Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 Reg. (UE) 2023/1114 — Cooperazione con altre autorità
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
Se un emittente di un token collegato ad attività significativo o un emittente di un token di moneta elettronica significativo svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, l’ABE coopera con le autorità responsabili della vigilanza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi che non sono membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m).
Stesso numero, altri codici
- Art. 128 Cod. Amb. — soggetti tenuti al controllo
- Art. 128 D.Lgs. 209/2005 — (Massimali di garanzia)
- Art. 128 D.Lgs. 42/2004 — Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
- Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo — Testo aggiornato
- Articolo 128 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 128 Codice del Consumo: Ambito di applicazione e definizioni