- I possessori di token collegati ad attività (ART) hanno un diritto permanente di rimborso nei confronti dell'emittente, esercitabile in qualsiasi momento qualora l'emittente non riesca ad adempiere i propri obblighi ordinari.
- Il rimborso può avvenire in fondi (valuta legale) pari al valore di mercato delle attività di riserva collegate, oppure tramite la consegna delle attività fisiche di riserva.
- L'emittente deve predisporre una politica di rimborso dettagliata che specifichi condizioni, soglie, periodi, meccanismi di valutazione e modalità di regolamento.
- Il rimborso ordinario non è soggetto a commissioni, salvo quanto previsto nel piano di risanamento (art. 46).
- La politica di rimborso deve prevedere procedure operative anche in scenari di stress di mercato e in caso di attuazione del piano di risanamento o di rimborso ordinato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritto di rimborso
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. I possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento nei confronti degli emittenti dei token collegati ad attività e in relazione alle attività di riserva quando gli emittenti non sono in grado di adempiere i loro obblighi di cui al capo 6 del presente titolo. Gli emittenti stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate in relazione a tale diritto permanente di rimborso.
2. Su richiesta di un possessore di un token collegato ad attività, un emittente di tale token rimborsa pagando un importo in fondi, diversi dalla moneta elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token collegato ad attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token. Gli emittenti stabiliscono una politica relativa a tale diritto permanente di rimborso che prevede:
a) le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l’esercizio di tale diritto di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività;
b) i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività, anche in condizioni di stress del mercato, nonché nel contesto dell’attuazione del piano di risanamento di cui all’articolo 46 o in caso di rimborso ordinato di token collegati ad attività a norma dell’articolo 47;
c) la valutazione, o i principi di valutazione, dei token collegati ad attività e delle attività di riserva quando il diritto di rimborso è esercitato dal possessore di token collegati ad attività, anche utilizzando la metodologia di valutazione stabilita all’articolo 36, paragrafo 11;
d) le condizioni di regolamento del rimborso; e
e) le misure adottate dagli emittenti per gestire in maniera adeguata l’aumento o il decremento della riserva di attività al fine di evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva.
Quando gli emittenti, nel vendere un token collegato ad attività, accettano un pagamento in fondi diversi dalla moneta elettronica, denominati in una valuta ufficiale, essi offrono sempre la possibilità di rimborso del token in fondi diversi dalla moneta elettronica, denominati nella stessa valuta ufficiale.
3. Fatto salvo l’articolo 46, il rimborso dei token collegati ad attività non è soggetto a commissioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 — Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 39 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 39 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni generali
- Art. 39 D.Lgs. 159/2011 — Assistenza legale alla procedura
Commento
Funzione e ratio del diritto di rimborso
L'art. 39 MiCA disciplina il diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attività (ART). La ratio della norma è duplice: da un lato tutela i possessori di ART garantendo loro un'uscita dal token a un valore equo ancorato alle attività di riserva; dall'altro presidia la stabilità del meccanismo di stabilizzazione, evitando che l'assenza di un diritto di rimborso trasformi l'ART in uno strumento privo di valore intrinseco garantito. Il diritto di rimborso si inserisce nel sistema più ampio di requisiti prudenziali del Titolo III, complementare alla disciplina della riserva di attività (art. 36), alle politiche d'investimento (art. 37) e ai requisiti di liquidità (art. 38).
Condizioni per l'esercizio del diritto: rimborso «permanente» o «straordinario»
L'art. 39, par. 1 stabilisce che il diritto di rimborso nei confronti dell'emittente e in relazione alle attività di riserva sorge «quando gli emittenti non sono in grado di adempiere i loro obblighi» del capo 6 del Titolo III. Si tratta di un diritto attivabile in situazioni di crisi dell'emittente, non necessariamente come diritto di uscita corrente per qualsiasi possessore in qualsiasi momento per ragioni di mera convenienza finanziaria: per quest'ultimo scenario è il mercato secondario (piattaforme di negoziazione) la via ordinaria di disinvestimento. Tuttavia, la struttura del par. 2 — che indica le modalità di rimborso su «richiesta di un possessore» — lascia intendere che, nell'ambito dei meccanismi di rimborso ordinari, l'emittente possa (e debba) prevedere forme di riscatto anche al di fuori delle situazioni di crisi, secondo le proprie politiche interne.
