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Categoria: Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)

  • Art. 37 Reg. (UE) 2023/1114 — Custodia delle attività di riserva

    Art. 37 Reg. (UE) 2023/1114 — Custodia delle attività di riserva

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento che:

    a) le attività di riserva non siano gravate né costituite in garanzia come «contratto di garanzia finanziaria” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 39 ) ;

    b) le attività di riserva siano detenute in custodia conformemente ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo;

    c) gli emittenti di token collegati ad attività abbiano rapidamente accesso alle attività di riserva per soddisfare eventuali richieste di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;

    d) le concentrazioni dei depositari delle attività di riserva siano evitate;

    e) il rischio di concentrazione delle attività di riserva sia evitato.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività che emettono due o più token collegati ad attività nell’Unione dispongono di una politica di custodia per ciascun gruppo della riserva di attività. I diversi emittenti di token collegati ad attività che hanno emesso lo stesso di token collegato ad attività applicano e mantengono una politica di custodia unica.

    3. Le attività di riserva sono detenute in custodia non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di emissione del token collegato ad attività da uno o più dei seguenti soggetti:

    a) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti, nel caso in cui le attività di riserva assumano la forma di cripto-attività;

    b) un ente creditizio per tutti i tipi di attività di riserva;

    c) un’impresa di investimento che presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di clienti di cui all’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, se le attività di riserva assumono la forma di strumenti finanziari.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività esercitano tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3. Il depositario è una persona giuridica diversa dall’emittente. Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 3 dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva, tenendo conto delle prassi contabili, delle procedure di custodia e dei meccanismi di controllo interno di tali prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi e imprese di investimento. Gli accordi contrattuali tra gli emittenti di token collegati ad attività e i depositari garantiscono che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

    5. Le politiche e le procedure di custodia di cui al paragrafo 1 stabiliscono i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva e la procedura per il riesame di tale designazione. Gli emittenti di token collegati ad attività riesaminano periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva. Ai fini di tale riesame, gli emittenti di token collegati ad attività valutano le loro esposizioni nei confronti di tali depositari, tenendo conto dell’intera portata del loro rapporto con essi, e monitorano su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

    6. I depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 garantiscono che la custodia di tali attività di riserva sia effettuata nel modo seguente:

    a) gli enti creditizi detengono in custodia i fondi in un conto aperto nei loro libri contabili;

    b) per gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia, gli enti creditizi o le imprese di investimento detengono in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi o delle imprese di investimento e tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente a tali enti creditizi o imprese di investimento;

    c) per le cripto-attività che possono essere detenute in custodia, i prestatori di servizi per le cripto-attività detengono in custodia le cripto-attività incluse nelle attività di riserva o i mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso, sotto forma di chiavi crittografiche private;

    d) per le altre attività, gli enti creditizi verificano la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività e tengono un registro delle attività di riserva di cui hanno accertato la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività.

    Ai fini della lettera a) del primo comma, gli enti creditizi assicurano che i fondi siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi in un conto separato conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione ( 40 ) . Tale conto è aperto a nome dell’emittente dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token collegato ad attività, in modo che i fondi detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva di attività. Ai fini della lettera b) del primo comma, gli enti creditizi e le imprese di investimento assicurano che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi e delle imprese di investimento in conti separati conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE. Il conto di strumenti finanziari è aperto a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token collegato ad attività, in modo che gli strumenti finanziari detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti a ciascuna riserva di attività. Ai fini della lettera c) del primo comma, i prestatori di servizi per le cripto-attività aprono un registro delle posizioni a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva di ciascun token collegato ad attività, in modo che le cripto-attività detenute in custodia possano essere chiaramente identificate come appartenenti a ciascuna riserva di attività. Ai fini della lettera d) del primo comma, la valutazione della proprietà delle attività di riserva da parte degli emittenti di token collegati ad attività si basa sulle informazioni o sui documenti forniti dagli emittenti dei token collegati ad attività e, se disponibili, su prove esterne.

