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Art. 5 Reg. (UE) 2023/1114 — Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

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Art. 5 Reg. (UE) 2023/1114 — Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:

a) sia una persona giuridica;

b) rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c) notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d) pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e) rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f) pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g) rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.

2. Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g). L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:

a) la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e

b) un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.