- L'ABE dispone di un ampio arsenale di misure di vigilanza diretta sugli emittenti di ART significativi e di EMT significativi, che comprende ordini di cessazione, sospensione o divieto dell'offerta e della negoziazione, revoca dell'autorizzazione e rimozione di esponenti aziendali.
- Può anche imporre all'emittente di rendere pubbliche informazioni rilevanti, modificare le comunicazioni di marketing e introdurre un importo nominale minimo o un limite di emissione per i token significativi.
- Prima di adottare misure che incidono sull'offerta o sulla negoziazione degli ART significativi, l'ABE deve informare l'ESMA e la BCE (o la banca centrale nazionale se il token fa riferimento a una valuta diversa dall'euro).
- Per gli EMT significativi, l'ABE informa preventivamente l'autorità competente dell'emittente e la banca centrale dello Stato membro della valuta di riferimento.
- Le misure adottate sono pubblicate sul sito ABE entro 10 giorni lavorativi dalla decisione, salvo rischio per la stabilità finanziaria o danno sproporzionato alle parti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 130 Reg. (UE) 2023/1114 — Misure di vigilanza dell’ABE
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Qualora accerti che un emittente di un token collegato ad attività significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato V, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:
a) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;
b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;
c) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token collegato ad attività, in particolare dei detentori al dettaglio;
d) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di sospendere l’offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;
e) adottare una decisione che vieti l’offerta pubblica del token collegato ad attività significativo se accerta una violazione del presente regolamento o ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;
f) adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione il token collegato ad attività significativo, di sospendere la negoziazione di tale cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;
g) adottare una decisione che vieti la negoziazione del token collegato ad attività significativo su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;
h) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di modificare le proprie comunicazioni di marketing se accerta che tali comunicazioni di marketing non rispettano l’articolo 29;
i) adottare la decisione di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;
j) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token collegato ad attività significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;
k) emettere avvertenze sul fatto che l’emittente del token collegato ad attività significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;
l) revocare l’autorizzazione dell’emittente del token collegato ad attività significativo;
m) adottare una decisione che imponga la rimozione di una persona fisica dall’organo di amministrazione dell’emittente del token collegato ad attività significativo;
n) imporre all’emittente del token collegato ad attività significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token collegato ad attività significativo o di limitare l’importo del token collegato ad attività significativo emesso, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 3.
2. Qualora accerti che un emittente di un token di moneta elettronica significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato VI, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:
a) adottare una decisione che imponga all’emittente di un token di moneta elettronica significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;
b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;
c) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token di moneta elettronica significativo, in particolare dei detentori al dettaglio;
d) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di sospendere l’offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;
e) adottare una decisione che vieti l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica significativo se accerta che il presente regolamento è stato violato o se ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;
f) adottare una decisione che imponga al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione token di moneta elettronica significativi, di sospendere la negoziazione di tali cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;
g) adottare una decisione che vieti la negoziazione di token di moneta elettronica significativi su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;
h) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token di moneta elettronica significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;
i) emettere avvertenze sul fatto che l’emittente del token di moneta elettronica significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;
j) imporre all’emittente del token di moneta elettronica significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token di moneta elettronica significativo o di limitare l’importo del token di moneta elettronica significativo emesso, in applicazione dell’articolo 58, paragrafo 3.
3. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 o 2, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:
a) la durata e la frequenza della violazione;
b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
c) se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo;
d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
e) il grado di responsabilità dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;
f) la capacità finanziaria dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente di token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;
h) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
i) il livello di cooperazione che l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
j) le precedenti violazioni da parte dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;
k) le misure adottate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.
4. Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera j), l’ABE informa l’ESMA e, qualora i token collegati ad attività significativi facciano riferimento all’euro o a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, rispettivamente la BCE o la banca centrale dello Stato membro interessato che emette tale valuta ufficiale.
5. Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 2, l’ABE informa l’autorità competente dell’emittente del token di moneta elettronica significativo e la banca centrale dello Stato membro alla cui valuta ufficiale il token di moneta elettronica significativo fa riferimento.
6. L’ABE notifica senza indebito ritardo le misure intraprese in conformità del paragrafo 1 o 2 all’emittente del token collegato ad attività significativo o all’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti interessate nonché alla Commissione. L’ABE pubblica tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.
