessazione il TFR deve essere liquidato immediatamente; in ritardo scattano gli interessi legali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021 (codice CNEL C018)
    Norma di legge
    Art. 2120 c.c. (calcolo e anticipazione TFR)
    Fondo pensione di settore
    Fondapi (fondo pensione negoziale per PMI Confapi)
    Fondo sanitario di settore
    EBM Salute (ente bilaterale metalmeccanico Confapi)
    TFR in azienda (≥50 dip.)
    Versato al Fondo di Tesoreria INPS (D.Lgs. 252/2005)

    La formula di calcolo del TFR: cosa dice la legge

    Il TFR è regolato dall’art. 2120 del codice civile, norma di rango legale che si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato indipendentemente dal CCNL applicato. Il CCNL Unionmeccanica Confapi non modifica la formula di calcolo, ma definisce con precisione la retribuzione utile ai fini del TFR.

    La quota annua accantonata è pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. La retribuzione utile comprende tutte le somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, inclusi:

    • Il minimo tabellare per il livello di inquadramento.
    • Gli scatti di anzianità maturati.
    • I superminimi individuali, sia assorbibili sia non assorbibili.
    • La tredicesima mensilità (corrisposta a dicembre).
    • Le indennità fisse e continuative (cassa, rischio, funzione).
    • Le ore di straordinario effettivamente corrisposte nel periodo.

    Sono invece escluse dalla base di calcolo del TFR le somme corrisposte a titolo di rimborso spese documentate (trasferte a piè di lista), i fringe benefit esenti ai sensi dell’art. 51 TUIR e il welfare contrattuale (i 200 euro di cui alla dichiarazione comune del 17 gennaio 2025).

    La rivalutazione annuale del TFR

    Al 31 dicembre di ogni anno il fondo TFR accantonato viene rivalutato applicando un tasso composto dato da due componenti:

    • Una quota fissa del 1,5% (invariabile).
    • Una quota variabile pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rispetto al dicembre dell’anno precedente.

    La rivalutazione è calcolata pro-rata per i periodi inferiori all’anno (es. per l’anno di assunzione o di cessazione). È assoggettata all’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni maturate, trattenuta dal datore o da Fondapi a seconda della destinazione scelta.

    Nota: se il lavoratore ha destinato il TFR a Fondapi, la rivalutazione non segue più la formula dell’art. 2120 c.c. ma dipende dal rendimento del comparto prescelto nel fondo pensione. La rivalutazione legale si applica solo al TFR lasciato presso il datore (o al Fondo di Tesoreria INPS).

    Retribuzione utile: le specificità del CCNL Unionmeccanica Confapi

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi precisa che la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR coincide con la retribuzione globale di fatto, la stessa base usata per la tredicesima e per l’indennità sostitutiva del preavviso. Questa include il minimo tabellare, gli scatti e le indennità fisse e continuative.

    Un aspetto rilevante riguarda il welfare contrattuale (200 euro annui): essendo erogato in beni e servizi e non in denaro, non è retribuzione in senso stretto e non entra nella base TFR. Analogamente, il premio di risultato aziendale, se erogato come somma detassata ai sensi della normativa sui premi di produttività, non entra nella base TFR (è escluso dalla legge). Se invece il premio viene erogato come elemento retributivo ordinario (fuori dalla procedura di detassazione), concorre alla base.

    Tabella riepilogativa

    Stima quota TFR annua accantonata per livello – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (minimi settembre 2025, 13 mensilità)
    Livello Retribuzione annua lorda indicativa (13 mens.) Quota TFR annua (÷ 13,5) Profilo tipo
    ~23.544 € ~1.744 € Operaio comune
    ~26.123 € ~1.935 € Operaio qualificato
    ~27.256 € ~2.019 € Operaio specializzato
    ~29.196 € ~2.163 € Altamente specializzato / tecnico
    ~31.304 € ~2.319 € Tecnico di produzione / capo squadra
    ~33.584 € ~2.488 € Impiegato direttivo
    8° (Quadro) ~36.522 € ~2.705 € Quadro intermedio
    9° (Quadro) ~40.616 € ~3.009 € Quadro di alto livello

    I valori sono indicativi, calcolati moltiplicando il minimo tabellare del giugno 2026 per 13 mensilità (tredicesima inclusa). Non comprendono scatti di anzianità, superminimi o straordinari, che incrementano ulteriormente la quota TFR accantonata. La quota effettiva accantonata ogni anno si rivaluta poi secondo il tasso composto (1,5% + 75% ISTAT).

    Anticipazione del TFR: condizioni e limiti

    Il lavoratore che ha maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore può chiedere un’anticipazione del TFR, ai sensi dell’art. 2120, comma 6, c.c. L’anticipazione può essere chiesta una sola volta nell’arco del rapporto e non può superare il 70% del TFR maturato alla data della richiesta.

    Le causali ammesse dalla legge sono:

    • Spese sanitarie straordinarie: interventi chirurgici, protesi, cure dentistiche rilevanti, documentate da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (anche in costruzione o ristrutturazione straordinaria ai sensi della L. 457/1978).
    • Congedi parentali e formativi: congedo per maternità o paternità (D.Lgs. 151/2001) o congedo per formazione (L. 53/2000).

