Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con altre autorità
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
Se un emittente di un token collegato ad attività significativo o un emittente di un token di moneta elettronica significativo svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, l’ABE coopera con le autorità responsabili della vigilanza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi che non sono membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m).
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il perimetro della norma: gli emittenti «significativi» come soggetti polifunzionali
L'articolo 128 MiCA disciplina la cooperazione tra l'ABE (Autorità Bancaria Europea) - che ha la supervisione diretta degli emittenti di ART significativi e di EMT significativi ai sensi del Titolo VII di MiCA - e le autorità responsabili delle altre attività svolte da questi soggetti al di fuori del perimetro MiCA. La norma riconosce un dato strutturale del mercato: gli emittenti di token «significativi» (vale a dire quelli che, per numero di utenti, volumi di transazione o rilevanza sistemica, superano le soglie di cui all'art. 43 e art. 56 MiCA) sono tipicamente entità di grandi dimensioni che operano in molteplici settori.
Un emittente di un ART significativo potrebbe essere, ad esempio, un grande istituto bancario europeo che emette un token agganciato a un paniere di valute: tale banca è soggetta alla vigilanza della BCE o dell'autorità nazionale bancaria per le proprie attività creditizie, alla supervisione MiCA dell'ABE per il token, e potenzialmente a obblighi fiscali in più giurisdizioni. L'art. 128 garantisce che l'ABE non agisca in isolamento ma si coordini con tutte le autorità rilevanti per evitare lacune di vigilanza o conflitti regolatori.
Il ruolo centrale dell'ABE nella supervisione degli emittenti significativi
MiCA attribuisce all'ABE la supervisione diretta degli emittenti di ART significativi (art. 43 ss.) e di EMT significativi (art. 56 ss.), sottraendoli alla vigilanza esclusiva delle autorità nazionali dello Stato membro di origine. Questo accentramento a livello europeo è giustificato dalla rilevanza sistemica di tali emittenti: la loro potenziale influenza sugli aggregati monetari, sui sistemi di pagamento e sulla stabilità finanziaria richiede una risposta regolatoria di pari scala. L'ABE ha poteri di vigilanza, indagine e sanzionatori diretti nei confronti di questi soggetti.
Tuttavia, il perimetro di competenza dell'ABE ai sensi di MiCA è limitato alle attività contemplate dal regolamento. Per le attività bancarie, assicurative, di investimento o di pagamento svolte dagli stessi soggetti in parallelo, la competenza resta in capo alle autorità settoriali tradizionali. L'art. 128 è il meccanismo di raccordo tra questi mondi regolatori.
La cooperazione con le autorità di paesi terzi
La norma estende l'obbligo di cooperazione anche alle autorità di vigilanza di paesi terzi che non siano rappresentate nel collegio delle autorità competenti di cui all'art. 119, par. 2, lett. m) MiCA. Questa disposizione è particolarmente rilevante per gli emittenti significativi che hanno una presenza globale: un EMT significativo emesso da un istituto finanziario con operazioni in Asia o negli Stati Uniti potrà avere rilevanti rapporti con le autorità di quelle giurisdizioni. L'ABE dovrà cooperare con tali autorità per garantire una vigilanza consolidata e per evitare che le attività estere siano un vettore di rischi non monitorati per il token europeo.
Il riferimento al «pertinente diritto dell'Unione o nazionale» come quadro per la cooperazione implica che le modalità pratiche della cooperazione internazionale seguiranno i meccanismi già esistenti (accordi di cooperazione, memoranda of understanding, IOSCO principles), integrati dagli specifici accordi che l'ABE potrà concludere con le autorità di paesi terzi ai sensi di MiCA.
La cooperazione con le autorità fiscali
Il riferimento esplicito alle autorità fiscali è un elemento caratteristico dell'art. 128 rispetto alle norme di cooperazione presenti in altri regolamenti finanziari europei. La ragione è che gli emittenti di ART ed EMT significativi hanno una rilevanza fiscale peculiare: le transazioni in cripto-attività possono generare redditi imponibili, i token possono essere classificati come strumenti finanziari o come moneta elettronica con diverse conseguenze IVA, e i flussi di pagamento transfrontalieri sollevano problemi di ritenute alla fonte e di reporting fiscale (FATCA, CRS, DAC8).
La cooperazione dell'ABE con le autorità fiscali mira a garantire che le informazioni rilevanti per la compliance fiscale degli emittenti e dei loro clienti siano condivise in modo appropriato, e che la vigilanza MiCA non si sovrapponga o contraddica gli adempimenti fiscali già richiesti dalle normative nazionali e dall'OCSE.
Implicazioni pratiche per gli emittenti significativi
Per un emittente di ART o EMT classificato come «significativo», l'art. 128 ha importanti implicazioni operative:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi determina quando un emittente di ART o EMT è 'significativo' ai sensi di MiCA?
La significatività è determinata sulla base di criteri definiti agli artt. 43 e 56 MiCA (numero di possessori, valore di mercato, volume delle transazioni, rilevanza transfrontaliera). La classificazione come 'significativo' comporta il trasferimento della supervisione dall'autorità nazionale all'ABE.
Cosa succede se l'ABE e un'autorità nazionale settoriale hanno posizioni divergenti sulla vigilanza di un emittente significativo?
MiCA prevede meccanismi di coordinamento nel collegio delle autorità competenti e procedure di mediazione. L'ABE, in quanto autorità di livello europeo, ha poteri specifici sulle attività MiCA; per le attività extra-MiCA, la competenza settoriale prevale. In caso di conflitto, possono essere coinvolte le altre ESA (ESMA, EIOPA) per una visione consolidata.
La cooperazione con le autorità fiscali ex art. 128 implica uno scambio automatico di informazioni?
L'art. 128 non istituisce di per sé un obbligo di scambio automatico: la cooperazione segue il 'pertinente diritto dell'Unione o nazionale', che include meccanismi come la direttiva DAC (Directive on Administrative Cooperation) per lo scambio di informazioni fiscali. L'art. 128 garantisce che l'ABE collabori con le autorità fiscali nell'ambito di tali framework già esistenti.
Un emittente di ART non significativo è soggetto a obblighi analoghi all'art. 128?
No. L'art. 128 si applica specificamente agli emittenti 'significativi' supervisionati dall'ABE. Gli emittenti non significativi restano sotto la vigilanza dell'autorità nazionale competente, che gestirà autonomamente la cooperazione con le altre autorità rilevanti secondo i propri framework nazionali e le norme di cooperazione tra ESA.
Come si coordina l'ABE con le autorità di paesi terzi in assenza di accordi formali?
In assenza di accordi specifici, l'ABE può fare affidamento sui meccanismi IOSCO (Multilateral MoU), sugli standard BCBS (Basilea) per le banche, o su accordi ad hoc conclusi ai sensi delle proprie competenze istituzionali. MiCA non preclude all'ABE di concludere nuovi accordi di cooperazione con autorità di paesi terzi specificamente per le finalità del regolamento.