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Art. 6 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

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Art. 6 Reg. (UE) 2023/1114 — Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a) informazioni sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b) informazioni sull’emittente, se diverso dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c) informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d) informazioni sul progetto di cripto-attività;

e) informazioni sull’offerta al pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f) informazioni sulla cripto-attività;

g) informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h) informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i) informazioni sui rischi;

j) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3. Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.». Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di «offerente».

4. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a) la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b) la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c) la cripto-attività può non essere liquida;

d) se l’offerta al pubblico ha come oggetto utility token, tale utility token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e) la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ) ;

f) la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6. I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’offerta al pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c) l’offerta al pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) , o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.