← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale «anche di merito» sui ricorsi avverso le decisioni dell'ABE che hanno imposto una multa, una penalità di mora o un'altra sanzione/misura amministrativa ai sensi del Regolamento MiCA.
  • Il sindacato della Corte non è limitato alla sola legittimità: la Corte può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora, esercitando un controllo pieno anche sul quantum della sanzione.
  • La norma garantisce il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 263 TFUE, adattato al contesto delle sanzioni amministrative dell'ABE.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 Reg. (UE) 2023/1114 — Riesame della Corte di giustizia

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ABE ha imposto una multa, una penalità di mora oppure un’altra sanzione amministrativa o misura amministrativa in conformità del presente regolamento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la penalità di mora.

Commento

Il contesto: le sanzioni dell'ABE nel Regolamento MiCA

L'articolo 136 del Regolamento MiCA disciplina il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sulle decisioni sanzionatorie dell'Autorità Bancaria Europea (ABE). Per comprendere il ruolo di questa disposizione, è necessario inquadrarla nel sistema sanzionatorio di MiCA.

Il Regolamento MiCA attribuisce all'ABE poteri di vigilanza diretti nei confronti degli emittenti di ART significativi e di EMT significativi (artt. 117-118). Nell'esercizio di tali poteri, l'ABE può adottare misure di vigilanza e, ove necessario, sanzioni amministrative — in particolare multe pecuniarie e penalità di mora — nei confronti degli emittenti inadempienti. Questi poteri sanzionatori sono disciplinati dal Titolo VI di MiCA (artt. 111-130) e dagli artt. 131-134 che disciplinano specificamente le sanzioni applicate dall'ABE.

L'articolo 136 chiude questo sistema con la garanzia del controllo giurisdizionale esterno: nessuna sanzione dell'ABE è definitiva e inattaccabile. Il destinatario della sanzione può sempre ricorrere alla CGUE.

La competenza «anche di merito»: un sindacato pieno

La disposizione più rilevante dell'articolo 136 è l'attribuzione alla CGUE di una competenza «anche di merito». Questa formula — ripresa dall'art. 261 TFUE — ha un significato tecnico preciso nel diritto dell'Unione europea: la Corte non si limita a valutare la legittimità della decisione dell'ABE (come avviene nel sindacato ordinario ex art. 263 TFUE), ma può riesaminare anche la quantificazione della sanzione.

Concretamente, la Corte può:

Annullare la sanzione, qualora ritenga che l'ABE abbia agito illegittimamente (violazione di norme procedurali, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione dei diritti della difesa, ecc.);

Ridurre la sanzione, qualora ritenga che il suo ammontare sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione;

Aumentare la sanzione, qualora ritenga — su ricorso di un soggetto legittimato a contestare la misura di favore accordata all'emittente — che la sanzione sia stata quantificata in modo insufficientemente deterrente.

Questo ultimo potere — aumentare la sanzione — è relativamente raro nel contenzioso europeo e riflette la preoccupazione del legislatore di garantire che il controllo giurisdizionale non si traduca sistematicamente in un'attenuazione delle sanzioni, ma possa anche rafforzarle ove necessario.

Il quadro del diritto al ricorso nel sistema MiCA

L'articolo 136 deve essere letto insieme ad altre disposizioni del sistema di tutela previsto da MiCA:

Commissione di ricorso ABE/ESMA: prima di adire la Corte di giustizia, il destinatario di una decisione dell'ABE può proporre ricorso alla Commissione di ricorso comune delle Autorità europee di vigilanza (ai sensi degli artt. 60-61 del regolamento istitutivo dell'ABE, Regolamento UE n. 1093/2010). Questo livello di riesame amministrativo è facoltativo ma costituisce tipicamente un passaggio preliminare al ricorso giurisdizionale.

Diritto al contraddittorio: prima dell'adozione di una sanzione, l'ABE è tenuta a rispettare le garanzie procedurali del destinatario, incluso il diritto di essere sentito (artt. 131-132 MiCA). La violazione di queste garanzie è motivo di annullamento della sanzione da parte della Corte.

