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Categoria: Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)

  • Art. 13 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritto di recesso

    Art. 13 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritto di recesso

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica direttamente da un offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente hanno il diritto di recesso. I detentori al dettaglio dispongono di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal loro accordo di acquisto di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica senza incorrere in commissioni o costi e senza essere tenuti a fornire una motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il detentore al dettaglio ha prestato il proprio consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

    2. Tutti i pagamenti ricevuti da un detentore al dettaglio, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l’offerente o il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente è informato della decisione del detentore al dettaglio di revocare il consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto. Tale rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal detentore al dettaglio per l’operazione iniziale, salvo che il detentore al dettaglio abbia espressamente consentito l’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa o costo in virtù del rimborso.

    3. Gli offerenti di cripto-attività forniscono informazioni sul diritto di recesso di cui al paragrafo 1 nel loro White Paper sulle cripto-attività.

    4. Il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 non si applica se le cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima del loro acquisto da parte del detentore al dettaglio.

    5. Se gli offerenti hanno fissato un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività conformemente all’articolo 10, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

  • Art. 14 Reg. (UE) 2023/1114 — Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 14 Reg. (UE) 2023/1114 — Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:

    a) agiscono in modo onesto, corretto e professionale;

    b) comunicano con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;

    c) individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;

    d) mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate.

    Ai fini della lettera d), del primo comma, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE, emana entro il 30 dicembre 2024 orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per precisare tali norme dell’Unione.

    2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.

    3. Qualora un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica sia annullata, gli offerenti di tale cripto-attività assicurano che tutti i fondi raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.

  • Art. 15 Reg. (UE) 2023/1114 — Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    Art. 15 Reg. (UE) 2023/1114 — Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualora un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione abbia violato l’articolo 6 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti, tale offerente, persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o gestore di una piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

    2. Ogni esclusione o limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è priva di qualsiasi effetto giuridico.

    3. Qualora il White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing siano elaborate dal gestore della piattaforma di negoziazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è altresì ritenuta responsabile qualora fornisca informazioni non complete, corrette o chiare, oppure fuorvianti al gestore della piattaforma di negoziazione.

    4. Spetta al possessore della cripto-attività presentare prove attestanti che l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica abbia violato l’articolo 6 fornendo informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti e che l’affidamento su tali informazioni abbia avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare detta cripto-attività.

    5. L’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili nei confronti di un possessore di una cripto-attività delle perdite subite a causa dell’affidamento sulle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

    a) è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o

    b) non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare tale cripto-attività.

    6. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

  • Art. 16 Reg. (UE) 2023/1114 — Autorizzazione

    Art. 16 Reg. (UE) 2023/1114 — Autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token collegato ad attività, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token collegato ad attività ed:

    a) è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

    b) è un ente creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

    Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente di un token collegato ad attività, altre persone possono offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40. Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

    2. Il paragrafo 1 non si applica se:

    a) su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token collegato ad attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale, e l’emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

    b) l’offerta al pubblico del token collegato ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il token collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati.

    Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.

    3. L’autorizzazione concessa dall’autorità competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’emittente di un token collegato ad attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token collegato ad attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

    4. L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’autorità competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

  • Art. 17 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti per gli enti creditizi

    Art. 17 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti per gli enti creditizi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un token collegato ad attività emesso da un ente creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ente creditizio:

    a) redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token collegato ad attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’autorità competente;

    b) notifica alla rispettiva autorità competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token collegato ad attività, fornendole le informazioni seguenti: i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire; ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica; iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1; iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma; v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma; vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9; vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10; viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11. i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire; ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica; — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica; iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1; iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma; v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma; vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9; vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10; viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

    i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire;

    ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica; — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; — un token di moneta elettronica;

    — una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

    — un token di moneta elettronica;

    iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

    iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

    v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

    vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

    vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

    viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

    2. Un ente creditizio che ha precedentemente notificato l’autorità competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token collegato ad attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ente creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

    3. L’autorità competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’autorità competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ente creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ente creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b). L’ente creditizio non presenta un’offerta al pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività fino a quando la notifica è incompleta.

    4. L’ente creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

    5. L’autorità competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ente creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro o qualora il token collegato ad attività abbia come valuta di riferimento una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro. La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’autorità competente. L’autorità competente esige che l’ente creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

    6. L’autorità competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

    7. Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’autorità competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

    8. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a). L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 18 Reg. (UE) 2023/1114 — Domanda di autorizzazione

    Art. 18 Reg. (UE) 2023/1114 — Domanda di autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16 all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.

