Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 121 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto professionale degli operatori del diritto
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
I poteri conferiti all’ABE, o a un funzionario o a un’altra persona autorizzati dall’ABE, dagli articoli da 122 a 125 non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e posizione sistematica
L'articolo 121 è una norma breve ma di rilevanza costituzionale: pone un limite esplicito ai poteri investigativi dell'ABE - l'Autorità Bancaria Europea - tutelandoil segreto professionale degli operatori del diritto. Si inserisce nel Titolo IX MiCA, che disciplina i poteri dell'ABE nell'ambito della vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi (ART significativi) e di token di moneta elettronica significativi (EMT significativi). Gli articoli da 122 a 125 attribuiscono all'ABE un ampio arsenale investigativo: richieste di informazioni, ispezioni in loco, audizioni di persone, scambi di informazioni con le autorità degli Stati membri. L'art. 121 delimita questo perimetro con riguardo alle comunicazioni coperte da privilegio professionale.
Il segreto professionale forense nel diritto dell'UE
La protezione delle comunicazioni tra avvocato e cliente (legal professional privilege, LPP) è un principio fondamentale riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea fin dalla sentenza AM&S Europe c. Commissione (1982) e ribadita nella causa Akzo Nobel Chemicals (2010). Il LPP copre le comunicazioni scritte e orali intercorse nell'ambito di un rapporto di difesa o di consulenza legale con un avvocato indipendente iscritto a un ordine professionale di uno Stato membro o di un paese terzo che applichi norme deontologiche equivalenti.
La protezione non si estende genericamente a qualsiasi comunicazione che coinvolga un avvocato: non sono coperte le comunicazioni aventi ad oggetto la pianificazione o l'esecuzione di comportamenti illeciti, né quelle indirizzate all'avvocato nella sua qualità di consulente aziendale piuttosto che di legale difensore. Il discrimine è la finalità della comunicazione: se è orientata alla difesa o alla consulenza legale nell'ambito di un procedimento o di una consulenza professionale, il LPP si applica.
Implicazioni per la vigilanza ABE su emittenti ART/EMT significativi
Nell'ambito di un'ispezione ex art. 122 o di una richiesta di informazioni ex art. 123, l'ABE potrebbe trovarsi di fronte a documenti che l'emittente rivendica come coperti dal segreto professionale: pareri legali sulla struttura della riserva, memorie difensive relative a procedimenti regolamentari, corrispondenza con l'avvocato sulla conformità del White Paper. L'art. 121 impedisce all'ABE di esigere la produzione di tali documenti.
In pratica, la gestione di questa limitazione richiede un procedimento di verifica: l'emittente che invoca il LPP deve indicare, anche solo sommariamente, la natura del documento e la ragione per cui ritiene applicabile il privilegio; l'ABE deve valutare se tale rivendicazione è prima facie plausibile. Se sorge una controversia sull'applicabilità del LPP a specifici documenti, la questione può essere sottoposta al giudice competente nello Stato membro interessato, che la risolverà applicando il diritto nazionale e i principi del diritto UE.
Differenza con altri obblighi di segnalazione
L'art. 121 non esonera gli avvocati dagli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio quando agiscono in qualità di consulenti finanziari o fiscali (ruoli che in certi ordinamenti spettano anche ai professionisti legali). La direttiva AML e i suoi atti di recepimento nazionali prevedono esenzioni dal segreto professionale per determinate comunicazioni dei professionisti legali nei contesti AML, ma quelle esenzioni operano nel quadro normativo dell'AML, non di MiCA. L'art. 121 riguarda esclusivamente i poteri dell'ABE ai sensi degli artt. 122-125 MiCA e non pregiudica la separata disciplina degli obblighi professionali degli avvocati in materia di antiriciclaggio.
Portata soggettiva
Il riferimento agli «operatori del diritto» (legal professionals nel testo inglese) è volutamente ampio: comprende avvocati, procuratori, notai e altri professionisti legali autorizzati a esercitare il diritto in qualsiasi Stato membro o, per applicazione delle norme nazionali, in paesi terzi. Non è necessario che il professionista sia iscritto all'ordine dello Stato membro in cui avviene la vigilanza ABE: ciò che rileva è che il professionista sia qualificato e che la comunicazione abbia le caratteristiche del LPP.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali poteri dell'ABE sono limitati dall'art. 121?
I poteri investigativi e di indagine degli articoli da 122 a 125 MiCA, che includono richieste di informazioni, ispezioni in loco e audizioni. L'ABE non può utilizzare tali poteri per esigere la produzione di comunicazioni coperte dal segreto professionale forense.
Tutti i documenti che coinvolgono un avvocato sono coperti dal segreto professionale?
No. La protezione riguarda le comunicazioni aventi finalità di difesa o consulenza legale nell'ambito di un rapporto professionale con un avvocato indipendente. Non coprono comunicazioni volte a pianificare o eseguire comportamenti illeciti, né comunicazioni in cui l'avvocato agisce come semplice consulente aziendale senza funzione legale.
L'art. 121 si applica anche ai poteri delle autorità competenti nazionali?
No. L'art. 121 limita espressamente solo i poteri dell'ABE ex artt. 122-125. I poteri delle autorità competenti nazionali (Consob, BaFin, AMF, ecc.) sono disciplinati dalle norme nazionali e dal diritto UE applicabile in ciascun contesto.
L'art. 121 esonera gli avvocati dagli obblighi AML di segnalazione?
No. L'art. 121 riguarda esclusivamente i poteri ABE nel contesto MiCA. Gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio degli avvocati restano disciplinati dalla normativa AML specifica, che ha proprie esenzioni e limiti al segreto professionale distinte da quelle di MiCA.
Come si procede se sorge una controversia sull'applicabilità del LPP a un documento richiesto dall'ABE?
L'emittente che invoca il privilegio deve fornire una descrizione sommaria del documento e della ragione del LPP. Se la controversia persiste, la questione può essere portata al giudice competente dello Stato membro, che la risolve applicando il diritto nazionale e i principi del diritto UE sul LPP.