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La guida

CCNL Consorzi di Bonifica

Dimissioni nel CCNL Consorzi di Bonifica: come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso di dimissioni è la metà di quello di licenziamento (art. 109 CCNL): per la generalità del personale va da 1 mese (fino a 5 anni di servizio) a 3 mesi (oltre 20 anni); il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Artt. 109 e 115-116 CCNL (preavviso)
Fonte
CCNL 21 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026), testo pubblicato da FAI-CISL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. Nel CCNL Consorzi di bonifica chi si dimette deve rispettare i termini dell’art. 115 ridotti a metà (art. 109): dipendono dal tipo di personale e dall’anzianità di servizio effettivo.

Preavviso di dimissioni – CCNL Consorzi di bonifica (metà dei termini dell’art. 115, art. 109)
Personale Anzianità di servizio Preavviso di licenziamento (art. 115) Preavviso di dimissioni (art. 109)
Quadri e impiegati direttivi (area A) fino a 5 anni 4 mesi 2 mesi
oltre 5 e fino a 10 anni 6 mesi 3 mesi
oltre 10 e fino a 15 anni 8 mesi 4 mesi
oltre 15 e fino a 20 anni 10 mesi 5 mesi
oltre 20 anni 12 mesi 6 mesi
Personale di concetto (area A) fino a 5 anni 2 mesi 1 mese
oltre 5 e fino a 10 anni 4 mesi 2 mesi
oltre 10 e fino a 20 anni 6 mesi 3 mesi
oltre 20 anni 8 mesi 4 mesi
Rimanente personale fino a 5 anni 2 mesi 1 mese
oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 1 mese e mezzo
oltre 10 e fino a 20 anni 4 mesi 2 mesi
oltre 20 anni 6 mesi 3 mesi

Per gli operai avventizi assunti a tempo determinato fino alla fine dei lavori, dopo 14 giorni di rapporto il preavviso è di 1 giorno (anzianità fino a un mese), 3 giorni (fino a tre mesi) e 5 giorni (oltre tre mesi) (art. 146).

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato (art. 116 CCNL), di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Il CCNL Consorzi di bonifica non fissa decorrenze a inizio o metà mese: il termine si conta dalla comunicazione delle dimissioni. Conviene indicare nel modulo telematico una data di cessazione che rispetti l’intero periodo dovuto.

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Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico Sì Sì
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.
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Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). Durata del preavviso: CCNL Consorzi di bonifica 21 maggio 2025, artt. 109, 115, 116 e 146.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

I consorzi di bonifica sono enti con finalità di interesse pubblico - gestione delle acque, difesa del suolo, irrigazione - ma i loro dipendenti, salvo specifiche figure, hanno un rapporto di lavoro privatistico regolato dal CCNL di settore. Le dimissioni volontarie seguono perciò le regole comuni del recesso del lavoratore, ancorate agli artt. 2118 e 2119 c.c., con l'aggiunta delle formalità telematiche introdotte per contrastare le dimissioni "in bianco".

Le dimissioni come recesso unilaterale

Le dimissioni sono l'atto con cui il lavoratore recede dal rapporto. Nel contratto a tempo indeterminato il recesso è libero nel senso che non richiede una motivazione, ma è subordinato al preavviso previsto dall'art. 2118 c.c. La funzione del preavviso è consentire al consorzio di organizzare la sostituzione, specie per ruoli tecnici legati alla gestione idraulica del territorio, dove la continuità del servizio è sensibile.

La durata del preavviso e l'indennità sostitutiva

La durata del preavviso non è uniforme: l'art. 115 del CCNL la gradua per tipo di personale e anzianità di servizio, e l'art. 109 la dimezza per chi si dimette. Per la generalità del personale si va da 1 mese (fino a 5 anni) a 3 mesi (oltre 20 anni); per il personale di concetto dell'area A da 1 a 4 mesi; per quadri e impiegati direttivi da 2 a 6 mesi. Il lavoratore che si dimette deve continuare a lavorare per il periodo di preavviso; se non lo fa, è tenuto a corrispondere al datore l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata in quel periodo. Specularmente, il datore può rinunciare al preavviso e lasciar cessare subito il rapporto.

Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.)

Se ricorre una giusta causa - un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, come il mancato pagamento della retribuzione o gravi violazioni datoriali - il lavoratore può dimettersi senza preavviso. In tal caso ha anzi diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, perché è la condotta di quest'ultimo ad aver reso intollerabile la prosecuzione. La giusta causa va però provata.

La procedura telematica e la revoca

Per evitare l'abuso delle dimissioni "in bianco", la legge impone dal 2016 che le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) siano rassegnate con modalità telematica, attraverso la procedura ministeriale dedicata, salve le eccezioni di legge. La forma è condizione di efficacia. Il lavoratore può inoltre revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione, ripensamento che ristabilisce la continuità del rapporto.

TFR e competenze di fine rapporto (art. 2120 c.c.)

Alla cessazione, qualunque sia la causa, spetta il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c., che si calcola accantonando per ciascun anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata annualmente con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento ISTAT. Si aggiungono le competenze maturate: ferie e permessi non goduti, ratei di mensilità aggiuntive. Sono importi dovuti anche in caso di dimissioni.

Cosa verificare in concreto

I punti pratici: rispettare la procedura telematica; calcolare la durata del preavviso dovuto (metà dei termini dell'art. 115, secondo tipo di personale e anzianità); valutare se sussiste una giusta causa che esoneri dal preavviso; verificare il computo di TFR e competenze finali. La revoca entro sette giorni è una garanzia da tenere presente nei ripensamenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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