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Categoria: Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)

  • Art. 1 Reg. (UE) 2023/1114 — Oggetto

    Art. 1 Reg. (UE) 2023/1114 — Oggetto

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

    2. In particolare, il presente regolamento stabilisce quanto segue:

    a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

    b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;

    c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

    d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

    e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

  • Art. 2 Reg. (UE) 2023/1114 — Ambito di applicazione

    Art. 2 Reg. (UE) 2023/1114 — Ambito di applicazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.

    2. Il presente regolamento non si applica:

    a) alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri;

    b) ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47;

    c) alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri;

    d) alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate;

    e) al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità;

    f) alle organizzazioni internazionali pubbliche.

    3. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività.

    4. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti:

    a) strumenti finanziari;

    b) depositi, compresi i depositi strutturati;

    c) fondi, eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica;

    d) posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

    e) prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ) o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva;

    f) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

    g) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 28 ) o della direttiva 2009/138/CE;

    h) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

    i) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 29 ) ;

    j) regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004 ( 30 ) e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31 ) .

    5. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA elabora, ai fini del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari.

    6. Il presente regolamento fa salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.

  • Art. 3 Reg. (UE) 2023/1114 — Definizioni

    Art. 3 Reg. (UE) 2023/1114 — Definizioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1) «tecnologia a registro distribuito (DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

    2) «registro distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso;

    3) «meccanismo di consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

    4) «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito;

    5) «cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga;

    6) «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

    7) «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;

    8) «valuta ufficiale»: una valuta ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

    9) «utility token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

    10) «emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

    11) «emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token di moneta elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

    12) «offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

    13) «offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

    14) «fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

    15) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

    16) «servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività: a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; c) scambio di cripto-attività con fondi; d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; f) collocamento di cripto-attività; g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività; i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti; a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; c) scambio di cripto-attività con fondi; d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; f) collocamento di cripto-attività; g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività; i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

    a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

    b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    c) scambio di cripto-attività con fondi;

    d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

    e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

    f) collocamento di cripto-attività;

    g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

    h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

    i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

    j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

    17) «prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

    18) «gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

    19) «scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

    20) «scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

    21) «esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

    22) «collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’offerente o di una parte a esso connessa;

    23) «ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

    24) «prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

    25) «prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

    26) «prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a un altro;

    27) «organo di amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

    28) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

    29) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

    30) «investitori qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

    31) «stretti legami»: gli stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

    32) «riserva di attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’emittente;

    33) «Stato membro d’origine»: a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale; b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali; c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale; e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE; f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale; a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale; b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali; c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale; e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE; f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

    a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale;

    b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali;

    c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

    d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale;

    e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

    f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

    34) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’offerta al pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato membro d’origine;

    35) «autorità competente»: l’autorità o le autorità: a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività; b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica; a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività; b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica;

    a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

    b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica;

    36) «partecipazione qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ) , rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

    37) «detentore al dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

    38) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

    39) «cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

    40) «negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

    41) «servizi di pagamento»: servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

    42) «prestatore di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

    43) «istituto di moneta elettronica»: un istituto di moneta elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

    44) «moneta elettronica»: la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

    45) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

    46) «istituto di pagamento»: un istituto di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

    47) «società di gestione di OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 33 ) ;

    48) «gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 ) ;

    49) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

    50) «deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

    51) «deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

    2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

  • Art. 4 Reg. (UE) 2023/1114 — Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 4 Reg. (UE) 2023/1114 — Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica a meno che tale persona:

    a) sia una persona giuridica;

    b) abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

    c) abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

    d) abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    e) abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

    f) abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    g) rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

    2. Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:

    a) un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

    b) un’offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale o in cripto-attività;

    c) un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori qualificati.

    3. Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

    a) la cripto-attività è offerta gratuitamente;

    b) la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro distribuito o la convalida delle operazioni;

    c) l’offerta riguarda un utility token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

    d) il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’offerente.

    Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati personali all’offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività. Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta al pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’offerente invia all’autorità competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d). Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’autorità competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’offerente.