    Il datore di lavoro può soddisfare le richieste nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti. In caso di diniego, il lavoratore può adire il giudice del lavoro. Il CCNL Unionmeccanica Confapi non amplia le causali di legge né incrementa la percentuale massima anticipabile.

    Destinazione a Fondapi: come funziona

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi, in linea con il D.Lgs. 252/2005 (riforma della previdenza complementare), promuove la destinazione del TFR a Fondapi, il fondo pensione negoziale chiuso dedicato ai lavoratori delle PMI aderenti a Confapi (non solo nel settore metalmeccanico, ma anche in altri comparti della piccola industria).

    In caso di adesione a Fondapi:

    • Il TFR maturando viene integralmente versato al fondo (salvo quote già consolidate prima dell’adesione, che rimangono presso il datore o al Fondo di Tesoreria INPS).
    • Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo aggiuntivo in favore del lavoratore iscritto (la misura del contributo datoriale è stabilita dalle parti nell’ambito del CCNL e degli accordi aziendali; è un vantaggio economico diretto per il lavoratore che aderisce).
    • Il lavoratore può versare anche una contribuzione volontaria a proprio carico, entro i limiti di deducibilità fiscale (5.164,57 € annui ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR).

    Per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 2993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005) che non esprimono alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR viene destinato al fondo pensione previsto dagli accordi collettivi applicati – nel caso del CCNL Unionmeccanica Confapi, a Fondapi – mediante il meccanismo del silenzio-assenso. I lavoratori assunti prima del 29 aprile 2003 avevano già effettuato una scelta definitiva all’epoca.

    Per le aziende con 50 o più dipendenti, il TFR maturando non destinato a Fondapi (e non espressamente mantenuto in azienda) viene versato al Fondo di Tesoreria INPS, istituito dal D.Lgs. 252/2005. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR non destinato rimane accantonato presso il datore di lavoro.

    Liquidazione del TFR alla cessazione

    Qualunque sia la causa di cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza del termine), il datore deve liquidare il TFR all’atto della cessazione. Il TFR si somma alle altre spettanze di fine rapporto:

    • Indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato).
    • Ferie e permessi ROL maturati e non goduti (da retribuire per intero).
    • Rateo di tredicesima mensile maturato nell’anno corrente.
    • Eventuali differenze retributive non ancora liquidate.

    In caso di ritardo nel pagamento, il datore è tenuto a corrispondere gli interessi legali (art. 2120, comma 8, c.c.). L’ammontare del TFR liquidato è soggetto a tassazione separata: il sostituto d’imposta applica in via provvisoria l’aliquota calcolata sull’imponibile, ma l’Agenzia delle Entrate riliquida definitivamente entro alcuni anni dalla cessazione, restituendo l’eventuale eccedenza o richiedendo il conguaglio.

    Casi pratici

    Tizio – TFR accantonato dopo 10 anni al 5° livello
    Tizio è stato assunto al 5° livello con un minimo tabellare che, nel tempo, è cresciuto fino all’attuale 2.245,87 €. Ipotizziamo che la sua retribuzione annua lorda media (tredicesima inclusa) sia stata di circa 27.000 € negli ultimi anni. La quota TFR annua è stata mediamente di circa 2.000 €. Dopo 10 anni, il fondo TFR lordo (prima della rivalutazione) è di circa 20.000 €; la rivalutazione annua (1,5% + 75% ISTAT, mediamente intorno al 2,5% negli ultimi anni) porta il valore effettivo del fondo a circa 22.000-24.000 € lordi, al netto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulla parte rivalutata. Tizio ha aderito a Fondapi e ha ricevuto anche il contributo datoriale aggiuntivo, che ha incrementato il montante complessivo.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia è al 6° livello con 9 anni di anzianità. Il suo TFR maturato è circa 20.000 € lordi. Vuole acquistare la prima casa e chiede al datore un’anticipazione del 70%: circa 14.000 €. Il datore verifica che nei 12 mesi precedenti non siano già state accolte anticipazioni per il 10% degli aventi titolo e autorizza l’erogazione. Caia deve allegare compromesso o atto notarile di acquisto alla richiesta. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata con aliquota del 23% sull’imponibile.
    Sempronio – Scelta silenziosa e destinazione a Fondapi
    Sempronio è assunto l’1 marzo 2026 in una piccola azienda metalmeccanica aderente a Confapi. Non esprime alcuna scelta sulla destinazione del TFR entro i 6 mesi successivi all’assunzione. Decorso il termine (agosto 2026), il TFR maturando viene destinato automaticamente a Fondapi per silenzio-assenso. Il datore inizia a versare al fondo anche il contributo datoriale aggiuntivo. Sempronio riceverà comunicazione scritta della destinazione avvenuta e potrà successivamente modificare il comparto di investimento all’interno di Fondapi.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Si applica la formula dell’art. 2120 c.c.: quota annua = retribuzione annua utile ÷ 13,5, rivalutata ogni anno al 31 dicembre con il tasso composto (1,5% fisso + 75% della variazione ISTAT FOI). Il CCNL non modifica la formula di legge, ma specifica la composizione della retribuzione utile (minimo tabellare, scatti, tredicesima, indennità fisse, straordinari effettivamente corrisposti).
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR nel CCNL PMI Confapi?
    Sì, una sola volta, dopo almeno 8 anni di servizio e solo per le causali di legge: spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa (o ristrutturazione), congedi parentali o formativi. L’importo massimo è il 70% del TFR maturato. Il CCNL Unionmeccanica Confapi non estende queste condizioni rispetto alla legge.
    Quando viene liquidato il TFR alla cessazione del rapporto?
    All’atto della cessazione, qualunque ne sia la causa. In caso di ritardo, il datore deve gli interessi legali ai sensi dell’art. 2120, comma 8, c.c. Il TFR si somma alle ferie non godute, al rateo tredicesima e all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
    Conviene destinare il TFR a Fondapi o lasciarlo in azienda?
    Destinando il TFR a Fondapi si ottiene il contributo aggiuntivo del datore (vantaggio economico diretto) e la tassazione agevolata in uscita (15%, riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione). Lasciandolo in azienda si mantiene la rivalutazione legale (1,5% + 75% ISTAT) ma si rinuncia al contributo datoriale. La scelta dipende dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio.
    Cosa succede al TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?
    Per le aziende con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a Fondapi (né esplicitamente mantenuto in azienda) viene versato al Fondo di Tesoreria INPS (D.Lgs. 252/2005). In caso di insolvenza del datore, il INPS garantisce il pagamento del TFR accantonato tramite il Fondo di Garanzia.
    Il TFR è tassato alla cessazione?
    Sì. Il TFR corrisposto direttamente dal datore è soggetto a tassazione separata (artt. 19-20 TUIR). Il sostituto applica provvisoriamente un’aliquota media, poi l’Agenzia delle Entrate riliquida definitivamente. Il TFR erogato da Fondapi beneficia invece dell’aliquota agevolata del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, con un minimo del 9%.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e all’art. 2120 c.c. Le stime di accantonamento sono indicative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o Fondapi direttamente (www.fondapi.it).

