Testo dell'articoloVigente
Art. 48 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token di moneta elettronica e:
a) sia autorizzata quale ente creditizio o istituto di moneta elettronica; e
b) abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51.
Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token di moneta elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.
2. I token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.
3. I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.
4. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token di moneta elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.
5. Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token di moneta elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.
6. Gli emittenti di token di moneta elettronica notificano alla rispettiva autorità competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token di moneta elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’offerta al pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.
7. In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token di moneta elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’autorità competente in conformità dell’articolo 51.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e inquadramento degli EMT nel sistema MiCA
L'articolo 48 apre il Titolo IV del Regolamento MiCA, dedicato ai token di moneta elettronica (EMT). Si tratta della categoria di cripto-attività che, delle tre previste dal Regolamento, è quella più strettamente integrata con il diritto finanziario preesistente: gli EMT sono token il cui valore è ancorato a una singola valuta ufficiale (es. euro, dollaro statunitense) e vengono assimilati alla moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE (c.d. «direttiva EMD2»).
Questa assimilazione ha conseguenze regolamentari profonde: un emittente di EMT non è semplicemente un «offerente di cripto-attività» soggetto al solo MiCA, ma è un soggetto che deve possedere un'autorizzazione bancaria o di istituto di moneta elettronica. Il legislatore europeo ha scelto questo approccio per evitare che la forma tokenizzata della moneta elettronica sfuggisse alla disciplina prudenziale già esistente per la moneta elettronica tradizionale.
L'applicazione del Titolo IV è diventata obbligatoria dal 30 giugno 2024, insieme a quella del Titolo III sugli ART, anticipando di sei mesi l'entrata in vigore del resto del Regolamento (30 dicembre 2024).
Il requisito di autorizzazione: ente creditizio o istituto di moneta elettronica
Il paragrafo 1 stabilisce che solo l'emittente dell'EMT può offrirlo al pubblico o richiederne l'ammissione alla negoziazione. Non è consentito ad altri soggetti - senza il consenso scritto dell'emittente - procedere autonomamente. Questo contrasta con il regime delle «altre cripto-attività» del Titolo II, dove chiunque può offrire cripto-attività già emesse.
L'emittente deve essere:
Una start-up tecnologica che voglia emettere un EMT non può farlo direttamente: deve prima ottenere l'autorizzazione come istituto di moneta elettronica (con capitale iniziale minimo di 350.000 euro ai sensi dell'art. 4 EMD2, più i requisiti patrimoniali proporzionali al volume di emissione), o deve trovare un ente creditizio o istituto di moneta elettronica già autorizzato disposto a emettere il token. In alternativa, può strutturare il prodotto come utility token o ART, ma questa scelta comporta un diverso regime normativo.
Notifica del White Paper: differenze rispetto agli ART
A differenza degli ART (per i quali il White Paper è soggetto a formale approvazione da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art. 17), per gli EMT il White Paper è soggetto a notifica (art. 51): l'emittente notifica il documento all'autorità almeno 20 giorni lavorativi prima della pubblicazione, ma l'autorità non rilascia un provvedimento di approvazione. Questa differenza riflette il fatto che l'emittente di EMT è già soggetto a una vigilanza prudenziale continuativa come ente creditizio o istituto di moneta elettronica, riducendo la necessità di un controllo aggiuntivo specifico sul documento informativo.
Il paragrafo 6 impone una notifica aggiuntiva: l'emittente deve comunicare all'autorità competente la propria intenzione di offrire l'EMT al pubblico o di chiederne l'ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data prevista. Questo termine (più lungo dei 20 giorni della notifica del White Paper) consente all'autorità di valutare preventivamente l'operazione nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni prudenziali dell'emittente.
Distribuzione da parte di terzi
Il secondo comma del paragrafo 1 prevede che, previo consenso scritto dell'emittente, soggetti diversi dall'emittente possano offrire al pubblico l'EMT o chiederne l'ammissione alla negoziazione. Questi soggetti - tipicamente exchange, banche distributori o piattaforme fintech - devono rispettare:
La richiesta del consenso scritto è una misura di controllo dell'emittente sulla distribuzione: l'emittente può stabilire i termini entro cui il terzo può operare (limiti geografici, canali consentiti, condizioni di pricing) e mantiene la responsabilità primaria per la conformità del prodotto.
