Testo dell'articoloVigente
Art. 5 Reg. (UE) 2023/1114 – Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:
a) sia una persona giuridica;
b) rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;
c) notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;
d) pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;
e) rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;
f) pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;
g) rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.
2. Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g). L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.
4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:
a) la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e
b) un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: la terza categoria MiCA e il mercato secondario
Il Regolamento (UE) 2023/1114 («MiCA») costruisce un regime differenziato per tre categorie di cripto-attività. I token collegati ad attività (ART) e i token di moneta elettronica (EMT) sono soggetti ai Titoli III e IV, caratterizzati da requisiti autorizzativi e prudenziali rafforzati. Tutto il residuo - utility token, token di accesso a servizi, asset digitali non ancorati a valori reali - ricade nella terza categoria, disciplinata principalmente dal Titolo II, di cui l'articolo 5 costituisce la norma-cardine per l'accesso ai mercati secondari.
Mentre l'art. 4 governa l'offerta al pubblico di questa terza categoria, l'art. 5 disciplina la fase successiva e distinta: la richiesta di ammissione alla negoziazione su una piattaforma autorizzata. I due percorsi possono coincidere o seguirsi, ma restano giuridicamente separati: un'offerta pubblica non implica automaticamente l'ammissione alla negoziazione e viceversa. Molte start-up cripto puntano fin dall'inizio all'ammissione su un exchange autorizzato come obiettivo primario, indipendentemente da un'offerta pubblica formale; per queste il percorso dell'art. 5 è il principale punto di ingresso nel mercato regolamentato UE.
La distinzione tra «offerta» e «ammissione alla negoziazione» rispecchia la tradizione del diritto dei mercati finanziari: anche nella direttiva Prospetto (Reg. 2017/1129) i due momenti sono separati. MiCA importa questa logica per le cripto-attività della terza categoria, adattandola alla specificità tecnica degli asset digitali e alla struttura decentrata degli exchange.
Requisiti soggettivi e obblighi documentali
Il paragrafo 1 impone condizioni cumulative a chiunque voglia portare una cripto-attività della terza categoria su una piattaforma di negoziazione dell'Unione. Il soggetto richiedente deve anzitutto essere una persona giuridica: persone fisiche e soggetti privi di personalità giuridica non possono accedere direttamente a questo percorso. Questo requisito esclude i progetti puramente decentralizzati e senza soggetto giuridico identificabile: se non esiste un'entità legale responsabile, non è possibile ottenere l'ammissione su una piattaforma regolamentata nell'Unione.
Sul piano documentale, il richiedente deve:
Il white paper per la terza categoria (art. 6) deve contenere informazioni sull'emittente, sull'offerente, sul progetto sottostante, sui diritti e obblighi incorporati nella cripto-attività, sulla tecnologia utilizzata, sui rischi e sull'impatto ambientale del meccanismo di consenso. A differenza del prospetto per i valori mobiliari, il white paper non è soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità competente (salvo per ART ed EMT): l'autorità lo riceve in notifica e può intervenire ex post.
In aggiunta, il richiedente deve rispettare gli obblighi dell'art. 14, che disciplinano i doveri continuativi di chi ha ottenuto l'ammissione: informazione agli investitori in caso di cambiamenti rilevanti all'asset o al progetto, segnalazione di problemi tecnici che incidano sulla negoziazione, obblighi di trasparenza post-ammissione. L'art. 14 è dunque la norma che trasforma l'ammissione da atto puntuale in rapporto continuativo con l'autorità e con il mercato.
Il ruolo del gestore della piattaforma: ammissione su iniziativa propria e accordo di trasferimento
Il paragrafo 2 affronta la fattispecie in cui sia il gestore della piattaforma di negoziazione a chiedere direttamente l'ammissione di una cripto-attività, senza che l'emittente o l'offerente originario sia coinvolto. Questa situazione si verifica tipicamente quando una piattaforma decide autonomamente di quotare un asset già circolante su mercati non UE, di cui intende offrire la negoziazione ai propri utenti europei. In tale caso, il gestore è gravato in proprio dall'intero set di obblighi del paragrafo 1: deve acquisire o redigere un white paper, notificarlo, pubblicarlo e assicurarsi che le comunicazioni di marketing siano conformi.
