← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I collegi di vigilanza previsti dall'articolo 119 possono formulare pareri non vincolanti su una serie di materie riguardanti gli emittenti di ART significativi e di EMT significativi, tra cui fondi propri, piani di risanamento, modifiche al White Paper e misure correttive.
  • Su richiesta di qualsiasi membro e con approvazione della maggioranza, il parere può contenere raccomandazioni per rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista dall'ABE o dall'autorità competente.
  • Il parere del collegio è adottato a maggioranza semplice; la BCE dispone di un solo voto anche se partecipa con più funzioni; le autorità dei paesi terzi non votano.
  • L'ABE e le autorità competenti devono tenere «debitamente conto» del parere e, in caso di scostamento, motivare per iscritto le ragioni di ciascuna divergenza significativa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 120 Reg. (UE) 2023/1114 — Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:

a) la nuova valutazione prudenziale di cui all’articolo 117, paragrafo 3;

b) le eventuali decisioni relative all’obbligo per l’emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo di detenere un importo superiore di fondi propri in conformità dell’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 45, paragrafo 5, e dell’articolo 58, paragrafo 1, a seconda dei casi;

c) gli eventuali aggiornamenti del piano di risanamento o del piano di rimborso di un emittente di un token collegato ad attività significativo o di un emittente di un token di moneta elettronica significativo ai sensi degli articoli 46, 47 e 55, a seconda dei casi;

d) le eventuali modifiche del modello di business dell’emittente di un token collegato ad attività significativo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1;

e) un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;

f) le eventuali misure correttive adeguate previste a norma dell’articolo 25, paragrafo 4;

g) le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell’articolo 130;

h) gli eventuali accordi amministrativi sullo scambio di informazioni previsti con un’autorità di vigilanza di un paese terzo in conformità dell’articolo 126;

i) le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell’ABE a un’autorità competente ai sensi dell’articolo 138;

j) le eventuali modifiche previste all’autorizzazione dei membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative;

k) un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 51, paragrafo 12.

2. Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 3, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura prevista dall’ABE o dalle autorità competenti.

3. Il parere del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio comprenda vari membri appartenenti allo stesso Stato membro, può votare solo uno di essi. Se è membro del collegio con diverse funzioni, tra cui funzioni di vigilanza, la BCE dispone di un solo voto. Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto in merito a un parere del collegio.

4. L’ABE o le autorità competenti, a seconda dei casi, tengono debitamente conto del parere non vincolante del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista per un emittente di un token collegato ad attività significativo, per un emittente di un token di moneta elettronica significativo, per un soggetto o per un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l’ABE o un’autorità competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista, motiva la sua decisione dando delucidazioni per ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.

Commento

I collegi di vigilanza nell'architettura MiCA

L'articolo 120 si colloca nel Capo 4 del Titolo VI di MiCA, dedicato alla «cooperazione tra le autorità competenti e l'ABE». I collegi di vigilanza previsti dall'articolo 119 sono organi collegiali ad hoc costituiti per coordinare la supervisione degli emittenti di ART significativi e di EMT significativi — cioè di quei token che, per le loro dimensioni, hanno potenzialmente impatto sistemico transfrontaliero. Questi token sono sottoposti a vigilanza diretta dell'ABE (per gli ART significativi) o dell'autorità competente dello Stato membro d'origine sotto supervisione ABE (per gli EMT significativi), ma le loro attività coinvolgono spesso autorità di più Stati membri, la BCE, le banche centrali nazionali e, in alcuni casi, autorità di paesi terzi.

Il collegio riunisce tutti questi soggetti in un unico forum, consentendo lo scambio di informazioni, il coordinamento delle posizioni e — appunto — la formulazione di pareri non vincolanti sulle decisioni di vigilanza più rilevanti. La natura «non vincolante» dei pareri è coerente con l'impianto generale del Regolamento, che attribuisce la responsabilità decisionale ultima alle autorità competenti o all'ABE, senza creare nuovi livelli di approvazione sovranazionale che rallenterebbero il processo.

Le materie su cui il collegio può esprimersi

Il paragrafo 1 elenca undici categorie di materie su cui il collegio può formulare pareri:

(a) La nuova valutazione prudenziale ex articolo 117, paragrafo 3: si tratta della rivalutazione periodica dei rischi degli emittenti significativi. (b) Le decisioni sui fondi propri aggiuntivi ex articoli 35, 45 e 58: quando l'ABE o l'autorità competente valuta di richiedere un buffer patrimoniale addizionale rispetto al minimo regolamentare, il collegio può dire la sua. (c) Gli aggiornamenti ai piani di risanamento e rimborso ex articoli 46, 47 e 55. (d) Le modifiche al modello di business ex articolo 25, paragrafo 1: una delle materie più sensibili, dato che cambiamenti strutturali all'emittente di un ART significativo possono avere effetti a cascata su sistemi di pagamento di più paesi. (e) Il White Paper modificato ex articolo 25, paragrafo 2. (f) Le misure correttive ex articolo 25, paragrafo 4. (g) Le misure di vigilanza ex articolo 130. (h) Gli accordi amministrativi con autorità di paesi terzi ex articolo 126. (i) Le deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell'ABE ex articolo 138. (j) Le modifiche all'autorizzazione dei membri del collegio o le misure di vigilanza nei loro confronti (articolo 119, paragrafo 2, lettere d-h). (k) Il White Paper modificato ex articolo 51, paragrafo 12 per gli EMT significativi.

La varietà di queste materie riflette l'ampiezza delle funzioni del collegio: non si limita a questioni prudenziali, ma abbraccia anche la governance della vigilanza internazionale.