    4. Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica.

    5. L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

    a) esista un’altra offerta al pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

    b) la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

    6. Qualora l’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica abbia come oggetto un utility token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’offerta al pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

    7. Qualsiasi successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta al pubblico. Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

    8. Qualora un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

  • Art. 5 Reg. (UE) 2023/1114 — Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 5 Reg. (UE) 2023/1114 — Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:

    a) sia una persona giuridica;

    b) rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

    c) notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

    d) pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    e) rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

    f) pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    g) rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.

    2. Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3. In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g). L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.

    4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:

    a) la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e

    b) un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.

  • Art. 6 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

    Art. 6 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

    a) informazioni sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

    b) informazioni sull’emittente, se diverso dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

    c) informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

    d) informazioni sul progetto di cripto-attività;

    e) informazioni sull’offerta al pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

    f) informazioni sulla cripto-attività;

    g) informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

    h) informazioni relative alla tecnologia sottostante;

    i) informazioni sui rischi;

    j) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

    Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

    2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

    3. Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.». Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di «offerente».

    4. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

    5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

    a) la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

    b) la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

    c) la cripto-attività può non essere liquida;

    d) se l’offerta al pubblico ha come oggetto utility token, tale utility token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

    e) la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ) ;

    f) la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

    6. I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

    7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’offerta al pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

    a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

    b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

    c) l’offerta al pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

    d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) , o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

    8. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

    9. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    10. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

    11. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    12. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 7 Reg. (UE) 2023/1114 — Comunicazioni di marketing

    Art. 7 Reg. (UE) 2023/1114 — Comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica o all’ammissione di tale cripto-attività alla negoziazione rispetta tutti i requisiti seguenti:

    a) le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    b) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    c) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività, qualora tale White Paper sulle cripto-attività sia richiesto a norma dell’articolo 4 o 5;

    d) le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività in questione, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare tale persona;

    e) le comunicazioni di marketing contengono la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.».

    Qualora la comunicazione di marketing sia preparata dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, lettera e), è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di «offerente».

    2. Qualora sia richiesto un White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 4 o 5, nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Non è pregiudicata la capacità dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore di una piattaforma di negoziazione di effettuare sondaggi di mercato.

    3. L’autorità competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing ha il potere di valutare il rispetto del paragrafo 1 per quanto riguarda tali comunicazioni di marketing. Se necessario, l’autorità competente dello Stato membro di origine assiste l’autorità competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing nel valutare la coerenza delle comunicazioni di marketing con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.

    4. Il ricorso, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro ospitante, a uno qualsiasi dei poteri di vigilanza e di indagine di cui all’articolo 94 in relazione all’applicazione del presente articolo è notificato senza indebito ritardo all’autorità competente nello Stato membro di origine dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività.

  • Art. 8 Reg. (UE) 2023/1114 — Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

    Art. 8 Reg. (UE) 2023/1114 — Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.

    2. Le comunicazioni di marketing sono notificate, su richiesta, all’autorità competente dello Stato membro d’origine e all’autorità competente dello Stato membro ospitante quando si rivolgono a potenziali possessori di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in tali Stati membri.

    3. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione del White Paper sulle cripto-attività, né di comunicazioni di marketing ad essi relative prima della loro rispettiva pubblicazione.

    4. La notifica del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1 è corredata da una presentazione dei motivi per cui le cripto-attività descritte in tale White Paper non dovrebbero essere considerate:

    a) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

    b) un token di moneta elettronica; o

    c) un token collegato ad attività.

    5. Gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 4 sono notificati all’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività.

    6. Unitamente alla notifica di cui al paragrafo 1, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica forniscono all’autorità competente del loro Stato membro d’origine un elenco degli eventuali Stati membri ospitanti in cui intendono offrire le loro cripto-attività al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione. Essi informano inoltre l’autorità competente del proprio Stato membro d’origine della data prevista per l’inizio dell’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione e ogni modifica di tale data. L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti l’intenzione di effettuare un’offerta al pubblico o di chiedere l’ammissione alla negoziazione e comunicano al punto di contatto unico il relativo White Paper sulle cripto-attività entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’elenco degli Stati membri ospitanti di cui al primo comma.

