Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 133 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. L’ABE comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o penalità di mora imposta ai sensi degli articoli 131 e 132, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli articoli 131 e 132 sono di natura amministrativa.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli articoli 131 e 132 costituiscono titolo esecutivo conformemente alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora si applicano.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell’Unione.

5. Qualora, in deroga agli articoli 131 e 132, l’ABE decida di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

In sintesi

  • L'ABE comunica al pubblico ogni sanzione pecuniaria o penalità di mora da essa imposta ai sensi degli articoli 131 e 132, salvo che la comunicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o arrecare un danno sproporzionato alle parti; la comunicazione non contiene dati personali.
  • Le sanzioni e penalità di mora inflitte dall'ABE hanno natura amministrativa e costituiscono titolo esecutivo conformemente alle norme di procedura civile vigenti nel Paese in cui si applicano.
  • Gli importi riscossi dall'ABE sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea, non alle casse nazionali o all'ABE stessa.
  • Se l'ABE decide eccezionalmente di non imporre sanzioni o penalità, deve comunicarne le ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità nazionali competenti.
Indice dei contenuti

Inquadramento: le sanzioni ABE sugli emittenti di ART/EMT significativi

L'articolo 133 si inserisce nel sistema sanzionatorio del Titolo VII MiCA, dedicato ai poteri di vigilanza, alle misure e alle sanzioni. In particolare, riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora che l'ABE può imporre direttamente - ai sensi degli articoli 131 e 132 - agli emittenti di ART significativi e di EMT significativi, nonché ai soggetti che forniscono servizi per le cripto-attività relativi a tali token sotto vigilanza diretta dell'ABE. Non riguarda le sanzioni delle autorità nazionali (disciplinate dall'articolo 111), ma specificamente il livello sanzionatorio europeo centralizzato.

Il sistema a due livelli è una peculiarità di MiCA rispetto ad altri regolamenti di settore: per i soggetti «ordinari» (CASP, emittenti non significativi), le sanzioni rimangono in capo alle autorità nazionali; per i soggetti «sistemici» (emittenti di stablecoin significative), l'ABE dispone di un potere sanzionatorio diretto che si affianca o si sostituisce a quello nazionale. L'articolo 133 disciplina le caratteristiche formali e procedurali di questo strumento sanzionatorio europeo.

La comunicazione pubblica delle sanzioni ABE: trasparenza con limiti

Il paragrafo 1 stabilisce l'obbligo dell'ABE di comunicare al pubblico le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora da essa imposte. La comunicazione è la regola; la non comunicazione è l'eccezione, ammessa solo in due casi cumulativamente valutabili:

Grave rischio per la stabilità finanziaria: se la pubblicazione della sanzione potrebbe innescare effetti sistemici - ad esempio, una corsa ai rimborsi su una stablecoin significativa la cui emittente è stata sanzionata - l'ABE può scegliere di non comunicare. Questo caso è plausibile per gli EMT significativi con milioni di possessori: la pubblicità della sanzione potrebbe scatenare una spirale di disinvestimento che l'ABE stessa deve prevenire.

Danno sproporzionato alle parti: se la comunicazione causerebbe un danno sproporzionato al soggetto sanzionato rispetto alla gravità della violazione. Questo limite è analogo a quello previsto dall'articolo 114 per le autorità nazionali, e richiede una valutazione di proporzionalità caso per caso.

La comunicazione pubblica delle sanzioni ABE non include dati personali. Questo è diverso dal regime delle autorità nazionali (art. 114), dove i dati personali sono inclusi salvo eccezioni: per le sanzioni ABE, la regola è l'assenza di dati personali sin dall'inizio. La ratio è che le entità sotto vigilanza diretta dell'ABE sono tipicamente grandi organizzazioni (enti creditizi emittenti di EMT significativi, emittenti di ART con migliaia di possessori) piuttosto che individui, e la comunicazione pubblica riguarda quindi in primo luogo persone giuridiche.

La natura amministrativa delle sanzioni e il valore di titolo esecutivo

Il paragrafo 2 chiarisce che le sanzioni e le penalità di mora imposte dall'ABE hanno natura amministrativa, non penale. Questa qualificazione è rilevante per diversi profili: le garanzie procedurali applicabili (diritto al contraddittorio, motivazione, ricorso), il ne bis in idem (possibilità di cumulo con procedimenti penali nazionali per gli stessi fatti, nei limiti del diritto UE), e il regime di esecuzione.

