Testo dell'articoloVigente
Art. 32 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli emittenti di token collegati ad attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:
a) i rispettivi azionisti o soci;
b) qualsiasi azionista o socio, siano diretti o indiretti, che detenga una partecipazione qualificata negli emittenti;
c) i membri dei rispettivi organi di amministrazione;
d) i rispettivi dipendenti;
e) i possessori di token collegati ad attività; oppure
f) qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).
2. Gli emittenti di token collegati ad attività adottano in particolare tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva di attività di cui all’articolo 36.
3. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito web, ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.
4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 è sufficientemente precisa da consentire ai potenziali possessori dei loro token collegati ad attività di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tali token.
5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;
b) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 3.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il perimetro soggettivo: emittenti di ART e conflitti strutturali
L'articolo 32 del Regolamento MiCA si applica specificamente agli emittenti di token collegati ad attività (ART) - la categoria di cripto-attività che aggancia il proprio valore a un paniere di valute ufficiali, materie prime, altre cripto-attività o combinazioni di tali elementi. Rispetto alle altre cripto-attività, gli ART presentano una complessità governance superiore: l'emittente gestisce una riserva di attività (art. 36 MiCA), può esternalizzare funzioni critiche (art. 34, par. 5, lett. h), ha obblighi di patrimonio di vigilanza e deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente prima dell'emissione.
In questo contesto, i conflitti di interesse sono strutturalmente più pervasivi rispetto a un semplice emittente di utility token: chi gestisce la riserva è tentato di investirla in attività che generano rendimento per l'emittente a scapito della sicurezza e della liquidità per i possessori; gli azionisti dell'emittente hanno interessi potenzialmente divergenti rispetto ai possessori di token; i soggetti terzi cui sono esternalizzate funzioni di custodia o gestione patrimoniale possono avere incentivi propri. L'articolo 32 risponde a questa complessità con un sistema a più livelli: individuazione preventiva, procedure interne, comunicazione pubblica.
Le categorie di soggetti con cui si possono generare conflitti
Il paragrafo 1 elenca tassativamente i soggetti nei cui confronti possono sorgere conflitti rilevanti:
(a) Azionisti o soci diretti: i soci dell'emittente possono avere interessi nella massimizzazione degli utili distribuibili, che può confliggere con l'obbligo di mantenere una riserva robusta a protezione dei possessori.
(b) Partecipazioni qualificate indirette: holding che controllano l'emittente attraverso catene societarie complesse possono esercitare influenza sulla gestione della riserva in senso favorevole a interessi del gruppo.
(c) Organi di amministrazione: i membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza possono avere interessi personali (pacchetti azionari, compensi variabili legati alle performance del token) che influenzano le decisioni sulla riserva.
(d) Dipendenti: il personale addetto alla gestione della riserva, alla tesoreria o al trading può beneficiare di informazioni privilegiate o di incentivi retributivi distorsivi.
(e) Possessori di token: conflitti possono sorgere tra diverse classi di possessori (es. large holder vs. retail) o tra possessori e l'emittente medesimo quando quest'ultimo detenga token propri.
(f) Soggetti terzi esternalizzati: custodi, gestori patrimoniali, market maker o altri soggetti cui l'emittente ha delegato funzioni ex art. 34, par. 5, c. 1, lett. h), possono avere interessi divergenti da quelli dei possessori.
Il conflitto prioritario: gestione della riserva di attività
Il paragrafo 2 segnala come priorità assoluta i conflitti derivanti dalla gestione e dall'investimento della riserva di attività di cui all'articolo 36 MiCA. La riserva è il cuore del meccanismo di stabilità degli ART: deve essere costituita in modo da garantire in ogni momento la copertura dell'emissione in circolazione e la liquidità sufficiente per far fronte ai rimborsi. I conflitti tipici in quest'area includono:
L'emittente deve identificare esplicitamente questi scenari nelle proprie politiche interne e prevedere meccanismi di escalation che coinvolgano l'organo di sorveglianza o, nei casi più gravi, l'autorità competente.
Obblighi di comunicazione pubblica: contenuto e posizionamento
Il paragrafo 3 impone una comunicazione pubblica dei conflitti di interesse sul sito web dell'emittente, in posizione «ben visibile». Non è sufficiente un link in fondo a una pagina di termini e condizioni: la comunicazione deve essere accessibile senza navigazione complessa, tipicamente raggiungibile dalla home page o dalla pagina dedicata alla governance.
Il contenuto minimo richiesto comprende la «natura generale e le fonti» dei conflitti e le «misure adottate per attenuarli». Il paragrafo 4 aggiunge il requisito di sufficiente precisione: la comunicazione deve consentire ai potenziali possessori di prendere una decisione di acquisto informata. Questo standard è più stringente di una mera menzione formale: l'emittente deve descrivere in termini comprensibili, ad esempio, che gestisce la riserva tramite una società correlata, che i dirigenti detengono quote azionarie nell'emittente, o che un market maker del token ha anche una quota nel capitale dell'emittente.