7. La pubblicazione di cui al paragrafo 6 comprende gli elementi seguenti:
a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia;
b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ABE può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Stesso numero, altri codici
- Art. 130 Cod. Amb. — inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
- Art. 130 D.Lgs. 209/2005 — Imprese autorizzate
- Art. 130 D.Lgs. 42/2004 — Disposizioni regolamentari precedenti
- Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio
- Articolo 130 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 130 Codice del Consumo: Diritti del consumatore
Commento
La vigilanza diretta dell'ABE: un modello di supervisione centralizzata
L'art. 130 del Regolamento MiCA disciplina le misure di vigilanza che l'Autorità Bancaria Europea (ABE) può adottare nei confronti degli emittenti di ART significativi e degli emittenti di EMT significativi. Si tratta di una norma di grande rilevanza istituzionale: mentre la vigilanza sulla maggior parte degli operatori MiCA è affidata alle autorità nazionali competenti (in Italia Consob e Banca d'Italia), per gli emittenti di token sistemicamente rilevanti il baricentro si sposta a livello europeo. L'ABE assume il ruolo di supervisore diretto, con poteri analoghi — per certi aspetti più estesi — a quelli delle autorità nazionali.
La ratio di questo trasferimento di competenza è chiara: un token «significativo» — qualificato come tale dall'ABE ai sensi dell'art. 43 o 56 in base a soglie di utenti, valore delle transazioni e interconnessione — per definizione supera le frontiere nazionali. Affidare la sua vigilanza esclusivamente a un'autorità di uno Stato membro specifico sarebbe inadeguato rispetto alla portata sistemica del fenomeno. L'ABE centralizza quindi la supervisione, coordinandosi con le autorità nazionali e con la BCE per i riflessi monetari.
Le misure per gli emittenti di ART significativi
Il paragrafo 1 elenca quattordici tipologie di misure che l'ABE può adottare nei confronti degli emittenti di ART significativi in caso di accertata violazione dell'allegato V del regolamento:
Le misure di enforcement primario includono l'ordine di cessazione della condotta violativa (lett. a) e l'imposizione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora (lett. b), secondo i meccanismi dettagliati agli artt. 131 e 132. Si tratta degli strumenti classici dell'autorità di vigilanza: la cessazione della condotta pone fine al comportamento illecito, le sanzioni pecuniarie ne sanzionano l'avvenuto compimento.
Le misure di tutela informativa comprendono l'obbligo di fornire informazioni supplementari (lett. c) e l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni rilevanti per la valutazione del token (lett. j). L'ABE può intervenire così anche sulla trasparenza verso il mercato, imponendo divulgazioni che l'emittente avrebbe altrimenti omesso e che, se note, modificherebbero le decisioni di investimento dei possessori.
Le misure di sospensione e divieto dell'offerta — fino a 30 giorni lavorativi per la sospensione (lett. d, f) e a tempo indeterminato per il divieto (lett. e, g) — sono gli strumenti più incisivi sul piano operativo. La sospensione dell'offerta interrompe temporaneamente la capacità dell'emittente di distribuire nuovi token e quella della piattaforma di negoziarli; il divieto permanente è una misura di extrema ratio che equivale alla cessazione dell'attività. Per misure così rilevanti, il par. 4 impone la preventiva informazione dell'ESMA e della BCE (o della banca centrale nazionale competente).
Le misure di marketing comprendono l'obbligo di modificare le comunicazioni di marketing non conformi all'art. 29 (lett. h) e la sospensione o il divieto delle stesse in caso di violazione sospetta o accertata (lett. i). Queste misure riconoscono il ruolo cruciale del marketing nel determinare le scelte di investimento nei mercati cripto, spesso più influente del white paper stesso.
La misura di tutela strutturale del mercato prevista dalla lett. n) è particolarmente innovativa: l'ABE può imporre all'emittente l'introduzione di un importo nominale minimo per il token o la limitazione dell'importo totale emesso, in applicazione degli artt. 23, par. 4, e 24, par. 3. Si tratta di misure destinate a ridurre l'utilizzo massiccio del token come strumento di pagamento alternativo alla valuta ufficiale, evitando rischi per la sovranità monetaria.
Le misure di governance e revoca includono l'imposizione della rimozione di un membro dell'organo di amministrazione (lett. m) e la revoca dell'autorizzazione (lett. l). La rimozione di un esponente aziendale presuppone che la violazione sia attribuibile a carenze soggettive dell'amministratore; la revoca è la misura più grave, che pone fine all'esistenza regolamentare dell'emittente nel mercato UE.
