Testo dell'articoloVigente
Art. 149 Reg. (UE) 2023/1114 – Entrata in vigore e applicazione
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
2. Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.
3. In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.
In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura temporale di MiCA: un'entrata in vigore a scaglioni
L'art. 149 del Regolamento MiCA regola la dimensione temporale dell'intero regolamento: l'entrata in vigore, la data di applicazione generale e le deroghe che anticipano o differiscono l'efficacia di specifiche disposizioni. Si tratta di una norma apparentemente tecnica ma di grandissima rilevanza pratica: definisce il calendario di adempimento per emittenti, CASP, autorità nazionali e istituzioni europee, e il suo mancato rispetto può determinare violazioni e le relative sanzioni.
La tecnica dell'applicazione temporalmente differenziata - entrata in vigore distinta dalla data di applicazione, con deroghe selettive per alcune categorie di norme - è comune nel diritto dell'Unione europea per atti di grande complessità tecnica. Essa riflette la consapevolezza del legislatore che la piena operatività di un regolamento richiede un periodo di preparazione: le autorità devono organizzare le strutture di vigilanza, le imprese devono adeguare i propri sistemi e processi, le norme tecniche di livello 2 devono essere elaborate e adottate prima che le disposizioni di livello 1 trovino applicazione.
L'entrata in vigore: 29 giugno 2023
Il paragrafo 1 stabilisce la regola standard: il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. MiCA è stato pubblicato il 9 giugno 2023; l'entrata in vigore è quindi avvenuta il 29 giugno 2023. Da questa data il regolamento è parte dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale, anche se la sua «applicazione» operativa è differita.
La distinzione tra entrata in vigore e applicazione è fondamentale: un regolamento in vigore può essere invocato come parametro interpretativo e può imporre obblighi preparatori, ma non è ancora sanzionabile nella sua piena dimensione fino alla data di applicazione.
La data di applicazione generale: 30 dicembre 2024
Il paragrafo 2 fissa la data di applicazione generale al 30 dicembre 2024. Da quel giorno, tutte le disposizioni MiCA che non siano state espressamente anticipate o differite trovano piena efficacia. Ciò include: il Titolo II sulle cripto-attività diverse da ART ed EMT (utility token, ecc.); il Titolo V sui CASP; il Titolo VI sugli abusi di mercato; il Titolo VII sul regime sanzionatorio; il Titolo VIII sulla vigilanza e la cooperazione tra autorità.
La scelta del 30 dicembre 2024 - e non, ad esempio, del 1° gennaio 2025 - non è casuale: anticipa il capodanno per evitare che l'entrata in applicazione coincida con un periodo di festività in cui i mercati sono chiusi e i servizi regolatori a organico ridotto, creando potenziali vuoti di vigilanza.
L'applicazione anticipata dei Titoli III e IV: 30 giugno 2024
Il paragrafo 3 introduce la deroga più rilevante sul piano pratico: i Titoli III e IV - che disciplinano rispettivamente gli ART (token collegati ad attività) e gli EMT (token di moneta elettronica) - si applicano anticipatamente dal 30 giugno 2024, sei mesi prima della data generale. Questa scelta riflette la priorità che il legislatore europeo ha attribuito alla vigilanza delle stablecoin, considerate le categorie di cripto-attività con il maggiore potenziale di impatto sistemico sul sistema finanziario e sulla sovranità monetaria.
La motivazione è storicamente radicata: il progetto di stablecoin globale annunciato da Facebook nel 2019 (inizialmente denominato «Libra», poi «Diem») aveva allarmato le banche centrali mondiali per l'ipotesi che un token stabile emesso da una grande piattaforma tecnologica potesse ridimensionare l'utilizzo delle valute sovrane. MiCA, pur formulato in termini neutrali rispetto agli emittenti, incorpora questa preoccupazione accelerando l'entrata in applicazione delle norme sugli ART e sugli EMT.
L'applicazione anticipata del 30 giugno 2024 ha avuto implicazioni concrete: gli emittenti di ART ed EMT già operativi alla data dovevano presentare domanda di autorizzazione o beneficiare di un regime transitorio nazionale; quelli privi di autorizzazione e non beneficiari del transitorio hanno cessato la propria attività o si sono ristrutturati. In particolare, diversi emittenti di stablecoin con clientela europea hanno dovuto scegliere tra la ricerca di un'autorizzazione MiCA e il ritiro dal mercato UE.
L'applicazione retroattiva delle norme mandatorie di livello 2: dal 29 giugno 2023
Il paragrafo 4 è il più lungo e tecnico dell'articolo: elenca un catalogo di disposizioni che si applicano retroattivamente dal 29 giugno 2023 - data di entrata in vigore - anziché dal 30 giugno 2024 o 30 dicembre 2024. Si tratta quasi esclusivamente di norme che conferiscono mandati a ABE, ESMA e Commissione per elaborare RTS (norme tecniche di regolamentazione), ITS (norme tecniche di attuazione), atti delegati e orientamenti.
La logica è chiarissima: affinché le norme tecniche fossero pronte per le date di applicazione (30 giugno 2024 per ART/EMT, 30 dicembre 2024 per il resto), le autorità dovevano poter avviare il processo di elaborazione immediatamente dopo la pubblicazione del regolamento, cioè dal 29 giugno 2023. Senza questa deroga retroattiva, le autorità avrebbero dovuto attendere il 30 giugno 2024 per poter iniziare a elaborare norme tecniche che sarebbero state necessarie già da quella stessa data - un'evidente impossibilità logica.
