Testo dell'articoloVigente
Art. 10 Reg. (UE) 2023/1114 – Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web il risultato dell’offerta al pubblico entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione.
2. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che non fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web, su base continuativa, almeno con cadenza mensile, il numero di quote di cripto-attività in circolazione.
3. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di cripto-attività adottano disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico. A tal fine, detti offerenti assicurano che i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico siano detenuti in custodia da uno o entrambi i soggetti seguenti:
a) un ente creditizio, se i fondi sono raccolti durante l’offerta al pubblico;
b) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti.
4. Quando l’offerta al pubblico non ha un termine, l’offerente rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino alla scadenza del diritto di recesso del detentore al dettaglio di cui all’articolo 13.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione e ratio dell'articolo
L'articolo 10 del Regolamento MiCA disciplina due obblighi distinti a carico degli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività (ART) e dai token di moneta elettronica (EMT): l'obbligo di trasparenza sui risultati dell'offerta e il presidio di salvaguardia dei fondi raccolti. La norma appartiene al Titolo II del Regolamento, che governa l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione delle cosiddette «altre cripto-attività» (tra cui i tipici utility token e i token non classificabili come ART o EMT).
La ratio è duplice: garantire all'investitore retail una informazione post-offerta tempestiva e continua (quante quote sono state effettivamente vendute, quante circolano sul mercato) e proteggere concretamente i fondi raccolti durante l'offerta, evitando che l'emittente possa disporne liberamente prima della chiusura o prima che il diritto di recesso si estingua.
Pubblicazione dei risultati: le due ipotesi
Il legislatore europeo distingue due fattispecie a seconda della struttura temporale dell'offerta.
Nella prima ipotesi (offerta con termine fisso), il periodo di sottoscrizione ha una data di scadenza: l'offerente pubblica il risultato - cioè il numero di quote collocate, l'importo totale raccolto e, ove previsto, le cripto-attività eventualmente restituite - entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo. Questo termine è inderogabile e non è prorogabile dall'offerente; il suo rispetto è verificabile dall'autorità competente tramite il sito web dell'emittente, che costituisce il canale ufficiale di disclosure.
Nella seconda ipotesi (offerta a tempo indeterminato), il White Paper non fissa una data di chiusura: l'offerta rimane aperta in modo continuativo. In questo caso, l'obbligo di trasparenza si trasforma in un aggiornamento mensile del numero di quote in circolazione. La periodicità minima mensile garantisce che il mercato conosca costantemente il livello di offerta flottante, informazione rilevante tanto per la valutazione del rischio di diluizione quanto per l'analisi della liquidità del token.
Salvaguardia dei fondi durante l'offerta con termine fisso
Per le offerte con termine fisso, l'articolo impone una protezione patrimoniale dei fondi raccolti durante il periodo di sottoscrizione. Il meccanismo è analogo - mutatis mutandis - al regime di deposito dei proventi vigente per le offerte di strumenti finanziari tradizionali: i fondi non devono restare nella disponibilità diretta e non segregata dell'offerente.
La norma prevede che i fondi (se in valuta fiat o moneta elettronica) siano detenuti da un ente creditizio autorizzato, oppure che le cripto-attività raccolte siano in custodia presso un prestatore di servizi per le cripto-attività abilitato alla custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti (servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17). L'offerente può scegliere di affidarsi a entrambi i soggetti in combinazione, ad esempio quando l'offerta accetta sia pagamenti in euro sia pagamenti in bitcoin o stablecoin.
La locuzione «disposizioni efficaci per monitorare e tutelare» indica che la mera detenzione formale non è sufficiente: l'offerente deve implementare controlli operativi (riconciliazioni, reportistica, accesso condizionato ai fondi) che dimostrino una salvaguardia sostanziale, non solo documentale.
