Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, del White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, gli offerenti possono offrire cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in tutta l’Unione e tali cripto-attività possono essere ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione.

2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che hanno pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, un White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l’offerta al pubblico o l’ammissione a una piattaforma di negoziazione di tale cripto-attività.

In sintesi

  • Dopo la pubblicazione del White Paper conforme all'art. 9, l'offerente acquisisce il diritto di offrire le proprie cripto-attività (diverse da ART ed EMT) in tutta l'Unione europea, senza ulteriori autorizzazioni preventive per Stato membro.
  • Le cripto-attività per cui è stato pubblicato il White Paper possono essere ammesse alla negoziazione su qualsiasi piattaforma di negoziazione autorizzata nell'Unione.
  • Il regime si basa sul principio del passaporto unico europeo: un solo White Paper, predisposto e notificato nel Paese di origine, apre l'accesso all'intero mercato UE.
  • Non sono imposti obblighi informativi aggiuntivi nei singoli Stati membri per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione, purché il White Paper sia stato pubblicato e - se necessario - modificato ai sensi dell'art. 12.
  • L'articolo distingue nettamente le cripto-attività ordinarie (utility token) dagli ART e dagli EMT, che seguono regimi autorizzativi più stringenti previsti nei Titoli III e IV.
Indice dei contenuti

Il «passaporto europeo» per le cripto-attività ordinarie

L'articolo 11 del Regolamento MiCA costituisce il cardine operativo del regime di offerta al pubblico delle cripto-attività diverse dagli ART e dagli EMT. Il meccanismo che introduce è assimilabile al «passaporto» già conosciuto nel diritto dei mercati mobiliari: l'adempimento del presupposto documentale - la pubblicazione del White Paper conforme all'articolo 9 - produce effetti erga omnes nell'intero spazio economico europeo, senza che l'offerente debba ripetere l'iter informativo in ciascuno Stato membro in cui intende distribuire i propri token.

Questo approccio riflette una scelta di fondo del legislatore europeo: non richiedere un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per le cripto-attività ordinarie (diversamente da quanto avviene per ART ed EMT), ma subordinare l'esercizio del diritto di offerta alla previa pubblicazione di un documento informativo standardizzato, soggetto a notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine e accessibile al pubblico prima dell'avvio dell'offerta.

Presupposti per l'esercizio del diritto di offerta

Il paragrafo 1 identifica due presupposti cumulativi: la pubblicazione del White Paper ai sensi dell'articolo 9 e, «se del caso», la pubblicazione di un eventuale White Paper modificato ai sensi dell'articolo 12. Il richiamo all'articolo 12 è significativo: quando sopraggiungano circostanze nuove o errori o imprecisioni nel documento originario che possano influire materialmente sulla valutazione degli investitori, l'offerente è tenuto ad aggiornare il White Paper e a pubblicare la versione modificata. Solo a quel punto il diritto di continuare l'offerta rimane integro.

In assenza di un White Paper pubblicato in conformità, l'offerta è vietata e configura una violazione delle disposizioni MiCA, con le conseguenti responsabilità di cui agli articoli 14 e 15 (responsabilità civile per informazioni inesatte o fuorvianti nel White Paper) e le sanzioni amministrative previste dagli articoli da 111 a 114.

Accesso alle piattaforme di negoziazione

Il secondo aspetto dell'articolo 11 riguarda l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività («CTP», Crypto-asset Trading Platform). Le piattaforme autorizzate ai sensi del Titolo V possono ammettere alla negoziazione le cripto-attività per cui è stato pubblicato un White Paper conforme. La disposizione chiarisce che spetta all'operatore della piattaforma valutare se ammettere o meno lo specifico token, nel rispetto delle proprie regole interne; l'articolo 11 non crea un obbligo a carico delle piattaforme di ammettere qualunque token dotato di White Paper.

La distinzione con gli ART e gli EMT è netta: per queste ultime categorie l'ammissione alla negoziazione presuppone anche l'autorizzazione dell'emittente ai sensi degli articoli 21 e 48, e in alcuni casi l'approvazione preventiva del White Paper da parte dell'autorità competente. Per le cripto-attività ordinarie, invece, la pubblicazione del White Paper - pur non soggetta ad approvazione preventiva - è condizione sufficiente sul versante normativo, ferma restando la discrezionalità della piattaforma.

Il principio «nessun ulteriore obbligo informativo»

Il paragrafo 2 esplicita una tutela per gli offerenti: una volta pubblicato il White Paper conforme, non possono essere imposti requisiti informativi aggiuntivi da parte degli Stati membri né delle autorità competenti nazionali «per quanto riguarda l'offerta al pubblico o l'ammissione a una piattaforma di negoziazione». Questo principio di armonizzazione massima impedisce agli Stati di introdurre per via legislativa o regolamentare prospetti integrativi, comunicazioni preventive aggiuntive o obblighi di registrazione locale che si aggiungano a quanto già previsto da MiCA.

