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Categoria: Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)

  • Art. 25 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

    Art. 25 Reg. (UE) 2023/1114 — Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine qualsiasi modifica prevista del loro modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività e che intervenga dopo l’autorizzazione in conformità dell’articolo 21 o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 17, come pure nel contesto dell’articolo 23. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, qualsiasi variazione sostanziale:

    a) dei dispositivi di governance, inclusi le linee di segnalazione all’organo di amministrazione e il quadro di gestione dei rischi;

    b) delle attività di riserva e della custodia delle attività di riserva;

    c) dei diritti riconosciuti ai possessori di token collegati ad attività;

    d) del meccanismo attraverso il quale viene emesso e rimborsato un token collegato ad attività;

    e) dei protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

    f) del funzionamento della tecnologia a registro distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e archiviati usando tale tecnologia a registro distribuito;

    g) dei meccanismi per assicurare la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’articolo 45;

    h) degli accordi con soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione delle attività di riserva e l’investimento della riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

    i) delle procedure di trattamento dei reclami;

    j) della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e delle politiche e procedure generali al riguardo.

    Gli emittenti di token collegati ad attività notificano inoltre all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine almeno 30 giorni lavorativi prima che le modifiche previste abbiano effetto.

    2. Qualora le modifiche previste di cui al paragrafo 1 siano state notificate all’autorità competente, l’emittente di un token collegato ad attività elabora un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato e assicura che l’ordine delle informazioni ivi riportate sia coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività originario. L’emittente del token collegato ad attività notifica il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato all’autorità competente dello Stato membro d’origine. L’autorità competente conferma per via elettronica il ricevimento del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato non appena possibile e in ogni caso al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. L’autorità competente concede la propria approvazione o rifiuta di approvare il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato entro 30 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento. Durante l’esame del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, l’autorità competente può richiedere informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive in merito a tale progetto. Quando l’autorità competente richiede tali informazioni aggiuntive, il termine di 30 giorni lavorativi decorre solo dal momento in cui l’autorità competente riceve le informazioni supplementari richieste.

    3. Qualora l’autorità competente ritenga che le modifiche di un White Paper sulle cripto-attività possano avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, sulla trasmissione della politica monetaria e sulla sovranità monetaria, essa consulta la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4. L’autorità competente può anche consultare l’ABE e l’ESMA in tali casi. La BCE o la banca centrale pertinente e, se del caso, l’ABE e l’ESMA emettono un parere entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della consultazione di cui al primo comma.

    4. In sede di approvazione del White Paper sulle cripto-attività modificato, l’autorità competente può chiedere all’emittente del token collegato ad attività:

    a) di mettere in atto meccanismi per garantire la tutela dei possessori del token collegato ad attività qualora una potenziale modifica delle operazioni dell’emittente possa avere un effetto rilevante sul valore, sulla stabilità o sui rischi del token collegato ad attività o delle attività di riserva;

    b) di adottare le opportune misure correttive per affrontare le preoccupazioni relative all’integrità del mercato, alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

    L’autorità competente chiede all’emittente del token collegato ad attività di adottare misure correttive adeguate per affrontare le preoccupazioni relative al regolare funzionamento del sistema di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria, se tali misure correttive sono proposte dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora la BCE o la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, abbiano proposto misure diverse rispetto a quelle richieste dall’autorità competente, le misure proposte sono combinate o, se ciò non è possibile, è richiesta la misura più rigorosa.

    5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente comunica il White Paper sulle cripto-attività modificato all’ESMA, ai punti di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale dello Stato membro interessato. L’ESMA rende disponibile, senza indebito ritardo, il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109.

  • Art. 26 Reg. (UE) 2023/1114 — Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    Art. 26 Reg. (UE) 2023/1114 — Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualora un emittente abbia violato l’articolo 19, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token collegato ad attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

    2. L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.

    3. Spetta al possessore del token collegato ad attività presentare prove attestanti che l’emittente di tale token collegato ad attività ha violato l’articolo 19 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette o non chiare, oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token collegato ad attività.