La procedura di adozione del parere

Il paragrafo 2 prevede che il parere possa contenere raccomandazioni su richiesta di qualsiasi membro del collegio, purché la maggioranza dei membri approvi l'inclusione delle raccomandazioni stesse. Questa duplice condizione — richiesta di un membro + approvazione della maggioranza — impedisce che singoli stati o autorità possano «sequestrare» il parere del collegio per inserire raccomandazioni che non godono di consenso.

Il paragrafo 3 disciplina il meccanismo di voto: maggioranza semplice dei membri. Due regole speciali meritano attenzione: (i) quando più autorità dello stesso Stato membro sono presenti (per esempio l'autorità prudenziale e quella dei mercati), può votare solo una di esse; (ii) la BCE, che può partecipare al collegio con più funzioni (per esempio come autorità di vigilanza sui grandi gruppi bancari e come banca centrale), dispone di un solo voto. Le autorità di paesi terzi di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto, pur partecipando al collegio per fini informativi e di coordinamento.

Il meccanismo «comply or explain» applicato alle autorità

Il paragrafo 4 introduce uno dei meccanismi più interessanti del Capo 4: il «comply or explain» rivolto non a soggetti privati, ma alle stesse autorità di vigilanza. L'ABE e le autorità competenti devono tenere «debitamente conto» del parere del collegio. Se non concordano, anche in tutto o in parte, devono motivare per iscritto le ragioni di ciascuna divergenza significativa. Questo obbligo di motivazione ha due funzioni: (i) garantisce la «pressione tra pari» (peer pressure) che tipicamente rende efficaci i meccanismi non vincolanti — un'autorità che vuole discostarsi dal parere del collegio deve farlo pubblicamente e con argomenti solidi; (ii) crea un audit trail documentale utile per la revisione ex post delle decisioni di vigilanza, incluse eventuali valutazioni in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Rapporto con i collegi dell'ABE e dell'ESMA nel settore bancario e finanziario

L'architettura dei collegi MiCA richiama per analogia i collegi di supervisori previsti dalla Direttiva CRD per i gruppi bancari transfrontalieri e i Joint Supervisory Teams dell'SSM/BCE. La differenza sostanziale è che i collegi MiCA hanno un perimetro funzionale limitato agli emittenti di token significativi e producono pareri, non decisioni vincolanti. Nei collegi CRD, invece, la decisione congiunta dei supervisori può avere effetti vincolanti diretti. Questa differenza riflette la giovinezza del regime MiCA e la scelta legislativa di partire da meccanismi di coordinamento leggeri, riservando i poteri decisori all'ABE (per gli ART significativi) e alle autorità nazionali (per gli EMT significativi).

Implicazioni operative per gli emittenti di token significativi

Gli emittenti di ART significativi e di EMT significativi non partecipano direttamente ai lavori del collegio, ma sono il soggetto passivo delle sue deliberazioni. Devono essere consapevoli che qualsiasi misura di vigilanza rilevante — dalla modifica del White Paper, al piano di risanamento, agli ordini su fondi propri — può essere preceduta da una sessione del collegio. Questo allunga potenzialmente i tempi procedimentali rispetto alla semplice interazione bilaterale con l'ABE o con l'autorità nazionale. È quindi essenziale che questi emittenti pianifichino per tempo le modifiche operative significative, tenendo conto dei tempi di convocazione e deliberazione del collegio, che si aggiungono ai termini già previsti per i procedimenti bilaterali degli articoli 25, 35, 45 e seguenti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il parere del collegio è vincolante per l'ABE o per le autorità nazionali?

No. L'articolo 120 qualifica espressamente i pareri come 'non vincolanti'. Tuttavia, l'ABE e le autorità competenti devono tenerne 'debitamente conto' e, in caso di scostamento significativo, motivare per iscritto le ragioni della divergenza. Questo meccanismo di comply-or-explain crea una pressione istituzionale che, pur senza vincolo formale, è operativamente significativa.

Chi può richiedere che il parere del collegio contenga raccomandazioni?

Qualsiasi membro del collegio può avanzare la richiesta. Tuttavia, l'inserimento di raccomandazioni nel parere richiede l'approvazione della maggioranza dei membri del collegio. Non è quindi sufficiente la sola richiesta di un membro.

Gli emittenti di ART o EMT significativi partecipano alle riunioni del collegio?

No. Il collegio è composto da autorità di vigilanza (ABE, autorità nazionali, BCE, banche centrali nazionali, ESMA e, in certi casi, autorità di paesi terzi). Gli emittenti non sono membri del collegio, anche se possono essere informati dell'esito dei lavori attraverso le comunicazioni delle rispettive autorità di vigilanza.

Qual è la differenza tra ART significativo e EMT significativo ai fini del collegio?

Entrambe le categorie rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 120. Per gli ART significativi, la vigilanza primaria è dell'ABE; per gli EMT significativi, la vigilanza primaria è dell'autorità competente nazionale, con un ruolo rafforzato dell'ABE. Il collegio opera in entrambi i casi, ma la composizione concreta e la distribuzione dei ruoli dipende da quale autorità esercita la vigilanza principale.

Con quale frequenza si riunisce il collegio?

L'articolo 120 non fissa una periodicità delle riunioni. Le riunioni sono convocate in relazione alle specifiche decisioni o misure che rientrano nell'elenco del paragrafo 1. La frequenza dipenderà quindi dall'operatività concreta degli emittenti e dal numero di provvedimenti rilevanti che di volta in volta richiedono il coinvolgimento del collegio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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