Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale e comunicano con i possessori e i potenziali possessori di token collegati ad attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

2. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali token e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale.

In sintesi

  • Gli emittenti di token collegati ad attività (ART) sono obbligati ad agire in modo onesto, corretto e professionale in tutte le loro attività.
  • La comunicazione con i possessori e i potenziali possessori deve essere corretta, chiara e non fuorviante.
  • Il principio del migliore interesse dei possessori è vincolante: l'emittente non può favorire i propri interessi a scapito di quelli dei detentori.
  • La parità di trattamento è la regola generale; il trattamento preferenziale è ammesso solo se espressamente previsto nel White Paper o nelle comunicazioni di marketing.
Indice dei contenuti

La clausola generale di correttezza negli ART: inquadramento sistematico

L'articolo 27 del Regolamento MiCA enuncia per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) una clausola generale di condotta basata su tre principi fondamentali: onestà, correttezza e professionalità. Questa disposizione si inserisce nel Titolo III del regolamento, dedicato specificamente agli ART, e rappresenta la trasposizione nel diritto delle cripto-attività di standard di condotta già consolidati nel diritto finanziario europeo - si pensi alla regola analoga prevista dall'articolo 24 della Direttiva MiFID II per le imprese di investimento nei confronti dei clienti.

Gli ART sono token che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un paniere di attività - valute ufficiali, materie prime, altre cripto-attività o una combinazione di esse. Questa caratteristica li rende particolarmente rilevanti come strumenti di pagamento e riserva di valore, e il rischio di comportamenti scorretti da parte degli emittenti può avere ripercussioni significative sulla fiducia nel mercato e sulla stabilità finanziaria. Da qui la scelta del legislatore europeo di imporre una clausola generale di condotta che va oltre i singoli obblighi puntuali previsti altrove nel Titolo III.

Il contenuto del principio di onestà, correttezza e professionalità

Il principio di onestà richiede che l'emittente di ART agisca in buona fede in tutti i rapporti con i possessori di token, evitando comportamenti ingannevoli, manipolativi o fraudolenti. In pratica, ciò si traduce nel divieto di diffondere informazioni false sulla riserva di attività, di omettere informazioni materiali che potrebbero influenzare le decisioni dei possessori, o di creare artificiose aspettative sulla stabilità o il valore del token.

Il principio di correttezza implica che l'emittente rispetti gli impegni assunti nel White Paper e nelle comunicazioni di marketing, che le condizioni di rimborso siano applicate in modo uniforme e prevedibile, e che le modifiche alle condizioni del token siano comunicate tempestivamente e con sufficiente preavviso ai possessori. La correttezza si manifesta anche nel gestire in modo equo eventuali situazioni di stress (come quelle disciplinate dall'articolo 46 sul piano di risanamento), senza favorire determinati possessori a scapito di altri.

Il principio di professionalità richiede che l'emittente disponga di strutture organizzative adeguate, di personale qualificato e di processi idonei a gestire un token che può raggiungere una diffusione significativa tra i possessori. Questo si collega agli altri obblighi organizzativi del Titolo III (artt. 34 e ss.) in materia di governance, gestione dei conflitti di interesse e continuità operativa.

L'obbligo di comunicazione chiara, corretta e non fuorviante

Il paragrafo 1 dedica attenzione specifica all'obbligo comunicativo: le informazioni trasmesse ai possessori e ai potenziali possessori di ART devono essere corrette (corrispondenti alla realtà), chiare (comprensibili per il destinatario medio) e non fuorvianti (non idonee a creare impressioni erronee anche attraverso omissioni, enfasi selettive o formule ambigue). Questo standard si applica a tutte le forme di comunicazione: il White Paper, le comunicazioni di marketing, i report periodici ai possessori, le comunicazioni in caso di eventi rilevanti e qualsiasi altra interazione dell'emittente con il mercato.

Il requisito di «non fuorviante» è particolarmente rilevante nel contesto degli ART: un emittente che descrivesse il proprio token come «completamente stabile» o «senza rischi» senza adeguate avvertenze violerebbe questo principio, anche se tecnicamente le singole affermazioni fossero difendibili. L'ESMA ha sottolineato nelle proprie linee guida che le comunicazioni devono presentare in modo bilanciato sia i potenziali benefici sia i rischi connessi al possesso di ART.

Il principio del migliore interesse e la parità di trattamento

Il paragrafo 2 introduce due standard connessi: l'obbligo di agire nel migliore interesse dei possessori di ART e il principio di parità di trattamento tra possessori. Il principio del migliore interesse implica che, nelle scelte gestionali e operative relative al token, l'emittente privilegi gli interessi collettivi dei possessori rispetto ai propri interessi commerciali o a quelli di soggetti correlati. Questo può rilevare, per esempio, quando l'emittente deve decidere come gestire la riserva di attività in una fase di mercato difficile, o come impostare le condizioni di rimborso.

