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Art. 48 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

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Art. 48 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token di moneta elettronica e:

a) sia autorizzata quale ente creditizio o istituto di moneta elettronica; e

b) abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token di moneta elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.

2. I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.

3. I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.

4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token di moneta elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.

5. Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token di moneta elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.

6. Gli emittenti di token di moneta elettronica notificano alla rispettiva autorità competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token di moneta elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’offerta al pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.

7. In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token di moneta elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’autorità competente in conformità dell’articolo 51.