Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3 Reg. (UE) 2023/1114 – Definizioni

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «tecnologia a registro distribuito (DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2) «registro distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso;

3) «meccanismo di consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4) «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito;

5) «cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga;

6) «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7) «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;

8) «valuta ufficiale»: una valuta ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9) «utility token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10) «emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11) «emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token di moneta elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12) «offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13) «offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14) «fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16) «servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività: a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; c) scambio di cripto-attività con fondi; d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; f) collocamento di cripto-attività; g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività; i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti; a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; c) scambio di cripto-attività con fondi; d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; f) collocamento di cripto-attività; g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività; i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c) scambio di cripto-attività con fondi;

d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f) collocamento di cripto-attività;

g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17) «prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18) «gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19) «scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20) «scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21) «esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22) «collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’offerente o di una parte a esso connessa;

23) «ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24) «prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25) «prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26) «prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a un altro;

27) «organo di amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30) «investitori qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31) «stretti legami»: gli stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32) «riserva di attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’emittente;

33) «Stato membro d’origine»: a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale; b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali; c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale; e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE; f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale; a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale; b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali; c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale; e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE; f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale;

b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali;

c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale;

e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’offerta al pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato membro d’origine;

35) «autorità competente»: l’autorità o le autorità: a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività; b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica; a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività; b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica;

a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica;

36) «partecipazione qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ) , rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37) «detentore al dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39) «cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40) «negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41) «servizi di pagamento»: servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42) «prestatore di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43) «istituto di moneta elettronica»: un istituto di moneta elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44) «moneta elettronica»: la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46) «istituto di pagamento»: un istituto di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47) «società di gestione di OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 33 ) ;

48) «gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 ) ;

49) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50) «deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51) «deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

In sintesi

  • L'articolo 3 è il dizionario tecnico-giuridico del Regolamento MiCA: fornisce 51 definizioni vincolanti che delimitano il perimetro di applicazione dell'intera disciplina.
  • La tripartizione fondamentale distingue le cripto-attività in tre categorie: token collegati ad attività (ART), agganciati a un paniere composito di valori; token di moneta elettronica (EMT), riferiti a una sola valuta ufficiale; e le altre cripto-attività, tra cui gli utility token destinati all'accesso a beni o servizi.
  • Sul lato dei soggetti, il regolamento separa nettamente l'emittente (chi crea e mette in circolazione il token) dall'offerente (chi propone il token al pubblico) e dal prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP), che svolge attività di intermediazione su base professionale.
  • I dieci servizi per le cripto-attività elencati alla definizione n. 16 - dalla custodia alla gestione di piattaforme, dallo scambio alla consulenza - costituiscono l'elenco tassativo che determina l'obbligo di autorizzazione CASP.
  • La nozione di Stato membro d'origine governa la vigilanza in base alla sede legale, con regole differenziate per emittenti di ART, emittenti di EMT (che devono essere istituti di moneta elettronica autorizzati) e CASP.
  • La Commissione europea può aggiornare con atti delegati le definizioni per adeguarle agli sviluppi tecnologici e di mercato, assicurando flessibilità normativa nel tempo.
Indice dei contenuti

La funzione sistematica dell'articolo 3: un catalogo normativo in continua evoluzione

L'articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets - MiCA) svolge la funzione tipica di ogni disposizione definitoria nei testi normativi europei: fissare il significato dei termini chiave che percorrono l'intero regolamento, rendendo prevedibile e uniforme l'applicazione della norma in tutti gli Stati membri. L'ampiezza del catalogo - 51 definizioni - riflette la complessità di un settore che unisce tecnologia distribuita, diritto finanziario e tutela del consumatore.

La scelta del legislatore europeo di includere definizioni per rinvio - vale a dire rimandare alle nozioni già consolidate nella normativa sui mercati finanziari, sulla moneta elettronica e sui servizi di pagamento (MiFID II, Direttiva EMD2, PSD2) - assicura coerenza sistematica e riduce il rischio di interpretazioni divergenti. Allo stesso tempo, là dove il mondo cripto introduce concetti genuinamente nuovi (DLT, meccanismo di consenso, nodo di rete), l'articolo offre definizioni autonome, prive di equivalenti nella legislazione tradizionale.

