← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ABE può svolgere ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di ART significativi e di EMT significativi, nell'ambito della sua vigilanza diretta ai sensi dell'articolo 117.
  • I funzionari ABE possono accedere ai locali, esercitare i poteri investigativi dell'articolo 123 e apporre sigilli per la durata dell'ispezione.
  • L'ABE avvisa preventivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante; può tuttavia procedere senza avvisare l'emittente se necessario per la correttezza dell'ispezione.
  • L'emittente soggetto alla decisione di ispezione ABE è tenuto a sottoporsi all'accertamento; la decisione deve indicare oggetto, finalità, data di inizio e le penalità di mora ex art. 132.
  • Se l'emittente si oppone all'ispezione, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve prestare l'assistenza necessaria, anche ricorrendo alla forza pubblica; eventuali autorizzazioni giurisdizionali nazionali sono richieste dall'ABE.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 124 Reg. (UE) 2023/1114 — Ispezioni in loco

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Il collegio di cui all’articolo 119 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ABE e possono esercitare tutti i poteri di cui all’articolo 123, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ABE avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato tale autorità competente, l’ABE può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo.

4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

5. L’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

6. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ABE, ai funzionari dell’ABE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

7. L’ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 123, paragrafo 1.

8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ABE constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, esso verifica:

a) l’autenticità della decisione adottata dall’ABE di cui al paragrafo 4;

b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

11. Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

In sintesi

  • L'ABE può svolgere ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di ART significativi e di EMT significativi, nell'ambito della sua vigilanza diretta ai sensi dell'articolo 117.
  • I funzionari ABE possono accedere ai locali, esercitare i poteri investigativi dell'articolo 123 e apporre sigilli per la durata dell'ispezione.
  • L'ABE avvisa preventivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante; può tuttavia procedere senza avvisare l'emittente se necessario per la correttezza dell'ispezione.
  • L'emittente soggetto alla decisione di ispezione ABE è tenuto a sottoporsi all'accertamento; la decisione deve indicare oggetto, finalità, data di inizio e le penalità di mora ex art. 132.
  • Se l'emittente si oppone all'ispezione, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve prestare l'assistenza necessaria, anche ricorrendo alla forza pubblica; eventuali autorizzazioni giurisdizionali nazionali sono richieste dall'ABE.
Indice dei contenuti

Il contesto: vigilanza diretta ABE sugli emittenti di token significativi

L'articolo 124 disciplina il potere dell'Autorità bancaria europea (ABE) di svolgere ispezioni in loco presso gli emittenti di token collegati ad attività significativi (ART significativi) e di token di moneta elettronica significativi (EMT significativi). Questa norma si inscrive nel regime di vigilanza diretta dell'ABE previsto dall'articolo 117 MiCA, che scatta quando un ART o EMT supera determinate soglie di rilevanza sistemica (in termini di numero di holder, capitalizzazione o volume di transazioni) ed è classificato come «significativo» dalla Commissione europea su proposta dell'ABE.

La vigilanza diretta dell'ABE sugli emittenti di token significativi rappresenta un'innovazione istituzionale rilevante: per la prima volta, un'autorità europea di settore (non solo di coordinamento) assume poteri di vigilanza di primo livello su un'intera categoria di operatori, sino ad allora supervisionati solo dalle autorità nazionali. Il modello si ispira — con adattamenti — alla vigilanza diretta della BCE sulle banche significative nel Meccanismo di vigilanza unico (SSM).

I poteri nel corso dell'ispezione: accesso, investigazione e sigilli

Il paragrafo 2 attribuisce ai funzionari ABE e alle persone da essa autorizzate ampi poteri durante le ispezioni in loco:

  • Accesso a tutti i locali commerciali: non solo agli uffici amministrativi, ma anche ai data center, ai locali in cui sono conservate le infrastrutture tecnologiche per la gestione dei token e dei portafogli, ai locali in cui operano i team di compliance e di risk management;
  • Esercizio dei poteri investigativi dell'art. 123, par. 1: esame di libri e documenti, richiesta di spiegazioni orali, raccolta di copie di registrazioni, accesso ai sistemi informatici;
  • Apposizione di sigilli su locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento. I sigilli impediscono l'alterazione o la sottrazione di documentazione rilevante durante il periodo in cui l'ispezione è in corso.

