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Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

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Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, del White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, gli offerenti possono offrire cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in tutta l’Unione e tali cripto-attività possono essere ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione.

2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che hanno pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, un White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l’offerta al pubblico o l’ammissione a una piattaforma di negoziazione di tale cripto-attività.