Assimilazione alla moneta elettronica: applicazione della direttiva EMD2
Il paragrafo 2 stabilisce che gli EMT sono considerati moneta elettronica e che un EMT con valuta di riferimento di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell'Unione. Il paragrafo 3 chiarisce che i Titoli II e III della direttiva EMD2 si applicano agli EMT, salvo quanto diversamente previsto dal Titolo IV MiCA. Questo significa che:
Questa sovrapposizione di regimi - MiCA e EMD2 - richiede un'attenta analisi di conformità da parte degli emittenti per identificare quale norma prevale in caso di conflitto apparente.
Deroghe per gli istituti di moneta elettronica esenti
I paragrafi 4 e 5 escludono l'applicazione del Titolo IV (tranne il par. 7 e l'art. 51) per gli emittenti che beneficiano di deroghe ai sensi dell'art. 9, par. 1, EMD2 (emittenti di piccole dimensioni con volume di emissione inferiore a 5 milioni di euro, esentati da parte dei requisiti EMD2) e per i token di moneta elettronica coperti dalle esclusioni di cui all'art. 1, par. 4 e 5, EMD2 (es. strumenti a spendibilità limitata, reti di operatori chiuse). Tuttavia, anche questi soggetti devono redigere e notificare un White Paper ai sensi dell'articolo 51: l'obbligo informativo rimane, anche quando il regime prudenziale è alleggerito.
Implicazioni pratiche per gli emittenti
Un operatore fintech che voglia emettere uno stablecoin in euro deve prioritariamente verificare di essere o diventare un istituto di moneta elettronica. I principali passaggi operativi sono: (i) ottenere o verificare l'autorizzazione come istituto di moneta elettronica; (ii) redigere il White Paper conforme all'art. 51; (iii) notificare l'intenzione di offrire l'EMT almeno 40 giorni lavorativi prima dell'avvio; (iv) notificare il White Paper almeno 20 giorni lavorativi prima della pubblicazione; (v) implementare i requisiti prudenziali e di riserva previsti dagli articoli 54 e seguenti del Regolamento MiCA; (vi) strutturare i contratti di distribuzione con eventuali terzi, richiedendo il consenso scritto e assicurandosi che rispettino gli articoli 50 e 53.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può emettere un token di moneta elettronica (EMT) ai sensi del Regolamento MiCA?
Solo un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica regolarmente autorizzato. Una società non autorizzata non può emettere un EMT direttamente; deve prima ottenere l'autorizzazione come istituto di moneta elettronica o collaborare con un soggetto già autorizzato.
Il White Paper di un EMT deve essere approvato dall'autorità competente?
No, a differenza degli ART che richiedono l'approvazione. Il White Paper degli EMT è soggetto a notifica: viene trasmesso all'autorità competente almeno 20 giorni lavorativi prima della pubblicazione, ma l'autorità non emette un provvedimento di approvazione.
Qual è il preavviso obbligatorio per offrire un EMT al pubblico?
L'emittente deve notificare all'autorità competente l'intenzione di offrire l'EMT o di chiederne l'ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data prevista.
Un soggetto diverso dall'emittente può distribuire un EMT?
Sì, ma solo con il consenso scritto dell'emittente. Il distributore deve rispettare gli articoli 50 e 53 MiCA, relativi agli obblighi degli offerenti non emittenti e alle comunicazioni di marketing.
Gli EMT si applicano le stesse regole della moneta elettronica tradizionale?
In larga misura sì. I Titoli II e III della direttiva 2009/110/CE (EMD2) si applicano agli EMT, salvo deroghe specifiche del Titolo IV MiCA. Ciò include il rimborso alla pari, la segregazione dei fondi e il divieto di remunerazione.