- Le penalità di mora sono strumenti coercitivi che ABE può imporre per costringere un soggetto a cessare una violazione accertata, fornire informazioni richieste, sottoporsi a un'indagine o permettere un'ispezione in loco.
- Le penalità si accumulano per ogni giorno di ritardo, devono essere effettive e proporzionali; la misura giornaliera è fissata al 3% del fatturato medio giornaliero dell'esercizio precedente (o al 2% del reddito medio giornaliero per le persone fisiche).
- La penalità di mora è imposta per un massimo di sei mesi successivi alla notifica della decisione ABE; al termine del periodo ABE rivaluta la misura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 132 Reg. (UE) 2023/1114 — Penalità di mora
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. L’ABE adotta una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare:
a) una persona a porre termine alla condotta che costituisce una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 130;
b) la persona di cui all’articolo 122, paragrafo 1: i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123; iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124. i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123; iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124.
i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122;
ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123;
iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124.
2. La penalità di mora è effettiva e proporzionata. La penalità di mora è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione dell’ABE che impone la penalità di mora.
4. Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ABE. Al termine di tale periodo l’ABE rivede la misura.
Stesso numero, altri codici
- Art. 132 Cod. Amb. — interventi sostitutivi
- Art. 132 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo a contrarre
- Art. 132 D.Lgs. 42/2004 — (Convenzioni internazionali )
- Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell'atto di celebrazione
- Articolo 132 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 132 Codice del Consumo: Termini
Commento
Natura e funzione delle penalità di mora nel sistema MiCA
Le penalità di mora (periodic penalty payments) sono uno strumento classico del diritto sanzionatorio dell'Unione europea: imposte per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di un obbligo, mirano a esercitare pressione continua sul destinatario finché questi non si conformi. L'articolo 132 MiCA le attribuisce alla ABE — l'Autorità Bancaria Europea — nell'ambito dei poteri che questa esercita direttamente sugli emittenti di ART e EMT significativi (e non sull'intero universo dei soggetti vigilati da MiCA, competenza questa riservata alle autorità nazionali). Le penalità di mora si distinguono dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 131: queste ultime puniscono la violazione già commessa; le prime costringono il soggetto a cessare la violazione o a cooperare con l'indagine in corso. Sono strumenti distinti che possono essere applicati cumulativamente.
Presupposti: le tre fattispecie che attivano la penalità di mora
Il paragrafo 1 individua tre distinte fattispecie che giustificano l'imposizione di penalità di mora:
a) Mancata cessazione della violazione: quando ABE ha già accertato con decisione formale (ai sensi dell'articolo 130) una violazione del Regolamento e imposto l'obbligo di porvi termine, ma il soggetto non adempie. La penalità di mora serve qui come misura esecutiva di una decisione già adottata.
b) Ostacolo all'attività istruttoria: quando il soggetto (ex articolo 122, paragrafo 1, cioè i soggetti su cui ABE ha competenza diretta) non fornisce in modo completo le informazioni richieste con decisione ex articolo 122, non si sottopone alle indagini ex articolo 123 fornendo registrazioni, dati e materiali, o non si sottopone alle ispezioni in loco disposte ex articolo 124. In questi casi, la penalità di mora è uno strumento di cooperazione forzata: indispensabile perché ABE possa esercitare effettivamente la vigilanza sugli emittenti significativi.
La distinzione è rilevante: nella fattispecie a), la penalità sanziona l'inottemperanza a un ordine di cessazione; nelle fattispecie b), sanziona l'ostruzione all'attività di vigilanza. Entrambe possono concorrere con le sanzioni dell'articolo 131 per le stesse violazioni.
