Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica modificano i loro White Paper pubblicati e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing pubblicate, qualora sopraggiunga un fatto nuovo significativo, un errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione delle cripto-attività. Tale requisito si applica per la durata dell’offerta al pubblico o fino a quando la cripto-attività è ammessa alla negoziazione.

2. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica notificano i loro White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate, come pure la data prevista della pubblicazione, all’autorità competente del loro Stato membro d’origine, indicando i motivi di tale modifica, almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione.

3. Alla data di pubblicazione, o prima se richiesto dall’autorità competente, l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di piattaforme di negoziazione, mediante il proprio sito web, informano immediatamente il pubblico della notifica di un White Paper sulle cripto-attività modificato all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e forniscono una sintesi dei motivi per i quali hanno notificato un White Paper sulle cripto-attività modificato.

4. L’ordine in cui sono riportate le informazioni in un White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate è coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività pubblicato o delle comunicazioni di marketing pubblicate in conformità dell’articolo 9.

5. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, delle comunicazioni di marketing modificate, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate all’autorità competente degli Stati membri ospitanti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e comunica all’ESMA la notifica e la data di pubblicazione. L’ESMA inserisce il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, alla pubblicazione.

6. Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica pubblicano sul proprio sito web la versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing, indicando i motivi di tale modifica, conformemente all’articolo 9.

7. Il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate sono corredati di marca temporale. La più recente versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing è contrassegnata come versione applicabile. Tutti i White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate restano disponibili finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

8. Se l’offerta al pubblico ha come oggetto un utility token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, le modifiche apportate nel White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate, non prorogano il termine di 12 mesi di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

9. Le versioni precedenti del White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing restano disponibili al pubblico sul sito web degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o dei gestori di piattaforme di negoziazione per almeno 10 anni dalla data di pubblicazione di tali versioni precedenti, con un’avvertenza ben visibile indicante che non sono più valide e un collegamento ipertestuale alla sezione dedicata del sito web in cui è pubblicata la versione più recente di tali documenti.

In sintesi

  • L'offerente o il gestore di piattaforma di negoziazione deve aggiornare il White Paper ogni volta che sopraggiunge un fatto nuovo significativo, un errore o un'imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione della cripto-attività.
  • Prima di pubblicare la versione modificata, l'offerente notifica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine il White Paper aggiornato con almeno sette giorni lavorativi di anticipo, indicando i motivi della modifica.
  • Alla data di pubblicazione, il pubblico deve essere immediatamente informato della modifica tramite il sito web dell'offerente, con una sintesi delle ragioni dell'aggiornamento.
  • Tutte le versioni precedenti del White Paper restano accessibili sul sito per almeno dieci anni, con avvertenza visibile di non validità e collegamento ipertestuale alla versione corrente.
  • Il White Paper modificato deve essere corredato di marca temporale; la versione più recente è indicata come «versione applicabile»; l'ordine delle informazioni deve essere coerente con il White Paper originario pubblicato ai sensi dell'articolo 9.
  • Per gli utility token relativi a beni o servizi non ancora operativi, le modifiche al White Paper non prorogano il termine di dodici mesi previsto dall'articolo 4, paragrafo 6.
Indice dei contenuti

L'obbligo di aggiornamento del White Paper: ratio e ambito applicativo

L'articolo 12 del Regolamento MiCA disciplina il ciclo di vita del White Paper per le cripto-attività diverse dagli ART e dagli EMT - ossia principalmente utility token e altre cripto-attività rientranti nel Titolo II - prevedendo un meccanismo di aggiornamento continuo durante tutta la durata dell'offerta al pubblico o fino all'ammissione alla negoziazione. La disposizione muove dall'esigenza di garantire che il documento informativo pre-contrattuale rimanga accurato e completo: qualsiasi divergenza tra quanto dichiarato nel White Paper e la realtà del progetto è potenzialmente in grado di ledere l'investitore che ha fatto affidamento su quelle informazioni.

Il presupposto che fa scattare l'obbligo di modifica è la sopravvenienza di tre elementi alternativi: (i) un fatto nuovo significativo, inteso come qualsiasi circostanza non prevedibile al momento della redazione originaria che possa influire sulla valutazione; (ii) un errore rilevante già presente nel documento; (iii) una imprecisione rilevante, ossia un'inesattezza non intenzionale ma comunque idonea a fuorviare il pubblico. La soglia di rilevanza è funzionale alla tutela degli investitori: non ogni aggiustamento tecnico impone una modifica formale, ma solo quegli eventi che, ragionevolmente, influirebbero sulla decisione di acquistare o detenere la cripto-attività.

Il procedimento di notifica preventiva: tempistiche e contenuto

L'offerente - o, a seconda del caso, la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma - deve notificare all'autorità competente dello Stato membro d'origine la versione modificata del White Paper e, ove presenti, le comunicazioni di marketing aggiornate, almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione, indicando i motivi della modifica. Il termine di sette giorni è lavorativo, il che significa che festività nazionali e giorni non lavorativi non si computano, ampliando di fatto la finestra temporale rispetto ai giorni di calendario.