Tra le disposizioni coperte dalla deroga retroattiva si trovano, tra le altre: l'art. 3, par. 2 (atti delegati su esclusioni dal campo di applicazione); l'art. 17, par. 8 (RTS su white paper per emittenti ART banche); l'art. 35, par. 6 (RTS sui fondi propri degli emittenti ART); l'art. 36, par. 4 (RTS sulla riserva di attività); l'art. 60, parr. 13 e 14 (RTS sull'autorizzazione CASP); l'art. 88, par. 4 (RTS sulle informazioni privilegiate nelle cripto-attività); l'art. 92, parr. 2 e 3 (RTS sulla sorveglianza degli abusi di mercato). Il catalogo copre essenzialmente tutti i mandati normativi dell'intero regolamento, garantendo così la coerenza temporale dell'intera architettura di livello 2.
Il regime transitorio: articolo 143 e data limite 2026
L'art. 149 non disciplina direttamente il regime transitorio per i soggetti già operativi, ma la sua lettura va coordinata con l'art. 143. Quest'ultimo prevede che i CASP già operativi in forza del diritto nazionale - purché autorizzati ai sensi di una normativa nazionale precedente all'applicazione di MiCA - possano continuare a prestare i propri servizi fino al rilascio dell'autorizzazione MiCA, e comunque non oltre il 1° luglio 2026. Si tratta di un periodo transitorio di circa 18 mesi dalla data di applicazione generale (30 dicembre 2024), nel corso del quale gli operatori storici mantengono l'accesso al mercato mentre si adeguano al nuovo regime autorizzativo.
Per gli emittenti di ART ed EMT il transitorio è più breve, coerentemente con l'applicazione anticipata del Titolo III e IV: il termine decorre dal 30 giugno 2024. Gli emittenti che alla data di applicazione non disponevano ancora di un'autorizzazione MiCA dovevano cessare le nuove emissioni, pur potendo continuare a gestire i token già in circolazione fino all'esaurimento o alla sostituzione con token conformi.
Implicazioni pratiche per gli operatori del mercato cripto
La struttura temporale dell'art. 149 ha richiesto a tutti gli operatori del settore cripto una pianificazione anticipata degli adempimenti, calibrata sulle diverse date di applicazione. Un exchange già attivo nell'UE al 30 dicembre 2024 doveva avere già presentato domanda di autorizzazione CASP (o beneficiare del transitorio); un emittente di ART doveva avere ottenuto l'autorizzazione o cessato le nuove emissioni già dal 30 giugno 2024. La mancata pianificazione tempestiva ha esposto diversi operatori a violazioni formali, anche in assenza di comportamenti scorretti nei confronti degli utenti. Il rispetto del calendario MiCA è quindi parte integrante della compliance del settore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Dal quale data un CASP doveva essere autorizzato ai sensi di MiCA per operare legalmente nell'UE?
Dal 30 dicembre 2024 (data di applicazione generale del Titolo V, ai sensi dell'art. 149, par. 2). I CASP già operativi in forza del diritto nazionale prima di tale data potevano beneficiare del regime transitorio dell'art. 143, continuando a operare fino al rilascio dell'autorizzazione MiCA e comunque non oltre il 1° luglio 2026.
Perché i Titoli III e IV (ART ed EMT) si applicano prima del resto di MiCA?
Il paragrafo 3 anticipa l'applicazione dei Titoli III e IV al 30 giugno 2024 per garantire che le stablecoin - le categorie di cripto-attività con il maggiore potenziale di impatto sistemico e monetario - fossero sottoposte a vigilanza quanto prima. Il legislatore europeo ha privilegiato la supervisione delle stablecoin rispetto all'applicazione simultanea dell'intero regolamento.
Le norme tecniche di livello 2 elaborate da ABE ed ESMA erano già vincolanti dal 29 giugno 2023?
No. Il paragrafo 4 attribuisce ad ABE, ESMA e Commissione il potere di elaborare e adottare le norme tecniche e gli atti delegati dal 29 giugno 2023, ma le norme tecniche stesse sono vincolanti solo dalla data di applicazione indicata in ciascuna di esse, che non può essere anteriore alla data di applicazione delle disposizioni cui si riferiscono (30 giugno 2024 per i Titoli III/IV, 30 dicembre 2024 per il resto).
Un emittente di ART che aveva emesso token prima del 30 giugno 2024 poteva continuare a emetterli dopo quella data senza autorizzazione?
No. Dal 30 giugno 2024 il Titolo III MiCA è pienamente applicabile: qualsiasi nuova emissione di ART senza l'autorizzazione dell'autorità competente (o senza beneficiare delle esenzioni dell'art. 16, par. 2) è illecita. Per i token già in circolazione prima della data, il regime transitorio applicabile dipende dagli specifici accordi previsti dal diritto nazionale di recepimento e da eventuali disposizioni transitorie MiCA.
L'art. 149 si applica anche agli atti delegati della Commissione o solo alle norme tecniche di ABE ed ESMA?
Sì, l'art. 149, par. 4, elenca anche numerosi articoli che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati (ad esempio art. 3, par. 2, sull'esclusione di cripto-attività dal campo di applicazione). Anche questi poteri delegati erano operativi dal 29 giugno 2023, consentendo alla Commissione di avviare il processo di consultazione e adozione degli atti delegati prima delle date di applicazione operativa.