← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ABE può richiedere informazioni agli emittenti di ART significativi e EMT significativi, alle loro controllanti/controllate, ai custodian delle attività di riserva, ai distributori e ai gestori di piattaforme di negoziazione che ammettono tali token.
  • Le richieste possono essere effettuate con richiesta semplice (non obbligatoria) o con decisione formale (obbligatoria, con penalità di mora per mancata risposta).
  • La richiesta semplice informa il destinatario che la risposta è volontaria ma che informazioni inesatte o fuorvianti comportano sanzioni amministrative pecuniarie.
  • La decisione formale indica base giuridica, finalità, informazioni richieste, termine e diritto di impugnazione dinanzi alla commissione di ricorso ABE e alla Corte di giustizia.
  • L'ABE trasmette copia della richiesta all'autorità competente nazionale dello Stato in cui è domiciliato il soggetto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 122 Reg. (UE) 2023/1114 — Richiesta di informazioni

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:

a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo;

b) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale;

c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo;

e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto di un emittente di token di moneta elettronica significativi;

g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;

h) un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;

i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

2. Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e) indica le penalità di mora previste dall’articolo 132 laddove è richiesta la produzione di informazioni;

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste.

5. L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.

Commento

Il potere informativo dell'ABE nella vigilanza dei token significativi: inquadramento

L'articolo 122 del Regolamento MiCA attribuisce all'Autorità Bancaria Europea (ABE) un potere di richiesta di informazioni direttamente nei confronti dei soggetti vigilati nell'ambito della propria competenza sui token significativi. Questa disposizione si inserisce nel Capo 2 del Titolo VI di MiCA, dedicato ai poteri dell'ABE nella vigilanza degli emittenti di ART significativi e di EMT significativi.

Il contesto sistematico è fondamentale: MiCA ha introdotto un modello di vigilanza a doppio livello per i token che, per le loro dimensioni, il numero di detentori o il volume di transazioni, assumono rilevanza sistemica per il sistema finanziario europeo. Per questi token «significativi», la vigilanza primaria non spetta alle autorità nazionali ma direttamente all'ABE (per gli ART significativi) o in co-vigilanza ABE-autorità nazionale (per gli EMT significativi). Il potere di richiesta di informazioni dell'art. 122 è uno strumento essenziale per l'esercizio di questa funzione di vigilanza centralizzata.

Il meccanismo richiama strutturalmente i poteri investigativi già previsti per l'ESMA nei confronti degli agenti di rating (Regolamento CRA) e delle controparti centrali (EMIR), ma presenta alcune specificità legate alla natura dei soggetti vigilati nel contesto delle cripto-attività.

L'ambito soggettivo: chi può essere destinatario delle richieste

Il paragrafo 1 elenca con precisione i soggetti che possono ricevere richieste di informazioni dall'ABE. L'elenco è articolato e riflette la complessità delle reti di soggetti coinvolti nell'emissione e nella circolazione dei token significativi:

  • Emittenti di ART significativi e relativi soggetti controllanti o controllati: l'ABE può quindi richiedere informazioni anche alle capogruppo e alle subsidiary dell'emittente, per avere una visione completa della situazione finanziaria e operativa del gruppo.
  • Soggetti terzi con accordi contrattuali con l'emittente ai sensi dell'art. 34, par. 5, lett. h): si tratta dei fornitori di servizi esternalizzati, come i provider di infrastruttura tecnologica, i service desk clienti, i fornitori di servizi di conformità. La possibilità di richiedere informazioni direttamente ai soggetti terzi è particolarmente importante nel settore delle cripto-attività, dove la catena di esternalizzazione è spesso opaca e complessa.
  • CASP, enti creditizi o imprese di investimento che garantiscono la custodia delle attività di riserva ex art. 37: il custodian della riserva è un soggetto chiave per verificare l'effettività e la composizione delle attività di riserva che garantiscono la stabilità del token.
  • Emittenti di EMT significativi e relativi soggetti controllanti o controllati.
  • Prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi in relazione agli EMT significativi: dato che gli EMT sono strettamente connessi al sistema dei pagamenti, l'ABE deve poter raccogliere informazioni anche dai soggetti che gestiscono i pagamenti correlati.
  • Distributori di EMT significativi incaricati di distribuire il token per conto dell'emittente.
  • CASP che prestano custodia e amministrazione per token significativi.
  • Gestori di piattaforme di negoziazione che hanno ammesso alla negoziazione token significativi.
  • Organi di amministrazione di tutti i soggetti sopra elencati: la responsabilità individuale dei membri degli organi apicali è presidiata dalla possibilità di richiedere direttamente a loro le informazioni necessarie alla vigilanza.
La richiesta semplice: contenuto e carattere volontario

Il paragrafo 2 disciplina la richiesta semplice, che è uno strumento informale e il cui adempimento è volontario per il destinatario. Tuttavia, questa «volontarietà» è relativa: se il soggetto sceglie di rispondere, le informazioni fornite devono essere corrette e non fuorvianti, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 131. Questo meccanismo crea un incentivo perverso: il soggetto che non vuole fornire informazioni è «protetto» dalla non obbligatorietà della risposta, ma se risponde e lo fa in modo inesatto rischia sanzioni. La prassi applicativa analoga in altri settori (antitrust, supervisione bancaria) indica che la risposta alla richiesta semplice è di fatto attesa, e il mancato riscontro può indurre l'ABE ad emettere successivamente una decisione formale obbligatoria.