    4. L’emittente e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 19, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

    a) è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; oppure

    b) non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare il token collegato ad attività.

    5. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

  • Art. 27 Reg. (UE) 2023/1114 — Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

    Art. 27 Reg. (UE) 2023/1114 — Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale e comunicano con i possessori e i potenziali possessori di token collegati ad attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali token e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale.

  • Art. 28 Reg. (UE) 2023/1114 — Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività

    Art. 28 Reg. (UE) 2023/1114 — Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Un emittente di un token collegato ad attività pubblica sul proprio sito web il White Paper sulle cripto-attività approvato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, o all’articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato di cui all’articolo 25. Il White Paper sulle cripto-attività approvato è pubblicamente accessibile entro la data di inizio dell’offerta al pubblico di tale token collegato ad attività o dell’ammissione di tale token alla negoziazione. Il White Paper sulle cripto-attività approvato e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato rimangono disponibili sul sito web dell’emittente finché il token collegato ad attività è detenuto dal pubblico.

  • Art. 29 Reg. (UE) 2023/1114 — Comunicazioni di marketing

    Art. 29 Reg. (UE) 2023/1114 — Comunicazioni di marketing

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un’offerta al pubblico di un token collegato ad attività o all’ammissione di tale token alla negoziazione è conforme a tutti i requisiti seguenti:

    a) le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    b) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    c) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività;

    d) le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano l’indirizzo del sito web dell’emittente del token collegato ad attività, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare l’emittente.

    2. Le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile attestante che tutti i possessori del token collegato ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento da parte dell’emittente.

    3. Le comunicazioni di marketing e le loro eventuali modifiche sono pubblicate sul sito web dell’emittente.

    4. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione delle comunicazioni di marketing prima della pubblicazione.

    5. Le comunicazioni di marketing sono notificate alle autorità competenti su richiesta.

    6. Nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Tale limitazione non pregiudica la facoltà dell’emittente del token collegato ad attività di condurre sondaggi di mercato.

  • Art. 30 Reg. (UE) 2023/1114 — Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività

    Art. 30 Reg. (UE) 2023/1114 — Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, in modo chiaro, preciso e trasparente, l’importo dei token collegati ad attività in circolazione e il valore e la composizione della riserva di attività di cui all’articolo 36. Tali informazioni sono aggiornate con periodicità almeno mensile.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, non appena possibile, una breve sintesi chiara, precisa e trasparente della relazione di audit, nonché la relazione di audit completa e integrale, della riserva di attività di cui all’articolo 36.

    3. Fatto salvo l’articolo 88, gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore dei token collegati ad attività o sulla riserva di attività di cui all’articolo 36.

  • Art. 31 Reg. (UE) 2023/1114 — Procedure di trattamento dei reclami

    Art. 31 Reg. (UE) 2023/1114 — Procedure di trattamento dei reclami

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività istituiscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori di token collegati ad attività e da altre parti interessate, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori di token collegati ad attività, e pubblicano descrizioni di tali procedure. Se i token collegati ad attività sono distribuiti, in tutto o in parte, da soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), gli emittenti dei token collegati ad attività istituiscono procedure anche per facilitare il trattamento di tali reclami tra i possessori dei token collegati ad attività e tali soggetti terzi.

    2. I possessori di token collegati ad attività possono presentare reclami a titolo gratuito agli emittenti dei loro token collegati ad attività o, se del caso, ai soggetti terzi di cui al paragrafo 1.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi di cui al paragrafo 1 elaborano e mettono a disposizione dei possessori di token collegati ad attività un modello per la presentazione dei reclami e tengono una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta agli stessi.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività esaminano tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e comunicano l’esito di tale esame ai possessori dei loro token entro un termine ragionevole.