  • Art. 55 T.U. Espropriazione – Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

    Art. 55 T.U. Espropriazione – Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.

    2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: TFR e fine rapporto 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    TFR e fine rapporto nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Il Trattamento di Fine Rapporto nei consorzi di bonifica ha una storia lunga: dal 1971 è gestito dalla Gestione Speciale ENPAIA, che garantisce ai lavoratori il pagamento del TFR anche in caso di difficoltà finanziaria dell’ente consortile. Ecco come funziona.

    In sintesi

    Il TFR dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica è gestito dalla Gestione Speciale ENPAIA (convenzione dal 1971), che accantonerà le somme e le liquiderà al momento della cessazione del rapporto. Il calcolo segue l’art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua, rivalutata del 75% dell’inflazione + 1,5%). Le anticipazioni seguono i criteri di legge (art. 2120, comma 6) e del CCNL.

    Dati contrattuali e istituzionali

    Parti firmatarie CCNL
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Gestione TFR
    ENPAIA – Gestione Speciale Consorzi di Bonifica (convenzione ANBI-SNEBI del 9 giugno 1971)
    Base legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); L. 29 maggio 1982, n. 297; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo pensione di settore
    AGRIFONDO (service ENPAIA)

    Tabella riepilogativa: TFR e accantonamento annuo

    Meccanismo di calcolo e accantonamento TFR – art. 2120 c.c.
    Voce Regola Esempio (retrib. lorda annua 28.000 €)
    Quota annua TFR Retrib. annua utile ÷ 13,5 28.000 ÷ 13,5 = 2.074,07 €/anno
    Rivalutazione annua 75% indice ISTAT + 1,5% fisso Se inflazione 2%, rivalutazione = 75%×2% + 1,5% = 3%
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 11% sulla rivalutazione maturata Trattenuta alla rivalutazione di fine anno
    Anticipazione (max 70%) Dopo 8 anni di servizio; 1 sola volta Se maturato 16.000 €, max anticipazione = 11.200 €

    La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende: minimi tabellari, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, indennità continuative (es. indennità di funzione). Non rientrano: rimborsi spese, voci variabili occasionali, indennità sostitutive del preavviso.

    La Gestione Speciale ENPAIA: una garanzia storica

    Il TFR dei dipendenti dei consorzi di bonifica non viene accantonato in azienda (come avviene per la maggior parte delle imprese private), né trasferito al Fondo di Tesoreria INPS (obbligatorio solo per le aziende con almeno 50 dipendenti). Dal 1971, in forza di una convenzione stipulata tra ANBI e SNEBI, il TFR è gestito dalla Gestione Speciale ENPAIA.

    Questa soluzione offre ai lavoratori una garanzia superiore: anche se il consorzio dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie, l’ENPAIA ha già accantonato le somme e garantisce il pagamento al momento della cessazione del rapporto. La Gestione Speciale gestisce anche:

    • Il TFR di dirigenti, impiegati e operai dei consorzi aderenti.
    • La «pensione consortile», alternativa al TFR nei casi previsti dai CCNL precedenti (per i dipendenti con anzianità pregressa che ne avevano diritto).
    • L’indennità per mancato preavviso in caso di decesso del lavoratore iscritto.
    • Un’integrazione speciale («10 mensilità») in caso di morte prima dei 10 anni di servizio.

    Il calcolo del TFR: art. 2120 c.c.