    7. La designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva come previsto al paragrafo 4 del presente articolo è comprovata da un accordo contrattuale di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma. Tali accordi contrattuali disciplinano, tra l’altro, il flusso di informazioni necessarie per consentire agli emittenti di token collegati ad attività, ai prestatori di servizi per le cripto-attività, agli enti creditizi e alle imprese di investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.

    8. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 agiscono in modo onesto, corretto, professionale, indipendente e nell’interesse degli emittenti dei token collegati ad attività e dei possessori di tali token.

    9. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari conformemente al paragrafo 4 non svolgono attività nei confronti di emittenti di token collegati ad attività che possano creare conflitti di interesse tra tali emittenti, i possessori dei token collegati ad attività e loro stessi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi o le imprese di investimento hanno separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento dei loro compiti di custodia dai loro compiti potenzialmente confliggenti;

    b) i potenziali conflitti di interesse sono stati adeguatamente individuati, monitorati, gestiti e comunicati dagli emittenti dei token collegati ad attività ai possessori dei token collegati ad attività, conformemente all’articolo 32.

    10. In caso di perdita di uno strumento finanziario o di una cripto-attività detenuti in custodia a norma del paragrafo 6, il prestatore di servizi per le cripto-attività, l’ente creditizio o l’impresa di investimento che ha perso tale strumento finanziario o cripto-attività procede alla compensazione o alla restituzione all’emittente del token collegato ad attività di uno strumento finanziario o una cripto-attività di tipo identico o di valore corrispondente, senza indebito ritardo. Il prestatore di servizi per le cripto-attività, l’ente creditizio o l’impresa di investimento in questione non è ritenuto responsabile della compensazione o della restituzione se è in grado di dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, e che le conseguenze di tale evento sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.

  • Art. 38 Reg. (UE) 2023/1114 — Investimento della riserva di attività

    Art. 38 Reg. (UE) 2023/1114 — Investimento della riserva di attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività che investono una parte della riserva di attività investono tali attività unicamente in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

    2. Le quote di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono considerate attività con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini del paragrafo 1, se tale OICVM investe unicamente in attività quali ulteriormente specificate dall’ABE in conformità del paragrafo 5 e se l’emittente del token collegato ad attività garantisce che la riserva di attività sia investita in modo tale da ridurre al minimo il rischio di concentrazione.

    3. Gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva di attività sono detenuti in custodia a norma dell’articolo 37.

    4. Tutti i profitti o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva di attività sono a carico dell’emittente del token collegato ad attività.

    5. L’ABE, in cooperazione l’ESMA e la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di contrazione minimi di cui al paragrafo 1. Nello specificare tali strumenti finanziari, l’ABE tiene conto:

    a) dei vari tipi di attività cui può fare riferimento un token collegato ad attività;

    b) della correlazione tra le attività cui fa riferimento il token collegato ad attività e gli strumenti finanziari altamente liquidi in cui l’emittente può investire;

    c) del requisito di copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e quale ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ( 41 ) ;

    d) dei vincoli alla concentrazione che impediscono all’emittente di: i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto; ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento. i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto; ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento.

    i) investire più di una determinata percentuale di attività di riserva in strumenti finanziari altamente liquidi, con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi, emesse da un singolo soggetto;

    ii) detenere in custodia più di una determinata percentuale di cripto-attività o attività con prestatori di servizi per le cripto-attività o enti creditizi che appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) , o imprese di investimento.

    Ai fini del primo comma, lettera d), punto i), l’ABE definisce limiti adeguati per determinare i requisiti di concentrazione. Tali limiti tengono conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 39 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritto di rimborso

    Art. 39 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritto di rimborso

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento nei confronti degli emittenti dei token collegati ad attività e in relazione alle attività di riserva quando gli emittenti non sono in grado di adempiere i loro obblighi di cui al capo 6 del presente titolo. Gli emittenti stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate in relazione a tale diritto permanente di rimborso.