La norma rispecchia l'obiettivo del legislatore europeo di creare un mercato unico delle cripto-attività senza frammentazione regolamentare, evitando il fenomeno del «gold plating» che aveva caratterizzato parte dell'attuazione della MiFID II. Le autorità nazionali mantengono comunque poteri di vigilanza e intervento di prodotto ai sensi degli articoli da 103 a 109, ma non possono utilizzarli per reintrodurre obblighi informativi preventivi già coperti dal White Paper.

Rapporto con il regime di esenzione dall'obbligo di White Paper

Va letto in combinato disposto con l'articolo 4, che individua le offerte esenti dall'obbligo di pubblicazione del White Paper (offerte rivolte a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, offerte con corrispettivo totale inferiore a un milione di euro nell'arco di 12 mesi, offerte riservate a investitori qualificati). Quando ricorre un'esenzione, l'offerente non è tenuto a pubblicare il White Paper e, di conseguenza, non può avvalersi del «passaporto» ex articolo 11 per distribuire i token in altri Stati membri senza ulteriori adempimenti. La logica è coerente: il passaporto è il corrispettivo dell'onere documentale; chi evita l'onere rinuncia anche al passaporto.

Implicazioni operative per gli offerenti

Sul piano pratico, l'articolo 11 delinea un percorso chiaro per una start-up o una società che intenda distribuire utility token o altre cripto-attività ordinarie nell'Unione: (i) predisporre il White Paper secondo i requisiti dell'articolo 6 e dell'Allegato I; (ii) notificarlo all'autorità competente dello Stato membro di origine almeno 20 giorni lavorativi prima dell'offerta, ai sensi dell'articolo 8; (iii) pubblicarlo sul proprio sito web il giorno dell'inizio dell'offerta; (iv) avviare l'offerta in tutti gli Stati UE e/o richiedere l'ammissione alle piattaforme di negoziazione desiderate. Non sono previste attese per un'approvazione formale da parte dell'autorità (diversamente dagli ART), ma l'autorità può, entro determinati limiti temporali, richiedere integrazioni o - nei casi più gravi - vietare l'offerta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Dopo la pubblicazione del White Paper, è necessario attendere un'approvazione dell'autorità per avviare l'offerta?

No. Per le cripto-attività diverse da ART ed EMT, MiCA non prevede un'approvazione preventiva del White Paper da parte dell'autorità competente. È sufficiente la notifica almeno 20 giorni lavorativi prima dell'offerta (art. 8) e la pubblicazione il giorno dell'avvio. L'autorità può però intervenire durante questo periodo per richiedere integrazioni o vietare l'offerta in casi gravi.

Un offerente italiano può vendere i propri token in Germania senza ulteriori adempimenti?

Sì, grazie al meccanismo del passaporto europeo dell'art. 11. La pubblicazione del White Paper conforme all'art. 9 abilita l'offerta in tutta l'Unione senza ripetere l'iter in ciascuno Stato membro, e senza che la Germania possa imporre obblighi informativi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti da MiCA.

Cosa succede se dopo l'avvio dell'offerta cambia qualcosa di rilevante nel progetto?

L'offerente è obbligato ad aggiornare il White Paper ai sensi dell'articolo 12. Solo dopo la pubblicazione del documento modificato l'offerta può proseguire. In mancanza di aggiornamento, l'offerta potrebbe configurare una violazione di MiCA, con potenziale responsabilità civile ex artt. 14-15 e sanzioni amministrative.

Il regime dell'art. 11 si applica anche ai token collegati ad attività (ART)?

No. Gli ART sono soggetti al Titolo III, che prevede un iter autorizzativo più rigido: approvazione preventiva del White Paper da parte dell'autorità competente e autorizzazione dell'emittente. L'art. 11 disciplina esclusivamente le cripto-attività diverse da ART ed EMT (le cosiddette cripto-attività ordinarie o utility token).

Una piattaforma di negoziazione è obbligata ad ammettere qualunque token con White Paper pubblicato?

No. L'art. 11 attribuisce all'offerente il diritto di chiedere l'ammissione alla negoziazione, ma non obbliga le piattaforme ad accettarla. Le CTP autorizzate valutano la richiesta secondo le proprie regole interne (che devono comunque rispettare i criteri di MiCA), mantenendo la facoltà di rifiutare l'ammissione per ragioni tecnico-operative o di rischio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.