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Categoria: Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)

  • Art. 145 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010

    Art. 145 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *9 ) , del regolamento (CE) n. 1060/2009, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *10 ) , del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *11 ) e del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *12 ) e, nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d’investimento o agli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni, agli emittenti di cripto-attività, agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.

  • Art. 146 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica della direttiva 2013/36/UE

    Art. 146 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica della direttiva 2013/36/UE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 15) è sostituito dal seguente:

    «15. Emissione di moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *13 ) .

    16. Emissione di token collegati ad attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114.

    17. Servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.

  • Art. 147 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

    Art. 147 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Alla parte I.B dell’allegato della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente:

    «xxii) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ( GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40 ).».

  • Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 — Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

    Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 — Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 146 e 147.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’articolo 116.

  • Art. 149 Reg. (UE) 2023/1114 — Entrata in vigore e applicazione

    Art. 149 Reg. (UE) 2023/1114 — Entrata in vigore e applicazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    2. Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.

    3. In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.

    4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.