leggeinchiaro.it

Art. 18 Reg. (UE) 2023/1114 — Domanda di autorizzazione

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 Reg. (UE) 2023/1114 — Domanda di autorizzazione

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16 all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a) l’indirizzo dell’emittente richiedente;

b) l’identificativo della persona giuridica dell’emittente richiedente;

c) lo statuto dell’emittente richiedente, se dal caso;

d) un programma operativo che definisce il modello di business che l’emittente richiedente intende seguire;

e) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è qualificabile come: i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure ii) un token di moneta elettronica; i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure ii) un token di moneta elettronica;

i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure

ii) un token di moneta elettronica;

f) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

g) in presenza di accordi di cooperazione con determinati prestatori di servizi per le cripto-attività, una descrizione dei loro meccanismi e delle loro procedure di controllo interno per garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

h) l’identità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente;

i) la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’emittente richiedente;

j) la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità;

k) il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19;

l) le politiche e le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

m) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

n) una descrizione della politica di continuità operativa dell’emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

o) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

p) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11;

q) una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell’emittente richiedente di cui all’articolo 31;

r) se del caso, un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’emittente richiedente intende offrire al pubblico il token collegato ad attività o intende chiedere l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività.

3. Gli emittenti che sono stati precedentemente autorizzati relativamente ad un token collegato ad attività non sono tenuti a presentare, ai fini dell’autorizzazione relativa ad un altro token collegato ad attività, le informazioni che hanno precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 2, l’emittente conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

4. L’autorità competente comunica per iscritto all’emittente richiedente di aver ricevuto la domanda prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa in conformità del paragrafo 1.

5. Ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’emittente richiedente di un token collegato ad attività fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

a) per tutti i membri dell’organo di amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

b) che i membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente del token collegato ad attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’emittente del token collegato ad attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

c) per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda al fine di garantire l’uniformità in tutta l’Unione. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.