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Art. 20 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione della domanda di autorizzazione

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Art. 20 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione della domanda di autorizzazione

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Le autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 valutano, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19, comprende tutte le informazioni richieste. Esse informano immediatamente l’emittente richiedente se nella domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, le informazioni richieste sono incomplete. Qualora la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale l’emittente richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

2. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se l’emittente richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente titolo e adottano un progetto di decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione. Entro i suddetti 60 giorni lavorativi le autorità competenti possono chiedere all’emittente richiedente informazioni sulla domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19. Durante il processo di valutazione, le autorità competenti possono cooperare con le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le unità di informazione finanziaria o altri organismi pubblici.

3. Il decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospeso nel periodo che intercorre tra la data di richiesta di informazioni mancanti da parte delle autorità competenti e il momento in cui esse ricevono una risposta dall’emittente richiedente. La sospensione non eccede 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Dopo i 60 giorni lavorativi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda all’ABE, all’ESMA e alla BCE. Se l’emittente richiedente è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o nel caso in cui il token collegato ad attività faccia riferimento ad una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda anche alla banca centrale di tale Stato membro.

5. L’ABE e l’ESMA, su richiesta dell’autorità competente ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, emettono un parere sulla loro valutazione del parere giuridico di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e trasmettono i rispettivi pareri all’autorità competente interessata. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui al paragrafo 4 emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, un parere sulla valutazione dei rischi che l’emissione di tale token collegato ad attività potrebbe presentare per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria e trasmettono il loro parere all’autorità competente interessata. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 4, i pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non sono vincolanti. Tuttavia, l’autorità competente tiene debitamente conto dei pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.