Salvaguardia nei casi di offerta aperta
Quando l'offerta non ha un termine, la durata dell'obbligo di salvaguardia è ancorata al diritto di recesso del detentore al dettaglio di cui all'articolo 13 MiCA. In estrema sintesi: il detentore al dettaglio può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni di calendario dall'acquisto, senza penali e senza dover fornire motivazioni. L'offerente non può disporre liberamente dei fondi ricevuti fino alla scadenza di questo termine (oppure fino a quando il recesso non è stato esercitato o rinunciato).
Il coordinamento tra l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 13 è cruciale dal punto di vista operativo: l'offerente deve tenere separati, e sotto custodia qualificata, i fondi relativi agli acquisti per i quali il periodo di recesso non è ancora spirato. Ciò implica la necessità di sistemi di tracking per acquisto (con data, importo e identità del detentore) che consentano di identificare esattamente quale quota di fondi è ancora «vincolata» in attesa della scadenza del recesso.
Interazione con il White Paper e gli obblighi di comunicazione
Il White Paper dell'emittente, redatto ai sensi dell'articolo 6 e notificato prima dell'offerta, deve descrivere le modalità di gestione dei fondi raccolti. L'articolo 10 costituisce dunque il presidio operativo di quanto già dichiarato nel White Paper: se l'offerente ha indicato nel documento che i fondi saranno custoditi presso un ente creditizio X, deve effettivamente mantenerli in custodia presso tale soggetto per tutta la durata rilevante. Qualsiasi difformità configura una violazione sia degli obblighi di trasparenza informativa (art. 9 - accuratezza del White Paper) sia di quelli di salvaguardia (art. 10, par. 3).
L'obbligo di pubblicazione dei risultati sul sito web si sovrappone ai doveri di comunicazione verso gli holder (articolo 11 MiCA sulle modifiche significative al White Paper): se l'offerta si chiude con esito parziale o significativamente diverso dalle attese, ciò potrebbe costituire una modifica rilevante delle informazioni originariamente divulgate.
Sanzioni e vigilanza
Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione del risultato (o dell'aggiornamento mensile) e delle disposizioni di salvaguardia dei fondi è sottoposto alla vigilanza dell'autorità competente nazionale (per l'Italia, la Consob per le cripto-attività diverse da ART/EMT). Il Regolamento MiCA attribuisce alle autorità il potere di richiedere informazioni, svolgere ispezioni e irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (Titolo VIII). In particolare, la violazione degli obblighi di custodia dei fondi può dar luogo a misure cautelari urgenti, stante la rilevanza della protezione del pubblico risparmio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è il termine per pubblicare il risultato di un'offerta con scadenza?
Entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione, l'offerente deve pubblicare il risultato sul proprio sito web. Il conteggio inizia dal giorno successivo alla chiusura dell'offerta.
Cosa deve pubblicare mensilmente chi offre token senza termine fisso?
Deve rendere noto il numero di quote di cripto-attività in circolazione con cadenza almeno mensile. Non è richiesto un importo raccolto cumulativo, ma l'informazione sulla quantità di token emessi e circolanti.
Chi può detenere in custodia i fondi raccolti durante un'offerta con termine?
Un ente creditizio (per i fondi in valuta fiat) oppure un CASP autorizzato alla custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti (per i fondi in cripto). L'offerente può avvalersi di entrambi se raccoglie pagamenti sia in fiat sia in cripto.
Per quanto tempo dura l'obbligo di salvaguardia nelle offerte aperte?
Fino alla scadenza del diritto di recesso del detentore al dettaglio previsto dall'articolo 13 MiCA, che è di 14 giorni di calendario dall'acquisto. Dopo tale termine, e solo se il recesso non è stato esercitato, l'offerente può disporre liberamente dei fondi.
L'articolo 10 si applica anche agli emittenti di ART e EMT?
No. L'articolo 10 si applica esclusivamente alle cripto-attività diverse da ART e EMT (le altre cripto-attività del Titolo II). Per gli ART e gli EMT vigono regole separate ai Titoli III e IV del Regolamento MiCA.