    Il TFR si calcola secondo la formula stabilita dall’art. 2120 del Codice civile (modificato dalla L. 297/1982):

    1. Quota annua: si divide la retribuzione lorda annua utile ai fini TFR per il coefficiente fisso 13,5. Questa quota viene «accantonata» idealmente ogni anno.
    2. Rivalutazione: ogni 31 dicembre, il montante TFR maturato si rivaluta applicando il tasso del 75% dell’indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo più 1,5 punti fissi. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva dell’11%.
    3. Liquidazione: alla cessazione del rapporto (per qualsiasi causa: licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso), il montante totale rivalutato viene liquidato al lavoratore o agli eredi, soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR.

    La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le voci della retribuzione ordinaria annua: 12 mensilità + tredicesima + quattordicesima + scatti + indennità continuative. Non comprende i rimborsi spese.

    L’anticipazione del TFR: quando e come richiederla

    Il lavoratore dei consorzi di bonifica può richiedere un’anticipazione del TFR maturato nelle seguenti condizioni (art. 2120, comma 6, c.c.):

    • Almeno 8 anni di anzianità di servizio continuativa presso il consorzio.
    • L’anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
    • L’importo massimo richiedibile è pari al 70% del TFR maturato alla data della richiesta.
    • Le causali ammesse sono: (a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile; (b) spese sanitarie straordinarie (interventi, terapie) documentate.

    La richiesta va presentata all’ENPAIA Gestione Speciale. Le modalità operative sono disciplinate dal regolamento della convenzione ENPAIA-ANBI-SNEBI. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata al momento dell’erogazione.

    La scelta della destinazione: TFR o previdenza complementare

    Dal 1° gennaio 2007 (D.Lgs. 252/2005), ogni lavoratore che inizia un nuovo rapporto di lavoro ha 6 mesi di tempo per decidere se:

    • Lasciare il TFR all’ENPAIA Gestione Speciale (come era in passato): il TFR continua a essere rivalutato secondo la formula dell’art. 2120 c.c.
    • Destinare il TFR maturando a un fondo pensione complementare: per i dipendenti dei consorzi di bonifica, il fondo di riferimento è AGRIFONDO, il fondo pensione negoziale del settore agricolo, gestito in service amministrativo da ENPAIA.

    In caso di silenzio del lavoratore entro i 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene destinato automaticamente ad AGRIFONDO. Questa scelta è generalmente irreversibile per il TFR maturando, ma il lavoratore può sempre modificare la destinazione dei contributi aggiuntivi.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio idraulico dopo 20 anni: calcolo TFR
    Tizio ha lavorato 20 anni come operaio specializzato di area C, con una retribuzione lorda annua media (tredicesima e quattordicesima incluse) di circa 27.000 €/anno. Il TFR accantonato ogni anno è 27.000 ÷ 13,5 = 2.000 €. In 20 anni, ipotizzando una rivalutazione media del 2,5% annuo, il montante TFR alla cessazione si aggira intorno a 50.000-52.000 € lordi (prima delle tasse). L’ENPAIA Gestione Speciale ha garantito l’intero accantonamento.
    Caia – Impiegata tecnica che chiede l’anticipazione per acquisto casa
    Caia ha 10 anni di anzianità di servizio e un TFR maturato di 22.000 €. Vuole acquistare la prima casa. Ha diritto a richiedere fino al 70% = 15.400 €. Presenta la domanda all’ENPAIA allegando il compromesso di acquisto. Dopo l’istruttoria, ENPAIA le eroga i 15.400 €, su cui si applica la tassazione separata. Il TFR residuo (6.600 €) continua a maturare fino alla cessazione del rapporto.
    Sempronio – Operaio che sceglie AGRIFONDO
    Sempronio è assunto come operaio qualificato di area D a gennaio 2026. Entro 6 mesi deve scegliere la destinazione del TFR. Dopo un incontro con il delegato FAI-CISL, decide di aderire esplicitamente ad AGRIFONDO, versando il TFR maturando al fondo pensione. Anche il consorzio versa una quota contributiva aggiuntiva (prevista dallo statuto di AGRIFONDO per i lavoratori che aderiscono). Alla pensione, Sempronio avrà sia la pensione INPS sia una rendita aggiuntiva dal fondo AGRIFONDO.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per i dipendenti dei consorzi di bonifica?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua utile ai fini TFR (incluse le mensilità aggiuntive). Il montante accantonato si rivaluta ogni anno del 75% dell’indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo, più 1,5 punti percentuali fissi. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11%.
    Chi gestisce il TFR nei consorzi di bonifica?
    Il TFR dei dipendenti dei consorzi di bonifica (sia operai sia impiegati) è gestito dalla Gestione Speciale ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura), in forza di una convenzione stipulata con ANBI e SNEBI il 9 giugno 1971. I consorzi versano periodicamente le quote TFR all’ENPAIA, che le accantonerà e le liquiderà al lavoratore al momento della cessazione del rapporto.
    È possibile chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì. L’art. 2120, comma 6, c.c. prevede il diritto all’anticipazione del TFR (fino al 70% del maturato) per: acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; spese sanitarie straordinarie documentate. L’anticipazione è concedibile dopo almeno 8 anni di servizio e può essere richiesta al massimo una volta. Le modalità sono disciplinate dalla convenzione ENPAIA.
    Si può destinare il TFR alla previdenza complementare?
    Sì. Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005) i lavoratori hanno la facoltà di destinare il TFR maturando ai fondi pensione complementari. Per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la Fondazione ENPAIA è il service amministrativo del fondo pensione AGRIFONDO, a cui i lavoratori del settore consortile possono aderire. In caso di silenzio-assenso al momento dell’assunzione, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione di categoria.
    Il TFR viene tassato alla liquidazione?
    Sì. Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17, TUIR). L’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni si applica all’intero importo del TFR maturato. L’Agenzia delle Entrate procede al ricalcolo definitivo dell’imposta nei tre anni successivi alla liquidazione, con eventuale rimborso o conguaglio a debito.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche relative al TFR è consigliabile consultare direttamente l’ENPAIA Gestione Speciale (www.enpaia.it), un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): TFR e fine rapporto 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: TFR, fine rapporto e previdenza complementare