    5. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 32 Reg. (UE) 2023/1114 — Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Art. 32 Reg. (UE) 2023/1114 — Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:

    a) i rispettivi azionisti o soci;

    b) qualsiasi azionista o socio, siano diretti o indiretti, che detenga una partecipazione qualificata negli emittenti;

    c) i membri dei rispettivi organi di amministrazione;

    d) i rispettivi dipendenti;

    e) i possessori di token collegati ad attività; oppure

    f) qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività adottano in particolare tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva di attività di cui all’articolo 36.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito web, ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

    4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 è sufficientemente precisa da consentire ai potenziali possessori dei loro token collegati ad attività di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tali token.

    5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;

    b) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 3.

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 33 Reg. (UE) 2023/1114 — Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione

    Art. 33 Reg. (UE) 2023/1114 — Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Gli emittenti di token collegati ad attività notificano immediatamente alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione e forniscono all’autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.

  • Art. 34 Reg. (UE) 2023/1114 — Dispositivi di governance

    Art. 34 Reg. (UE) 2023/1114 — Dispositivi di governance

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività si dotano di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

    2. I membri dell’organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, essi non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.

    3. L’organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività valuta o riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi ai capi 2, 3, 5 e 6 del presente titolo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

    4. Gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività soddisfano i requisiti di sufficiente onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità.

    5. Gli emittenti di token collegati ad attività adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento. Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano, in particolare, politiche e procedure riguardanti:

    a) la riserva di attività di cui all’articolo 36;

    b) la custodia delle attività di riserva, compresa la separazione delle attività, secondo quanto specificato all’articolo 37;

    c) il riconoscimento di diritti ai possessori di token collegati ad attività, secondo quanto specificato all’articolo 39;

    d) il meccanismo attraverso il quale vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività;

    e) i protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

    f) il funzionamento della tecnologia a registro distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e memorizzati usando tale tecnologia a registro distribuito o tecnologie analoghe gestite dagli emittenti o da un terzo che agisce per loro conto;

    g) i meccanismi per garantire la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’articolo 45;

    h) gli accordi con soggetti terzi per la gestione della riserva di attività e per l’investimento delle attività di riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

    i) il consenso scritto degli emittenti di token collegati ad attività dato ad altre persone che potrebbero offrire o chiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;

    j) il trattamento dei reclami, secondo quanto specificato all’articolo 31;

    k) i conflitti di interesse, secondo quanto specificato all’articolo 32.

    Qualora gli emittenti di token collegati ad attività concludano gli accordi di cui al primo comma, lettera h), tali accordi sono stabiliti in un contratto con i soggetti terzi. Tali accordi contrattuali stabiliscono i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi sia degli emittenti di token collegati ad attività che dei soggetti terzi. Qualsiasi accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto applicabile.

    6. A meno che non abbiano avviato un piano di rimborso di cui all’articolo 47, gli emittenti di token collegati ad attività impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività. A tal fine, gli emittenti di token collegati ad attività mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza in conformità delle norme dell’Unione appropriate.

    7. Se l’emittente di un token collegato ad attività decide di interrompere la prestazione dei suoi servizi e attività, anche con l’interruzione dell’emissione di tale token collegato ad attività, esso presenta un piano all’autorità competente per l’approvazione di tale interruzione.

    8. Gli emittenti di token collegati ad attività individuano le fonti di rischio operativo e riducono al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

    9. Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono una politica e piani di continuità operativa per assicurare, in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure TIC, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle loro attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle loro attività.

    10. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 37 ) . Le procedure prevedono una valutazione globale del ricorso a soggetti terzi di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente articolo. Gli emittenti di token collegati ad attività monitorano e valutano periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia dei meccanismi di controllo interno e delle procedure per la valutazione del rischio e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

    11. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di sistemi e procedure adatti per salvaguardare la disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati, come previsto dal regolamento (UE) 2022/2554 e in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Tali sistemi registrano e salvaguardano i dati e le informazioni pertinenti raccolti e prodotti nel corso delle attività degli emittenti.

    12. Gli emittenti di token collegati ad attività garantiscono di essere regolarmente sottoposti a audit da parte di revisori indipendenti. I risultati di tali audit sono comunicati all’organo di amministrazione dell’emittente interessato e messi a disposizione dell’autorità competente.

