Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 Reg. (UE) 2023/1114 — Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale e comunicano con i possessori e i potenziali possessori di token collegati ad attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante.
2. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali token e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo ed esenzioni
- Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell'adozione sullo stato dell'adottato
- Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
- Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni