Testo dell'articoloVigente
Art. 22 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione sui token collegati ad attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Per ciascun token collegato ad attività con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, l’emittente trasmette con cadenza trimestrale all’autorità competente le informazioni seguenti:
a) il numero di possessori;
b) il valore del token collegato ad attività emesso e l’entità della riserva di attività;
c) il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre pertinente;
d) una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.
Ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, per «operazione» si intende qualsiasi cambiamento della persona fisica o giuridica che ha diritto al token collegato ad attività a seguito del trasferimento del token collegato ad attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a un altro. Le operazioni associate allo scambio di fondi o altre cripto-attività con l’emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività non devono essere considerate associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio, a meno che non si dimostri che il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre cripto-attività.
2. L’autorità competente può esigere che gli emittenti di token collegati ad attività ottemperino agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 in relazione a token collegati ad attività emessi con un valore inferiore a 100 000 000 EUR.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi relativi a token collegati ad attività forniscono all’emittente del token collegato ad attività le informazioni necessarie alla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, anche riferendo sulle operazioni regolate al di fuori del registro distribuito.
4. L’autorità competente condivide le informazioni ricevute con la BCE e, se del caso, con la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.
5. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, possono fornire all’autorità competente le loro stime riguardo al numero medio e al valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica.
6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia utilizzata per stimare il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere che sono associate a usi del token collegato ad attività come mezzo di scambio in un’area monetaria unica. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1 e della fornitura di informazioni di cui al paragrafo 3. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e contesto normativo dell'obbligo di reporting trimestrale
L'articolo 22 del Regolamento MiCA introduce un obbligo di reporting periodico a carico degli emittenti di token collegati ad attività (ART). La norma si inserisce nel quadro di vigilanza prudenziale del Titolo III e risponde a una preoccupazione specifica del legislatore europeo: gli ART, in ragione della loro vocazione a fungere da mezzo di scambio stabile, possono assumere dimensioni sistemiche e interferire con la politica monetaria della BCE, specialmente se largamente diffusi in un'area valutaria unica.
La disciplina è applicabile, nella sua formulazione base, agli ART con valore di emissione superiore a 100 milioni di euro. La soglia non è però assoluta: il paragrafo 2 attribuisce all'autorità competente il potere di estendere gli obblighi di comunicazione anche al di sotto di tale valore, consentendo una vigilanza flessibile e proporzionata. In pratica, autorità competenti particolarmente attente alla stabilità finanziaria potranno assoggettare alla reportistica anche ART di dimensioni minori qualora presentino profili di rischio particolari.
Il contenuto della reportistica trimestrale
Le informazioni da trasmettere ogni trimestre riguardano quattro aree distinte:
Primo, il numero di possessori (holders): dato che consente di valutare la diffusione del token e il potenziale impatto su consumatori e sistema finanziario.
Secondo, il valore complessivo dei token emessi e l'entità della riserva di attività: la comparazione tra i due valori è fondamentale per verificare che la riserva copra adeguatamente le pretese dei possessori - requisito cardine del Titolo III di MiCA.
Terzo, il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre: misura dell'attività di negoziazione e liquidità del token.
Quarto, la stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate all'uso come mezzo di scambio in un'area monetaria unica. Questo dato è il più sensibile dal punto di vista della politica monetaria: un ART ampiamente usato per pagamenti quotidiani nell'area euro si avvicina funzionalmente alla moneta e può incidere sulla trasmissione della politica monetaria della BCE.
Il testo precisa che, ai fini delle voci c) e d), per «operazione» si intende qualsiasi cambiamento del titolare del diritto sul token a seguito di un trasferimento. Le operazioni di acquisto/rimborso presso l'emittente o di scambio su piattaforme CASP non sono considerate «uso come mezzo di scambio» - a meno che non si dimostri che il token viene effettivamente utilizzato per regolare transazioni in altre cripto-attività.
Il ruolo dei CASP nella catena informativa
L'articolo 22, paragrafo 3, introduce un obbligo di collaborazione a carico dei CASP che prestano servizi relativi all'ART. Questi soggetti devono fornire all'emittente le informazioni necessarie per preparare la reportistica trimestrale, «anche riferendo sulle operazioni regolate al di fuori del registro distribuito».