Il paragrafo 3 introduce invece la possibilità di un accordo scritto di trasferimento degli obblighi dal richiedente al gestore. Si tratta di un meccanismo flessibile, già noto in altre normative dei mercati finanziari (si pensi alla figura dello sponsor nelle offerte di strumenti finanziari), che consente di concentrare la responsabilità documentale in capo al soggetto che ha maggiori risorse tecniche e legali per adempierla. L'accordo può essere totale o parziale (il gestore assume «tutti o parte» dei requisiti delle lettere da b) a g)); in ogni caso, l'emittente resta obbligato a fornire al gestore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di adempiere. Ciò significa che la responsabilità informativa di base rimane in capo a chi conosce i dettagli tecnici e giuridici dell'asset, anche quando la formalizzazione documentale è curata dal gestore della piattaforma.
Nella prassi, questo accordo si articola in un contratto di listing che definisce la ripartizione degli obblighi: l'emittente fornisce dati tecnici, documentazione legale e aggiornamenti; la piattaforma si occupa della redazione formale del white paper, della notifica all'autorità e della pubblicazione. L'accordo deve essere redatto per iscritto - la forma è requisito di validità - e deve indicare chiaramente le rispettive obbligazioni.
Esenzione dal white paper per cripto-attività già negoziate nell'Unione
Il paragrafo 4 codifica una deroga di significativo rilievo pratico: l'obbligo di redigere, notificare e pubblicare un nuovo white paper non si applica quando ricorrono cumulativamente due condizioni:
Questa norma evita duplicazioni documentali e facilita la quotazione multi-piattaforma: un token già quotato su un exchange irlandese non deve produrre un nuovo white paper per essere ammesso su un exchange italiano, a condizione che il white paper esistente sia aggiornato e il suo autore dia il proprio consenso. Nella pratica operativa, la catena di consenso è cruciale: il gestore della seconda piattaforma deve verificare l'esistenza di un white paper aggiornato e ottenere il consenso scritto del redattore originario prima di procedere all'ammissione. Il mancato rispetto di questa procedura espone sia il richiedente sia il gestore a responsabilità ai sensi dell'art. 14.
L'aggiornamento del white paper ex art. 12 è condizione essenziale: un white paper redatto due anni prima e mai aggiornato, anche se tecnicamente valido al momento della redazione, non soddisfa il requisito del paragrafo 4 se nel frattempo sono intervenute modifiche rilevanti al progetto o alla cripto-attività. La verifica dello stato di aggiornamento è quindi un passaggio due diligence obbligatorio per la piattaforma che intende avvalersi dell'esenzione.
Coordinamento con la disciplina delle comunicazioni di marketing
L'obbligo di conformità delle comunicazioni di marketing (lett. e) e f)) si innesta nel regime generale dell'art. 7 MiCA, che impone chiarezza, non ingannevolezza e coerenza con il white paper. A differenza del white paper - che è un documento tecnico-giuridico destinato principalmente agli investitori informati e alle autorità - le comunicazioni di marketing si rivolgono al pubblico generalista e richiedono un linguaggio comprensibile e bilanciato. Non devono mai presentare l'asset come privo di rischi, né amplificare rendimenti attesi non supportati da basi obiettive.
La pubblicazione deve rispettare le tempistiche dell'art. 9. Le comunicazioni di marketing devono essere chiaramente identificabili come tali; devono precisare che esiste un white paper e indicarne il luogo di pubblicazione; non possono essere diffuse prima che il white paper sia stato notificato all'autorità competente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 espone il soggetto richiedente alle misure di vigilanza e alle sanzioni previste dal Titolo VII del Regolamento, con possibile interdizione dalla negoziazione e pubblicazione delle sanzioni nel registro ESMA di cui all'art. 109.