Art. 47 Carta dei diritti fondamentali: il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo davanti a un giudice indipendente è garantito a livello costituzionale nell'ordinamento dell'Unione. L'art. 136 MiCA è l'attuazione specifica di questo principio nel contesto delle sanzioni ABE.

Implicazioni pratiche per gli emittenti di ART ed EMT significativi

Dal punto di vista operativo, l'esistenza del ricorso alla CGUE ha conseguenze concrete per gli emittenti di token significativi sottoposti alla vigilanza ABE:

In primo luogo, le decisioni sanzionatorie dell'ABE devono essere sufficientemente motivate per resistere al sindacato della Corte. L'ABE ha quindi interesse a documentare accuratamente il percorso istruttorio e i criteri di quantificazione della sanzione.

In secondo luogo, il ricorso alla Corte non ha effetto sospensivo automatico. L'emittente che vuole evitare l'esecuzione della sanzione durante il giudizio deve chiedere esplicitamente la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 278 TFUE, dimostrando il fumus boni iuris e il pericolo di danno grave e irreparabile.

In terzo luogo, la competenza «anche di merito» implica che la Corte possa essere investita del merito della sanzione anche dal ricorrente che non si limita a contestare la violazione procedurale, ma ritiene la sanzione sproporzionata nel quantum.

Il raccordo con l'art. 263 TFUE e il sindacato ordinario di legittimità

Al di là delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora, le altre decisioni dell'ABE ai sensi di MiCA (es. decisioni di classificazione come significativo, misure di supervisione, decisioni di revoca) restano soggette al sindacato ordinario di legittimità ex art. 263 TFUE, senza la competenza «anche di merito» prevista dall'art. 136. L'articolo 136 ha quindi un perimetro specifico, limitato alle misure sanzionatorie in senso stretto.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa significa che la Corte di giustizia ha competenza 'anche di merito' sulle sanzioni ABE?

Significa che la Corte non si limita a valutare se l'ABE ha rispettato le norme di legittimità (procedura, motivazione, rispetto delle garanzie), ma può anche riesaminare la quantificazione della sanzione. In concreto, la Corte può annullare, ridurre o aumentare la multa o la penalità di mora imposta dall'ABE (art. 136 MiCA).

Quali sanzioni dell'ABE sono soggette al controllo della Corte di giustizia ex art. 136?

Le multa pecuniarie, le penalità di mora e le altre sanzioni e misure amministrative adottate dall'ABE ai sensi del Regolamento MiCA nei confronti degli emittenti di ART significativi e di EMT significativi. Le altre decisioni dell'ABE (es. classificazione come significativo, misure di supervisione) restano soggette al sindacato ordinario di legittimità ex art. 263 TFUE.

Il ricorso alla Corte sospende automaticamente la sanzione?

No. Il ricorso non ha effetto sospensivo automatico. L'emittente che vuole evitare l'esecuzione della sanzione durante il giudizio deve richiedere esplicitamente la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 278 TFUE, dimostrando il fumus boni iuris e il rischio di danno grave e irreparabile.

Bisogna prima rivolgersi alla Commissione di ricorso ABE prima di andare alla Corte di giustizia?

Il ricorso alla Commissione di ricorso delle Autorità europee di vigilanza è un passaggio facoltativo ma tipicamente preliminare al ricorso giurisdizionale. Non costituisce un filtro obbligatorio, ma è consigliabile come strumento di riesame amministrativo più rapido ed economico rispetto al giudizio davanti alla Corte di giustizia.

La Corte può anche aumentare una sanzione imposta dall'ABE?

Sì. La competenza 'anche di merito' include il potere di aumentare la sanzione, qualora un soggetto legittimato ritenga che la multa imposta sia stata quantificata in misura insufficientemente deterrente. Questa possibilità è teoricamente prevista dall'art. 136, benché nella pratica i ricorsi tendano a chiedere la riduzione o l'annullamento della sanzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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