    7. L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica all’ESMA le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 come pure la data prevista per l’inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione ed ogni eventuale modifica di tale data. Essa trasmette tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento da parte dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione. L’ESMA rende disponibile il White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

  • Art. 9 Reg. (UE) 2023/1114 — Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

    Art. 9 Reg. (UE) 2023/1114 — Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica pubblicano i loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing sul proprio sito web, che è accessibile al pubblico, con ragionevole anticipo e, in ogni caso, prima della data di inizio dell’offerta al pubblico di tali cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di tali cripto-attività. I White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing rimangono disponibili sul sito web degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

    2. La versione dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e, se del caso, delle comunicazioni di marketing pubblicate, è identica a quella notificata all’autorità competente in conformità dell’articolo 8 o, se del caso, alla versione modificata in conformità dell’articolo 12.

  • Art. 10 Reg. (UE) 2023/1114 — Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia

    Art. 10 Reg. (UE) 2023/1114 — Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web il risultato dell’offerta al pubblico entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione.

    2. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che non fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web, su base continuativa, almeno con cadenza mensile, il numero di quote di cripto-attività in circolazione.

    3. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di cripto-attività adottano disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico. A tal fine, detti offerenti assicurano che i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico siano detenuti in custodia da uno o entrambi i soggetti seguenti:

    a) un ente creditizio, se i fondi sono raccolti durante l’offerta al pubblico;

    b) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti.

    4. Quando l’offerta al pubblico non ha un termine, l’offerente rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino alla scadenza del diritto di recesso del detentore al dettaglio di cui all’articolo 13.

  • Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, del White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, gli offerenti possono offrire cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in tutta l’Unione e tali cripto-attività possono essere ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione.

    2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che hanno pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, un White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l’offerta al pubblico o l’ammissione a una piattaforma di negoziazione di tale cripto-attività.

  • Art. 12 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate

    Art. 12 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica modificano i loro White Paper pubblicati e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing pubblicate, qualora sopraggiunga un fatto nuovo significativo, un errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione delle cripto-attività. Tale requisito si applica per la durata dell’offerta al pubblico o fino a quando la cripto-attività è ammessa alla negoziazione.

    2. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica notificano i loro White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate, come pure la data prevista della pubblicazione, all’autorità competente del loro Stato membro d’origine, indicando i motivi di tale modifica, almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione.

    3. Alla data di pubblicazione, o prima se richiesto dall’autorità competente, l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di piattaforme di negoziazione, mediante il proprio sito web, informano immediatamente il pubblico della notifica di un White Paper sulle cripto-attività modificato all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e forniscono una sintesi dei motivi per i quali hanno notificato un White Paper sulle cripto-attività modificato.

    4. L’ordine in cui sono riportate le informazioni in un White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate è coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività pubblicato o delle comunicazioni di marketing pubblicate in conformità dell’articolo 9.

    5. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, delle comunicazioni di marketing modificate, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate all’autorità competente degli Stati membri ospitanti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e comunica all’ESMA la notifica e la data di pubblicazione. L’ESMA inserisce il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, alla pubblicazione.

    6. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica pubblicano sul proprio sito web la versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing, indicando i motivi di tale modifica, conformemente all’articolo 9.

    7. Il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate sono corredati di marca temporale. La più recente versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing è contrassegnata come versione applicabile. Tutti i White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate restano disponibili finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

    8. Se l’offerta al pubblico ha come oggetto un utility token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, le modifiche apportate nel White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate, non prorogano il termine di 12 mesi di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

    9. Le versioni precedenti del White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing restano disponibili al pubblico sul sito web degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o dei gestori di piattaforme di negoziazione per almeno 10 anni dalla data di pubblicazione di tali versioni precedenti, con un’avvertenza ben visibile indicante che non sono più valide e un collegamento ipertestuale alla sezione dedicata del sito web in cui è pubblicata la versione più recente di tali documenti.