Il riferimento ai poteri dell'art. 123, par. 1, è particolarmente significativo: include la possibilità di richiedere documentazione elettronica, log dei sistemi, registrazioni delle transazioni e comunicazioni interne. Per un emittente di token significativi, ciò implica che l'ABE può accedere alle chiavi di controllo dei registri di emissione, ai report di riserva, alle comunicazioni tra il management e i validator/custodians.

Il procedimento: preavviso all'autorità nazionale e possibilità di ispezione a sorpresa

Il paragrafo 3 impone che l'ABE avvisi in debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione. Questo preavviso serve a coordinare l'intervento con l'autorità nazionale, garantire l'assistenza locale (locali, interpreti, accesso alle banche dati pubbliche) e prevenire conflitti di competenza.

Tuttavia, il secondo comma del paragrafo 3 prevede un'eccezione importante: l'ABE può svolgere l'ispezione senza informare preventivamente l'emittente («ispezione a sorpresa») se necessario per la correttezza e l'efficacia dell'accertamento. Questa facoltà è essenziale per evitare che l'emittente, ricevuto il preavviso, abbia il tempo di alterare documenti, riorganizzare le strutture informatiche o trasferire asset rilevanti fuori dalla portata dell'ispezione. L'ABE deve informare l'autorità competente dello Stato membro prima di procedere all'ispezione a sorpresa, ma non l'emittente.

La decisione formale di ispezione e i diritti dell'emittente

I paragrafi 4 e 5 disciplinano la forma e il contenuto della decisione con cui l'ABE dispone l'ispezione in loco. La decisione deve specificare:

  • L'oggetto e le finalità dell'ispezione;
  • La data di inizio;
  • Le penalità di mora previste dall'articolo 132 MiCA per il caso in cui le persone non acconsentano all'ispezione (le penalità di mora sono strumenti di coercizione indiretta: ammontano a importi giornalieri che si accumulano finché l'emittente non ottempera);
  • I mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 (che istituisce l'ABE);
  • Il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'UE.

L'emittente — una volta notificata la decisione — è obbligato a sottoporsi all'ispezione. Il rifiuto non costituisce una facoltà legittima ma un inadempimento che espone all'applicazione delle penalità di mora e all'intervento coercitivo dell'autorità nazionale dello Stato membro (par. 8).

Il ruolo dell'autorità nazionale durante l'ispezione ABE

I paragrafi 6, 7 e 8 definiscono il ruolo dell'autorità competente nazionale nel corso dell'ispezione ABE:

  • Assistenza attiva (par. 6): i funzionari dell'autorità nazionale devono prestare assistenza ai funzionari ABE su loro domanda. Possono anche presenziare all'ispezione come osservatori;
  • Delega di compiti (par. 7): l'ABE può imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto specifici compiti d'indagine o ispezioni in loco;
  • Coercizione (par. 8): se l'emittente si oppone all'ispezione, l'autorità nazionale presta l'assistenza necessaria, incluso il ricorso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente di applicazione della legge.

Il meccanismo di coercizione tramite forza pubblica è uno degli elementi più incisivi del regime: garantisce che un emittente riluttante non possa bloccare materialmente l'accesso ai propri locali. L'effettività della vigilanza diretta ABE dipende in larga misura dalla qualità di questa cooperazione.

L'autorizzazione giurisdizionale nazionale: bilanciamento tra vigilanza e diritti fondamentali

I paragrafi 9, 10 e 11 disciplinano il caso in cui il diritto nazionale richieda un'autorizzazione giurisdizionale per l'ispezione. In questi ordinamenti (in cui la legge nazionale limita l'inviolabilità del domicilio anche per i locali commerciali), l'ABE deve richiedere all'organo giurisdizionale competente l'autorizzazione preventiva. L'autorizzazione può essere richiesta anche in via anticipata.

L'organo giurisdizionale è chiamato a verificare:

  • L'autenticità della decisione ABE;
  • La proporzionalità delle misure, escludendo che siano arbitrarie o eccessive.

Significativamente, il par. 11 precisa che il giudice non può mettere in discussione la necessità dell'indagine né esigere informazioni dal fascicolo ABE: il controllo giurisdizionale è limitato alla legittimità formale e alla proporzionalità delle misure coercitive, non entra nel merito delle ragioni sostanziali dell'ispezione. Solo la Corte di giustizia dell'UE può riesaminare nel merito le decisioni dell'ABE. Questo bilanciamento — tra esigenza di vigilanza efficace e protezione dei diritti fondamentali dell'impresa ispezionata — rispecchia la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di ispezioni condotte da autorità europee (es. i casi di ispezioni della Commissione in materia antitrust).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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