    Il TFR è il «risparmio forzoso» del lavoratore dipendente. Nel settore vetro il rinnovo 2026 ha aumentato il contributo datoriale a Fonchim: ecco tutto ciò che serve sapere per scegliere bene.

    In sintesi

    Il TFR nel settore vetro si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua lorda, rivalutato ogni anno. Il lavoratore può destinarlo a Fonchim (previdenza complementare) o tenerlo in azienda (INPS se oltre 50 dipendenti). L’anticipazione è possibile dopo 8 anni per spese sanitarie o acquisto casa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Fondo pensione complementare
    Fonchim (contributo datoriale aumentato al 2% da gennaio 2027)
    Riferimento legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Il calcolo del TFR: la formula base

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un istituto di legge (art. 2120 c.c.) che si accumula durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidato alla cessazione. La formula è semplice:

    • ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua utile;
    • al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata con il tasso pari al 75% dell’aumento del costo della vita (ISTAT) + 1,5% fisso;
    • alla cessazione il TFR totale è la somma di tutte le quote annue rivalutate.

    La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, indennità di turno, EDR e ogni altra voce retributiva continuativa. Non include rimborsi spese e proventi occasionali.

    Tabella riepilogativa: destinazione del TFR e confronto

    Opzioni di destinazione del TFR — CCNL Vetro e Lampade
    Opzione Dove va il TFR Contribuzione datoriale Tassazione alla prestazione
    Fonchim (fondo pensione complementare) Investito nel fondo con rendimento variabile 2% della retribuzione (da gennaio 2027; era 1,5%) 15% (riduc. al 9% con 35 anni partecipazione)
    TFR in azienda (≤50 dipendenti) Accantonato dall’azienda Nessuna contribuzione aggiuntiva Tassazione separata (aliquota media IRPEF ultimi 5 anni)
    Fondo di Tesoreria INPS (>50 dipendenti) Versato all’INPS Nessuna contribuzione aggiuntiva Tassazione separata come sopra

    La scelta tra Fonchim e TFR in azienda/INPS va fatta all’assunzione (o entro 6 mesi per i nuovi assunti dal 2007). È irrevocabile per le quote future, ma le quote passate rimangono dove erano. Per una valutazione personalizzata si raccomanda di consultare un consulente previdenziale.

    Fonchim: il fondo pensione del settore chimico-energetico

    Il Fonchim è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del settore chimico e dell’energia, al quale il CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) è associato. È un fondo a capitalizzazione negoziale, controllato dalle parti sociali (datoriali e sindacali). Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha aumentato il contributo datoriale dall’1,5% al 2% della retribuzione, con decorrenza 1° gennaio 2027.

    L’iscrizione a Fonchim comporta:

    • il versamento del TFR futuro al fondo (obbligatorio per chi sceglie Fonchim);
    • il contributo del lavoratore (generalmente una percentuale minima concordata);
    • il contributo del datore (2% dal 2027);
    • la gestione dell’investimento su linee d’investimento a scelta del lavoratore (da conservativa a dinamica).

    L’anticipazione del TFR

    Dopo almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, è possibile richiedere un’anticipazione del TFR accantonato, fino al 70% del totale maturato. L’anticipazione è consentita solo per:

    • acquisto o ristrutturazione della prima abitazione (per sé o per i figli);
    • spese sanitarie straordinarie (interventi e cure particolarmente onerose);
    • ulteriori causali previste dalla contrattazione collettiva (es. formazione professionale).

