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Categoria: Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)

  • Art. 121 Reg. (UE) 2023/1114 — Segreto professionale degli operatori del diritto

    Art. 121 Reg. (UE) 2023/1114 — Segreto professionale degli operatori del diritto

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    I poteri conferiti all’ABE, o a un funzionario o a un’altra persona autorizzati dall’ABE, dagli articoli da 122 a 125 non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

  • Art. 122 Reg. (UE) 2023/1114 — Richiesta di informazioni

    Art. 122 Reg. (UE) 2023/1114 — Richiesta di informazioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:

    a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo;

    b) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale;

    c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

    d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo;

    e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto di un emittente di token di moneta elettronica significativi;

    g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;

    h) un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;

    i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

    2. Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:

    a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

    b) dichiara la finalità della richiesta;

    c) specifica le informazioni richieste;

    d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

    e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e

    f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

    3. Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE:

    a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

    b) dichiara la finalità della richiesta;

    c) specifica le informazioni richieste;

    d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

    e) indica le penalità di mora previste dall’articolo 132 laddove è richiesta la produzione di informazioni;

    f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

    g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    4. I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste.

    5. L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.

  • Art. 123 Reg. (UE) 2023/1114 — Poteri generali di indagine

    Art. 123 Reg. (UE) 2023/1114 — Poteri generali di indagine

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi. A tal fine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dall’ABE è conferito il potere di:

    a) esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

    b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

    c) convocare gli emittenti di un token collegato ad attività significativo o gli emittenti di un token di moneta elettronica significativo, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali di fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

    d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

    e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

    Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

    2. I funzionari e altre persone autorizzate dall’ABE allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 131, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate sulla base di una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

    4. Entro un termine ragionevole rispetto a un’indagine di cui al paragrafo 1, l’ABE informa l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

    5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, primo comma, lettera e), richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

    6. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), esso verifica:

    a) l’autenticità della decisione dell’ABE di cui al paragrafo 3;

    b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

    7. Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 124 Reg. (UE) 2023/1114 — Ispezioni in loco

    Art. 124 Reg. (UE) 2023/1114 — Ispezioni in loco

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Il collegio di cui all’articolo 119 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

    2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ABE e possono esercitare tutti i poteri di cui all’articolo 123, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

    3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ABE avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato tale autorità competente, l’ABE può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo.

    4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

    5. L’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

    6. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ABE, ai funzionari dell’ABE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

    7. L’ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 123, paragrafo 1.

    8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ABE constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

    9. Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

    10. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, esso verifica:

    a) l’autenticità della decisione adottata dall’ABE di cui al paragrafo 4;

    b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

    11. Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 125 Reg. (UE) 2023/1114 — Scambio di informazioni

    Art. 125 Reg. (UE) 2023/1114 — Scambio di informazioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 e fatto salvo l’articolo 96, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a:

    a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo;

    b) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale;

    c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

    d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo;

    e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto dell’emittente di token di moneta elettronica significativi;

    g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;

    h) una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;

    i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

    2. Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 123 e 124 solo se:

    a) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;

    b) è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

    c) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

  • Art. 126 Reg. (UE) 2023/1114 — Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi

    Art. 126 Reg. (UE) 2023/1114 — Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può concludere accordi amministrativi che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 129.

    2. Lo scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell’ABE o delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1.

    3. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali a un paese terzo, l’ABE applica il regolamento (UE) 2018/1725.

  • Art. 127 Reg. (UE) 2023/1114 — Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

    Art. 127 Reg. (UE) 2023/1114 — Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE può divulgare informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l’ABE o l’autorità competente che ha fornito le informazioni all’ABE ha ottenuto il consenso esplicito dell’autorità di vigilanza del paese terzo che le ha trasmesse e, se del caso, divulga tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo consenso o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

    2. Il requisito del consenso esplicito di cui al paragrafo 1 non si applica alle altre autorità di vigilanza dell’Unione qualora le informazioni da esse richieste siano necessarie per lo svolgimento dei loro compiti né si applica agli organi giurisdizionali qualora le informazioni da essi richieste siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti relativi a violazioni soggette a sanzioni penali.

  • Art. 128 Reg. (UE) 2023/1114 — Cooperazione con altre autorità

    Art. 128 Reg. (UE) 2023/1114 — Cooperazione con altre autorità

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Se un emittente di un token collegato ad attività significativo o un emittente di un token di moneta elettronica significativo svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, l’ABE coopera con le autorità responsabili della vigilanza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi che non sono membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m).

  • Art. 129 Reg. (UE) 2023/1114 — Segreto d’ufficio

    Art. 129 Reg. (UE) 2023/1114 — Segreto d’ufficio

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    L’obbligo del segreto d’ufficio si applica all’ABE e a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro opera per la stessa nonché per qualsiasi persona cui l’ABE ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ABE.