    13. Entro il 30 giugno 2024 l’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare il contenuto minimo dei dispositivi di governance riguardanti:

    a) gli strumenti di monitoraggio dei rischi di cui al paragrafo 8;

    b) il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 9;

    c) il meccanismo di controllo interno di cui al paragrafo 10;

    d) gli audit di cui al paragrafo 12, compresa la documentazione minima da utilizzare nell’audit.

    Nell’emanazione degli orientamenti di cui al primo comma, l’ABE tiene conto delle disposizioni sui requisiti in materia di governance contenute in altri atti legislativi dell’Unione concernenti i servizi finanziari, compresa la direttiva 2014/65/UE.

  • Art. 35 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti di fondi propri

    Art. 35 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti di fondi propri

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

    a) 350 000 EUR;

    b) il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36;

    c) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.

    Ai fini della lettera b) del primo comma, per importo medio della riserva di attività si intende l’importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti. Se l’emittente offre più di un token collegato ad attività, l’importo di cui alla lettera b) del primo comma è pari alla somma dell’importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun token collegato ad attività. L’importo di cui alla lettera c) del primo comma, è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 3.

    2. I fondi propri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 4, e all’articolo 48 di tale regolamento.

    3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può imporre a un emittente di un token collegato ad attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:

    a) la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’emittente del token collegato ad attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10;

    b) la qualità e la volatilità della riserva di attività di cui all’articolo 36;

    c) i tipi di diritti riconosciuti dall’emittente del token collegato ad attività ai possessori del token collegato ad attività in conformità dell’articolo 39;

    d) i rischi comportati dalla politica di investimento sulla riserva di attività, se quest’ultima include investimenti;

    e) il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate nel token collegato ad attività;

    f) l’importanza dei mercati sui quali il token collegati ad attività è offerto e commercializzato;

    g) se del caso, la capitalizzazione di mercato del token collegato ad attività.

    4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può imporre a un emittente di un token collegato ad attività non significativo di rispettare qualsiasi requisito di cui all’articolo 45, se necessario per far fronte al livello di rischio superiore individuato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o a qualsiasi altro rischio che l’articolo 45 mira ad affrontare, come i rischi di liquidità.

    5. Fatto salvo il paragrafo 3, gli emittenti di token collegati ad attività effettuano periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo. Sulla base dell’esito di tali prove di stress, l’autorità competente dello Stato membro d’origine impone all’emittente del token collegato ad attività di detenere fondi propri per un importo superiore tra il 20 % e il 40 % rispetto all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.

    6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) la procedura e i tempi per l’adeguamento di un emittente di un token collegato ad attività ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3;

    b) i criteri per richiedere un importo più elevato dei fondi propri, come stabilito al paragrafo 3;

    c) i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token collegato ad attività, tra cui, ma non solo: i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni; ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress; iii) i dispositivi di governance interna; iv) l’infrastruttura di dati pertinente; v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi; vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress. i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni; ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress; iii) i dispositivi di governance interna; iv) l’infrastruttura di dati pertinente; v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi; vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

    i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni;

    ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress;

    iii) i dispositivi di governance interna;

    iv) l’infrastruttura di dati pertinente;

    v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi;

    vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e

    vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

    L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 36 Reg. (UE) 2023/1114 — Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

    Art. 36 Reg. (UE) 2023/1114 — Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività costituiscono e mantengono in ogni momento una riserva di attività. La riserva di attività è composta e gestita in modo tale che:

    a) siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferiscono i token collegati ad attività; e

    b) siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

    2. La riserva di attività è giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla riserva di attività di altri token collegati ad attività, nell’interesse dei possessori di token collegati ad attività in conformità della legislazione applicabile, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva di attività, in particolare in caso di insolvenza.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che la riserva di attività sia operativamente separata dal loro patrimonio e dalla riserva di attività di altri token.