Effettività, proporzionalità e calcolo della misura giornaliera
Il paragrafo 2 enuncia i criteri generali: effettività e proporzionalità. La penalità deve essere sufficientemente alta da esercitare pressione reale sul destinatario, ma non sproporzionata rispetto alla gravità dell'inadempimento. Il paragrafo 3 fissa la misura giornaliera in modo tassativo: per le persone giuridiche, il 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente; per le persone fisiche, il 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. Il fatturato giornaliero medio si ottiene dividendo il fatturato annuo per 365 (o 366 in anno bisestile). Il parametro di riferimento è l'esercizio precedente, non quello corrente: questo garantisce certezza del calcolo ed evita che il soggetto manipoli i propri dati finanziari correnti per ridurre la penalità. Per soggetti di grandi dimensioni, il 3% giornaliero può rappresentare somme significative: un exchange con fatturato di 100 milioni di euro annui paga circa 8.219 euro al giorno (100.000.000/365×3%), che su sei mesi corrispondono a circa 1,5 milioni di euro.
Decorrenza e durata massima
Il paragrafo 3 precisa che la penalità decorre dalla data fissata nella decisione ABE che la impone, non dalla data della notifica della stessa. Questa scelta impone al destinatario di agire immediatamente dalla data indicata nell'atto, senza poter invocare come scusante ritardi nella ricezione della notifica. Il paragrafo 4 fissa la durata massima in sei mesi successivi alla notifica della decisione; al termine del periodo ABE è tenuta a «rivedere la misura». La rivalutazione al sesto mese può portare a: mantenimento delle penalità (se l'inadempimento persiste), sospensione (se il soggetto ha intrapreso passi significativi verso l'adempimento) o trasformazione in una sanzione definitiva ex articolo 131. La revisione è obbligatoria, non discrezionale: ABE non può lasciare la penalità operativa sine die senza una formale rivalutazione.
Coordinamento con il regime sanzionatorio generale
Le penalità di mora si inseriscono in un sistema sanzionatorio più ampio che include: sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 131), misure di vigilanza (articolo 130) e, per il Titolo VI sugli abusi di mercato, un regime sanzionatorio dedicato. La coerenza del sistema richiede che le penalità di mora non producano un cumulo sproporzionato con le sanzioni pecuniarie. ABE deve tenere conto del principio del ne bis in idem e della proporzionalità complessiva dell'enforcement nell'applicare i diversi strumenti in modo coordinato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le penalità di mora si applicano a tutti i soggetti vigilati da MiCA o solo agli emittenti significativi?
L'articolo 132 riguarda le penalità di mora che ABE impone nell'esercizio delle proprie competenze di vigilanza diretta, che si concentrano sugli emittenti di ART significativi e di EMT significativi. Per gli altri soggetti (CASP, emittenti di ART/EMT non significativi), i poteri sanzionatori sono attribuiti alle autorità competenti nazionali, che applicheranno strumenti analoghi secondo il diritto nazionale.
Come si calcola la penalità di mora giornaliera per una società?
Il 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente: si divide il fatturato annuo dell'anno prima per 365 (o 366) e si applica il 3%. Per una società con 30 milioni di euro di fatturato annuo, la penalità giornaliera è circa 2.466 euro.
Le penalità di mora possono cumularsi con le sanzioni pecuniarie dell'articolo 131?
Le penalità di mora e le sanzioni pecuniarie sono strumenti distinti con funzioni diverse: le prime coercitive (per forzare l'adempimento), le seconde punitive (per sanzionare la violazione già commessa). In linea di principio possono cumularsi, ma ABE deve rispettare i principi di effettività, proporzionalità e ne bis in idem nella quantificazione complessiva.
Per quanto tempo possono essere applicate le penalità di mora?
Per un massimo di sei mesi successivi alla notifica della decisione ABE che le impone. Al termine del periodo ABE è obbligata a rivalutare la misura: può mantenerle, sospenderle o convertire il meccanismo in una sanzione definitiva ex articolo 131.
Il destinatario della penalità di mora può impugnare la decisione ABE?
Sì: ai sensi dell'articolo 113 MiCA, le decisioni delle autorità competenti adottate in applicazione del Regolamento sono soggette al diritto di impugnazione davanti a un organo giurisdizionale. Per le decisioni ABE, il ricorso di primo grado avviene davanti alla Commissione di ricorso dell'ABE e, successivamente, davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Vedi anche