La parità di trattamento vieta all'emittente di riservare condizioni più favorevoli a determinati possessori rispetto ad altri senza esplicita previsione nel White Paper. In pratica, se l'emittente vuole creare classi di token con diritti differenziati, diritti di rimborso prioritari per alcuni possessori, o accesso privilegiato a determinati servizi, deve indicarlo espressamente nel White Paper o nelle comunicazioni di marketing che i possessori hanno a disposizione prima di acquistare il token. La derogabilità del principio di parità solo mediante previsione contrattuale preventiva richiama l'istituto delle «class actions» nel diritto societario e tutela i possessori di retail da trattamenti discriminatori non preannunciati.

Collegamento con altri obblighi MiCA e implicazioni pratiche

L'articolo 27 è una clausola generale che si intreccia con numerosi altri obblighi specifici del Titolo III: gli obblighi informativi continui (art. 29), l'obbligo di gestire i conflitti di interesse (art. 32), le regole sulla governance dell'emittente (art. 34), e le disposizioni sulla riserva di attività (artt. 35-37). Una violazione dell'articolo 27 può costituire la base giuridica di un'azione di vigilanza da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 94 MiCA, anche in assenza di una violazione specifica di norme tecniche più dettagliate. Operativamente, gli emittenti di ART dovrebbero adottare policy formali di comunicazione trasparente, meccanismi di gestione dei reclami e procedure di monitoraggio della parità di trattamento, documentando il rispetto di questi standard per dimostrare la conformità al principio di professionalità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa significa in pratica agire nel 'migliore interesse' dei possessori di ART?

Significa che l'emittente, nelle proprie scelte gestionali, deve privilegiare gli interessi collettivi dei possessori rispetto ai propri interessi commerciali. Ad esempio, nella gestione della riserva di attività l'emittente non può adottare strategie di investimento eccessivamente rischiose per aumentare i propri rendimenti se questo pregiudica la capacità di rimborso. Il principio opera in modo simile al dovere fiduciario riconosciuto ai gestori di fondi nei confronti dei quotisti.

Un emittente di ART può prevedere condizioni di rimborso più favorevoli per alcuni possessori rispetto ad altri?

Sì, ma solo se questa differenziazione è espressamente prevista nel White Paper sulle cripto-attività o nelle comunicazioni di marketing che i potenziali possessori hanno a disposizione prima dell'acquisto. Il principio di parità di trattamento dell'art. 27, par. 2 è derogabile solo mediante previsione contrattuale preventiva. Non sono ammesse differenziazioni introdotte successivamente o applicate in modo discrezionale dall'emittente.

L'obbligo di comunicazione 'non fuorviante' si applica anche alle comunicazioni sui social media?

Sì. L'obbligo si applica a tutte le forme di comunicazione dell'emittente con i possessori e i potenziali possessori, inclusi i post sui social media, le newsletter, i comunicati stampa e i materiali promozionali. Anche affermazioni tecnicamente vere ma presentate in modo da creare impressioni erronee - per esempio enfatizzando solo i dati favorevoli e omettendo i rischi - possono configurare una violazione dell'art. 27. Le comunicazioni di marketing sono soggette anche agli obblighi specifici dell'art. 7 MiCA.

L'art. 27 si applica anche ai distributori di ART che non sono l'emittente originario?

L'articolo 27 è formulato con riferimento agli 'emittenti' di ART. Tuttavia, i distributori che agiscono per conto dell'emittente o che svolgono attività di CASP in relazione agli ART sono soggetti agli obblighi generali di condotta previsti per i prestatori di servizi (artt. 66 e ss. MiCA). L'emittente rimane responsabile anche per il comportamento dei propri distributori nel misura in cui li ha incaricati e non ha adeguatamente vigilato sul rispetto degli standard di comunicazione.

Quali sono le conseguenze per un emittente di ART che viola l'art. 27?

La violazione dell'art. 27 espone l'emittente a misure di vigilanza da parte dell'autorità competente (per ART significativi, dell'ABE) che possono includere avvertimenti pubblici, ordini di cessazione della condotta, sospensione o revoca dell'autorizzazione. A livello sanzionatorio, gli Stati membri devono prevedere sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive. I possessori di ART danneggiati da comunicazioni fuorvianti o da trattamenti discriminatori potrebbero anche avere azioni di responsabilità civile nei confronti dell'emittente.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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