Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 Reg. (UE) 2023/1114 – Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
Gli emittenti di token collegati ad attività notificano immediatamente alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione e forniscono all’autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto: il ruolo dell'organo di amministrazione negli emittenti di ART
L'articolo 33 MiCA si inserisce nel quadro degli obblighi organizzativi e di governance che il Titolo III impone agli emittenti di token collegati ad attività (ART). Gli ART sono token il cui valore è stabilizzato facendo riferimento a un paniere di valute ufficiali, di merci o di cripto-attività; la loro capacità di mantenere la stabilità del valore e di non arrecare rischi sistemici dipende in larga misura dalla qualità del management che li governa.
MiCA richiede che i componenti dell'organo di amministrazione di un emittente di ART soddisfino standard elevati di onorabilità, competenza ed esperienza (definiti all'articolo 34, paragrafo 2). Tali requisiti non sono una valutazione una tantum svolta in sede di prima autorizzazione: devono permanere per tutta la durata dell'attività. L'articolo 33 è il meccanismo operativo che consente all'autorità competente di esercitare un controllo continuativo su questo profilo.
Il meccanismo della notifica immediata
Il termine «immediatamente» è dirimente. A differenza di altri obblighi informativi in materia finanziaria che prevedono termini espressi (ad esempio cinque giorni lavorativi), l'art. 33 non quantifica la tempistica ma richiede una comunicazione senza indugio. Nella prassi delle autorità di vigilanza europee, «immediatamente» viene interpretato come entro le 24-48 ore dall'efficacia della modifica, o addirittura prima se la modifica è programmata e l'emittente ne è a conoscenza in anticipo. Un emittente che deliberi in consiglio di amministrazione la sostituzione di un consigliere e notifichi l'autorità solo settimane dopo si espone a una contestazione formale.
L'obbligo si estende non solo alle sostituzioni o alle nuove nomine, ma a qualsiasi modifica della composizione dell'organo, incluse variazioni nelle deleghe, nelle qualifiche ufficialmente comunicate, o nei ruoli esecutivi. Se un componente assume o perde la qualifica di amministratore delegato - circostanza che può incidere sul profilo di rischio complessivo - la notifica è dovuta.
Il contenuto della notifica: il raccordo con l'art. 34, par. 2
La notifica non è una semplice comunicazione anagrafica. L'emittente deve fornire all'autorità competente «tutte le informazioni necessarie» per valutare la conformità al regime di requisiti dell'art. 34, par. 2. Questo include, in linea di massima:
La pratica applicativa degli Stati membri che già conoscevano regimi analoghi per le istituzioni finanziarie (come i fit and proper assessment della direttiva CRD IV per le banche) costituisce un utile riferimento. Le autorità nazionali competenti (in Italia la Banca d'Italia o la Consob, a seconda della qualificazione dell'emittente) tenderanno a richiedere i medesimi standard documentali già applicati in quegli ambiti.
Implicazioni operative per gli emittenti di ART
Per un emittente di ART che opera in un contesto dinamico - startup tecnologiche, società di gestione di stablecoin, consorzi bancari che emettono token di pagamento - il rispetto dell'art. 33 richiede la predisposizione di una procedura interna di governance change management. In concreto:
La mancata o tardiva notifica non è una violazione meramente formale: l'autorità competente può adottare misure di vigilanza, inclusa la sospensione dell'autorizzazione all'emissione di ART, qualora ritenga che la composizione modificata dell'organo non soddisfi i requisiti di legge.
Coordinamento con il regime di autorizzazione ex artt. 21-24 MiCA
L'articolo 33 va letto in combinato disposto con gli articoli 21-24 MiCA, che disciplinano la procedura di autorizzazione iniziale degli emittenti di ART. In sede di autorizzazione, l'autorità competente valuta già la composizione dell'organo di amministrazione; l'art. 33 assicura la continuità di tale valutazione nel tempo, trasformando quella che sarebbe una verifica statica in un meccanismo di vigilanza dinamica. Se un emittente modifica il proprio organo in modo da far venir meno uno dei requisiti che avevano giustificato l'autorizzazione originaria, l'autorità può richiedere misure correttive o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 MiCA.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa si intende esattamente per 'organo di amministrazione' ai fini dell'art. 33 MiCA?
MiCA non fornisce una definizione autonoma, rinviando implicitamente alla struttura societaria di ciascun emittente. In generale, l'organo di amministrazione include il consiglio di amministrazione, il consiglio di gestione (nei sistemi dualistici) e ogni organo equivalente che eserciti funzioni di direzione e supervisione. Non rientrano normalmente nell'obbligo i dirigenti di secondo livello, salvo che abbiano deleghe tali da renderli sostanzialmente equiparabili ai membri dell'organo formale.
L'obbligo si applica anche alle modifiche delle deleghe interne (es. un consigliere che diventa CEO)?
Sì. Qualsiasi modifica che incida sulla composizione o sulle responsabilità formali dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere notificata, poiché può rilevare ai fini della valutazione di onorabilità e professionalità prevista dall'art. 34, par. 2. Un cambio di ruolo da consigliere non esecutivo a CEO è sicuramente da notificare.
Qual è la conseguenza concreta se la notifica non è immediata?
L'autorità competente può contestare la violazione e adottare misure di vigilanza ai sensi dell'art. 94 MiCA. Nei casi più gravi, se la modifica nasconde un intento di eludere il controllo sull'organo, può configurarsi una violazione grave che giustifica la sospensione o revoca dell'autorizzazione.
Se l'emittente di ART è un ente creditizio, si applicano anche le norme bancarie sul fit and proper?
Sì. Gli enti creditizi autorizzati a emettere ART restano soggetti alle norme CRD IV sul fit and proper per i loro organi di amministrazione. MiCA si applica in aggiunta, con possibile coordinamento tra l'autorità bancaria (es. BCE per le banche significative) e l'autorità competente per MiCA (es. EBA o l'autorità nazionale).
La notifica ex art. 33 deve precedere o può seguire la modifica effettiva dell'organo?
La norma richiede una notifica 'immediata', il che implica che idealmente dovrebbe avvenire non appena l'emittente è a conoscenza della modifica imminente, e comunque entro ore dall'efficacia. Dove possibile, la prassi corretta è notificare prima che la modifica produca effetti giuridici, allegando la documentazione necessaria per consentire all'autorità di effettuare la propria valutazione preventivamente.