    L’anticipazione è concessa una sola volta per tutta la durata del rapporto. L’importo anticipato non genera interessi ma riduce il montante finale disponibile alla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — Iscritto a Fonchim da 10 anni
    Tizio è iscritto a Fonchim dall’inizio del rapporto. Dal 2027 il contributo del datore passa dall’1,5% al 2%: su una retribuzione di 2.000 euro mensili, il contributo datoriale aggiuntivo è di circa 11 euro mensili, che si sommano ai versamenti di TFR e contributo del lavoratore. Dopo 10 anni di iscrizione Tizio ha già maturato il diritto a prestazioni pensionistiche complementari alla pensione INPS.
    Caia — Anticipazione TFR per prima casa
    Caia lavora in azienda da 9 anni e ha lasciato il TFR in azienda (non iscritto a Fonchim). Vuole comprare casa e richiede l’anticipazione del 70% del TFR maturato (circa 18.000 euro lordi su 25.700 totali). L’azienda elabora la pratica. L’anticipazione è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (come acconto). Il TFR residuo continuerà ad accumularsi fino alla cessazione.
    Sempronio — Cessazione del rapporto dopo 20 anni
    Sempronio si dimette dopo 20 anni di servizio, con TFR interamente destinato a Fonchim. All’uscita dal fondo sceglie la prestazione in capitale (50%) e rendita (50%). Il capitale viene tassato al 15%, ridotto al 9% grazie ai 20 anni di partecipazione (riduzione di 0,30% per ogni anno oltre i 15). Il TFR che aveva lasciato in azienda nei primi 2 anni (prima dell’iscrizione a Fonchim) viene erogato con tassazione separata.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore vetro?
    La retribuzione annua utile viene divisa per 13,5. La quota annua viene rivalutata al 31 dicembre con tasso pari al 75% dell’aumento ISTAT + 1,5%. Alla cessazione si liquida la somma di tutte le quote rivalutate.
    Conviene destinare il TFR a Fonchim nel settore vetro?
    Per chi ha molti anni davanti alla pensione, Fonchim è generalmente più conveniente perché aggiunge il contributo datoriale (2% dal 2027). Per una valutazione personalizzata si raccomanda un consulente previdenziale.
    Posso anticipare il TFR per comprare casa?
    Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità è possibile richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per spese sanitarie. L’anticipazione è concessa una sola volta.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media IRPEF degli ultimi anni. Se il TFR è in Fonchim, la tassazione alla prestazione è del 15%, riducibile al 9% con 35 anni di partecipazione.
    Dove va il TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?
    Nelle aziende con più di 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione è versato obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore mantiene il diritto al TFR, erogato dall’INPS alla cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per la scelta tra Fonchim e TFR in azienda/INPS si raccomanda di consultare un consulente previdenziale, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o il sito ufficiale di Fonchim (fonchim.it).

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: TFR e fine rapporto

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: TFR e fine rapporto

    Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto di legge che accomuna marittimi e portuali: matura in modo identico per tutti i lavoratori dipendenti italiani, ma la struttura della retribuzione marittima introduce specificità nel calcolo.

    In sintesi

    Il TFR (art. 2120 c.c.) matura per tutti i dipendenti: retribuzione annua divisa per 13,5 con rivalutazione annua. Per i marittimi si computa anche l’indennità di navigazione. Il CCNL Armatoriale ha aumentato dell’1% il contributo datoriale alla previdenza complementare con il rinnovo 2024. Il TFR non maturato in fondo pensione può essere anticipato dopo 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    Art. 2120 c.c. (TFR) · D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare) · L. 297/1982 (disciplina TFR)

    Come si calcola il TFR

    Il TFR si regola per legge (art. 2120 c.c.): si accantona ogni anno l’importo della retribuzione annua diviso per 13,5. Il calcolo è proporzionale: chi ha lavorato solo una parte dell’anno accantona la quota corrispondente ai mesi effettivi.

    Il montante accantonato viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno in misura pari al 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Questa rivalutazione si applica sia al TFR rimasto in azienda sia — con alcune differenze — al TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con più di 50 dipendenti).

    Il TFR per i marittimi: voci da includere nel calcolo

    Per il personale navigante, la «retribuzione» rilevante ai fini del TFR comprende:

    • Il minimo tabellare per qualifica.
    • Le indennità continuative e fisse (es. indennità di navigazione, ove prevista in modo stabile).
    • I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
    • Il valore dell’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) introdotto con il rinnovo 2024.

    Non concorrono al TFR le voci occasionali e variabili (straordinari saltuari, rimborsi spese documentate, benefit in natura non continuativi).

    Tabella riepilogativa

    TFR e previdenza complementare nei due CCNL
    Aspetto CCNL Armatoriale CCNL Porti
    Base di calcolo TFR Retribuzione annua/13,5 (incl. indennità navigazione) Retribuzione annua/13,5
    Rivalutazione annua TFR 1,5% + 75% ISTAT (legge) 1,5% + 75% ISTAT (legge)
    Erogazione Cessazione del rapporto Cessazione del rapporto
    Anticipazione 70% dopo 8 anni (causali di legge) 70% dopo 8 anni (causali di legge)
    Previdenza complementare Contributo datoriale aumentato +1% (rinnovo 2024) EBN e eventuali accordi aziendali

    TFR in azienda o fondo pensione complementare?

    Dal 1° gennaio 2007 (D.Lgs. 252/2005) ogni lavoratore neo-assunto deve scegliere, entro 6 mesi dall’assunzione, se destinare il TFR futuro:

    • Al fondo pensione complementare del settore o aziendale (con possibili contributi aggiuntivi del datore di lavoro).
    • Al Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con più di 50 dipendenti) o all’azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti).

    La scelta è irrevocabile. Il conferimento al fondo pensione consente di dedurre i contributi versati (entro 5.164,57 euro/anno) dall’imponibile IRPEF. Il rinnovo del CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato del 1% il contributo datoriale alla previdenza complementare, incentivando la scelta del fondo da parte del personale navigante.

    Il regime fiscale del TFR

    Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR): non si somma al reddito ordinario dell’anno di percezione, ma viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni. Se il TFR supera i 7.500 euro, si applica l’imposta sostitutiva del 17% sulla parte eccedente. Il TFR conferito al fondo pensione e poi erogato come rendita è tassato con aliquota agevolata (dal 15% al 9% dopo 15 anni di adesione al fondo).