Il paragrafo 3 introduce il principio del titolo esecutivo europeo: le sanzioni e penalità di mora imposte dall'ABE costituiscono titolo esecutivo conformemente alle norme di procedura civile dello Stato in cui devono essere eseguite. In pratica, l'ABE non ha bisogno di ottenere una decisione giurisdizionale nel Paese dove risiede il soggetto sanzionato per procedere all'esecuzione forzata: la decisione ABE è di per sé eseguibile. Il meccanismo è analogo a quello previsto per le sanzioni della BCE sui soggetti vigilati dal Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM). Il soggetto sanzionato mantiene naturalmente il diritto di impugnare la decisione ABE davanti alla Corte di giustizia dell'UE.

L'allocazione degli importi al bilancio UE

Il paragrafo 4 prevede che gli importi delle sanzioni e penalità di mora siano allocati al bilancio generale dell'Unione europea. Questa scelta ha una precisa ratio: evitare che l'ABE sviluppi un interesse istituzionale nell'irrogazione di sanzioni (un problema noto come «self-funding supervisor»). Se le sanzioni andassero a finanziare l'ABE stessa o venissero distribuite alle autorità nazionali, si potrebbero creare incentivi perversi a sanzionare più frequentemente o in modo più aggressivo. Portando i proventi al bilancio UE, si assicura la neutralità del supervisore.

Il dovere di motivazione in caso di non-sanzione

Il paragrafo 5 è una norma di accountability istituzionale non comune nel diritto sanzionatorio europeo: se l'ABE decide di non imporre sanzioni o penalità di mora in deroga a quanto previsto dagli articoli 131 e 132, deve comunicarne le ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Questo obbligo di motivazione «al ribasso» bilanciato rispetto al consueto obbligo di motivare la sanzione serve a prevenire l'inerzia sanzionatoria e garantisce che le decisioni di non punire siano soggette a scrutinio politico e istituzionale. È una forma di accountability del supervisore europeo verso le istituzioni dell'UE che le autorità nazionali non conoscono in questo formato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Perché le sanzioni ABE non contengono dati personali a differenza di quelle delle autorità nazionali?

L'art. 133, par. 1 stabilisce espressamente che la comunicazione pubblica delle sanzioni ABE non contiene dati personali. Le entità sotto vigilanza diretta ABE sono tipicamente grandi organizzazioni (enti creditizi, istituti di moneta elettronica emittenti di stablecoin significative) piuttosto che persone fisiche. Diversamente, le autorità nazionali pubblicano l'identità dei responsabili (incluse persone fisiche) ex art. 114, con possibilità di eccezioni per proporzionalità. La ratio è comunque analoga: proteggere i dati personali quando la pubblicazione è sproporzionata rispetto alla violazione.

Un soggetto sanzionato dall'ABE può contestare l'esecutività della decisione in un tribunale nazionale?

No, non può opporsi all'esecutività in sede nazionale. La decisione ABE è titolo esecutivo diretto (par. 3) e si esegue applicando le norme procedurali civili dello Stato interessato senza necessità di exequatur o di una pronuncia giudiziaria nazionale. Il soggetto sanzionato può però impugnare la decisione ABE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che ha giurisdizione per annullarla o modificarla.

Dove finiscono le sanzioni pagate all'ABE?

Gli importi sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea (par. 4), non al bilancio dell'ABE né alle autorità nazionali. Questo evita che il supervisore europeo sviluppi incentivi economici a sanzionare più frequentemente (problema del self-funding supervisor). La scelta riflette un principio di indipendenza istituzionale già adottato per le sanzioni della BCE nel Meccanismo di Vigilanza Unico.

Cosa succede se l'ABE decide di non sanzionare nonostante una violazione accertata?

Il par. 5 impone all'ABE di comunicare le ragioni della non-sanzione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Questo obbligo di trasparenza 'al ribasso' è inusuale nel diritto sanzionatorio europeo e mira a prevenire l'inerzia supervisiva: le decisioni di non punire sono soggette a scrutinio politico-istituzionale esattamente come le decisioni di punire.

Qual è la differenza tra sanzione pecuniaria e penalità di mora nel sistema ABE MiCA?

La sanzione pecuniaria ex art. 131 è una misura punitiva una tantum per la violazione accertata, commisurata alla gravità dell'illecito. La penalità di mora ex art. 132 è uno strumento coercitivo progressivo: si accumula per ogni giorno di inadempimento continuato (ad esempio, omessa fornitura di documenti richiesti), con l'obiettivo di spingere il soggetto a conformarsi. Entrambe sono di natura amministrativa e confluiscono nel bilancio UE.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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