    2. Su richiesta di un possessore di un token collegato ad attività, un emittente di tale token rimborsa pagando un importo in fondi, diversi dalla moneta elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token collegato ad attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token. Gli emittenti stabiliscono una politica relativa a tale diritto permanente di rimborso che prevede:

    a) le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l’esercizio di tale diritto di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;

    b) i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività, anche in condizioni di stress del mercato, nonché nel contesto dell’attuazione del piano di risanamento di cui all’articolo 46 o in caso di rimborso ordinato di token collegati ad attività a norma dell’articolo 47;

    c) la valutazione, o i principi di valutazione, dei token collegati ad attività e delle attività di riserva quando il diritto di rimborso è esercitato dal possessore di token collegati ad attività, anche utilizzando la metodologia di valutazione stabilita all’articolo 36, paragrafo 11;

    d) le condizioni di regolamento del rimborso; e

    e) le misure adottate dagli emittenti per gestire in maniera adeguata l’aumento o il decremento della riserva di attività al fine di evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva.

    Quando gli emittenti, nel vendere un token collegato ad attività, accettano un pagamento in fondi diversi dalla moneta elettronica, denominati in una valuta ufficiale, essi offrono sempre la possibilità di rimborso del token in fondi diversi dalla moneta elettronica, denominati nella stessa valuta ufficiale.

    3. Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token collegati ad attività non è soggetto a commissioni.

  • Art. 40 Reg. (UE) 2023/1114 — Divieto di concedere interessi

    Art. 40 Reg. (UE) 2023/1114 — Divieto di concedere interessi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività non concedono interessi in relazione ai token collegati ad attività.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività.

    3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti, con un effetto equivalente a quello di un interesse percepito dal possessore di token collegati ad attività, direttamente dall’emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati ai token collegati ad attività oppure derivanti dalla remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

  • Art. 41 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Art. 41 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o combinazione di tali persone che agisca di concerto, che intenda acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività o aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l’emittente del token collegato ad attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’autorità competente di detto emittente, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4.

    2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività comunica per iscritto la propria decisione all’autorità competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’autorità competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, oppure che l’emittente del token collegato ad attività cessi di essere una sua filiazione.

    3. L’autorità competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

    4. L’autorità competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competente informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

    5. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50 o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie. L’autorità competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’autorità competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione. L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

    6. L’autorità competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi, e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

    7. Qualora l’autorità competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

    8. L’autorità competenti può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale termine massimo.

  • Art. 42 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Art. 42 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, l’autorità competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:

    a) la reputazione del candidato acquirente;

    b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’emittente del token collegato ad attività;

    c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda l’emittente del token collegato ad attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione;

    d) se l’emittente del token collegato ad attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

    e) l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

    2. L’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, sono incomplete o false.

    3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

    4. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 43 Reg. (UE) 2023/1114 — Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Art. 43 Reg. (UE) 2023/1114 — Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I criteri per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi sono i seguenti, quali ulteriormente specificati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 11:

    a) il numero di possessori del token collegato ad attività è superiore a 10 milioni;

    b) il valore del token collegato ad attività emesso, la sua capitalizzazione di mercato o l’entità della riserva di attività dell’emittente del token collegato ad attività è superiore a 5 000 000 000 EUR;

    c) il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni in tale token collegato ad attività giornalieri nel periodo pertinente sono rispettivamente superiori a 2,5 milioni di operazioni e a 500 000 000 EUR;

    d) l’emittente del token collegato ad attività è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 43 ) ;

    e) la rilevanza delle attività dell’emittente del token collegato ad attività su scala internazionale, compreso l’impiego del token collegato ad attività per i pagamenti e le rimesse;

    f) l’interconnessione del token collegato ad attività o dei suoi emittenti con il sistema finanziario;

    g) il fatto che lo stesso emittente emetta almeno un token collegato ad attività o token di moneta elettronica aggiuntivo e presti almeno un servizio per le cripto-attività.

    2. L’ABE classifica i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi se almeno tre dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatti:

    a) durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, successiva all’autorizzazione a norma dell’articolo 21, o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17; o

    b) durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

    3. Se diversi emittenti emettono lo stesso token collegato ad attività, il soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

    4. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22. Qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o qualora il token collegato ad attività si riferisca a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

    5. Laddove concluda che un token collegato ad attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il token collegato ad attività come token collegato ad attività significativo e lo notifica all’emittente di tale token collegato ad attività, all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

    6. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token collegato ad attività come un token collegato ad attività significativo 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tale token collegato ad attività e la rispettiva autorità competente.

