Testo dell'articoloVigente
Art. 21 Reg. (UE) 2023/1114 – Concessione o rifiuto dell’autorizzazione
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione all’emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tale decisione, la notificano all’emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l’autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato.
2. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili che:
a) l’organo di amministrazione dell’emittente richiedente può mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell’emittente, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato;
b) i membri dell’organo di amministrazione non soddisfano i criteri di cui all’articolo 34, paragrafo 2;
c) gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 4;
d) l’emittente richiedente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo;
e) il modello di business dell’emittente richiedente potrebbe costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi dei pagamenti, o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
3. L’ABE e l’ESMA, entro il 30 giugno 2024, emanano congiuntamente orientamenti in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente di token collegati ad attività e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività.
4. Le autorità competenti rifiutano altresì l’autorizzazione qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale formuli un parere negativo in conformità dell’articolo 20, paragrafo 5, per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria.
5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ESMA, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.
6. Le autorità competenti informano l’ABE, l’ESMA, la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tutte le richieste di autorizzazione rifiutate e forniscono le motivazioni alla base della decisione e, se del caso, la spiegazione di eventuali scostamenti dai pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il procedimento decisionale e i termini perentori
L'articolo 21 del MiCA chiude il ciclo procedurale dell'autorizzazione degli emittenti di token collegati ad attività (ART), portando a sintesi le valutazioni istruttorie svolte dall'autorità competente nell'ambito del procedimento delineato dall'articolo 20. Il meccanismo è strutturato su termini precisi: entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri delle autorità consultate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, l'autorità competente deve adottare una decisione «pienamente motivata». La motivazione non è un requisito meramente formale: essa consente all'emittente richiedente di comprendere le ragioni del provvedimento e, in caso di rifiuto, di valutare se e come proporre un ricorso.
La notifica della decisione all'emittente avviene entro i successivi 5 giorni lavorativi. La complessità del sistema di vigilanza multilivello del MiCA emerge chiaramente dalla norma: la decisione non rimane un atto bilaterale tra autorità e richiedente, ma si diffonde verso l'intera rete istituzionale europea - ABE, ESMA, BCE, eventuali banche centrali rilevanti - entro 2 giorni lavorativi dalla concessione.
L'effetto diretto sull'approvazione del white paper
Il paragrafo 1 contiene una disposizione di notevole importanza pratica: se l'autorizzazione viene concessa, il white paper allegato alla domanda si considera automaticamente approvato. Questo meccanismo evita un doppio procedimento e rende il white paper un documento giuridicamente «coperto» dall'atto autorizzatorio. Per l'emittente, ciò significa che il white paper pubblicato ex articolo 27 è quello esaminato nel procedimento: qualsiasi successiva modifica rilevante richiede una nuova procedura di notifica o, nei casi più gravi, una nuova autorizzazione.
Il legame tra autorizzazione e white paper è anche un legame di responsabilità: l'emittente che ha ottenuto l'autorizzazione sulla base di un white paper contenente informazioni fuorvianti o incomplete risponde delle conseguenze ai sensi degli articoli 26 e seguenti del MiCA, che disciplinano la responsabilità civile dell'emittente verso i possessori di ART.
I motivi di rifiuto: analisi delle cinque cause ostative
Il paragrafo 2 elenca cinque motivi che rendono il rifiuto non solo facoltativo ma obbligatorio, in quanto il legislatore usa il termine imperativo «rifiutano». Questa scelta normativa è significativa: l'autorità competente non ha discrezionalità quando ricorrono le condizioni indicate.
La prima causa ostativa (lettera a) riguarda la qualità dell'organo di amministrazione: se vi sono «motivi oggettivi e dimostrabili» che esso possa compromettere la gestione efficace, sana e prudente o non abbia adeguata considerazione degli interessi dei clienti, l'autorizzazione va negata. Il riferimento alla «continuità operativa» richiama i principi di governance prudenziale tipici della vigilanza bancaria e finanziaria, qui applicati agli emittenti di ART con una logica analoga.
La seconda causa (lettera b) si collega direttamente ai criteri di idoneità dell'organo di amministrazione previsti dall'articolo 34, paragrafo 2: i requisiti di onorabilità, competenza ed esperienza devono essere soddisfatti da ciascun membro. L'ABE e l'ESMA hanno emanato orientamenti congiunti entro il 30 giugno 2024 sulla valutazione di idoneità, fornendo alle autorità nazionali parametri armonizzati.
La terza causa (lettera c) riguarda gli azionisti e soci con partecipazioni qualificate: anche la compagine societaria è soggetta a verifica di onorabilità. Un emittente controllato da soggetti con precedenti penali in materia finanziaria, o con strutture opache che impediscono di individuare il beneficiario effettivo, si vedrà negare l'autorizzazione.