La tripartizione fondamentale: ART, EMT e altre cripto-attività

Il cuore del sistema classificatorio di MiCA risiede nella distinzione tra tre categorie:

Token collegati ad attività (ART): il token che «mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due». La definizione è deliberatamente ampia: include token agganciati a un paniere di valute, a materie prime, ad altri cripto-asset o a qualsiasi combinazione. Non rientra nella categoria dell'EMT - che è un sotto-caso con caratteristiche specifiche. Gli ART sono disciplinati dal Titolo III di MiCA, con obbligo di autorizzazione dell'emittente, white paper approvato e requisiti prudenziali sulla riserva di attività.

Token di moneta elettronica (EMT): il token agganciato al valore di una sola valuta ufficiale. La stablecoin in euro o in dollari rientra in questa categoria. La distinzione rispetto all'ART è qualitativa: l'EMT è monofunzionale (una valuta di riferimento), mentre l'ART è multiplo o composito. Gli EMT sono disciplinati dal Titolo IV e, crucialmente, possono essere emessi solo da enti creditizi o istituti di moneta elettronica autorizzati.

Altre cripto-attività: categoria residuale che include gli utility token (destinati all'accesso a beni o servizi dell'emittente) e qualsiasi cripto-attività che non sia classificabile né come ART né come EMT. Il Titolo II di MiCA si applica a questa categoria con obblighi meno stringenti: white paper obbligatorio per le offerte pubbliche, ma nessun requisito di autorizzazione preventiva per l'emittente.

Soggetti: emittente, offerente, CASP e le entità intermedie

MiCA distingue con precisione i ruoli dei soggetti coinvolti:

L'emittente è «una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività». La definizione è intenzionalmente neutra: non presuppone forme giuridiche specifiche. Tuttavia, per ART ed EMT, l'emittente deve soddisfare requisiti di autorizzazione molto più stringenti rispetto all'emittente di altre cripto-attività.

L'offerente è chi «offre cripto-attività al pubblico»: può coincidere con l'emittente oppure essere un soggetto terzo (es. una piattaforma che distribuisce token emessi da altri). Il white paper, in linea di principio, deve essere predisposto dall'offerente.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) è soggetto distinto: si interpone tra le cripto-attività e il pubblico, svolgendo attività di intermediazione. La definizione al n. 15 richiede che l'attività sia svolta «su base professionale» e previo rilascio dell'autorizzazione ex art. 59 MiCA. Il CASP non emette token: li negozia, li custodisce, li trasferisce o presta consulenza su di essi.

Il catalogo dei servizi CASP: un elenco tassativo

La definizione di «servizio per le cripto-attività» (n. 16) elenca dieci attività in modo tassativo. Questo elenco ha un'importanza pratica decisiva: se un'attività non rientra in nessuna delle dieci voci, non è soggetta all'obbligo di autorizzazione CASP.

Le dieci categorie sono: (a) custodia e amministrazione per conto di clienti; (b) gestione di piattaforma di negoziazione; (c) scambio cripto-attività con fondi; (d) scambio cripto-attività con altre cripto-attività; (e) esecuzione di ordini per conto di clienti; (f) collocamento; (g) ricezione e trasmissione di ordini; (h) consulenza; (i) gestione di portafoglio; (j) servizi di trasferimento.

Ogni categoria è accompagnata da una definizione analitica (nn. 17-26) che precisa il contenuto dell'attività. Ad esempio, la «custodia» (n. 17) include non solo la detenzione fisica di chiavi crittografiche, ma anche il «controllo» su di esse - il che abbraccia i modelli di custodia istituzionale più moderni. La «gestione di piattaforma» (n. 18) riprende il modello del sistema multilaterale di negoziazione già noto a MiFID II, adattandolo al contesto cripto.

La nozione di Stato membro d'origine: punto di partenza della vigilanza

La definizione di «Stato membro d'origine» (n. 33) è cruciale per determinare quale autorità competente esercita la vigilanza primaria - e, per conseguenza, da quale Stato il CASP o l'emittente può «passportare» la propria attività nell'intero Spazio economico europeo.

Per gli emittenti di altre cripto-attività, lo Stato d'origine è quello della sede legale, o - per i soggetti extraeuropei - il primo Stato in cui avviene l'offerta al pubblico o si richiede l'ammissione alla negoziazione.