Modalità di rimborso: fondi o attività fisiche
Il par. 2 prevede due modalità alternative di rimborso:
Una regola di coerenza valutaria completa il quadro: se l'emittente accetta pagamenti in una determinata valuta ufficiale per la vendita del token, deve offrire il rimborso nella medesima valuta. Questa simmetria previene asimmetrie di cambio che penalizzerebbero i possessori al momento del disinvestimento.
La politica di rimborso: contenuto minimo
Il nucleo operativo dell'art. 39 è la politica di rimborso, che l'emittente deve stabilire, mantenere e attuare. La norma ne elenca il contenuto minimo:
Gratuità del rimborso e sue eccezioni
Il par. 3 sancisce un principio di gratuità: il rimborso ordinario degli ART non è soggetto a commissioni. Fanno eccezione le situazioni disciplinate dall'art. 46 (piano di risanamento), in cui l'autorità competente potrebbe consentire o imporre condizioni particolari di rimborso per garantire la sostenibilità del piano. Questo principio protegge i possessori da oneri che potrebbero de facto scoraggiarli dall'esercitare un diritto che la norma vuole effettivo e non meramente formale.
Coordinamento con la disciplina della riserva e le situazioni di crisi
Il diritto di rimborso dell'art. 39 è strettamente interconnesso con il regime della riserva di attività (art. 36-38). Una riserva adeguatamente dimensionata, liquida e segregata è la condizione necessaria perché il rimborso possa essere eseguito anche in scenari avversi. Gli emittenti di ART significativi (art. 43) sono soggetti a requisiti prudenziali rafforzati proprio in ragione del rischio sistemico che una corsa ai rimborsi potrebbe generare. In tali casi, la vigilanza è esercitata direttamente dall'ABE, che può intervenire imponendo condizioni aggiuntive alla politica di rimborso.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il diritto di rimborso ex art. 39 è esercitabile da qualsiasi possessore di ART in qualsiasi momento?
L'art. 39, par. 1 collega il diritto di rimborso "nei confronti degli emittenti e in relazione alle attività di riserva" all'incapacità dell'emittente di adempiere i propri obblighi ordinari. Nella pratica, l'emittente può strutturare la politica di rimborso prevedendo condizioni, soglie e periodi di preavviso per le richieste correnti. Il diritto diventa incondizionato (e non limitabile) nelle situazioni di crisi dell'emittente previste dal par. 1.
Come si determina il valore di rimborso del token?
Il valore di rimborso è pari al "valore di mercato delle attività collegate", determinato secondo la metodologia stabilita dall'art. 36, par. 11 e dagli atti delegati della Commissione. Non si tratta del prezzo di mercato del token su una piattaforma di negoziazione, ma del valore intrinseco calcolato in base alle attività sottostanti della riserva al momento dell'esercizio del diritto.
L'emittente può applicare commissioni per il rimborso degli ART?
No, in via ordinaria il rimborso non è soggetto a commissioni (art. 39, par. 3). L'unica eccezione è prevista nell'ambito del piano di risanamento (art. 46): in tale contesto eccezionale l'emittente può, con l'approvazione dell'autorità competente, prevedere commissioni di uscita o differimenti nei tempi di rimborso per garantire la tenuta del piano.
Cosa succede se l'emittente non ha liquidità sufficiente nella riserva per soddisfare le richieste di rimborso?
L'emittente deve attivare i meccanismi di stress previsti nella propria politica di rimborso (es. conversione graduale di attività meno liquide, ricorso alla liquidità di riserva). Se la situazione è critica, scatta l'obbligo di attuazione del piano di risanamento ex art. 46 o, in caso di insolvenza irreversibile, del piano di rimborso ordinato ex art. 47. In entrambi i casi, l'autorità competente esercita una vigilanza rafforzata sui tempi e sulle modalità di esecuzione dei rimborsi.
La politica di rimborso deve essere pubblicata e accessibile ai possessori di ART?
Sì. La politica di rimborso fa parte delle informazioni che l'emittente è tenuto a rendere pubbliche e che devono essere incluse o richiamate nel white paper. La trasparenza sulle condizioni di rimborso è un elemento essenziale della tutela del possessore, che deve poter conoscere in anticipo le modalità e i limiti dell'esercizio del diritto prima di acquistare il token.
Vedi anche