    4. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di liquidità, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura della riserva di attività e del token collegato ad attività. Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono in particolare:

    a) la percentuale pertinente della riserva di attività secondo le scadenze giornaliere, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso;

    b) la percentuale pertinente della riserva di attività secondo le scadenze settimanali, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso;

    c) altre scadenze pertinenti e le tecniche generali di gestione della liquidità;

    d) gli importi minimi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento da detenere come depositi negli enti creditizi, che non possono essere inferiori al 30 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta ufficiale.

    Ai fini del secondo comma, lettere a), b) e c), l’ABE tiene conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    5. Gli emittenti che offrono al pubblico due o più token collegati ad attività attivano e mantengono gruppi separati di riserve di attività per ciascun token collegato ad attività. Ciascuno di tali gruppi di riserve di attività è gestito separatamente. Qualora diversi emittenti di token collegati ad attività offrano al pubblico lo stesso token collegato ad attività, tali emittenti attivano e mantengono una sola riserva di attività per tale token collegato ad attività.

    6. Gli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività garantiscono una gestione efficace e prudente della riserva di attività. Gli emittenti assicurano che l’emissione e il rimborso dei token collegati ad attività siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento della riserva di attività.

    7. L’emittente di un token collegato ad attività determina il valore aggregato della riserva di attività utilizzando i prezzi di mercato. Il valore aggregato della riserva è pari almeno al valore aggregato delle richieste risarcitorie dei possessori del token collegato ad attività in circolazione nei confronti dell’emittente.

    8. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione di tali token. In particolare, la politica in oggetto:

    a) elenca le attività cui si riferiscono i token collegati ad attività, di cui mira a stabilizzare la composizione di tali attività;

    b) descrive il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella riserva di attività;

    c) contiene una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità, derivanti dalla riserva di attività;

    d) descrive la procedura con cui i token collegati ad attività sono emessi e rimborsati e la procedura secondo cui tale emissione e rimborso comporteranno un corrispondente aumento e decremento della riserva di attività;

    e) indica se una parte della riserva di attività è investita conformemente all’articolo 38;

    f) qualora gli emittenti di token collegati ad attività investano una parte della riserva di attività conformemente all’articolo 38, descrive in dettaglio la politica di investimento e include una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore della riserva di attività;

    g) descrive la procedura per l’acquisto di token collegati ad attività e per il relativo rimborso con la riserva di attività, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso.

    9. Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 12, gli emittenti di token collegati ad attività prescrivono un audit indipendente della riserva di attività ogni sei mesi, che valuti la conformità alle norme del presente capo, a decorrere dalla data della loro autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

    10. L’emittente notifica i risultati dell’audit di cui al paragrafo 9 all’autorità competente senza indugio e al più tardi entro sei settimane dalla data di riferimento della valutazione. L’emittente pubblica il risultato dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’autorità competente. L’autorità competente può incaricare un emittente di ritardare la pubblicazione del risultato dell’audit nel caso in cui:

    a) all’emittente sia stato imposto di attuare un accordo o misure di risanamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 3;

    b) all’emittente sia stato imposto di attuare un piano di rimborso a norma dell’articolo 47;

    c) si ritenga necessario tutelare gli interessi economici dei possessori del token collegato ad attività;

    d) si ritenga necessario evitare un effetto negativo significativo sul sistema finanziario dello Stato membro d’origine o di un altro Stato membro.

    11. La valutazione a prezzi di mercato di cui al paragrafo 7 del presente articolo è effettuata utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato (mark-to-market) ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 38 ) ogniqualvolta possibile. Quando è utilizzato il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, l’attività di riserva è valutata al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l’attività di riserva possa essere liquidata alla media di mercato. Sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità e tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:

    a) il numero e la qualità delle controparti;

    b) il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

    c) l’entità della riserva di attività.

    12. Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato di cui al paragrafo 11 del presente articolo o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficientemente buona, l’attività di riserva è valutata in modo prudente utilizzando la valutazione in base ad un modello (mark-to-model) ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/1131. Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell’attività di riserva, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:

    a) il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

    b) l’entità della riserva di attività;

    c) il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all’attività di riserva.

    In caso di ricorso alla valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo del costo ammortizzato quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/1131.