  • Art. 130 Reg. (UE) 2023/1114 — Misure di vigilanza dell’ABE

    Art. 130 Reg. (UE) 2023/1114 — Misure di vigilanza dell’ABE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualora accerti che un emittente di un token collegato ad attività significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato V, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:

    a) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;

    b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;

    c) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token collegato ad attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

    d) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di sospendere l’offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    e) adottare una decisione che vieti l’offerta pubblica del token collegato ad attività significativo se accerta una violazione del presente regolamento o ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;

    f) adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione il token collegato ad attività significativo, di sospendere la negoziazione di tale cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    g) adottare una decisione che vieti la negoziazione del token collegato ad attività significativo su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;

    h) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di modificare le proprie comunicazioni di marketing se accerta che tali comunicazioni di marketing non rispettano l’articolo 29;

    i) adottare la decisione di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    j) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token collegato ad attività significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

    k) emettere avvertenze sul fatto che l’emittente del token collegato ad attività significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;

    l) revocare l’autorizzazione dell’emittente del token collegato ad attività significativo;

    m) adottare una decisione che imponga la rimozione di una persona fisica dall’organo di amministrazione dell’emittente del token collegato ad attività significativo;

    n) imporre all’emittente del token collegato ad attività significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token collegato ad attività significativo o di limitare l’importo del token collegato ad attività significativo emesso, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 3.

    2. Qualora accerti che un emittente di un token di moneta elettronica significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato VI, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:

    a) adottare una decisione che imponga all’emittente di un token di moneta elettronica significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;

    b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;

    c) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token di moneta elettronica significativo, in particolare dei detentori al dettaglio;

    d) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di sospendere l’offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    e) adottare una decisione che vieti l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica significativo se accerta che il presente regolamento è stato violato o se ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;

    f) adottare una decisione che imponga al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione token di moneta elettronica significativi, di sospendere la negoziazione di tali cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    g) adottare una decisione che vieti la negoziazione di token di moneta elettronica significativi su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;

    h) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token di moneta elettronica significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

    i) emettere avvertenze sul fatto che l’emittente del token di moneta elettronica significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;

    j) imporre all’emittente del token di moneta elettronica significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token di moneta elettronica significativo o di limitare l’importo del token di moneta elettronica significativo emesso, in applicazione dell’articolo 58, paragrafo 3.

    3. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 o 2, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:

    a) la durata e la frequenza della violazione;

    b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

    c) se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo;

    d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    e) il grado di responsabilità dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    f) la capacità finanziaria dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente di token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;

    h) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    i) il livello di cooperazione che l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    j) le precedenti violazioni da parte dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    k) le misure adottate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

    4. Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera j), l’ABE informa l’ESMA e, qualora i token collegati ad attività significativi facciano riferimento all’euro o a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, rispettivamente la BCE o la banca centrale dello Stato membro interessato che emette tale valuta ufficiale.

    5. Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 2, l’ABE informa l’autorità competente dell’emittente del token di moneta elettronica significativo e la banca centrale dello Stato membro alla cui valuta ufficiale il token di moneta elettronica significativo fa riferimento.

    6. L’ABE notifica senza indebito ritardo le misure intraprese in conformità del paragrafo 1 o 2 all’emittente del token collegato ad attività significativo o all’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti interessate nonché alla Commissione. L’ABE pubblica tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.

    7. La pubblicazione di cui al paragrafo 6 comprende gli elementi seguenti:

    a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia;

    b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

    c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ABE può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 131 Reg. (UE) 2023/1114 — Sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 131 Reg. (UE) 2023/1114 — Sanzioni amministrative pecuniarie

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo qualora, secondo quanto stabilito dall’articolo 134, paragrafo 8, accerti che:

    a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un membro del suo organo di amministrazione ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato V;

    b) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un membro del suo organo di amministrazione ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato VI.

    Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente se l’ABE ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che tale emittente o un membro del suo organo di amministrazione ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

    2. Nell’adottare una decisione di cui al paragrafo 1, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:

    a) la durata e la frequenza della violazione;

    b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

    c) se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo;

    d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    e) il grado di responsabilità dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    f) la capacità finanziaria dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;

    h) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    i) il livello di cooperazione che l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    j) le precedenti violazioni da parte dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    k) le misure adottate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

    3. Per gli emittenti di token collegati ad attività significativi, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 12,5 % del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

    4. Per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 10 % del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

  • Art. 132 Reg. (UE) 2023/1114 — Penalità di mora

    Art. 132 Reg. (UE) 2023/1114 — Penalità di mora

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE adotta una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare:

    a) una persona a porre termine alla condotta che costituisce una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 130;

    b) la persona di cui all’articolo 122, paragrafo 1: i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123; iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124. i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123; iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124.

    i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122;

    ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123;

    iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124.

    2. La penalità di mora è effettiva e proporzionata. La penalità di mora è applicata per ogni giorno di ritardo.

    3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione dell’ABE che impone la penalità di mora.

    4. Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ABE. Al termine di tale periodo l’ABE rivede la misura.