Testo dell'articoloVigente
Art. 16 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorizzazione
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token collegato ad attività, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token collegato ad attività ed:
a) è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’articolo 21; oppure
b) è un ente creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.
Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente di un token collegato ad attività, altre persone possono offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40. Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
a) su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token collegato ad attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale, e l’emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure
b) l’offerta al pubblico del token collegato ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il token collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati.
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.
3. L’autorizzazione concessa dall’autorità competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’emittente di un token collegato ad attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token collegato ad attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.
4. L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’autorità competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.
In sintesi
Indice dei contenuti
La regola generale: riserva di attività emissiva agli emittenti autorizzati
L'articolo 16 del Regolamento MiCA costituisce la norma-cardine del Titolo III: nessuno può offrire al pubblico nell'Unione europea un token collegato ad attività (ART) né chiederne l'ammissione alla negoziazione, salvo che si tratti dell'emittente stesso, purché questo abbia ottenuto la necessaria autorizzazione dall'autorità competente del proprio Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 21, ovvero sia un ente creditizio che soddisfa le condizioni speciali dell'art. 17. La ratio della norma è trasparente: gli ART sono strumenti con potenziale di stabilità sistemica - pensati per ancorare il proprio valore a panieri di attività o valute - e quindi soggetti al regime prudenziale più esigente previsto da MiCA. Consentire la loro circolazione senza un emittente vigilato e capitalizzato correttamente creerebbe rischi per i possessori al dettaglio e, in caso di offerta di grandi volumi, per la stabilità dei mercati finanziari.
La norma riecheggia il modello già noto nel settore bancario e finanziario: l'emissione di strumenti con caratteristiche quasi-monetarie è sempre stata riservata ai soggetti autorizzati e vigilati. MiCA applica questo principio consolidato al nuovo ecosistema delle cripto-attività, ricostruendo attorno agli ART un perimetro regolatorio equivalente - funzionalmente - a quello degli istituti di moneta elettronica o degli enti creditizi per i prodotti tradizionali.
I soggetti legittimati all'emissione
Il paragrafo 1 individua due categorie di emittenti abilitati. La prima - e principale - è la persona giuridica o impresa stabilita nell'Unione che abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del proprio Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 21. Il requisito di stabilimento nell'UE è tassativo: un emittente domiciliato in un Paese terzo non può accedere al mercato UE attraverso l'autorizzazione MiCA, sebbene possa farlo tramite una filiale o una consociata stabilita nell'UE. La forma giuridica delle «altre imprese» - categoria che il considerando introduce per tenere conto di ordinamenti che conoscono forme associative senza personalità giuridica piena - deve garantire un livello di tutela dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche vere e proprie; ed esse devono essere assoggettate a vigilanza prudenziale adeguata alla loro forma.
La seconda categoria è l'ente creditizio (banca o istituto di credito) che soddisfi i requisiti dell'art. 17. Le banche non necessitano di una separata autorizzazione MiCA per emettere ART: l'autorizzazione bancaria già ottenuta ai sensi della direttiva CRD IV, unitamente al rispetto delle condizioni specifiche dell'art. 17 (essenzialmente: notifica del white paper, rispetto degli obblighi del Titolo III e verifica da parte della competente autorità di vigilanza bancaria), è sufficiente. Questa scelta legislativa riflette l'idea che gli enti creditizi siano già soggetti a un regime di vigilanza patrimoniale e di governance stringente, rendendo superflua una duplice autorizzazione.
Il consenso scritto dell'emittente per le offerte di terzi
Il terzo comma del paragrafo 1 introduce una deroga strutturale: anche soggetti diversi dall'emittente possono offrire al pubblico un ART o chiederne l'ammissione alla negoziazione, a condizione che l'emittente abbia rilasciato il proprio consenso scritto. Si tratta di una norma di fondamentale importanza pratica: nel mercato secondario, i CASP che gestiscono piattaforme di negoziazione o svolgono attività di collocamento distribuiscono ART già emessi. MiCA riconosce questa realtà ma subordina la legittimità di tali attività al consenso documentato dell'emittente e al rispetto, da parte del terzo offerente, degli artt. 27 (comunicazioni di marketing), 29 (white paper e responsabilità) e 40 (riserva di attività, nel senso degli obblighi informativi a essa correlati).