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo che cessa dopo 20 anni di servizio

    Tizio ha lavorato come nostromo per 20 anni con una retribuzione media annua di 32.000 euro. Il suo TFR maturato è indicativamente pari a: 32.000 ÷ 13,5 × 20 anni = 47.407 euro, rivalutato ogni anno con l’indice ISTAT. Non avendo aderito al fondo pensione, il TFR è rimasto in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) ed è soggetto a tassazione separata all’atto dell’erogazione.

    Caio — Operatore portuale che anticipa il TFR per comprare casa

    Caio ha 10 anni di anzianità e un TFR maturato di circa 15.000 euro. Vuole acquistare la prima casa. Presenta domanda di anticipazione del 70% del TFR maturato (10.500 euro) documentando l’acquisto. Il datore di lavoro è tenuto a erogare l’importo entro 90 giorni dalla richiesta, a meno che non superi le quote annue consentite (massimo il 10% dei beneficiari con diritto, fino al 4% del totale dipendenti).

    Sempronia — Allieva ufficiale che sceglie il fondo pensione

    Sempronia è assunta come allieva ufficiale. Entro sei mesi dall’assunzione deve scegliere dove destinare il TFR futuro. L’ufficio HR le spiega che il CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato il contributo datoriale al fondo complementare del settore. Destinando il TFR al fondo, Sempronia riceverà anche il contributo aggiuntivo dell’armatore e potrà dedurre i contributi versati dall’imponibile IRPEF.

    Domande frequenti

    Il TFR si applica anche ai marittimi?
    Sì. Il TFR (art. 2120 c.c.) si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i marittimi. Si calcola sulla retribuzione annua divisa per 13,5, con rivalutazione ISTAT. Include l’indennità di navigazione e i ratei di tredicesima/quattordicesima.
    Come viene calcolato il TFR per i marittimi con periodi di imbarco discontinui?
    Il TFR si calcola sulla retribuzione complessiva percepita, incluse le voci fisse. Anche i periodi di sbarco rientrano nella continuità del rapporto e concorrono alla maturazione del TFR, purché il contratto di arruolamento non sia formalmente cessato.
    Il lavoratore portuale può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì. L’art. 2120 c.c. prevede l’anticipazione fino al 70% del maturato dopo 8 anni di anzianità, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale.
    Qual è il fondo pensione complementare per i marittimi?
    Il rinnovo CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato dell’1% il contributo datoriale alla previdenza complementare. Per il nome del fondo specifico del settore, verificare sul sito di Confitarma o delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.
    Conviene destinare il TFR al fondo pensione?
    La scelta è irreversibile e va ponderata individualmente. Il fondo pensione offre vantaggi fiscali e contributi datoriali aggiuntivi, ma immobilizza il risparmio a lungo termine. Un consulente previdenziale può aiutare a valutare la situazione personale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, un consulente previdenziale, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    TFR e trattamento di fine rapporto nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la principale forma di risparmio obbligatorio del lavoratore dipendente, disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Nel settore del noleggio autobus, il lavoratore può scegliere se mantenere il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) o destinarlo al Fondo Priamo, il fondo pensione negoziale di settore. La scelta è importante e ha effetti previdenziali di lungo termine.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente si calcola come 1/13,5 della retribuzione annua lorda (circa 7,41% annuo). Si può destinarlo al Fondo Priamo (previdenza complementare di settore) o mantenerlo in azienda/Fondo INPS. Le anticipazioni sono possibili dopo 8 anni di servizio per causali specifiche (prima casa, salute). Alla cessazione del rapporto si liquida in un’unica soluzione, soggetto a tassazione separata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento legge
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare); L. 297/1982
    Fondo previdenza complementare
    Fondo Priamo (fondo negoziale di settore)
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    TFR – aspetti principali nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente
    Aspetto Regola
    Accantonamento annuo 1/13,5 della retribuzione annua imponibile (circa 7,41%)
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% dell’incremento ISTAT prezzi al consumo
    Destinazione TFR Fondo Priamo (settore) oppure azienda/Fondo Tesoreria INPS
    Contributo aziendale a Fondo Priamo 6,80 € mensili (12 mensilità), a carico dell’azienda
    Anticipazione TFR Dopo 8 anni di servizio, max 70%, causali specifiche
    Tassazione all’erogazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni)

    Come si calcola il TFR: la formula di legge

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. La formula di base prevede che ogni anno si accantoni una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Ciò corrisponde a circa il 7,41% della retribuzione annua lorda.

    Le voci che entrano nella base di calcolo del TFR sono tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In pratica, rientrano:

    • minimo tabellare, contingenza, EDR (base e 2025);
    • scatti di anzianità, indennità di funzione;
    • superminimi fissi e non assorbibili;
    • tredicesima e quattordicesima (in proporzione ai dodicesimi maturati nell’anno);
    • eventuali premi fissi aziendali.

    Non rientrano: indennità di trasferta nella componente a rimborso spese documentate, rimborsi chilometrici, una tantum non ricorrenti.