La responsabilità civile per informazioni false o fuorvianti nel white paper
Un profilo di grande rilievo pratico, direttamente connesso all'art. 5, è la responsabilità civile per le informazioni contenute nel white paper. L'art. 15 MiCA stabilisce che gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione rispondono dei danni subiti dagli investitori a causa di informazioni false, fuorvianti o non corrette nel white paper o nelle comunicazioni di marketing. La responsabilità può essere invocata dagli investitori che dimostrino di avere acquistato la cripto-attività facendo affidamento su tali informazioni e di avere subito un danno.
Quando la responsabilità documentale è stata trasferita al gestore della piattaforma ai sensi del paragrafo 3, sorge la questione dell'allocazione della responsabilità civile: l'accordo scritto tra emittente e gestore deve chiarire in che misura ciascuna parte risponde verso gli investitori. In assenza di specifica clausola, entrambi i soggetti potrebbero essere ritenuti solidalmente responsabili.
Profili di applicazione temporale e interazione con il diritto transitorio
Le disposizioni del Titolo II, compreso l'art. 5, trovano applicazione a partire dal 30 dicembre 2024, data di piena operatività del Regolamento MiCA per le cripto-attività diverse da ART ed EMT. Per gli emittenti di ART ed EMT, le disposizioni dei Titoli III e IV erano già applicabili dal 30 giugno 2024. Il regime transitorio previsto dall'art. 143 consente ai prestatori di servizi già operativi prima del 30 dicembre 2024 di continuare l'attività per un periodo limitato in regime di autorizzazione provvisoria, ma tale beneficio non esonera dall'obbligo di conformità documentale per le nuove ammissioni alla negoziazione richieste dopo il 30 dicembre 2024.
Per i token della terza categoria già ammessi alla negoziazione su piattaforme operanti in regime transitorio, la conformità con l'art. 5 dovrà essere assicurata entro il termine previsto dal regime di grandfathering nazionale, tenendo conto delle indicazioni che le singole autorità competenti hanno fornito o forniranno per la gestione del periodo transitorio. La mancata adeguatezza entro il termine previsto espone al rischio di sospensione o revoca dell'ammissione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può chiedere l'ammissione alla negoziazione di un utility token su una piattaforma UE?
Solo una persona giuridica può presentare la domanda di ammissione. Persone fisiche o soggetti privi di personalità giuridica non sono legittimati. La persona giuridica deve redigere, notificare e pubblicare un white paper conforme agli artt. 6, 8 e 9 MiCA e rispettare gli obblighi continuativi dell'art. 14.
Cosa succede se è il gestore della piattaforma a voler quotare un token senza il coinvolgimento dell'emittente?
Quando l'ammissione avviene su iniziativa del gestore e non esiste un white paper già pubblicato, è il gestore stesso a dover soddisfare tutti i requisiti del paragrafo 1: redigere il white paper, notificarlo all'autorità competente, pubblicarlo e rispettare le regole sulle comunicazioni di marketing. Il gestore si assume in questo caso la piena responsabilità documentale.
È possibile trasferire contrattualmente al gestore della piattaforma gli obblighi documentali che graverebbero sull'emittente?
Sì. Il paragrafo 3 consente un accordo scritto tra richiedente e gestore con cui quest'ultimo si assume tutti o parte degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g). L'accordo deve specificare chiaramente che l'emittente è tenuto a fornire al gestore tutte le informazioni necessarie per adempiere. La responsabilità informativa di base rimane quindi in capo all'emittente.
In quali casi non è necessario redigere un nuovo white paper per l'ammissione alla negoziazione?
L'esenzione dal white paper si applica se la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un'altra piattaforma nell'Unione e se esiste un white paper redatto ai sensi dell'art. 6, aggiornato ai sensi dell'art. 12, con il consenso scritto del suo autore al riutilizzo. Entrambe le condizioni devono sussistere cumulativamente.
Le comunicazioni di marketing devono essere approvate dall'autorità prima della pubblicazione?
No: MiCA non prevede un'approvazione preventiva delle comunicazioni di marketing da parte dell'autorità, a differenza del prospetto nel diritto dei valori mobiliari. Le comunicazioni devono però essere conformi all'art. 7 (chiarezza, non ingannevolezza, coerenza con il white paper) e pubblicate secondo le tempistiche dell'art. 9. In caso di violazione, l'autorità può adottare misure correttive ex post.