La richiesta semplice deve indicare: la base giuridica (l'art. 122), la finalità della richiesta, le specifiche informazioni richieste, il termine per la risposta, l'avvertenza sul carattere volontario e l'indicazione delle sanzioni in caso di risposta inesatta.

La decisione formale: obbligatorietà e garanzie procedurali

Il paragrafo 3 disciplina la decisione formale, che costituisce un atto giuridicamente vincolante per il destinatario. A differenza della richiesta semplice, la mancata risposta a una decisione formale espone il soggetto alle penalità di mora previste dall'articolo 132. Le penalità di mora sono un meccanismo coercitivo per ottenere l'adempimento: si accumulano finché il soggetto non fornisce le informazioni richieste.

La decisione formale deve avere un contenuto più ricco rispetto alla richiesta semplice, includendo anche: l'indicazione delle penalità di mora in caso di mancata risposta, le sanzioni per risposte inesatte e — aspetto fondamentale — il diritto di impugnazione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ABE e di riesame da parte della Corte di giustizia. La previsione del diritto di ricorso è un presidio di garanzia fondamentale: i destinatari delle decisioni ABE non sono vincolati ad accettarle senza possibilità di contestazione.

Il coordinamento con le autorità nazionali

Il paragrafo 5 stabilisce l'obbligo dell'ABE di trasmettere senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti destinatari. Questo meccanismo di notifica alle autorità nazionali serve a tre finalità: (i) garantire che le autorità nazionali siano informate delle attività di vigilanza dell'ABE nel loro territorio; (ii) consentire alle autorità nazionali di intervenire qualora il soggetto non ottemperi; (iii) evitare duplicazioni di richieste informative verso gli stessi soggetti da parte di ABE e autorità nazionali in parallelo. La notifica alle autorità nazionali rafforza anche il raccordo istituzionale tra i due livelli di vigilanza, che è essenziale per il buon funzionamento del sistema di co-supervisione previsto da MiCA per i token significativi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra una richiesta semplice e una decisione formale dell'ABE ex art. 122?

La richiesta semplice è volontaria: il destinatario non è obbligato a rispondere, ma se lo fa le informazioni devono essere corrette pena sanzioni ex art. 131. La decisione formale è vincolante: la mancata risposta nei termini espone il destinatario a penalità di mora ex art. 132 che si accumulano fino all'adempimento. La decisione formale include anche il diritto di impugnazione dinanzi alla commissione di ricorso ABE e alla Corte di giustizia.

I soggetti terzi che forniscono servizi esternalizzati a un emittente di ART significativo possono ricevere richieste di informazioni direttamente dall'ABE?

Sì. L'art. 122, par. 1, lett. b) consente all'ABE di richiedere informazioni direttamente ai soggetti terzi con cui l'emittente ha accordi contrattuali ai sensi dell'art. 34, par. 5, lett. h). Questo potere è essenziale per la vigilanza sui modelli operativi fortemente esternalizzati tipici del settore delle cripto-attività, dove l'emittente può delegare funzioni rilevanti come la gestione dell'infrastruttura tecnologica o la compliance a fornitori terzi.

Un destinatario di una decisione formale ABE può contestarla prima di ottemperare?

Sì. La decisione formale deve indicare il diritto di impugnazione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ABE e il diritto di riesame della Corte di giustizia UE. Il soggetto può impugnare la decisione contestandone la base giuridica, la proporzionalità o il perimetro delle informazioni richieste. Nel frattempo, tuttavia, il termine per la risposta continua a decorrere: l'impugnazione non sospende automaticamente l'obbligo di rispondere, salvo che la commissione di ricorso non disponga una sospensiva.

Quali sanzioni si applicano se un soggetto risponde in modo inesatto o fuorviante a una richiesta ABE?

Le sanzioni per risposte inesatte o fuorvianti — sia alla richiesta semplice sia alla decisione formale — sono le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 131 MiCA. L'entità delle sanzioni non è specificata nell'art. 122 ma è determinata dall'art. 131 in relazione alla gravità della violazione. Le risposte fuorvianti, pur se tecnicamente parzialmente corrette, possono integrare la fattispecie se idonee a creare un'impressione erronea nella mente dell'ABE circa la situazione del soggetto vigilato.

L'ABE notifica alle autorità nazionali tutte le richieste che effettua, anche quelle informali?

Sì. Il par. 5 dell'art. 122 impone all'ABE di trasmettere senza indugio copia sia della richiesta semplice sia della decisione formale all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito il destinatario. Non è prevista alcuna eccezione per le richieste urgenti o riservate: il coordinamento con le autorità nazionali è strutturale e obbligatorio per tutte le tipologie di richiesta informativa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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