Le misure per gli emittenti di EMT significativi
Il paragrafo 2 prevede un elenco analogo di misure per gli emittenti di EMT significativi, con alcune differenze rispetto alle misure ART. Non è prevista la misura di rimozione di un membro dell'organo di amministrazione (analoga a quella lett. m del par. 1), riflettendo la maggiore vicinanza degli EMT alla disciplina degli istituti di moneta elettronica, dove i poteri di governance spettano alle autorità bancarie nazionali. La misura di limitazione dell'importo emesso è invece presente (lett. j), coordinandosi con l'art. 58, par. 3.
I criteri di proporzionalità nell'esercizio dei poteri
Il paragrafo 3 impone all'ABE di tenere conto di undici criteri di proporzionalità nell'adottare le misure: durata e frequenza della violazione; eventuale correlazione con reati finanziari; gravità delle carenze procedurali; intenzionalità o negligenza; grado di responsabilità dell'emittente; capacità finanziaria dell'emittente; impatto sugli interessi dei possessori; ammontare di profitti realizzati o perdite evitate; livello di cooperazione con l'ABE; precedenti violazioni; misure correttive adottate successivamente. L'elenco riprende ed espande i criteri già presenti nei regolamenti di vigilanza bancaria, adattandoli al contesto dei token significativi.
Il coordinamento istituzionale preventivo
I paragrafi 4 e 5 istituiscono un meccanismo di coordinamento preventivo con le banche centrali. Per gli ART significativi agganciati all'euro o a una valuta di uno Stato membro, l'ABE deve informare preventivamente la BCE o la banca centrale nazionale prima di adottare le misure più incisive (sospensione, divieto dell'offerta o della negoziazione, obbligo di divulgazione). Per gli EMT significativi, l'ABE informa l'autorità competente dell'emittente e la banca centrale della valuta di riferimento. Questo coordinamento riflette la preoccupazione che le misure di vigilanza sugli emittenti di token stabili possano avere riflessi sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria, richiedendo quindi una valutazione condivisa prima di essere adottate.
La pubblicazione delle misure e i diritti di ricorso
Il paragrafo 6 impone all'ABE di notificare senza ritardo le misure all'emittente e di pubblicarle sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi dalla decisione, salvo rischio per la stabilità finanziaria o danno sproporzionato alle parti. La pubblicazione deve includere le informazioni sui diritti di ricorso dell'emittente dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE, l'eventuale pendenza di un ricorso e le informazioni sulla possibile sospensione della decisione da parte della commissione di ricorso dell'ABE.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali sono gli emittenti soggetti alla vigilanza diretta dell'ABE ai sensi dell'art. 130?
Solo gli emittenti di ART 'significativi' e di EMT 'significativi', qualificati come tali dall'ABE in base alle soglie previste rispettivamente dagli artt. 43 e 56 MiCA. Un ART o un EMT è significativo se supera almeno tre dei criteri quantitativi stabiliti (numero di possessori, capitalizzazione, volume di transazioni, importanza transfrontaliera, interconnessione con il sistema finanziario). Gli emittenti non significativi restano sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti.
L'ABE può adottare misure dell'art. 130 senza un accertamento formale di violazione?
Per alcune misure (sospensione, divieto, obbligo di informazione) il par. 1 prevede che l'ABE possa agire anche sulla base di 'fondati motivi di sospettare' una violazione, senza che questa sia già formalmente accertata. Per altre misure (ordine di cessazione, sanzioni, revoca) è richiesta invece l'accertata violazione di una delle fattispecie elencate nell'allegato V.
Perché l'ABE deve informare la BCE prima di sospendere l'offerta di un ART agganciato all'euro?
Perché un ART significativo con riferimento all'euro può avere impatti sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria della zona euro. La preventiva informazione della BCE consente a quest'ultima di valutare i potenziali effetti sistemici della misura e, se necessario, di coordinare la propria azione. Si tratta di un meccanismo di governance istituzionale che riflette l'interferenza tra vigilanza MiCA e funzioni monetarie della BCE.
Come può l'emittente difendersi contro una misura dell'ABE?
L'emittente può presentare ricorso alla commissione di ricorso dell'ABE, ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. La commissione può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata. In secondo luogo, l'emittente può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Il par. 7 richiede che la pubblicazione della misura indichi espressamente il diritto di ricorso e l'eventuale pendenza di esso.
Entro quando deve essere pubblicata la decisione sul sito dell'ABE?
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione, ai sensi dell'art. 130, par. 6. La pubblicazione può essere omessa o ritardata solo se l'ABE accerta che renderebbe pubblica l'informazione prima del consolidamento della misura, o se causerebbe un danno sproporzionato alle parti o mettesse gravemente a rischio la stabilità finanziaria. La pubblicazione non può contenere dati personali.
Vedi anche