La notifica deve essere accompagnata dall'indicazione della data prevista di pubblicazione, così da permettere all'autorità di esercitare eventuali poteri di intervento prima che il documento entri in vigore nei confronti del pubblico. L'autorità ricevente, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, notifica il White Paper modificato alle autorità degli Stati membri ospitanti - cioè quelli in cui l'offerta è effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6 - e comunica all'ESMA la notifica e la data di pubblicazione. L'ESMA provvede quindi all'inserimento nel registro pubblico di cui all'articolo 109, paragrafo 2, garantendo la trasparenza centralizzata a livello europeo.

Obblighi di comunicazione al pubblico e struttura del documento modificato

Parallelamente alla notifica regolatoria, l'offerente deve informare immediatamente il pubblico tramite il proprio sito web, indicando che è stato notificato un White Paper modificato all'autorità competente e fornendo una sintesi dei motivi della modifica. Questo doppio binario - notifica preventiva all'autorità e comunicazione contestuale al pubblico - assicura che gli investitori vengano informati senza ritardi ingiustificati.

Il White Paper modificato deve rispettare criteri formali precisi. In primo luogo, l'ordine delle informazioni deve essere coerente con quello del White Paper originario pubblicato ai sensi dell'articolo 9: non è consentito ristrutturare il documento in modo da rendere più difficile il confronto tra versioni. In secondo luogo, il documento deve essere corredato di marca temporale e la versione più recente deve essere contrassegnata come «versione applicabile», in modo che i lettori non possano confonderla con versioni superate. In terzo luogo, tutte le versioni precedenti, comprese le comunicazioni di marketing precedenti, devono restare accessibili sul sito per almeno dieci anni dalla data di pubblicazione di ciascuna versione, con un'avvertenza ben visibile che segnali la non validità della versione storica e un collegamento ipertestuale alla versione corrente.

Il caso speciale degli utility token per beni o servizi non ancora operativi

Il paragrafo 8 introduce una norma anti-abuso specifica per gli utility token relativi a beni o servizi «non ancora esistenti o non ancora operativi»: in questo caso - già oggetto di una disciplina peculiare all'articolo 4, paragrafo 6, che limita l'offerta al pubblico a dodici mesi - le modifiche apportate al White Paper non prorogano il termine di dodici mesi. La ratio è chiara: impedire che l'emittente, attraverso successive modifiche formali del White Paper, possa prolungare indefinitamente un'offerta per un prodotto che non esiste ancora, esponendo gli investitori a un rischio di realizzazione prolungato nel tempo.

Coordinamento con l'articolo 9 e con la disciplina delle comunicazioni di marketing

L'articolo 12 rinvia più volte all'articolo 9, che disciplina i requisiti di forma e contenuto del White Paper originario, nonché le modalità di pubblicazione. Questo raccordo sistematico significa che le regole di presentazione, le avvertenze obbligatorie e la responsabilità degli offerenti stabilite dall'articolo 9 si applicano anche alle versioni modificate. In particolare, la firma e la responsabilità dei soggetti indicati nell'articolo 9 restano imputabili anche alle versioni successive, salvo che la modifica riguardi specificamente le sezioni di loro competenza. Per le comunicazioni di marketing, l'obbligo di aggiornamento è condizionato («se del caso»), il che implica che solo le comunicazioni che reclamizzano aspetti direttamente toccati dal fatto nuovo o dall'errore devono essere riviste: non ogni modifica del White Paper comporta automaticamente la revisione dell'intero apparato promozionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di modificare il White Paper?

L'obbligo scatta quando sopraggiunge un fatto nuovo significativo, un errore o un'imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione della cripto-attività, durante tutta la durata dell'offerta al pubblico o fino all'ammissione alla negoziazione.

Qual è il termine per notificare all'autorità il White Paper modificato?

Il White Paper modificato deve essere notificato all'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione, con indicazione dei motivi della modifica e della data prevista di pubblicazione.

Per quanto tempo devono restare disponibili le versioni precedenti del White Paper?

Le versioni precedenti devono essere accessibili sul sito web per almeno dieci anni dalla data di pubblicazione di ciascuna versione, corredate di avvertenza di non validità e di collegamento ipertestuale alla versione più recente.

Le modifiche al White Paper prorogano il termine di dodici mesi per gli utility token non ancora operativi?

No. Per gli utility token relativi a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, le modifiche al White Paper non prorogano il termine di dodici mesi previsto dall'articolo 4, paragrafo 6. L'offerta deve concludersi entro il termine originario.

Chi deve informare il pubblico della modifica e in che modo?

L'offerente, la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o il gestore di piattaforma deve informare immediatamente il pubblico tramite il proprio sito web, alla data di pubblicazione del White Paper modificato, fornendo una sintesi dei motivi della modifica.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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