    7. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 6, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’emittente di tale token collegato ad attività significativo sono trasferite dall’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente all’ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

    8. Ogni anno l’ABE valuta la classificazione dei token collegati ad attività significativi sulla base delle informazioni disponibili, comprese dalle relazioni di cui al paragrafo 4 o dalle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 22. Laddove concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività, all’autorità competente del loro Stato membro d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello tale Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale di cui al paragrafo 4, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

    9. L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token collegato ad attività come significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tali token collegati ad attività e la rispettiva autorità competente.

    10. Se un token collegato ad attività non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’emittente di tale token collegato ad attività sono trasferite dall’ABE all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

    11. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base classificare come significativo un token collegato ad attività, e sulla cui base determinare:

    a) le circostanze in cui le attività dell’emittente del token collegato ad attività sono considerate significative su scala internazionale al di fuori dell’Unione;

    b) le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario;

    c) il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all’ABE e alla BCE a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e dell’articolo 56, paragrafo 3.

  • Art. 44 Reg. (UE) 2023/1114 — Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Art. 44 Reg. (UE) 2023/1114 — Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’autorità competente notifica immediatamente tale richiesta dell’emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Affinché un token collegato ad attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’emittente richiedente del token collegato ad attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

    2. Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token collegato ad attività, e notifica tale progetto di decisione all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

    3. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token collegato ad attività come un token collegato ad attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente richiedente di tale token collegato ad attività e la rispettiva autorità competente.

    4. Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’autorità competente all’ABE alla data della decisione dell’autorità competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

  • Art. 45 Reg. (UE) 2023/1114 — Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    Art. 45 Reg. (UE) 2023/1114 — Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio di tali emittenti e che non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi garantiscono che tali token possano essere detenuti in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività che non appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, su base equa, ragionevole e non discriminatoria.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi valutano e controllano le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso dei token collegati ad attività da parte dei possessori degli stessi. A tal fine gli emittenti di token collegati ad attività significativi stabiliscono, mantengono e attuano una politica e procedure per la gestione della liquidità. Tale politica e tali procedure assicurano che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta agli emittenti di token collegati ad attività significativi di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi effettuano periodicamente prove di stress di liquidità. In funzione dell’esito di tali prove, l’ABE può decidere di rafforzare i requisiti in materia di liquidità di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 36, paragrafo 6. Se gli emittenti di token collegati ad attività significativi offrono due o più token collegati ad attività o prestano servizi per le cripto-attività, le prove di stress riguardano tutte queste attività in modo globale e olistico.

    5. La percentuale di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera b), è fissata al 3 % dell’importo medio delle attività di riserva per gli emittenti di token collegati ad attività significativi.

    6. Qualora più emittenti offrano lo stesso token collegato ad attività significativo, a ciascun emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5. Qualora un emittente offra nell’Unione due o più token collegati ad attività e almeno uno di tali token collegati ad attività è classificato come significativo, a tale emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5.

    7. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

    a) il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva di cui al paragrafo 1;

    b) i contenuti minimi della politica e delle procedure per la gestione della liquidità di cui al paragrafo 3 e dei requisiti in materia di liquidità, specificando tra l’altro l’importo minimo dei depositi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento, che non può essere inferiore al 60 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta ufficiale;

    c) la procedura e i tempi per l’adeguamento dell’importo dei fondi propri di un emittente di un token collegato ad attività significativo in applicazione del paragrafo 5.

    Nel caso degli enti creditizi, l’ABE calibra le norme tecniche tenendo conto di eventuali interazioni tra i requisiti normativi stabiliti dal presente regolamento e i requisiti normativi stabiliti da altri atti legislativi dell’Unione. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    8. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con la BCE, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di stabilire i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente tenendo conto degli ultimi sviluppi del mercato.