    2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

    a) l’indirizzo dell’emittente richiedente;

    b) l’identificativo della persona giuridica dell’emittente richiedente;

    c) lo statuto dell’emittente richiedente, se dal caso;

    d) un programma operativo che definisce il modello di business che l’emittente richiedente intende seguire;

    e) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è qualificabile come: i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure ii) un token di moneta elettronica; i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure ii) un token di moneta elettronica;

    i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure

    ii) un token di moneta elettronica;

    f) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

    g) in presenza di accordi di cooperazione con determinati prestatori di servizi per le cripto-attività, una descrizione dei loro meccanismi e delle loro procedure di controllo interno per garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

    h) l’identità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente;

    i) la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’emittente richiedente;

    j) la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità;

    k) il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19;

    l) le politiche e le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

    m) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

    n) una descrizione della politica di continuità operativa dell’emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

    o) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

    p) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11;

    q) una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell’emittente richiedente di cui all’articolo 31;

    r) se del caso, un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’emittente richiedente intende offrire al pubblico il token collegato ad attività o intende chiedere l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività.

    3. Gli emittenti che sono stati precedentemente autorizzati relativamente ad un token collegato ad attività non sono tenuti a presentare, ai fini dell’autorizzazione relativa ad un altro token collegato ad attività, le informazioni che hanno precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 2, l’emittente conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

    4. L’autorità competente comunica per iscritto all’emittente richiedente di aver ricevuto la domanda prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa in conformità del paragrafo 1.

    5. Ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’emittente richiedente di un token collegato ad attività fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

    a) per tutti i membri dell’organo di amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

    b) che i membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente del token collegato ad attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’emittente del token collegato ad attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

    c) per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

    6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    7. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda al fine di garantire l’uniformità in tutta l’Unione. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 19 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

    Art. 19 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un White Paper sulle cripto-attività per un token collegato ad attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

    a) informazioni sull’emittente del token collegato ad attività;

    b) informazioni sul token collegato ad attività;

    c) informazioni sull’offerta al pubblico del token collegato ad attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

    d) informazioni su diritti e obblighi connessi al token collegato ad attività;

    e) informazioni relative alla tecnologia sottostante;

    f) informazioni sui rischi;

    g) informazioni sulla riserva di attività;

    h) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere il token collegato ad attività.

    Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

    2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

    3. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

    4. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

    a) il token collegato ad attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

    b) il token collegato ad attività può non essere sempre trasferibile;

    c) il token collegato ad attività può non essere liquido;

    d) il token collegato ad attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

    e) il token collegato ad attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

    5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’emittente del token collegato ad attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

    6. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’offerta al pubblico del token collegato ad attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token collegato ad attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

    a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

    b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token collegato ad attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

    c) l’offerta al pubblico del token collegato ad attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

    d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

    La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

    7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

    8. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se il token collegato ad attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    9. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

    10. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    11. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 20 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione della domanda di autorizzazione

    Art. 20 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione della domanda di autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 valutano, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19, comprende tutte le informazioni richieste. Esse informano immediatamente l’emittente richiedente se nella domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, le informazioni richieste sono incomplete. Qualora la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale l’emittente richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

    2. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se l’emittente richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente titolo e adottano un progetto di decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione. Entro i suddetti 60 giorni lavorativi le autorità competenti possono chiedere all’emittente richiedente informazioni sulla domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19. Durante il processo di valutazione, le autorità competenti possono cooperare con le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le unità di informazione finanziaria o altri organismi pubblici.

    3. Il decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospeso nel periodo che intercorre tra la data di richiesta di informazioni mancanti da parte delle autorità competenti e il momento in cui esse ricevono una risposta dall’emittente richiedente. La sospensione non eccede 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4. Dopo i 60 giorni lavorativi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda all’ABE, all’ESMA e alla BCE. Se l’emittente richiedente è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o nel caso in cui il token collegato ad attività faccia riferimento ad una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda anche alla banca centrale di tale Stato membro.

    5. L’ABE e l’ESMA, su richiesta dell’autorità competente ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, emettono un parere sulla loro valutazione del parere giuridico di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e trasmettono i rispettivi pareri all’autorità competente interessata. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui al paragrafo 4 emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, un parere sulla valutazione dei rischi che l’emissione di tale token collegato ad attività potrebbe presentare per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria e trasmettono il loro parere all’autorità competente interessata. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 4, i pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non sono vincolanti. Tuttavia, l’autorità competente tiene debitamente conto dei pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.

  • Art. 21 Reg. (UE) 2023/1114 — Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

    Art. 21 Reg. (UE) 2023/1114 — Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione all’emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tale decisione, la notificano all’emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l’autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato.

    2. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili che:

    a) l’organo di amministrazione dell’emittente richiedente può mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell’emittente, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato;

    b) i membri dell’organo di amministrazione non soddisfano i criteri di cui all’articolo 34, paragrafo 2;

    c) gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 4;

    d) l’emittente richiedente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo;

    e) il modello di business dell’emittente richiedente potrebbe costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi dei pagamenti, o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

    3. L’ABE e l’ESMA, entro il 30 giugno 2024, emanano congiuntamente orientamenti in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente di token collegati ad attività e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività.