La trasparenza sui conflitti non equivale al loro divieto: il regolamento adotta un approccio di disclose and manage, coerente con la tradizione della regolamentazione finanziaria europea (cfr. MiFID II per i conflitti dei gestori patrimoniali). L'importante è che i conflitti siano noti ai possessori e che le misure di attenuazione siano reali ed efficaci.
Il ruolo dell'ABE e i futuri RTS
Il paragrafo 5 delega all'Autorità Bancaria Europea (ABE) l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione (RTS) su due profili distinti: (i) i requisiti specifici delle politiche e procedure interne di cui al paragrafo 1, e (ii) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione pubblica di cui al paragrafo 3. Il termine per la presentazione alla Commissione era il 30 giugno 2024, contestualmente agli altri RTS del Titolo III MiCA.
Gli RTS dell'ABE sono vincolanti per gli emittenti di ART in tutta l'Unione e costituiranno lo standard di riferimento per le autorità nazionali competenti nelle verifiche di vigilanza. In attesa degli RTS definitivi, gli emittenti devono applicare i principi generali dell'articolo 32 con riferimento alle best practice di settore (IFC Standards, IOSCO Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets, linee guida ESMA sui conflitti di interesse per i gestori).
Coordinamento con la governance interna: organo di amministrazione e funzione di conformità
Le politiche sui conflitti di interesse devono essere approvate dall'organo di amministrazione dell'emittente ai sensi dell'articolo 34 MiCA, che disciplina la governance complessiva degli ART. La funzione di conformità interna è responsabile del monitoraggio continuo dell'adeguatezza delle procedure e della segnalazione dei conflitti emersi. In caso di conflitti non gestibili con le misure ordinarie, l'emittente deve astenersi dall'operazione che genera il conflitto o, se ciò non è possibile, portarla all'attenzione dell'organo di sorveglianza.
Per gli emittenti di ART significativi - quelli che superano le soglie di cui all'articolo 43 MiCA e sono sottoposti alla vigilanza diretta dell'ABE - le aspettative di supervisione sui conflitti di interesse sono ancora più stringenti, e l'ABE può richiedere informazioni dettagliate sulle procedure adottate nell'ambito della vigilanza ordinaria.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un emittente di ART deve comunicare tutti i conflitti di interesse o solo quelli «materiali»?
L'articolo 32, paragrafo 3, richiede la comunicazione della 'natura generale e delle fonti' dei conflitti e delle misure di attenuazione. Il paragrafo 4 aggiunge che la comunicazione deve essere 'sufficientemente precisa' da consentire una decisione informata. In pratica l'emittente deve comunicare tutti i conflitti identificati nelle proprie politiche interne, non solo quelli che superano una soglia di materialità soggettiva. Gli RTS dell'ABE specificheranno ulteriormente i criteri di selezione e presentazione.
Le procedure sui conflitti di interesse si applicano anche agli emittenti di EMT?
No, l'articolo 32 è specificamente applicabile agli emittenti di ART (Titolo III). Gli emittenti di EMT (token di moneta elettronica) sono disciplinati dal Titolo IV MiCA, che prevede requisiti di governance analoghi ma adattati alla loro natura di istituti di moneta elettronica o istituti di credito. Tuttavia, i principi sostanziali di identificazione e gestione dei conflitti sono equivalenti in entrambi i titoli.
La comunicazione dei conflitti sul sito web sostituisce le informazioni nel White Paper?
No, si tratta di obblighi distinti e cumulativi. Il White Paper degli ART (art. 17 MiCA) deve anch'esso contenere informazioni sui conflitti di interesse rilevanti. La comunicazione sul sito web ex articolo 32, paragrafo 3, è un obbligo continuativo e aggiornabile, che consente di mantenere i possessori informati anche dopo l'emissione quando emergono nuovi conflitti non presenti al momento della pubblicazione del White Paper.
Cosa deve fare un emittente di ART se si trova in un conflitto di interesse che non riesce a gestire con le proprie misure interne?
L'emittente deve astenersi dall'operazione che genera il conflitto insanabile. Se l'operazione è necessaria per la continuità operativa dell'emissione, deve informare l'autorità competente e, nei casi previsti dagli RTS dell'ABE, richiedere un'autorizzazione o un nulla osta preventivo. La mancata gestione di conflitti materiali può integrare una violazione degli obblighi di governance e portare a misure di vigilanza fino alla revoca dell'autorizzazione.
Gli RTS dell'ABE sui conflitti di interesse sono già in vigore?
L'articolo 32, paragrafo 5, fissava il termine per la presentazione degli RTS alla Commissione al 30 giugno 2024. L'ABE ha pubblicato i propri final report sugli RTS MiCA nel corso del 2024, ma l'entrata in vigore formale degli atti delegati della Commissione è successiva alla presentazione. Si raccomanda di verificare lo stato pubblicato nel registro ESMA/ABE e nel Gazzetta Ufficiale UE per la versione vigente applicabile alla propria struttura.