Questa precisazione è tecnicamente rilevante: molte piattaforme di negoziazione gestiscono ordini e saldi internamente, senza registrare ogni operazione sulla blockchain («off-chain»). Senza l'obbligo di comunicare anche queste transazioni, la reportistica dell'emittente sarebbe incompleta e potenzialmente fuorviante per i supervisori.
Sul piano pratico, l'emittente dovrà strutturare contratti con i CASP partner che includano specifiche clausole di data sharing, con formati, frequenze e responsabilità chiaramente definite - nel rispetto degli standard tecnici che l'ABE è delegata ad adottare.
La dimensione monetaria: BCE e banche centrali nazionali
Il paragrafo 4 dispone che l'autorità competente condivida le informazioni ricevute con la BCE e, se del caso, con la banca centrale nazionale dell'area monetaria coinvolta (richiamata dall'articolo 20, paragrafo 4). Questa condivisione non è discrezionale: è un obbligo automatico, che riflette il ruolo della BCE come garante della stabilità monetaria nell'area euro.
Il paragrafo 5 prevede una sorta di «retroazione informativa»: la BCE e le banche centrali nazionali possono fornire all'autorità competente le proprie stime del volume di transazioni associate all'uso dell'ART come mezzo di scambio. Ciò significa che il dialogo tra supervisore di mercato e banche centrali è bidirezionale, con l'obiettivo di affinare progressivamente la qualità delle informazioni disponibili.
Gli standard tecnici ABE: metodologia e formati
I paragrafi 6 e 7 assegnano all'ABE il compito di elaborare due set di standard tecnici:
Il Regulatory Technical Standard (RTS) del paragrafo 6 riguarda la metodologia per stimare le operazioni associate all'uso come mezzo di scambio in un'area monetaria unica. Si tratta di un tema complesso: distinguere le transazioni «di pagamento» da quelle «di investimento/speculazione» non è immediato, e richiede criteri metodologici uniformi. L'ABE ha elaborato questi RTS in stretta cooperazione con la BCE, con presentazione entro il 30 giugno 2024.
L'Implementing Technical Standard (ITS) del paragrafo 7 riguarda invece i formati pratici - moduli, modelli, procedure - da utilizzare per la rendicontazione. L'obiettivo è ridurre i costi di compliance per gli emittenti e facilitare il confronto e l'aggregazione dei dati da parte delle autorità.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
A partire da quale valore di emissione scatta l'obbligo di reportistica trimestrale per un emittente di ART?
L'obbligo scatta automaticamente quando il valore di emissione supera 100 milioni di euro. Al di sotto di questa soglia, l'obbligo può essere imposto dall'autorità competente su base discrezionale, qualora lo ritenga necessario per la vigilanza (art. 22, paragrafo 2).
Quali dati deve trasmettere trimestralmente un emittente di ART?
L'emittente deve fornire: (a) numero di possessori; (b) valore del token emesso e entità della riserva di attività; (c) numero medio e valore aggregato medio delle transazioni giornaliere nel trimestre; (d) stima del numero medio e valore aggregato medio delle transazioni giornaliere associate all'uso come mezzo di scambio in un'area monetaria unica.
I CASP hanno obblighi specifici legati alla reportistica dell'emittente di ART?
Sì. I CASP che prestano servizi relativi a un ART devono fornire all'emittente le informazioni necessarie per la reportistica trimestrale, incluse le operazioni regolate fuori registro distribuito (off-chain). Questo obbligo rende i CASP partner informativi essenziali dell'emittente ai fini della compliance con l'art. 22.
Perché la BCE riceve le informazioni sugli ART?
Perché un ART ampiamente utilizzato come mezzo di scambio può interferire con la politica monetaria e la stabilità dell'area valutaria. L'autorità competente è obbligata a condividere le informazioni ricevute con la BCE e, ove pertinente, con la banca centrale nazionale dell'area monetaria interessata (art. 22, paragrafo 4).
Cosa si intende per "uso come mezzo di scambio" in un'area monetaria unica?
Si intende l'uso del token per regolare transazioni commerciali o pagamenti, in contrapposizione all'uso speculativo o di investimento. Le operazioni di acquisto/rimborso presso l'emittente e quelle di scambio su piattaforme CASP non sono considerate "uso come mezzo di scambio" a meno che non si dimostri che l'ART serve effettivamente a regolare operazioni in altre cripto-attività (art. 22, paragrafo 1, secondo comma).