    4. Le autorità competenti rifiutano altresì l’autorizzazione qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale formuli un parere negativo in conformità dell’articolo 20, paragrafo 5, per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria.

    5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ESMA, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

    6. Le autorità competenti informano l’ABE, l’ESMA, la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tutte le richieste di autorizzazione rifiutate e forniscono le motivazioni alla base della decisione e, se del caso, la spiegazione di eventuali scostamenti dai pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5.

  • Art. 22 Reg. (UE) 2023/1114 — Comunicazione sui token collegati ad attività

    Art. 22 Reg. (UE) 2023/1114 — Comunicazione sui token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per ciascun token collegato ad attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, l’emittente trasmette con cadenza trimestrale all’autorità competente le informazioni seguenti:

    a) il numero di possessori;

    b) il valore del token collegato ad attività emesso e l’entità della riserva di attività;

    c) il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre pertinente;

    d) una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

    Ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, per «operazione» si intende qualsiasi cambiamento della persona fisica o giuridica che ha diritto al token collegato ad attività a seguito del trasferimento del token collegato ad attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a un altro. Le operazioni associate allo scambio di fondi o altre cripto-attività con l’emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività non devono essere considerate associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio, a meno che non si dimostri che il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre cripto-attività.

    2. L’autorità competente può esigere che gli emittenti di token collegati ad attività ottemperino agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 in relazione a token collegati ad attività emessi con un valore inferiore a 100 000 000 EUR.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi relativi a token collegati ad attività forniscono all’emittente del token collegato ad attività le informazioni necessarie alla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, anche riferendo sulle operazioni regolate al di fuori del registro distribuito.

    4. L’autorità competente condivide le informazioni ricevute con la BCE e, se del caso, con la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

    5. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, possono fornire all’autorità competente le loro stime riguardo al numero medio e al valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.

    6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia utilizzata per stimare il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    7. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1 e della fornitura di informazioni di cui al paragrafo 3. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 23 Reg. (UE) 2023/1114 — Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio

    Art. 23 Reg. (UE) 2023/1114 — Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualora, per un token collegato ad attività, il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali stimati delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica sia superiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200 000 000 EUR, l’emittente:

    a) interrompe l’emissione del token collegato ad attività; e

    b) entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tale soglia, presenta un piano all’autorità competente per garantire che il numero medio trimestrale e il valore aggregato medio stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto rispettivamente di un milione di operazioni e di 200 000 000 EUR.

    2. L’autorità competente utilizza le informazioni fornite dall’emittente, le proprie stime o le stime fornite dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, a seconda di quale è il valore più elevato, per valutare se la soglia di cui al paragrafo 1 è raggiunta.

    3. Quando diversi emittenti emettono lo stesso token collegato ad attività, i criteri di cui al paragrafo 1 sono valutati dall’autorità competente dopo aver aggregato i dati di tutti gli emittenti.

    4. L’emittente trasmette il piano di cui al paragrafo 1, lettera b), all’autorità competente per l’approvazione. Se necessario, l’autorità competente richiede modifiche, quali l’imposizione di un importo nominale minimo, al fine di garantire una diminuzione tempestiva nell’uso del token collegato ad attività come mezzo di scambio.

    5. L’autorità competente autorizza l’emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attività unicamente quando sia dimostrato che il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica è inferiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200 000 000 EUR.

  • Art. 24 Reg. (UE) 2023/1114 — Revoca dell’autorizzazione

    Art. 24 Reg. (UE) 2023/1114 — Revoca dell’autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

    a) l’emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell’autorizzazione per 12 mesi consecutivi;

    b) l’emittente ha ottenuto l’autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 o in un White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all’articolo 25;

    c) l’emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

    d) l’emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;

    e) l’emittente è soggetto a un piano di risanamento;

    f) l’emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività;

    g) l’attività dell’emittente costituisce una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

    L’emittente del token collegato ad attività notifica alla rispettiva autorità competente una qualsiasi delle situazioni di cui al primo comma, lettere e) ed f).

    2. Le autorità competenti revocano altresì l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

    3. Le autorità competenti limitano l’importo di un token collegato ad attività da emettere o impongono un importo nominale minimo al token collegato ad attività, specificandone il limite applicabile o l’importo nominale minimo, qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

    4. Le autorità competenti pertinenti notificano senza indugio all’autorità competente dell’emittente di un token collegato ad attività le informazioni seguenti:

    a) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente regolamento non è più titolare di un’autorizzazione come ente creditizio di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, come prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59 del presente regolamento, come istituto di pagamento o come istituto di moneta elettronica;

    b) i membri dell’organo di amministrazione gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente hanno violato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

    5. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività se ritengono che i fatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo pregiudichino l’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione di tale emittente o di azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente, o se vi è l’indicazione di un inadempimento dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 34. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’emittente del token collegato ad attività applica la procedura di cui all’articolo 47.

    6. Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA la revoca dell’autorizzazione dell’emittente di un token collegato ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109.