Il consenso scritto assolve una duplice funzione: da un lato, responsabilizza l'emittente rispetto alla catena distributiva del proprio token; dall'altro, garantisce che le offerte di terzi avvengano nel rispetto degli stessi standard informativi e di marketing che caratterizzano l'offerta diretta. In mancanza di tale consenso, l'offerta del terzo è illecita ai sensi di MiCA, a prescindere dall'eventuale autorizzazione che il terzo stesso possa possedere come CASP per altri servizi.
Le esenzioni dall'obbligo di autorizzazione
Il paragrafo 2 contempla due ipotesi nelle quali l'obbligo di previa autorizzazione dell'emittente non si applica, pur permanendo l'obbligo di redazione e notifica del white paper.
La prima esenzione è quantitativa: se, su un periodo di 12 mesi calcolato giorno per giorno, il valore medio degli ART emessi da un emittente non supera mai i 5.000.000 EUR (o equivalente in altra valuta), l'emittente è esente dall'autorizzazione, a condizione che non sia «collegato a una rete di altri emittenti esentati». Questa clausola anti-frammentazione mira a impedire che una struttura di emittenti coordinati, ciascuno sotto la soglia individuale, possa complessivamente distribuire grandi volumi di ART eludendo la vigilanza. La valutazione del collegamento tra emittenti è rimessa all'autorità competente, che verificherà eventuali legami di controllo, accordi commerciali o interdipendenze tecnologiche.
La seconda esenzione è qualitativa: se l'offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati (ai sensi della definizione applicabile, che MiCA mutua dal contesto MiFID II) e gli ART possono essere detenuti solo da questi soggetti. In tal caso, la ratio protettiva che giustifica l'autorizzazione - tutela del detentore al dettaglio - non si attiva, e l'emittente può operare senza autorizzazione preventiva.
In entrambi i casi di esenzione, l'emittente non è dispensato dalla redazione del white paper ex art. 19: deve predisporlo e notificarlo all'autorità competente, che ne prende atto senza dover emettere un provvedimento formale di approvazione. Le comunicazioni di marketing restano invece soggette alla notifica su richiesta dell'autorità.
Il passaporto europeo dell'autorizzazione e del white paper
I paragrafi 3 e 4 consacrano il principio del passaporto unico. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità dello Stato membro d'origine abilita l'emittente a offrire l'ART in tutta l'Unione senza ulteriori formalità locali: nessun Stato membro ospitante può imporre condizioni aggiuntive. Analogamente, l'approvazione del white paper - incluso il white paper modificato ai sensi dell'art. 25 - ha efficacia in tutta l'UE. Questo meccanismo è coerente con l'obiettivo fondamentale di MiCA di creare un mercato unico dei cripto-asset: se ogni autorizzazione fosse circoscritta al territorio nazionale, il mercato si frammenterebbe nuovamente, vanificando i benefici del quadro armonizzato.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine - in Italia, Consob per i profili MiCA che non riguardano enti creditizi; Banca d'Italia per gli emittenti che siano istituti di credito o di moneta elettronica - è responsabile della vigilanza continua sull'emittente e dell'eventuale revoca dell'autorizzazione. Le autorità degli Stati membri ospitanti possono cooperare con l'autorità di origine ma non adottare in via autonoma misure di vigilanza sull'emittente, salvo misure d'urgenza nel territorio nazionale in caso di grave pericolo per i consumatori.
Coordinamento con il Titolo V (CASP) e con la disciplina bancaria
L'art. 16 disciplina solo il lato dell'emissione e dell'offerta. I CASP che intendono ammettere un ART alla negoziazione sulla propria piattaforma sono autorizzati a farlo a condizione che l'ART sia stato emesso da un emittente autorizzato ex art. 16 o da un ente creditizio ex art. 17, oppure che benefici di una delle esenzioni del par. 2. L'ammissione alla negoziazione di ART non autorizzati configura una violazione del Titolo III, sanzionabile ai sensi dell'art. 111.
