Testo dell'articoloVigente
Art. 35 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti di fondi propri
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:
a) 350 000 EUR;
b) il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36;
c) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.
Ai fini della lettera b) del primo comma, per importo medio della riserva di attività si intende l’importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti. Se l’emittente offre più di un token collegato ad attività, l’importo di cui alla lettera b) del primo comma è pari alla somma dell’importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun token collegato ad attività. L’importo di cui alla lettera c) del primo comma, è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 3.
2. I fondi propri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 4, e all’articolo 48 di tale regolamento.
3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può imporre a un emittente di un token collegato ad attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:
a) la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’emittente del token collegato ad attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10;
b) la qualità e la volatilità della riserva di attività di cui all’articolo 36;
c) i tipi di diritti riconosciuti dall’emittente del token collegato ad attività ai possessori del token collegato ad attività in conformità dell’articolo 39;
d) i rischi comportati dalla politica di investimento sulla riserva di attività, se quest’ultima include investimenti;
e) il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate nel token collegato ad attività;
f) l’importanza dei mercati sui quali il token collegati ad attività è offerto e commercializzato;
g) se del caso, la capitalizzazione di mercato del token collegato ad attività.
4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può imporre a un emittente di un token collegato ad attività non significativo di rispettare qualsiasi requisito di cui all’articolo 45, se necessario per far fronte al livello di rischio superiore individuato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o a qualsiasi altro rischio che l’articolo 45 mira ad affrontare, come i rischi di liquidità.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, gli emittenti di token collegati ad attività effettuano periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo. Sulla base dell’esito di tali prove di stress, l’autorità competente dello Stato membro d’origine impone all’emittente del token collegato ad attività di detenere fondi propri per un importo superiore tra il 20 % e il 40 % rispetto all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.
6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) la procedura e i tempi per l’adeguamento di un emittente di un token collegato ad attività ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3;
b) i criteri per richiedere un importo più elevato dei fondi propri, come stabilito al paragrafo 3;
c) i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token collegato ad attività, tra cui, ma non solo: i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni; ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress; iii) i dispositivi di governance interna; iv) l’infrastruttura di dati pertinente; v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi; vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress. i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni; ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress; iii) i dispositivi di governance interna; iv) l’infrastruttura di dati pertinente; v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi; vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.
i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni;
ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress;
iii) i dispositivi di governance interna;
iv) l’infrastruttura di dati pertinente;
v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi;
vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e
vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
La logica dei requisiti patrimoniali per gli ART
L'art. 35 del Regolamento MiCA stabilisce i requisiti minimi di fondi propri che gli emittenti di token collegati ad attività (ART) devono mantenere in ogni momento. Il principio sottostante è analogo a quello che governa la capitalizzazione degli enti creditizi e degli istituti di pagamento: l'emittente deve disporre di un cuscinetto patrimoniale capace di assorbire perdite impreviste senza ricorrere ai fondi della riserva di attività, che invece appartengono funzionalmente ai possessori del token.
La struttura a tre soglie - importo fisso, quota proporzionale alla riserva, quota proporzionale alle spese operative - garantisce che il requisito sia calibrato sia sulla dimensione assoluta del programma di emissione, sia sull'operatività corrente dell'emittente. Un emittente in fase di avvio, con riserva modesta, sarà vincolato dalla soglia fissa o da quella sulle spese; un emittente maturo con riserve molto ampie sarà vincolato dalla soglia proporzionale del 2%.
Le tre soglie nel dettaglio
La soglia assoluta di 350.000 EUR rappresenta il capital floor applicabile a prescindere dalla dimensione del programma. È comparabile - per ordine di grandezza - al requisito minimo di capitale degli istituti di pagamento di minori dimensioni e funge da barriera d'ingresso minima al mercato degli ART.
La soglia del 2% dell'importo medio della riserva di attività è quella più significativa per gli emittenti di taglia medio-grande. Per «importo medio» si intende la media giornaliera dell'importo delle attività di riserva nei sei mesi precedenti; se l'emittente offre più ART distinti, i requisiti si sommano. Questa soglia riflette la proporzionalità tra rischio sistemico e capitalizzazione: un emittente con una riserva di 500 milioni di euro deve mantenere fondi propri di almeno 10 milioni. Pur trattandosi di un'aliquota bassa rispetto agli standard bancari, essa si giustifica con la presenza della riserva di attività stessa, che funge da primo presidio a tutela dei possessori.
La soglia delle spese fisse generali - un quarto di quelle dell'anno precedente - è mutuata dalla disciplina delle imprese di investimento ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2033 e mira a garantire che l'emittente abbia risorse sufficienti a far fronte ai costi operativi per almeno tre mesi in caso di interruzione delle attività. È soggetta a revisione annuale e calcolata secondo le norme tecniche applicabili (art. 67, par. 3).
La qualità dei fondi propri: solo CET1
Il paragrafo 2 prescrive che i fondi propri siano costituiti esclusivamente da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 (CET1) ai sensi degli artt. 26-30 del CRR (Regolamento (UE) 575/2013), dopo la piena deduzione prevista dall'art. 36 CRR. La norma esclude espressamente l'applicazione delle soglie di esenzione degli artt. 46, par. 4, e 48 CRR, che normalmente consentono di riconoscere come CET1 alcune partecipazioni incrociate e attività fiscali differite al di sotto di determinate soglie. L'effetto pratico è una definizione di fondi propri più restrittiva di quella usata per le banche: il CET1 degli emittenti ART deve essere «pulito» da qualsiasi elemento ibrido o differito.