    Il Fondo Priamo: la previdenza complementare del settore

    Il Fondo Priamo è il fondo pensione negoziale dedicato ai lavoratori del trasporto pubblico e dei settori affini, tra cui il noleggio autobus con conducente. L’adesione è prevista dal CCNL (art. 66 del testo del 2022). Le caratteristiche principali:

    • Contributo aziendale: 6,80 € mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore aderisca o meno al fondo.
    • Contributo lavoratore: volontario, aggiuntivo, con deducibilità fiscale fino a 5.164,57 € annui.
    • TFR destinato: il lavoratore che aderisce a Fondo Priamo può (ed è invitato a) destinare anche il TFR futuro al fondo, incrementando la posizione previdenziale.
    • Linee di investimento: Garantito Protezione, Bilanciato Prudenza, Bilanciato Sviluppo (in ordine crescente di rischio/rendimento atteso).

    Il lavoratore neoassunto che non esprime alcuna scelta entro 6 mesi dalla data di assunzione viene iscritto d’ufficio a Fondo Priamo con destinazione del TFR futuro (c.d. silenzio-assenso).

    Il TFR lasciato in azienda o al Fondo INPS

    Il lavoratore che sceglie esplicitamente di non aderire alla previdenza complementare mantiene il TFR in azienda. Tuttavia, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS (D.Lgs. 252/2005, art. 8). Il TFR in azienda si rivaluta annualmente con il tasso legale dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT, garantendo una rivalutazione minima certa anche in periodi di bassa inflazione.

    Le anticipazioni del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato. Le condizioni di legge (art. 2120 c.c.):

    • Importo massimo: 70% del TFR maturato.
    • Frequenza: una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
    • Causali ammesse dalla legge: acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli; spese sanitarie per terapie o interventi straordinari per il lavoratore o i familiari a carico.
    • Il CCNL può prevedere causali aggiuntive (es. ristrutturazione della prima casa).

    L’anticipazione è tassata con tassazione separata al momento dell’erogazione.

    Casi pratici

    Tizio – Autista B2, 10 anni di anzianità, richiede anticipazione TFR
    Tizio ha 10 anni di servizio continuativo con il medesimo datore. Il TFR maturato è di circa 18.000 €. Vuole acquistare la prima casa: richiede un’anticipazione del 70%, pari a circa 12.600 €. Ha diritto all’anticipazione per legge (causale: prima casa). L’importo è tassato con tassazione separata. Il TFR residuo (circa 5.400 €) rimane accantonato e continua a rivalutarsi.
    Caia – Neoassunta, scelta sul TFR entro 6 mesi
    Caia è assunta il 1° settembre 2025. Entro il 28 febbraio 2026 (6 mesi) deve esprimere la scelta sulla destinazione del TFR. Se non esprime nulla, il silenzio-assenso attiva l’iscrizione a Fondo Priamo con destinazione del TFR futuro. Caia decide di aderire esplicitamente a Fondo Priamo scegliendo la linea Bilanciato Sviluppo, orientata a una maggiore valorizzazione nel lungo periodo.
    Sempronio – Cessazione del rapporto dopo 8 anni
    Sempronio si licenzia dopo 8 anni. Aveva mantenuto il TFR in azienda (che ha meno di 50 dipendenti). Il TFR maturato è circa 15.000 € (calcolato su retribuzione media di circa 20.000 € annui × 8 anni / 13,5, con rivalutazioni annue). L’azienda lo eroga entro 30 giorni dalla cessazione, applicando la tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni (generalmente inferiore all’IRPEF ordinaria).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Noleggio Autobus?
    Il TFR si calcola come 1/13,5 della retribuzione annua lorda (circa 7,41%). Si rivaluta ogni anno al 31 dicembre con il tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Cosa entra nella base di calcolo del TFR?
    Entrano tutte le voci retributive continuative: minimo, contingenza, EDR, scatti, superminimi fissi, tredicesima e quattordicesima. Non entrano rimborsi spese, una tantum non ricorrenti e indennità di trasferta nella componente a rimborso spese documentate.
    Cosa è il Fondo Priamo e devo aderirvi?
    Fondo Priamo è il fondo pensione negoziale di settore. L’azienda versa 6,80 € mensili a prescindere dalla scelta del lavoratore. Il lavoratore neoassunto che non esprime scelta entro 6 mesi viene iscritto d’ufficio tramite silenzio-assenso con destinazione del TFR futuro a Priamo.
    Quando posso richiedere un’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. L’anticipazione può essere richiesta una sola volta e non può superare il 70% del TFR maturato. Le causali legali sono: acquisto prima casa e spese sanitarie straordinarie.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata: l’aliquota è quella media degli ultimi 5 anni di reddito IRPEF del lavoratore, generalmente inferiore all’aliquota marginale ordinaria. Il datore applica in prima battuta una ritenuta di acconto; l’Agenzia delle Entrate riliquida poi l’imposta definitiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e al D.Lgs. 252/2005. Il contributo aziendale a Fondo Priamo (6,80 €/mese) è verificato sulla base della circolare Priamo n. 2/2018 riferita al CCNL 2018. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o un esperto previdenziale, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 136 Reg. (UE) 2023/1114 – Riesame della Corte di giustizia

    Art. 136 Reg. (UE) 2023/1114 – Riesame della Corte di giustizia

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ABE ha imposto una multa, una penalità di mora oppure un’altra sanzione amministrativa o misura amministrativa in conformità del presente regolamento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la penalità di mora.