Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 31 Reg. (UE) 2023/1114 – Procedure di trattamento dei reclami

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli emittenti di token collegati ad attività istituiscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori di token collegati ad attività e da altre parti interessate, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori di token collegati ad attività, e pubblicano descrizioni di tali procedure. Se i token collegati ad attività sono distribuiti, in tutto o in parte, da soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), gli emittenti dei token collegati ad attività istituiscono procedure anche per facilitare il trattamento di tali reclami tra i possessori dei token collegati ad attività e tali soggetti terzi.

2. I possessori di token collegati ad attività possono presentare reclami a titolo gratuito agli emittenti dei loro token collegati ad attività o, se del caso, ai soggetti terzi di cui al paragrafo 1.

3. Gli emittenti di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi di cui al paragrafo 1 elaborano e mettono a disposizione dei possessori di token collegati ad attività un modello per la presentazione dei reclami e tengono una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta agli stessi.

4. Gli emittenti di token collegati ad attività esaminano tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e comunicano l’esito di tale esame ai possessori dei loro token entro un termine ragionevole.

5. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In sintesi

  • Gli emittenti di ART (token collegati ad attività) devono istituire e mantenere procedure efficaci, trasparenti e rapide per il trattamento dei reclami dei possessori e delle altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori.
  • I possessori di ART possono presentare reclami gratuitamente direttamente all'emittente o, ove applicabile, ai soggetti terzi distributori.
  • L'emittente deve mettere a disposizione un modello standardizzato per la presentazione dei reclami, tenere un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate in risposta.
  • I reclami devono essere esaminati in modo tempestivo ed equo; l'esito deve essere comunicato al possessore entro un termine ragionevole.
  • L'ABE, in cooperazione con l'ESMA, ha elaborato progetti di RTS per specificare requisiti, modelli e procedure di reclamo, da adottare in conformità del regolamento ABE.
Indice dei contenuti

Il diritto al reclamo gratuito nel sistema MiCA: inquadramento generale

L'articolo 31 del Regolamento MiCA introduce, in capo agli emittenti di token collegati ad attività (ART), un obbligo organizzativo fondamentale: predisporre e mantenere un sistema strutturato per il trattamento dei reclami. La disposizione si colloca nel Titolo III, dedicato specificamente agli ART, e va letta in combinato disposto con gli obblighi di governance degli articoli 34 e seguenti. La sua ratio è duplice: da un lato, tutelare i possessori di ART - soggetti che possono non avere la sofisticazione tecnica per valutare autonomamente la correttezza del comportamento dell'emittente - e dall'altro, garantire all'autorità di vigilanza un flusso informativo indiretto sui problemi operativi dell'emittente.

La norma si applica agli emittenti di ART, ossia alle persone giuridiche che emettono token il cui valore è stabilizzato facendo riferimento a un paniere di attività (valute ufficiali, merci, altre cripto-attività o una combinazione). Sono esclusi dall'ambito diretto gli emittenti di EMT (disciplinati dal Titolo IV) e quelli di altre cripto-attività (Titolo II), per i quali il quadro normativo prevede obblighi analoghi ma non identici.

I soggetti legittimati a presentare reclami

Il perimetro soggettivo dei reclamanti è ampio. Possono presentare reclami: i possessori di ART, intesi come tutti i soggetti che detengono il token in qualunque momento; le altre parti interessate, categoria volutamente ampia che include soggetti con un interesse legittimo al buon funzionamento del sistema; le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori, legittimate a reclamare in via collettiva nell'interesse dei propri associati. L'inclusione delle associazioni di consumatori riflette la sensibilità del legislatore europeo rispetto alla dimensione retail del mercato delle cripto-attività: molti possessori di ART sono consumatori non professionali, esposti a rischi di asimmetria informativa rispetto all'emittente.

