Testo dell'articoloVigente
Art. 24 Reg. (UE) 2023/1114 – Revoca dell’autorizzazione
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti:
a) l’emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell’autorizzazione per 12 mesi consecutivi;
b) l’emittente ha ottenuto l’autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 o in un White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all’articolo 25;
c) l’emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
d) l’emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;
e) l’emittente è soggetto a un piano di risanamento;
f) l’emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività;
g) l’attività dell’emittente costituisce una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
L’emittente del token collegato ad attività notifica alla rispettiva autorità competente una qualsiasi delle situazioni di cui al primo comma, lettere e) ed f).
2. Le autorità competenti revocano altresì l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.
3. Le autorità competenti limitano l’importo di un token collegato ad attività da emettere o impongono un importo nominale minimo al token collegato ad attività, specificandone il limite applicabile o l’importo nominale minimo, qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.
4. Le autorità competenti pertinenti notificano senza indugio all’autorità competente dell’emittente di un token collegato ad attività le informazioni seguenti:
a) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente regolamento non è più titolare di un’autorizzazione come ente creditizio di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, come prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59 del presente regolamento, come istituto di pagamento o come istituto di moneta elettronica;
b) i membri dell’organo di amministrazione gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente hanno violato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.
5. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività se ritengono che i fatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo pregiudichino l’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione di tale emittente o di azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente, o se vi è l’indicazione di un inadempimento dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 34. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’emittente del token collegato ad attività applica la procedura di cui all’articolo 47.
6. Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA la revoca dell’autorizzazione dell’emittente di un token collegato ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109.
In sintesi
Indice dei contenuti
La revoca come strumento di vigilanza: struttura e ratio
L'articolo 24 MiCA disciplina la revoca dell'autorizzazione degli emittenti di token collegati ad attività (ART), ossia di quella categoria di cripto-attività che mantiene la stabilità del valore facendo riferimento a un paniere di attività o valute, distinta dagli EMT (agganciati a una sola valuta ufficiale) e dalle altre cripto-attività. La revoca è un provvedimento ablativo di massima gravità nel sistema MiCA: sopprime la legittimazione dell'emittente a operare e attiva la procedura di rimborso verso i detentori di token.
Il Regolamento costruisce un sistema a doppio binario: da un lato le cause di revoca tipizzate che attivano un obbligo dell'autorità competente (paragrafo 1); dall'altro le ipotesi di intervento su sollecitazione della BCE o della banca centrale nazionale (paragrafi 2 e 3), che introducono una competenza di cogestione della vigilanza a presidio della stabilità monetaria.
Le sette cause di revoca obbligatoria
Il paragrafo 1 elenca in modo tassativo le situazioni che impongono all'autorità competente di revocare l'autorizzazione:
Il ruolo della BCE e delle banche centrali nazionali
I paragrafi 2 e 3 introducono un meccanismo istituzionale peculiare: la BCE (o la banca centrale nazionale di cui all'art. 20, paragrafo 4, per i token riferiti a valute non euro) può formulare un parere che a seconda della gravità produce effetti di diversa intensità.
Se il parere qualifica il token come grave minaccia per il funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria, l'autorità competente è tenuta a revocare l'autorizzazione (paragrafo 2). Si tratta di un potere di iniziativa che vincola l'autorità di vigilanza nazionale: pur restando formalmente in capo all'autorità competente il provvedimento di revoca, la BCE non esprime una mera opinione consultiva ma un atto che attiva un obbligo giuridico.
Se il parere qualifica il token come semplice minaccia (non grave), l'autorità può adottare misure meno drastiche: limitare l'importo dei token da emettere o imporre un importo nominale minimo (paragrafo 3). Questo gradiente di risposta riflette il principio di proporzionalità e consente interventi calibrati prima della revoca definitiva.
Revoca per fatti riguardanti soci, azionisti e soggetti terzi
I paragrafi 4 e 5 disciplinano la revoca indiretta, attivata da eventi che coinvolgono non l'emittente in quanto tale, bensì soggetti ad esso collegati:
Le autorità competenti notificano questi fatti all'autorità di vigilanza dell'emittente. Quest'ultima revoca l'autorizzazione se ritiene che tali circostanze pregiudichino l'onorabilità degli amministratori o dei soci qualificati, o indichino gravi lacune nei dispositivi di governance o di controllo interno (art. 34). In caso di revoca, si applica la procedura di rimborso dell'art. 47.
Effetti della revoca e pubblicità nel registro ESMA
Entro due giorni lavorativi dalla revoca, l'autorità competente ne informa l'ESMA, che pubblica tempestivamente la notizia nel registro pubblico di cui all'art. 109. Questo meccanismo di pubblicità erga omnes persegue un duplice obiettivo: informare gli investitori e i CASP che potrebbero ancora negoziare il token, e garantire la trasparenza del mercato europeo delle cripto-attività. In caso di revoca, l'emittente deve avviare la procedura di rimborso ordinata dei detentori di token ai sensi dell'art. 47, che disciplina le modalità di restituzione del valore e la gestione della riserva di attività.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'autorità competente ha discrezionalità nel decidere se revocare o meno l'autorizzazione?
Per le cause tipizzate al paragrafo 1 la revoca è obbligatoria ('revocano'), non discrezionale. L'autorità non può scegliere di non revocare in presenza di una delle sette ipotesi elencate. Residua discrezionalità solo nella valutazione dei presupposti di fatto (es. gravità della violazione) e nell'applicazione del principio di proporzionalità nelle misure meno invasive del paragrafo 3.
Cosa deve fare l'emittente quando viene avviato un piano di risanamento?
L'emittente ha un obbligo espresso di notifica all'autorità competente non appena è soggetto a un piano di risanamento (paragrafo 1, lettera e), secondo comma). La notifica deve avvenire senza indugio. Il mancato adempimento di questo obbligo è di per sé una violazione del Regolamento, indipendentemente dall'esito del piano di risanamento.
La BCE può revocare direttamente l'autorizzazione di un emittente di ART?
No. La BCE non ha un potere di revoca diretto. Può formulare un parere qualificando il token come grave minaccia, ma il provvedimento formale di revoca spetta all'autorità competente dello Stato membro d'origine. Il parere della BCE è però vincolante nel senso che obbliga l'autorità competente ad adottare la revoca (paragrafo 2) o le misure limitative (paragrafo 3), a seconda della gravità qualificata nel parere.
Cosa succede ai detentori del token dopo la revoca dell'autorizzazione?
In caso di revoca, l'emittente è tenuto ad applicare la procedura di rimborso di cui all'art. 47 MiCA, che disciplina le modalità di restituzione del valore ai detentori e la gestione ordinata della riserva di attività. L'obiettivo è garantire che i portatori non subiscano perdite irragionevoli per effetto della cessazione dell'attività dell'emittente.
Entro quanto tempo l'ESMA pubblica la revoca nel registro?
L'autorità competente comunica la revoca all'ESMA entro due giorni lavorativi. L'ESMA rende disponibili le informazioni 'senza indebito ritardo' nel registro di cui all'art. 109 MiCA. Questo registro è pubblico e accessibile a tutti: investitori, CASP, altre autorità di vigilanza e operatori di mercato.