Il coordinamento con la disciplina bancaria è articolato: le banche che emettono ART rimangono soggette alla CRD IV e al Regolamento CRR per i requisiti patrimoniali generali, ma aggiungono a essi i requisiti specifici del Titolo III MiCA (riserva di attività, diritti di rimborso, test di stress). Non si tratta quindi di un regime alternativo bensì cumulativo, in cui le regole MiCA si sovrappongono - senza sostituirsi - al quadro prudenziale bancario già applicabile.
Profilo operativo: come ottenere l'autorizzazione ex art. 21
Il percorso autorizzativo previsto dall'art. 21 - cui l'art. 16 rinvia - richiede la presentazione di una domanda corredata, tra l'altro, di: programma di attività con descrizione dei token da emettere; white paper sulle cripto-attività redatto ai sensi dell'art. 19; politiche di gestione della riserva di attività; modalità di remunerazione del personale; meccanismi di governance; relazione sulle misure di controllo interno e gestione dei rischi. L'autorità competente dispone di 60 giorni lavorativi per valutare la domanda, con possibilità di sospensione in caso di richiesta di informazioni integrative. L'autorizzazione può essere condizionata o limitata a specifici tipi di ART o a una fascia massima di volume di emissione, qualora l'autorità ritenga che determinate caratteristiche dell'emittente o del token introducano rischi non adeguatamente gestiti.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per una start-up o un operatore del settore fintech che voglia emettere un ART nell'UE, l'art. 16 impone un percorso chiaro ma impegnativo: costituire una persona giuridica nell'UE, dotarsi di una struttura di governance e di capitale adeguata, predisporre la documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione e il white paper, e pianificare i tempi autorizzativi (potenzialmente superiori ai 60 giorni lavorativi in caso di richieste istruttorie). La soglia di esenzione a 5.000.000 EUR può rappresentare una finestra operativa per progetti in fase early-stage, ma va gestita con attenzione per evitare il rischio di sforarne i limiti - anche involontariamente - durante una fase di crescita rapida del token.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un emittente autorizzato in un solo Stato membro può offrire il proprio ART in tutta l'UE?
Sì. L'art. 16, paragrafo 3, prevede espressamente che l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine sia valida per tutta l'Unione, consentendo all'emittente di offrire l'ART in ogni Stato membro senza dover chiedere autorizzazioni aggiuntive. Lo stesso vale per l'approvazione del white paper, che ha efficacia unionale automatica ai sensi del paragrafo 4.
Un emittente che beneficia dell'esenzione a 5.000.000 EUR deve comunque redigere il white paper?
Sì. Anche in caso di esenzione dall'obbligo di autorizzazione, l'art. 16, paragrafo 2, impone all'emittente di redigere il white paper ai sensi dell'art. 19 e di notificarlo all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Le comunicazioni di marketing devono essere messe a disposizione dell'autorità su richiesta.
Un ente creditizio deve chiedere l'autorizzazione MiCA per emettere un ART?
No, a condizione che rispetti i requisiti specifici dell'art. 17. Le banche già autorizzate ai sensi della CRD IV possono emettere ART senza un'ulteriore autorizzazione MiCA, ma devono notificare il white paper all'autorità competente e rispettare tutti gli obblighi del Titolo III relativi alla riserva di attività, ai diritti dei possessori e agli obblighi informativi.
Una società di diritto extra-UE può emettere ART offerti al pubblico nell'Unione?
No direttamente. L'art. 16, paragrafo 1, richiede che l'emittente sia una persona giuridica o un'impresa stabilita nell'Unione. Un soggetto extra-UE che voglia accedere al mercato europeo deve costituire una filiale o una consociata stabilita in uno Stato membro e ottenere tramite essa l'autorizzazione MiCA.
Cosa succede se un terzo offre un ART senza il consenso scritto dell'emittente?
L'offerta al pubblico effettuata da un terzo in assenza del consenso scritto dell'emittente è illecita ai sensi dell'art. 16. Il terzo può essere soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 111 MiCA, incluse ingiunzioni di cessazione, sanzioni pecuniarie e, in caso di persona fisica responsabile, divieti temporanei di svolgere funzioni di gestione.