La gratuità del reclamo e le procedure applicabili ai distributori terzi

Il paragrafo 2 sancisce espressamente che i reclami possono essere presentati a titolo gratuito: l'emittente non può imporre commissioni, tariffe o costi di qualsiasi natura per ricevere e trattare un reclamo. Questa regola è inderogabile e si estende, per effetto del rinvio al paragrafo 1, anche ai soggetti terzi distributori di cui all'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h). Quando gli ART sono distribuiti da soggetti terzi - per esempio, da intermediari finanziari o da piattaforme di negoziazione che fungono da collocatori - l'emittente deve istituire procedure specifiche per facilitare il trattamento dei reclami che coinvolgono questi distributori, evitando che il possessore si trovi in una situazione di incertezza su chi sia il soggetto competente a ricevere il suo reclamo.

Obblighi organizzativi: registro, modello e tracciabilità

Il paragrafo 3 impone una serie di obblighi organizzativi concreti. L'emittente deve: (i) elaborare e mettere a disposizione dei possessori un modello standardizzato per la presentazione dei reclami, in modo da garantire uniformità nella raccolta delle informazioni; (ii) tenere un registro di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta, che costituisce sia una prova documentale interna sia uno strumento di supervisione per le autorità di vigilanza.

Il registro dei reclami è uno strumento di compliance di primo piano: consente all'emittente di monitorare i pattern ricorrenti (ad esempio, problemi sistemici con il meccanismo di rimborso o errori nel calcolo del valore del token) e all'autorità competente, in sede di ispezione, di verificare l'effettività del sistema di trattamento dei reclami. L'assenza o l'incompletezza del registro può essere segnale di una governance carente e giustificare l'avvio di procedimenti sanzionatori.

Il criterio di «termine ragionevole» e le norme tecniche ABE/ESMA

Il paragrafo 4 stabilisce che i reclami devono essere esaminati in modo «tempestivo ed equo» e che l'esito deve essere comunicato entro un termine ragionevole. La locuzione è intenzionalmente flessibile: non è fissato un termine rigido (come 15 o 30 giorni), lasciando all'emittente la possibilità di calibrare i tempi in funzione della complessità del reclamo. Tuttavia, la vaghezza del criterio non equivale a libertà illimitata: il trattamento dilatorio o inadeguato può integrare una violazione degli obblighi di condotta e legittimare l'intervento dell'autorità.

Il paragrafo 5 prevede la delega all'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA, di elaborare RTS (Regulatory Technical Standards) per specificare ulteriormente i requisiti di contenuto, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami. L'ABE era tenuta a presentare i progetti di RTS alla Commissione entro il 30 giugno 2024, e la Commissione ha il potere di adottarli mediante atti delegati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento ABE (UE) n. 1093/2010. Una volta adottati, questi RTS vincolano direttamente gli emittenti di ART nell'intera Unione, uniformando le procedure e riducendo il rischio di frammentazione regolamentare tra Stati membri.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Gli emittenti di ART devono addebitare qualcosa per ricevere un reclamo?

No. Il paragrafo 2 dell'articolo 31 stabilisce espressamente che i possessori di ART possono presentare reclami a titolo gratuito. Qualsiasi commissione o onere imposto per il trattamento del reclamo costituisce una violazione del regolamento MiCA.

Anche i soggetti terzi che distribuiscono ART sono coinvolti nella procedura di reclamo?

Sì. Quando gli ART sono distribuiti, in tutto o in parte, da soggetti terzi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), l'emittente deve predisporre procedure specifiche per facilitare il trattamento dei reclami tra i possessori e questi soggetti terzi.

In quanto tempo deve essere trattato un reclamo?

Il regolamento non fissa un termine rigido ma richiede che il reclamo sia esaminato in modo tempestivo ed equo e che l'esito sia comunicato al possessore entro un termine ragionevole. Le norme tecniche ABE/ESMA potranno specificare termini concreti.

Qual è il ruolo del registro dei reclami?

L'emittente è obbligato a tenere un registro di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta. Il registro costituisce uno strumento di compliance interno e un documento ispettivo per le autorità di vigilanza, utile a rilevare eventuali problemi sistemici nel funzionamento del token.

Le associazioni di consumatori possono presentare reclami?

Sì. Il paragrafo 1 include espressamente le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori di ART tra i soggetti legittimati a presentare reclami, consentendo azioni collettive a tutela degli interessi diffusi dei possessori.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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