Per gli emittenti di ART, lo Stato d'origine è quello della sede legale: gli ART non possono essere emessi da soggetti senza sede nell'UE.

Per gli emittenti di EMT, lo Stato d'origine è quello in cui l'emittente è autorizzato come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica - il che presuppone un'autorizzazione preesistente ai sensi delle direttive bancaria o EMD2.

Per i CASP, lo Stato d'origine è quello della sede legale.

Definizioni di raccordo con altri atti europei

MiCA non opera in isolamento. L'articolo 3 richiama esplicitamente le definizioni già vigenti in altri atti dell'Unione: «ente creditizio» da CRR/CRD IV (n. 28), «impresa di investimento» da MiFID II (n. 29), «investitori qualificati» da MiFID II (n. 30), «istituto di moneta elettronica» da EMD2 (n. 43), «istituto di pagamento» da PSD2 (n. 46), «strumento finanziario» da MiFID II (n. 49). Questo sistema di rimandi incrociati svolge una duplice funzione: evita definizioni parallele e potenzialmente divergenti, e richiama l'operatore alla necessità di tenere presente il quadro regolatorio complessivo.

Di particolare rilievo pratico è la nozione di «strumento finanziario» (n. 49): le cripto-attività che rientrano in tale definizione sono escluse dall'ambito di applicazione di MiCA (cfr. art. 2, par. 4) e restano soggette a MiFID II. La corretta classificazione di un token - come strumento finanziario oppure come cripto-attività ai sensi di MiCA - è quindi il primo, decisivo passo di ogni analisi di conformità.

La delega alla Commissione: flessibilità definitoria per l'evoluzione tecnologica

L'articolo 3, paragrafo 2, conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per specificare ulteriormente o adeguare le definizioni del paragrafo 1. Questa disposizione riflette la consapevolezza che il settore delle cripto-attività è in rapida evoluzione: nuove tipologie di token, nuovi modelli di business e nuove tecnologie possono rendere obsolete le definizioni attuali in tempi brevi.

La delega non è illimitata: la Commissione può «integrare» e «adeguare», ma non stravolgere la tripartizione fondamentale ART/EMT/altre cripto-attività, che resta radicata nel testo del regolamento. Gli atti delegati saranno soggetti al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 139 MiCA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un ART e un EMT?

Un ART (token collegato ad attività) fa riferimento a un paniere composito di valori - più valute, materie prime o altri asset - per mantenere la stabilità di valore. Un EMT (token di moneta elettronica) è invece agganciato a una sola valuta ufficiale (es. euro o dollaro). La distinzione ha conseguenze regolatorie rilevanti: gli EMT possono essere emessi solo da enti creditizi o istituti di moneta elettronica già autorizzati.

Un utility token è soggetto a MiCA?

Sì, ma con obblighi meno stringenti. L'utility token rientra nella categoria delle "altre cripto-attività" (art. 3, n. 9) ed è disciplinato dal Titolo II di MiCA. L'emittente deve predisporre un white paper approvato prima dell'offerta al pubblico, ma non necessita di un'autorizzazione preventiva specifica come invece richiesto per gli emittenti di ART o EMT.

Chi può essere un CASP?

Il CASP è una persona giuridica o altra impresa che presta uno o più servizi per le cripto-attività su base professionale, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 59 MiCA. Le persone fisiche non possono essere CASP. Talune entità finanziarie già autorizzate (banche, imprese di investimento, istituti di moneta elettronica) possono prestare servizi equivalenti tramite semplice notifica all'autorità competente, senza richiedere ex novo l'autorizzazione CASP.

Come si determina lo Stato membro d'origine per un CASP?

Per un CASP, lo Stato membro d'origine è quello in cui il prestatore ha la propria sede legale. Questo Stato sarà responsabile del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza primaria; l'autorizzazione così ottenuta consente al CASP di operare in tutto lo Spazio economico europeo tramite passaporto.

Le definizioni di MiCA possono essere aggiornate senza modificare il regolamento?

Sì. L'art. 3, paragrafo 2, attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per specificare ulteriormente o adeguare le definizioni agli sviluppi tecnologici e di mercato. Questo meccanismo consente di aggiornare il quadro definitorio senza seguire l'iter legislativo ordinario, ferma restando la supervisione di Parlamento europeo e Consiglio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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