I buffer discrezionali: il 20% aggiuntivo
Il paragrafo 3 attribuisce all'autorità competente un potere di intervento micro-prudenziale: può imporre fondi propri aggiuntivi fino al 20% della soglia proporzionale (lett. b) se, all'esito di una valutazione di rischio, riscontra un profilo di rischio superiore su uno o più dei seguenti profili: qualità dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno; qualità e volatilità della riserva di attività; natura dei diritti dei possessori; politica di investimento della riserva; volume e valore delle transazioni; importanza dei mercati su cui il token è offerto; capitalizzazione di mercato del token.
L'elenco è tassativo ma copre ampiamente i fattori di rischio tipici degli ART. In particolare, la volatilità della riserva è rilevante quando questa include attività con maggiore sensitività ai tassi di interesse o ai mercati di credito; la qualità della governance è determinante per valutare la capacità dell'emittente di reagire a stress operativi. L'autorità può anche imporre all'emittente di un ART non significativo il rispetto di requisiti normalmente riservati agli ART significativi (art. 45), se necessario per fronteggiare specifici rischi di liquidità o altri rischi individuati.
Le prove di stress e il buffer fino al 40%
Il paragrafo 5 introduce l'obbligo di prove di stress periodiche che l'emittente deve condurre considerando scenari di stress finanziario (shock dei tassi di interesse, shock di credito) e scenari di stress non finanziario (rischio operativo, cyber-rischio, discontinuità tecnologica). All'esito delle prove, l'autorità competente può imporre un buffer aggiuntivo compreso tra il 20% e il 40% della soglia proporzionale. Si tratta di un meccanismo mutuato dalla disciplina bancaria (SREP) e adattato alla specificità degli ART: la stress-testing capability dell'emittente diventa così un fattore determinante nella calibrazione del requisito patrimoniale effettivo.
L'ABE - ai sensi del par. 6 - elaborerà RTS per specificare procedure di adeguamento al buffer aggiuntivo, criteri per la sua imposizione, requisiti minimi per i programmi di stress test (frequenza, governance, metodologia, ipotesi, periodicità minima). Gli RTS dovevano essere presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Implicazioni operative per gli emittenti
Sul piano pratico, un emittente di ART deve strutturare la propria capitalizzazione tenendo conto sia dei requisiti statici (le tre soglie) sia dell'eventuale buffer dinamico imposto dall'autorità. È consigliabile mantenere un margine di capital conservation al di sopra del requisito minimo, analogamente a quanto fanno le banche rispetto ai requisiti di Pillar 1 e Pillar 2. Il monitoraggio giornaliero del valore medio della riserva nei sei mesi precedenti è essenziale per anticipare variazioni del requisito del 2%: una crescita rapida del valore della riserva può determinare un incremento significativo dei fondi propri necessari in un arco temporale relativamente breve.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la soglia minima di fondi propri per un emittente di ART di piccole dimensioni?
La soglia assoluta è 350.000 EUR (art. 35, par. 1, lett. a). Se il 2% della riserva di attività media o un quarto delle spese fisse annue superano tale importo, il vincolo vincolante diventa il valore più alto tra le tre soglie. Per un emittente early-stage con riserva molto modesta, il floor di 350.000 EUR è spesso il requisito dominante.
Cosa si intende per 'importo medio della riserva di attività' ai fini del calcolo del 2%?
Per importo medio si intende la media dell'importo delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolata nei sei mesi precedenti la data di riferimento. Se l'emittente gestisce più ART distinti, gli importi medi di ciascun token si sommano per determinare il requisito complessivo.
I fondi propri degli emittenti ART possono includere strumenti di capitale Additional Tier 1 o Tier 2?
No. Il par. 2 dell'art. 35 richiede che i fondi propri siano composti esclusivamente da elementi e strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1) ai sensi degli artt. 26-30 del CRR, dopo la piena deduzione dell'art. 36 CRR, senza applicare le soglie di esenzione. Strumenti AT1 e T2 non sono ammessi.
Con quale frequenza l'autorità può imporre buffer aggiuntivi?
L'autorità può imporre il buffer aggiuntivo del 20% (par. 3) all'esito di una valutazione di rischio e può aggiornarlo annualmente o in occasione di modifiche sostanziali del profilo di rischio dell'emittente. Il buffer da prove di stress (par. 5) segue la periodicità degli esercizi di stress test, che gli RTS dell'ABE definiranno in dettaglio.
Cosa succede se un emittente di ART scende sotto il requisito minimo di fondi propri?
La violazione del requisito di fondi propri è soggetta alle misure di vigilanza previste dal Titolo VII di MiCA. L'autorità competente può imporre misure di risanamento, sospendere l'emissione di nuovi token, imporre la riduzione dell'importo degli ART in circolazione o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione. L'emittente deve notificare immediatamente all'autorità qualsiasi deterioramento patrimoniale significativo.