  • Art. 46 Reg. (UE) 2023/1114 — Piano di risanamento

    Art. 46 Reg. (UE) 2023/1114 — Piano di risanamento

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un emittente di un token collegato ad attività elabora e mantiene un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure da parte dell’emittente per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva di attività nei casi in cui l’emittente non rispetta tali requisiti. Il piano di risanamento include inoltre il mantenimento dei servizi dell’emittente relativi al token collegato ad attività, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività. Il piano di risanamento include condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento nonché un’ampia gamma di opzioni di risanamento, tra cui:

    a) commissioni di liquidità sui rimborsi;

    b) limiti all’importo del token collegato ad attività che può essere rimborsato in qualsiasi giorno lavorativo;

    c) sospensione dei rimborsi.

    2. L’emittente del token collegato ad attività notifica il piano di risanamento all’autorità competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’autorità competente chiede di apportare modifiche al piano di risanamento ove necessario per garantirne la corretta attuazione, e notifica all’emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di risanamento. Se del caso, l’emittente notifica il piano di risanamento anche alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, parallelamente all’autorità competente.

    3. Se l’emittente non rispetta i requisiti applicabili alla riserva di attività a norma del capo 3 del presente titolo o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non rispetti tali requisiti, l’autorità competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili, ha il potere di imporre all’emittente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano di risanamento qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi contenute nel piano di risanamento iniziale e di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano aggiornato entro un determinato arco di tempo.

    4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, l’autorità competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di token collegati ad attività e della stabilità finanziaria.

    5. Se del caso, l’autorità competente notifica alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell’emittente ogni misura adottata conformemente ai paragrafi 3 e 4.

    6. L’ABE, previa consultazione dell’ESMA, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare il formato del piano di risanamento e le informazioni da fornire.

  • Art. 47 Reg. (UE) 2023/1114 — Piano di rimborso

    Art. 47 Reg. (UE) 2023/1114 — Piano di rimborso

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un emittente di un token collegato ad attività elabora e mantiene un piano operativo per favorire il rimborso ordinato di ciascun token collegato ad attività, che deve essere attuato sulla base di una decisione dell’autorità competente secondo cui l’emittente non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi, tra l’altro in caso di insolvenza o, se applicabile, di risoluzione o in caso di revoca dell’autorizzazione dell’emittente, fatto salvo l’avvio di una misura di prevenzione della crisi o di una misura di gestione della crisi ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 101 e 102, della direttiva 2014/59/UE o di un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 44 ) .

    2. Il piano di rimborso dimostra la capacità dell’emittente del token collegato ad attività di effettuare il rimborso del token collegato ad attività in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva. Il piano di rimborso comprende accordi contrattuali, procedure e sistemi, inclusa la designazione di un amministratore temporaneo in conformità del diritto applicabile, per garantire un trattamento equo di tutti i possessori di token collegati ad attività e per assicurare che i possessori di token collegati ad attività siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva. Il piano di rimborso garantisce la continuità di tutte le attività essenziali che sono necessarie per il rimborso ordinato e che sono svolte dagli emittenti o da qualsiasi soggetto terzo.

    3. L’emittente del token collegato ad attività notifica il piano di rimborso all’autorità competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’autorità competente chiede di apportare modifiche al piano di rimborso ove necessario per garantirne la corretta attuazione e notifica all’emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di rimborso.

    4. Se del caso, l’autorità competente notifica il piano di rimborso all’autorità di risoluzione e all’autorità di vigilanza prudenziale dell’emittente. L’autorità di risoluzione può esaminare il piano di rimborso al fine di individuare nello stesso eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’emittente e può formulare raccomandazioni al riguardo all’autorità competente.

    5. L’ABE emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare:

    a) il contenuto del piano di rimborso e la periodicità del riesame, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token collegato ad attività, nonché del modello di business del suo emittente; e

    b) i fattori che determinano l’attuazione del piano di rimborso.

  • Art. 48 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

    Art. 48 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token di moneta elettronica e:

    a) sia autorizzata quale ente creditizio o istituto di moneta elettronica; e

    b) abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51.

    Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token di moneta elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.

    2. I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.

    3. I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.

    4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token di moneta elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.

    5. Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token di moneta elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.

    6. Gli emittenti di token di moneta elettronica notificano alla rispettiva autorità competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token di moneta elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’offerta al pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.

    7. In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token di moneta elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’autorità competente in conformità dell’articolo 51.