La quarta causa (lettera d) è una clausola di chiusura: se l'emittente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del Titolo III MiCA - dai requisiti patrimoniali minimi alla politica di riserva - il rifiuto è dovuto. Questa disposizione valorizza il carattere preventivo della vigilanza: l'autorità non attende l'inadempimento concreto ma valuta il rischio prospettico.
La quinta causa (lettera e) introduce una valutazione del modello di business in chiave sistemica: se l'attività dell'emittente potrebbe costituire una grave minaccia per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento, o esporre il settore a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l'autorizzazione è negata. Questa norma attribuisce all'autorità competente un potere valutativo ampio ma non illimitato: la minaccia deve essere «grave» e il legame causale con il modello di business deve essere motivato oggettivamente.
Il potere di veto delle banche centrali
Il paragrafo 4 introduce una peculiarità del sistema di vigilanza MiCA sugli ART: la BCE o la banca centrale nazionale può determinare il rifiuto dell'autorizzazione formulando un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria. Si tratta di un potere di veto sostanziale: se la banca centrale ritiene che un ART potrebbe interferire con la politica monetaria o destabilizzare i sistemi di pagamento, l'autorità competente è tenuta a negare l'autorizzazione.
Questo meccanismo riflette la preoccupazione del legislatore europeo per gli ART di grande scala, i cosiddetti «significant ART», che per le loro dimensioni potrebbero assumere rilevanza sistemica e influenzare la trasmissione degli impulsi di politica monetaria. Il precedente della stablecoin Libra/Diem di Meta, che aveva generato allarme nelle banche centrali di tutto il mondo, ha influenzato l'architettura istituzionale del MiCA in questo punto.
Gli obblighi di comunicazione e trasparenza istituzionale
I paragrafi 5 e 6 disciplinano il flusso informativo post-decisione. In caso di concessione, entro 2 giorni lavorativi l'autorità competente comunica al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all'ESMA, all'ABE, alla BCE e alle banche centrali rilevanti le informazioni elencate all'articolo 109, paragrafo 3, destinate al registro pubblico delle autorizzazioni. L'ESMA pubblica tali informazioni nel registro entro la data di inizio dell'offerta o della negoziazione.
In caso di rifiuto, l'autorità competente informa ABE, ESMA, BCE e banche centrali, fornisce le motivazioni e - aspetto rilevante - deve spiegare gli eventuali scostamenti dai pareri ricevuti. Questa norma persegue la convergenza delle prassi di vigilanza: se un'autorità nazionale nega l'autorizzazione nonostante un parere favorevole della BCE, o viceversa la concede nonostante un parere negativo, deve motivare la divergenza. Nel tempo, questo meccanismo dovrebbe ridurre l'arbitraggio regolatorio tra Stati membri.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
In quanto tempo l'autorità competente deve decidere sulla domanda di autorizzazione ART?
L'articolo 21, paragrafo 1, prevede 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri delle autorità consultate ex articolo 20, paragrafo 5. La notifica all'emittente richiedente avviene entro i successivi 5 giorni lavorativi. Si tratta di termini perentori: il superamento senza decisione non comporta silenzio-assenso, ma l'emittente può valutare un ricorso per inerzia.
Se l'autorizzazione viene concessa, il white paper deve essere separatamente approvato?
No. L'articolo 21, paragrafo 1, stabilisce espressamente che, in caso di concessione dell'autorizzazione, il white paper allegato alla domanda si considera automaticamente approvato. Non è necessario un atto separato. L'emittente può quindi procedere alla pubblicazione del white paper e all'offerta al pubblico senza ulteriori adempimenti autorizzatori, salvo eventuali modifiche rilevanti successive.
Una banca centrale può bloccare l'autorizzazione di un ART?
Sì. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, se la BCE o la banca centrale nazionale formula un parere negativo per rischi al funzionamento dei sistemi di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria, l'autorità competente è tenuta a rifiutare l'autorizzazione. Si tratta di un effettivo potere di veto delle banche centrali sugli ART.
L'emittente può sanare i vizi che hanno portato al rifiuto e ripresentare la domanda?
Il MiCA non pone un divieto esplicito alla ripresentazione della domanda dopo un rifiuto, purché i vizi che ne hanno determinato il diniego siano stati rimossi. L'emittente deve tuttavia tenere presente che l'autorità competente ha comunicato il rifiuto ad ABE, ESMA, BCE e banche centrali: la reputazione del progetto può risultare compromessa, e la nuova domanda sarà esaminata con attenzione particolare.
Quali informazioni finiscono nel registro pubblico ESMA in caso di autorizzazione concessa?
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, in combinato con l'articolo 109, paragrafo 3, nel registro ESMA sono pubblicate le informazioni principali sull'emittente autorizzato e sul suo ART, incluso il white paper. Il registro è consultabile pubblicamente e costituisce il principale strumento di trasparenza del sistema MiCA nei confronti degli investitori e degli altri operatori di mercato.